Lo statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 1999 il giorno  quattordici  del mese  di ottobre presso l’aula convegni del Comune di Tolfa, sono presenti:

Essi dichiarano di voler costituire un’Associazione per l’esercizio e la pratica del tennis a carattere dilettantistico

Art.1

E’ costituita tra i presenti una Associazione denominata “TENNIS CLUB TOLFA ” che avrà sede in Tolfa Loc. Canepacce

Art.2

La durata dell’Associazione è illimitata

Art.3

L’Associazione si propone gli scopi di cui all’art.1 dello statuto sociale

Art.4

L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del presente atto, del quale fa parte integrante lo statuto sociale che i comparenti dichiarano di ben conoscere e che, al presente atto si allega sotto la lettera “A”

Art.5

Il patrimonio sociale è costituito da:

a)       tasse d’iscrizione;

b)       quote annuali di associazione;

c)       proventi da prestazioni di servizi vari ai soci;

d)       contributi volontari.

e)       contributi del CONI , della FIT, di Enti Pubblici di qualsiasi altro genere.

Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell’Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art.6

A comporre il Consiglio Direttivo vengono chiamati i Sig. ri :

·         BENTIVOGLIO Rodolfo                            Presidente

·         LUCIANI Luca                                                           Vice Presidente

·         FIORUCCI Fausto                                      Consigliere

·         MAGA Augusto                                                        Consigliere (Tesoriere)

·         PIERANTOZZI  Giancarlo                        Consigliere  (Segretario)

A comporre il collegio dei revisori vengono chiamati i Signori:

·         GALEOTTI Antonio

·         PERFETTI Maria Teresa

·         MATTEI Antonella

Art.7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999

Art.8

Tutte le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell’Associazione.

Tolfa 14/10/1999

Firme

                                                                                                                             ALLEGATO A

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - E' costituita una Associazione, denominata TENNIS CLUB  TOLFA.

L'Associazione ha sede in Tolfa Loc. Canepacce.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. E' fatto, quindi espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o distribuzioni non siano imposte dalla Legge. Essa ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche sportive e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) dalla quale esplicitamente, per se e per i suoi soci ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa del C.O.N.I..

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e si obbliga ad apportare al presente Statuto le modifiche che vengono imposte dalla legge della F.I.T. 

L'Associazione potrà tuttavia esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune delle persone aderenti; collaborare con autorità, enti ed altre associazioni  alla risoluzione di problemi di varia natura; promuovere e favorire scambi d'informazione;

svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini perseguiti.

- I colori sociali sono il bianco il rosso.

- La durata è illimitata.

TITOLO II - SOCI

Art. 2 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che


sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, svolgono attività agonistiche a favore dell'Associazione.

Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere tesserati alla F.I.T.  a cura dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento delle quote sociali;

c) accettazione senza riserve del presente statuto.

I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia; tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

I soci possono distinguersi in:

- FONDATORI     coloro che intervenendo nella fase costitutiva, danno               vita all'Associazione;

- ORDINARI         coloro che pagano la quota associativa e la quota annuale dell'Associazione ed hanno diritto di voto in     Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello                 Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- BENEMERITI:   tutti coloro che abbiano acquisito particolare                                                                                                                                                                           benemerenza verso l'associazione;

- AGGREGATI :   fra coloro i quali svolgono attività agonistica a favore dell'associazione.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascuno socio non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

La qualifica di socio, oltre che il diritto di voto, dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo modalità che potranno essere stabilite in apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi ai quali l'Associazione aderisce.

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 2 mesi prima del 31 dicembre;

b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 3 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Tolfa loc. Canepacce, o in altra località  da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno dieci soci.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purchè munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 4 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati, mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere nè revisore; l'Assemblea approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno sociale trascorso, elegge con votazioni i componenti del Consiglio Direttivo nonchè i Revisore dei Conti.

Art. 5 - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 6 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 7 - I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 1.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in  prima che in  seconda convocazione, almeno della metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni per 3  (tre) volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri; le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così  eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 1;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto annuale e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e  le relative norme e modalità;

h) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Art. 10 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti purché i voti favorevoli non siano meno di quattro. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Art. 11 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente, il quale esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e sovraintende al funzionamento amministrativo e dell'apparato organizzativo dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito anche nella rappresentanza legale, dal Vice Presidente, il quale esercita, inoltre i compiti che gli siano delegati dal Presidente, senza limitazioni.

Art. 12 - Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere eletto anche al di fuori dei propri componenti. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci, collabora alla preparazione dei bilanci, tiene la contabilità dell'associazione. Il Segretario Tesoriere, a fronte di delibera del Consiglio Direttivo,  potrà essere retribuito per l'opera svolta.

 

TITOLO V - I REVISORI DEI CONTI

Art. 13 - L'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo.

I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni  del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori sono nominati per un biennio.

TITOLO VI - IL PATRIMONIO

Art. 14 –  ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) tasse di iscrizione;

b) quote annuali di associazione;

c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci;

d) contributi volontari.

e) contributi del CONI , della FIT, di Enti Pubblici di qualsiasi altro genere. Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell'associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di sua proprietà;

b) dagli impianti sportivi che gli saranno affidati dal Comune e dagli Enti Pubbluci;

c) dalle sovvenzioni, dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione;

d) dalle attrezzature, dai mobili d'ufficio e d'arredamento, dalle costruzioni, dagli strumenti e da quanto altro destinato al ricovero, all'arredamento, al funzionamento e alla manutenzione, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 15 - L'esercizio finanziario comincia il I (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre. Prima del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui agli scopi sociali.

Art. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi tramite assemblea straordinaria, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

I contributi dei soci sono rimborsati al valore nominale e gli eventuali residui attivi sono devoluti al C.O.N.I..

Art. 17 - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le leggi vigenti, nonchè le norme e le discipline emanate dagli organi competenti ed in particolare dalla Federazione Italiana Tennis e le disposizioni del codice civile.