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Rinnovo CCNL
Fondo Malattia

Per informazioni e chiarimenti sul rapporto di lavoro dei
dipendenti da proprietari di fabbricati
e sulle norme contrattuali

i proprietari di immobili e gli amministratori di condominio potranno rivolgersi a:

CONFEDILIZIA

Sede centrale-Uffici Operativi

Via Borgognona, 47
00187 ROMA
Tel. 06/69942495-7
Fax. 06/6796051

ed alle sue strutture territoriali reperibili presso la sede centrale oppure sul sito internet:

www.confedilizia.it

 

i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati potranno rivolgersi a:

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL

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Via serra, 31
00153 ROMA
Tel. 06/5885102
Fax. 06/5885323
e-mail: posta@filcams.cgil.it
  Via Livenza, 7
00198 ROMA
Tel. 06/8541042
Fax. 06/8845742
e-mail: fisascat@reale.it
  Via Nizza, 154
00198 ROMA
Tel. 06/84242276
Fax. 06/84242292
e-mail: uiltucs@tin.it

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ed alle rispettive strutture territoriali reperibili sugli elenchi telefonici della città interessata oppure sui rispettivi siti internet:

www.filcams.it  www.fisascat.it  www.uiltucs.it

LO SCHEMA DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO (Art. 16 reg.)

  1. Al verificarsi di un evento malattia il dipendente ha l'obbligo, entro 3 giorni, di dare comunicazione:
    1. sia al proprio datore di lavoro, trasmettendo la certificazione medica con prognosi (certificato medico, certificato di ricovero e dimissione ospedaliera, ecc.)
    2. sia alla Cassa Portieri, trasmettendo la corrispondente certificazione medica di cui sopra ma completa di diagnosi.
    attenzione, in alternativa a quanto sopra il dipendente può limitarsi a trasmettere tutta la documentazione relativa al suo stato di salute solamente al proprio datore di lavoro il quale poi curerà l'invio del tutto alla Cassa con le modalità di cui sotto. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il dipendente dovrà rilasciare al suo datore di lavoro, ai fini della Legge sulla Privacy, una dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 16 c.6 del reg..
  2. anche il datore di lavoro da parte sua ha sempre l'obbligo, entro gli stessi termini (3 giorni dalla comunicazione del dipendente) di comunicare la malattia al Fondo trasmettendo copia della documentazione ricevuta (v.punto 1).
  3. il datore di lavoro, se non ha ricevuto alcuna notizia in merito alla rimborsabilità o meno dell'evento da parte del fondo, oppure se egli stesso non rileva dalla documentazione presentata dal dipendente che l'evento rientra tra i casi esclusi dal rimborso ai sensi del CCNL, deve corrispondere al proprio dipendente l'indennità economica di malattia nel mese di competenza.
  4. entro 2 mesi dalla fine della malattia il datore di lavoro provvederà poi a fare richiesta di rimborso alla Cassa trasmettendo il Mod.MRR/2000 ed i relativi allegati.
  5. la Cassa Portieri, dopo aver controllato la richiesta e la documentazione presentata effettua, a favore del datore di lavoro il rimborso dell'indennità di malattia erogata dallo stesso.
  6. (eventuale). Nel caso in cui la documentazione sanitaria riporti un tipo di evento escluso dal rimborso la Cassa Portieri provvederà tempestivamente a comunicarlo sia al datore di lavoro che al dipendente interessato.
    La Cassa Portieri ha comunque facoltà di richiedere al dipendente l'invio della cartella clinica.

LA NUOVA RICHIESTA DI RIMBORSO in breve

  1. COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati al Fondo dal datore di lavoro tramite l'invio dell'apposito modulo MRD/2000. Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le relative variazioni (es. cessazione rapporto, cambio amministratore).
  2. TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì inviare ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della Privacy l'informativa e la relativa dichiarazione di consenso (Mod.LP/A-LP/B) firmate dal dipendente.

I documenti di cui ai punti 1 e 2 devono essere inviati una sola volta al momento dell'adesione al Fondo e non in occasione della richiesta di rimborso.

  1. COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA: il datore di lavoro deve inviare al Fondo la certificazione medica con prognosi (certificato medico, cert. ricovero e di dimissioni, referto del Pronto Soccorso, ecc.) relativamente alla malattia entro 3 giorni dalla ricezione della stessa. Da parte sua il dipendente ha sempre l'obbligo di inviare al Fondo, direttamente o tramite il datore di lavoro, la corrispondente certificazione medica in copia però attenzione, completa di diagnosi.

  2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA: al momento della richiesta il datore di lavoro deve inviare al Fondo il mod.MRR/2000 con la seguente documentazione:
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    l'originale della certificazione medica di cui sopra (quando ovviamente non già inviata in sede di comunicazione);

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    copia dei moduli DM10\2 INPS, relativi al mese nel quale ricade la malattia ed ai 5 mesi precedenti;

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    copia del cedolino paga, firmato per ricevuta dal dipendente, dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso del'indennità di cui si richiede il rimborso;

    La cartella clinica deve essere inviata dal dipendente solo quando espressamente richiesta dal Fondo.

  3. DECADENZA: il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione come sopra indicata non prevenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia. Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso.

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