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Art. 1 - Costituzione della sezione
Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello
Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata
"FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".
Art. 2 - Scopo
In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il
Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli
iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità
economica ai portieri in caso di malattia.
Art. 3 - Iscritti - beneficiari
Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i
dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono
applicati il CCNL 30 giugno 1988, ed i successivi rinnovi contrattuali,
sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams CGIL - Fisascat CISL - Uiltucs UIL, i
quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte
dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Beneficiari delle prestazioni sono i
medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.
Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione
L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi
rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo
malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a
carico dei datori di lavoro.
L'obbligo della iscrizione e della
contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur
essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di
malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
L'obbligo di iscrizione e di contribuzione
decorre nei confronti di tutti i dipendenti dal momento di entrata in funzione
del Fondo.
Il versamento dei contributi al Fondo
malattia è effettuato dai datori di lavoro.
Art. 5 - Contribuzione
Il Fondo malattia si alimenta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale
vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro
nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di
fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
Art. 6 - Versamento dei contributi
I contributi, calcolati con le modalità
indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata
apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve
essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali
obbligatori.
Art. 7 - Definizione di malattia
I
dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto
alla corresponsione della indennità
economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello
stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.
Non rientrano nel concetto di malattia:
a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali
già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore
del dipendente;
b) i periodi di assenza dal lavoro per parto,
aborto, gravidanza e puerperio;
c) i periodi di effettuazione di cure
elio-balneo-termali.
Art. 8 - Prestazioni
Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione
lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità
giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.
La indennità giornaliera la cui corresponsione
decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi,
viene fissata nelle misure previste dal CCNL.
La predetta indennità sarà anticipata al
lavoratore dai datori di lavoro ai quali il fondo provvederà a sua volta a
rimborsare in via diretta i relativi importi.
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