regolamento 2
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Art. 9 - Durata delle prestazioni
L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
     Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie.

Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni
Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art. 6 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.
      Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
      Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.

Art. 11 - Esclusione delle prestazioni
Fermo restando quanto previsto all'art. 72 CCNL, il Fondo malattia non eroga l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:

  1. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
  2. infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
  3. malattie mentali;
  4. uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
  5. pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idroscì, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
  6. partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
  7. guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura;
  8. guerra e insurrezione;
  9. tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
  10. dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.

Art. 12 - Comunicazioni al fondo
Le modalità
pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare.
      Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul NOTIZIARIO DELLA CASSA PORTIERI.

Art. 13 - Comunicazione dati
I
dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (attualmente: mod. MRD) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 14 - Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96
II datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 675/96 (privacy) e la relativa informativa (attualmente: modd. LP/A e LP/B, rispettivamente), allegati al presente regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso.

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