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Per informazioni e chiarimenti sul rapporto di lavoro
dei
dipendenti da proprietari di fabbricati
e sulle norme contrattuali
i proprietari di immobili e gli amministratori di
condominio potranno rivolgersi a:
CONFEDILIZIA
Sede centrale-Uffici Operativi
Via Borgognona, 47
00187 ROMA
Tel. 06/69942495-7
Fax. 06/6796051
ed alle sue strutture territoriali reperibili
presso la sede centrale oppure sul sito internet:
www.confedilizia.it |
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i lavoratori dipendenti da proprietari di
fabbricati potranno rivolgersi a:
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL


ed alle rispettive strutture territoriali reperibili sugli
elenchi telefonici della città interessata oppure sui
rispettivi siti internet:
www.filcams.it
www.fisascat.it
www.uiltucs.it
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LO SCHEMA DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO (Art.
16 reg.)

- Al verificarsi di un evento malattia il dipendente ha
l'obbligo, entro 3 giorni, di dare
comunicazione:
- sia al proprio datore di lavoro, trasmettendo la
certificazione medica con prognosi (certificato medico,
certificato di ricovero e dimissione ospedaliera, ecc.)
- sia alla Cassa Portieri, trasmettendo la corrispondente
certificazione medica di cui sopra ma completa di diagnosi.
attenzione, in alternativa a
quanto sopra il dipendente può limitarsi a trasmettere
tutta la documentazione relativa al suo stato di salute solamente
al proprio datore di lavoro il quale poi curerà l'invio del
tutto alla Cassa con le modalità di cui sotto. In
quest'ultima ipotesi, tuttavia, il dipendente dovrà
rilasciare al suo datore di lavoro, ai fini della Legge
sulla Privacy, una dichiarazione liberatoria ai sensi
dell'art. 16 c.6 del reg..
- anche il datore di lavoro da parte sua ha sempre l'obbligo, entro
gli stessi termini (3 giorni dalla comunicazione del dipendente) di
comunicare la malattia al Fondo trasmettendo copia della
documentazione ricevuta (v.punto 1).
- il datore di lavoro, se non ha ricevuto alcuna notizia in
merito alla rimborsabilità o meno dell'evento da parte del fondo,
oppure se egli stesso non rileva dalla documentazione presentata dal
dipendente che l'evento rientra tra i casi esclusi dal rimborso ai
sensi del CCNL, deve corrispondere al proprio dipendente
l'indennità economica di malattia nel mese di competenza.
- entro 2 mesi dalla fine della malattia il datore di
lavoro provvederà poi a fare richiesta di rimborso alla Cassa
trasmettendo il Mod.MRR/2000 ed i relativi allegati.
- la Cassa Portieri, dopo aver controllato la richiesta e
la documentazione presentata effettua, a favore del datore di lavoro il rimborso
dell'indennità di malattia erogata dallo stesso.
- (eventuale). Nel caso in cui la documentazione
sanitaria riporti un tipo di evento escluso dal rimborso la Cassa Portieri
provvederà tempestivamente a comunicarlo sia al datore di lavoro che al
dipendente interessato.
La Cassa Portieri ha comunque facoltà di richiedere al dipendente l'invio
della cartella clinica.
LA NUOVA RICHIESTA DI RIMBORSO in breve
- COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono
essere tempestivamente comunicati al Fondo dal datore di lavoro
tramite l'invio dell'apposito modulo MRD/2000. Parimenti
devono essere tempestivamente comunicate le relative variazioni (es.
cessazione rapporto, cambio amministratore).
- TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì
inviare ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della Privacy
l'informativa e la relativa dichiarazione di consenso (Mod.LP/A-LP/B)
firmate dal dipendente.
I documenti di cui ai punti 1 e 2 devono
essere inviati una sola volta al momento dell'adesione al Fondo e non in
occasione della richiesta di rimborso.
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COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA: il
datore di lavoro deve inviare al Fondo la certificazione medica con
prognosi (certificato medico, cert. ricovero e di dimissioni,
referto del Pronto Soccorso, ecc.) relativamente alla malattia entro
3 giorni dalla ricezione della stessa. Da parte sua il dipendente ha
sempre l'obbligo di inviare al Fondo, direttamente o tramite il
datore di lavoro, la corrispondente certificazione medica in copia
però attenzione, completa di diagnosi.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO
DELLA RICHIESTA: al momento della richiesta il datore di lavoro
deve inviare al Fondo il mod.MRR/2000 con la seguente
documentazione:
 | l'originale della certificazione
medica di cui sopra (quando ovviamente non già inviata in sede
di comunicazione); |
 | copia dei moduli DM10\2 INPS,
relativi al mese nel quale ricade la malattia ed ai 5 mesi
precedenti; |
 | copia del cedolino paga, firmato
per ricevuta dal dipendente, dal quale risulti l'avvenuto
pagamento al dipendente stesso del'indennità di cui si richiede
il rimborso; |
La cartella clinica deve essere inviata
dal dipendente solo quando espressamente richiesta dal Fondo.
DECADENZA: il diritto al
rimborso decade nel caso in cui la documentazione come sopra
indicata non prevenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal
termine della malattia. Il datore di lavoro, in caso di decadenza a
causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte
del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso.
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