Lo statuto
ATTO
COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
L’anno
1999 il giorno quattordici
del mese di ottobre presso
l’aula convegni del Comune di Tolfa, sono presenti:
Essi
dichiarano di voler costituire un’Associazione per l’esercizio e la pratica
del tennis a carattere dilettantistico
Art.1
E’
costituita tra i presenti una Associazione denominata “TENNIS CLUB TOLFA ”
che avrà sede in Tolfa Loc. Canepacce
Art.2
La
durata dell’Associazione è illimitata
Art.3
L’Associazione
si propone gli scopi di cui all’art.1 dello statuto sociale
Art.4
L’Associazione
è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del
presente atto, del quale fa parte integrante lo statuto sociale che i comparenti
dichiarano di ben conoscere e che, al presente atto si allega sotto la lettera
“A”
Art.5
Il
patrimonio sociale è costituito da:
a)
tasse d’iscrizione;
b)
quote annuali di associazione;
c)
proventi da prestazioni di servizi vari ai soci;
d)
contributi volontari.
e)
contributi del CONI , della FIT, di Enti Pubblici di qualsiasi altro
genere.
Il
patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari
ed immobiliari dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi
dell’Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
Art.6
A
comporre il Consiglio Direttivo vengono chiamati i Sig. ri :
·
BENTIVOGLIO Rodolfo
Presidente
·
LUCIANI Luca
Vice Presidente
·
FIORUCCI Fausto
Consigliere
·
MAGA Augusto
Consigliere (Tesoriere)
·
PIERANTOZZI
Giancarlo
Consigliere (Segretario)
A
comporre il collegio dei revisori vengono chiamati i Signori:
·
GALEOTTI Antonio
·
PERFETTI Maria Teresa
·
MATTEI Antonella
Art.7
Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno
Il
primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999
Art.8
Tutte
le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico
dell’Associazione.
Tolfa
14/10/1999
Firme
ALLEGATO A
STATUTO SOCIALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - E' costituita una Associazione,
denominata TENNIS CLUB TOLFA.
L'Associazione ha sede in Tolfa Loc.
Canepacce.
L'Associazione è apolitica e non ha finalità
di lucro. E' fatto, quindi espresso divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o capitale, durante
la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o distribuzioni non siano
imposte dalla Legge. Essa ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche
sportive e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico.
L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) dalla
quale esplicitamente, per se e per i suoi soci ed atleti aggregati, osserva e fa
osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi
federali, nonchè la normativa del C.O.N.I..
L'Associazione è riconosciuta, ai fini
sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del
Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e si obbliga ad apportare al presente Statuto
le modifiche che vengono imposte dalla legge della F.I.T.
L'Associazione potrà tuttavia esercitare e
promuovere iniziative nell'interesse comune delle persone aderenti; collaborare
con autorità, enti ed altre associazioni alla
risoluzione di problemi di varia natura; promuovere e favorire scambi
d'informazione;
svolgere in genere tutte le attività che si
riconoscono utili per il raggiungimento dei fini perseguiti.
- I colori sociali sono il bianco il rosso.
- La durata è illimitata.
TITOLO II - SOCI
Art. 2 - Possono far parte dell'Associazione
le persone fisiche e le persone giuridiche che
sono interessate all'attività
dell'Associazione stessa.
Può essere prevista la categoria di aggregati
per coloro i quali, svolgono attività agonistiche a favore dell'Associazione.
Tutti i soci e gli atleti aggregati devono
essere tesserati alla F.I.T. a cura
dell'Associazione.
L'ammissione all'Associazione è subordinata
alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento delle quote sociali;
c) accettazione senza riserve del presente
statuto.
I soci si obbligano a non adire le vie legali
per la risoluzione di qualsiasi controversia; tutte le controversie saranno
sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può emanare norme
particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.
I soci possono distinguersi in:
-
FONDATORI coloro
che intervenendo nella fase costitutiva, danno
vita all'Associazione;
-
ORDINARI
coloro che pagano la quota associativa e la quota annuale
dell'Associazione ed hanno diritto di voto in
Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione;
- BENEMERITI: tutti coloro che abbiano acquisito particolare
benemerenza verso l'associazione;
- AGGREGATI : fra coloro i quali svolgono attività agonistica a favore
dell'associazione.
Non sussistono limitazioni nei diritti di
ciascuno socio non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
La qualifica di socio, oltre che il diritto di
voto, dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo modalità
che potranno essere stabilite in apposito regolamento. I soci hanno il dovere di
difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione
e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi ai
quali l'Associazione aderisce.
CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto
almeno 2 mesi prima del 31 dicembre;
b) per morosità secondo i termini fissati dal
regolamento sociale;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio
Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento,
previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento sarà comunicato con lettera
raccomandata all'interessato.
TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 3 - L'assemblea ordinaria dei soci,
convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 5 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Tolfa loc. Canepacce, o in altra
località da indicarsi nell'avviso
di convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, per provvedere e per
deliberare sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri
argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa
del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno dieci soci.
La data e l'ordine del giorno dell'assemblea
sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuni.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea
tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Ciascun socio potrà rappresentare uno o più
altri soci purchè munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e
per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero, la sessione è
rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso
avviso di convocazione della prima.
Art. 4 - L'Assemblea delibera a maggioranza di
voti dei soci presenti o rappresentati, mediante regolare delega scritta
rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere nè revisore; l'Assemblea
approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno
sociale trascorso, elegge con votazioni i componenti del Consiglio Direttivo
nonchè i Revisore dei Conti.
Art. 5 - L'Assemblea, all'inizio di ogni
sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario.
Il segretario provvede a redigere i verbali
delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal
presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano
votazioni.
Art. 6 - Assemblee straordinarie possono
essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda
di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 7 - I soci riuniti in assemblea
straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare
gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 1.
Per la validità delle deliberazioni di cui al
precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda
convocazione, almeno della metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti
presenti o rappresentati.
TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è nominato
dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 come verrà determinato
dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei
membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio
direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Decadono dalla carica i Consiglieri che senza
giustificato motivo non partecipano alle riunioni per 3
(tre) volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta
scritta almeno tre consiglieri; le riunioni sono convocate e presiedute dal
Presidente dell'Associazione.
In caso di morte o di dimissioni di
consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così
eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due
terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è investito
di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per
la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei
compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione
e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di
associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative
dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 1;
f) approva i progetti di bilancio preventivo,
rendiconto annuale e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai
soci e le relative norme e modalità;
h) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed
il Segretario Tesoriere.
Art. 10 - Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti purché i
voti favorevoli non siano meno di quattro. In caso di parità di voti prevale
quello del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.
Art. 11 - La firma e la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa
e di fronte a terzi sono conferite al Presidente, il quale esercita le
attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e sovraintende al funzionamento
amministrativo e dell'apparato organizzativo dell'Associazione. In caso di
assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito
anche nella rappresentanza legale, dal Vice Presidente, il quale esercita,
inoltre i compiti che gli siano delegati dal Presidente, senza limitazioni.
Art. 12 - Il Segretario Tesoriere è nominato
dal Consiglio Direttivo e può essere eletto anche al di fuori dei propri
componenti. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il
verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige
l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della
tenuta dei libri, compreso quello dei soci, collabora alla preparazione dei
bilanci, tiene la contabilità dell'associazione. Il Segretario Tesoriere, a
fronte di delibera del Consiglio Direttivo,
potrà essere retribuito per l'opera svolta.
TITOLO V - I REVISORI DEI CONTI
Art. 13 - L'assemblea ordinaria dei soci
nomina tre revisori dei conti. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate
nell'atto costitutivo.
I revisori dei conti possono assistere senza
diritto di voto alle riunioni del
Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano
ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da
presentare all'assemblea dei soci. I revisori sono nominati per un biennio.
TITOLO VI - IL PATRIMONIO
Art. 14 –
ENTRATE
Le entrate dell'Associazione sono costituite
da:
a) tasse di iscrizione;
b) quote annuali di associazione;
c) proventi per prestazioni di servizi vari a
soci;
d) contributi volontari.
e) contributi del CONI , della FIT, di Enti
Pubblici di qualsiasi altro genere. Il patrimonio potrà essere aumentato ed
alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari dei promotori e di
quanti apprezzino e condividano gli scopi dell'associazione ed abbiano volontà
di contribuire al loro conseguimento.
PATRIMONIO
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
b) dagli impianti sportivi che gli saranno
affidati dal Comune e dagli Enti Pubbluci;
c) dalle sovvenzioni, dalle somme e dai beni
ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale
destinazione;
d) dalle attrezzature, dai mobili d'ufficio e
d'arredamento, dalle costruzioni, dagli strumenti e da quanto altro destinato al
ricovero, all'arredamento, al funzionamento e alla manutenzione, per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.
Art. 15 - L'esercizio finanziario comincia il
I (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre. Prima del 31 dicembre di
ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e
stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione, che
scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere
reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui agli scopi sociali.
Art. 16 - In caso di scioglimento
dell'Associazione, da deliberarsi tramite assemblea straordinaria, il patrimonio
sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.
I contributi dei soci sono rimborsati al
valore nominale e gli eventuali residui attivi sono devoluti al C.O.N.I..
Art. 17 - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le leggi vigenti, nonchè le norme e le discipline emanate dagli organi competenti ed in particolare dalla Federazione Italiana Tennis e le disposizioni del codice civile.