|
Art. 15 - Richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al
termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.
Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi
la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo
mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.
Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare
l'apposito stampato (attualmente: mod. MRR/1), allegato al presente regolamento,
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la
seguente documentazione:
- copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale
risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si
chiede il rimborso;
copia dei moduli DMlO/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la
malattia e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai cinque mesi
precedenti l'inizio della malattia stessa;
i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al
Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati
inviati precedentemente:
 | 1) certificato medico con diagnosi |
 | 2) certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in
caso di ricovero ospedaliero |
 | 3) verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio |
 | 4) sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale
risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale
dell'incidente). |
Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al
ricovero.
Art. 16 - Comunicazione della malattia
Le Comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere
effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini
stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro, entro tre giorni da quando ha
ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero
ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato
medico dal quale risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero,
trasmettendo il certificato di ricovero.
Tale comunicazione può essere effettuata per
raccomandata o per fax o per E-mail. In tali ultimi casi viene trasmessa la
copia del certificato medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale
documento verrà inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso.
Le eventuali continuazioni del periodo di malattia
vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui
sopra.
Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore
di lavoro della indennità di malattia da questi anticipata al dipendente, è
necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed
eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di continuazione di
malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di
diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella clinica, nel caso in cui
venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale del pronto soccorso in caso di
infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente in originale al Fondo
stesso.
Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o,
a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà
consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96), entro 3
giorni dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione, o
dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale del
rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il dipendente,
qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto ad inviare il più
tempestivamente possibile e con le medesime modalità di cui sopra, la cartella
clinica. In caso di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì
trasmettere in originale, sempre con la massima tempestività possibile e con le
stesse modalità di cui sopra, l'idonea documentazione dalla quale risulti la
dinamica e le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di
responsabilità con descrizione dell'incidente).
Nel caso fn cui la trasmissione dei documenti di cui
sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo,
qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore
del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente
stesso.
Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo
alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al
sollecito, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del
Fondo avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della
documentazione.
Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto
al rimborso di cui al successivo articolo 18 a causa della mancata trasmissione
dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza
della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del
dipendente stesso.
Tutto il materiale che potete visionare o
scaricare è dei rispettivi proprietari. Si prega di rispettarne il copyright:
su ogni pagina c'è il preciso riferimento all'autore.
Se volete distribuire su altri siti le pagine qui presenti si prega di inoltrare
una mail alla redazione.
Inoltre non ci assumiamo responsabilità di malfunzionamenti dovuti ad un
cattivo uso dei suggerimenti o consigli che trovate in questo sito. Si ricorda
che è fatto divieto assoluto di linkare materiale depositato in queste pagine.
Per richieste particolari si prega di contattarci.
Copyright 1999-2001.TopGan.
All rights reserved
|