regolamento 3
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Art. 15 - Richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.
     Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.
     Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (attualmente: mod. MRR/1), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:

  1. copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si chiede il rimborso;
  2. copia dei moduli DMlO/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la malattia e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai cinque mesi precedenti l'inizio della malattia stessa;
  3. i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati inviati precedentemente:
bullet1) certificato medico con diagnosi
bullet2) certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero
bullet3) verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio
bullet4) sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente).

Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.

Art. 16 - Comunicazione della malattia
Le Comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.
     Il datore di lavoro, entro tre giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico dal quale risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo il certificato di ricovero.
     Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata o per fax o per E-mail. In tali ultimi casi viene trasmessa la copia del certificato medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale documento verrà inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso.
     Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra.
     Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro della indennità di malattia da questi anticipata al dipendente, è necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella clinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale del pronto soccorso in caso di infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente in originale al Fondo stesso.
     Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96), entro 3 giorni dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione, o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale del rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il dipendente, qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto ad inviare il più tempestivamente possibile e con le medesime modalità di cui sopra, la cartella clinica. In caso di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere in originale, sempre con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità di cui sopra, l'idonea documentazione dalla quale risulti la dinamica e le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente).
     Nel caso fn cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo, qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente stesso.
     Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della documentazione.
     Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo articolo 18 a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del dipendente stesso.

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