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Art. 22 - Contabilità del fondo malattia
La contabilità della
sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una
società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli
organi della Cassa.
Art. 23 - Costi di amministrazione
Le spese di
funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di
funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno
prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi
vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.
Art. 24 - Gestione finanziaria delle risorse
Le finalità
mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun
intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.
Art. 25 - Convenzioni
Il comitato
esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di
apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato
servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le
condizioni di convenzione.
Art. 26 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie
comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto
sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla
decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna
parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con
funzione di presidente del collegio.
Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla
nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque
delle parti - dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì
alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni
dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra
parte.
Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come
mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di
procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo
comunque il principio del contraddittorio.
Essi comunicano congiuntamente la loro decisione,
sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la
decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.
Art. 27 - Sostituto del portiere
Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e
compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni
contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del
sostituto del portiere.
Art. 28 - Modifiche al regolamento
Le disposizioni contenute nel presente regolamento,
potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni
stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della
contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui,
per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che
incidano sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a
favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a
tali leggi e provvedimenti.
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