Rinnovo CCNL
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Rinnovato il contratto Portieri

Il nuovo testo è in vigore dal 1° gennaio 2000. Molte le novità

Il negoziato per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di immobili si è definitivamente concluso con la sottoscrizione di un verbale contrattuale che definisce il nuovo testo del contratto. La trattativa, resta difficile dalle mutate esigenze della proprietà edilizia condizionata dal complesso degli oneri gravanti sulla casa, quindi orientata al risparmio, e dalla tendenza ad utilizzare opportunità surrogatevi a quelle dirette, si è prolungata per quasi un anno.

A ciò si è aggiunta anche la difficoltà di individuare soluzioni regolamentari equilibrate rapportate alle specificità delle nuove esigenze della proprietà e quindi trasferire nelle nuove professionalità necessarie a garantire una valida prestazione. Ma la volontà e l'equilibrio delle Parti Sociali hanno consentito di individuare congrue risposte ai problemi che si presentavano sulla maggior parte degli istituti contrattuali.

LE NOVITA' PRINCIPALI

bulletincremento dei livelli retributivi
bulletriduzione dell'orario settimanale
bulletaumento delle indennità di malattia
bulletintroduzione del rapporto di lavoro ripartito (job sharing)
bulletprevisione di introduzione di forme di previdenza integrativa

Ed il risultato di tutto ciò può essere definito soddisfacente, se rapportato alle aspettative della categoria in direzione degli obiettivi di più ampio respiro e valenza, da raggiungere per acquisire quella dignità alla quale i lavoratori dipendenti dalla proprietà e dalle amministrazioni immobiliari e/o condominiali aspirano da tempo ed alla equiparazione delle condizioni di lavoro a quelle di tutti gli altri lavoratori sia in termini di orari di lavoro che di riconoscimenti professionali ed economici.

In questo contesto il nuovo contratto, completamente ristrutturato sia nella formulazione delle norme, rese più chiare e facilmente interpretabili, che nell'assetto complessivo, si qualifica per gli elementi innovativi previsti: dall'ampliamento della sfera di competenze, alle nuove qualifiche professionali, alle varie tipologie di contratti di lavoro; così come per i miglioramenti normativi ed economici che rendono meno gravose le prestazioni dei lavoratori e più qualificato il servizio all'utenza, che per gli adeguamenti alla legislazione.

In particolare:

  1. La sfera di competenza viene estesa anche ai dipendenti da amministrazioni immobiliari e/o condominiali;

  2. Le nuove qualifiche individuano il portiere addetto alla sorveglianza e pulizia dei parcheggi condominiali, l'addetto specializzato alla manutenzione, l'assistenza bagnanti nelle piscine condominiali, l'impiegato con funzioni di direzione esecutiva;

  3. Al portiere è consentito esercitare altra attività nell'alloggio di servizio, al di fuori dell'orario di lavoro e purché non comporti afflusso di pubblico o disturbo ai condomini;

  4. Il pulitore potrà distribuire la posta ordinaria solo durante l'orario di lavoro;

  5. Per i Quadri viene proposta una particolare normativa riguardante la formazione, la polizza assicurativa ed una specifica indennità di funzione;

  6. Le nuove tipologie di rapporto di lavoro si riferiscono al lavoro interinale ed al lavoro ripartito (lavoro prestato da 2 persone che insieme garantiscono lo svolgimento della presentazione per l'intero orario di lavoro);

  7. Il rapporto di lavoro a tempo determinato viene esteso per cogliere le esigenze della utenza nelle località stagionali;

  8. Al rapporto di lavoro a tempo parziale viene riconosciuto un particolare corrispettivo per le ore supplementari prestate;

  9. Tra i miglioramenti normativi ed economici si annoverano:

la riduzione di 1 ora settimanale che per i portieri si attua con riduzione di 1/2 ora giornaliera in due giorni della settimana ad esclusione del sabato, con assorbimento di 20 ore dei permessi retribuiti annuali che si assestano a 60 ore dal 1/01/2000;

l'ampliamento del periodo in cui è possibile usufruire delle ferie a scelta del lavoratore dal 1 settembre al 30 giugno;

l'elevazione dell'indennità di malattia a £. 50.000 e 55.000 giornaliera rispettivamente dal 4° al 20° giorno e dal 21° al 180° giorno anche senza ricovero ospedaliero;

la previsione di una forma di Previdenza Integrativa che attivata con specifico accordo tra le parti sociali;

l'incremento della paga base per i vari profili professionali o qualifiche, determinato tra 45.000 e 85.000 lire mensili dal 1.1.2000;

l'erogazione di una somma a copertura del periodo contrattuale dal 1.1.99 al 31.12.99 rapporto alla durata dei vari profili professionale o qualifiche con la detrazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale;

l'incremento delle indennità supplementari nella misura del 4%. Complessivamente si può stimare in circa 65.000 lire mensile l'aumento salariale acquisito dal 1.1.2000. Di non minore rilevanza ulteriori norme o costituzione di particolari strumenti contrattuali, quali:

Facoltà per il portiere di usufruire dell'alloggio per 3 mesi successivi al termine del preavviso;

Costituzione dell'Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori;

Istituzioni delle Commissioni Territoriali di Conciliazione delle controversie nonché dei Collegi di arbitrati.

Certamente tutto ciò ha implicato un significativo miglioramento delle relazioni sindacali che hanno consentito di rispondere contemporaneamente alle esigenze della proprietà immobiliare e dei lavoratori, anche se non è stato possibile trovare soluzioni congrue ai problemi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella prestazione lavorativa.

Strumentazioni che sono destinate a cambiare il mondo di svolgere le prestazioni lavorative anche nel settore dei servizi alla proprietà immobiliare e che impongono approfondimenti e valutazioni basate su casi specifici e sulla conoscenza della evoluzione delle professionalità conseguenti.

In ciò l'impegno delle parti sociali firmatarie del contratto nazionale costituisce una precisa incombenza da assolvere nel corso della vigilanza da assolvere nel corso della vigenza contrattuale.

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