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Disdetta del contratto alla prima scadenza

Alla prima scadenza sia dei contratti stipulati secondo la disciplina libera, sia di quelli conclusi in base agli accordi definiti in sede locale dalle contrapposte organizzazioni, il locatore (cioè il proprietario) può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore (cioè l'inquilino) con preavviso di almeno sei mesi, per alcuni motivi precisati dalla legge. I principali sono:

  1. quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

  2. quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia invece di ostacolo al compimento di indispensabili lavori. In questo caso, come in quello di cui al successivo punto (3), il conduttore ha diritto di prelazione da esercitare se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile;

  3. quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazione a norma di legge e per eseguirla sia indispensabile, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile stesso;

  4. quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Anche in tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
    Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, entro dodici mesi, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
    L'inquilino, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al proprietario con preavviso di sei mesi.

Agevolazioni fiscali previste per chi stipula locazioni convenzionate

Le locazioni convenzionate, escluse quelle ad uso transitorio, danno diritto a fruire delle seguenti agevolazioni fiscali.

bulletAliquota ICI ridotta (per il 2000 è del 2,5 anziché del 6 per mille)
bulletIRPEF per i proprietari: il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti "convenzionati" è ridotto del 30%
bulletImposta di registro: la determinazione imponibile su cui si calcola l'imposta è riferita al 70% del corrispettivo annuo.

Per usufruire di detti benefici il proprietario deve indicare, nella dichiarazione dei redditi, gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI e il Comune di ubicazione dello stesso.

bulletDetrazione IRPEF per i conduttori nella misura di:
bulletLire 640.000 fino a 30 milione di reddito
bulletLire 320.000 per un reddito dai 30 ai 60 milioni

L'accordo territoriale

Con decreto del 5 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, n° 67) sono stati stabiliti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale sono stati riportati i testi dei singoli contratti-tipo. Il contratto di locazione realizzato in base ai criteri definiti nel decreto ministeriale del 5 Marzo 1999 può essere stipulato esclusivamente utilizzando i contratti-tipo.
In data 14 luglio 1999 è stato firmato dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini (e depositato presso il Comune di Torino) l'accordo territoriale. In tale accordo sono stati stabiliti i seguenti punti.

Aree omogenee

Il territorio cittadino è stato suddiviso in 4 aree omogenee sulla base di: valori di mercato, dotazioni infrastruttureli, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, ecc; all'interno di queste aree sono state individuate delle particolari zone di pregio e di degrado.

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