L'analisi sul piano formale delle funzioni notarili non è
comunque sufficiente ad individuare l'ambito effettivo di operatività
del notaro nella pratica quotidiana. Se da un lato il notaro è certamente
l'unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare, ad esempio, l'atto
scritto recante la compravendita di un mobile o di un quadro, ben di rado
si presenterà l'occasione di autenticare una siffatta scrittura,
giacché è difficile (anche se non impossibile) che le parti
abbiano interesse a procurarsi tale forma di documentazione per un contratto
che ha ad oggetto semplici cose mobili (1). Per converso, se per la validità
di una compravendita immobiliare è sufficiente la semplice scrittura
privata (articolo 1350 cc) sono assai rare le occasioni in cui le parti
si accontentano di tale forma di documentazione, che non consente di eseguire
le appropriate formalità nei registri immobiliari. Analoghe considerazioni
possono svolgersi in campo societario, in relazione alla pubblicità
presso il registro delle imprese.
I contenuti tipologici della quotidiana esperienza del notaro
dipendono dunque fondamentalmente da un duplice ordine di prescrizioni
normative. In primo luogo, le disposizioni che impongono la forma pubblica
ad substantiam: non numerosissime in verità, ed alcune di limitata
rilevanza pratica; basterà qui ricordare, tra le principali (2),
convenzioni matrimoniali, atto costitutivo del fondo patrimoniale, costituzione
di associazioni e fondazioni, rinunzia all'eredità, donazione, atto
costitutivo di società di capitali. In secondo luogo, le norme che
prescrivono la forma notarile (intendendosi con ciò l'atto pubblico
oppure la scrittura privata autenticata) per il compimento di successivi
adempimenti pubblicitari, la cui esecuzione risulti desiderabile nell'interesse
stesso delle parti. Questo vale principalmente per gli atti aventi ad oggetto
diritti reali immobiliari (purché ovviamente non rientrino, come
le donazioni, nella prima categoria) e per gli atti recanti costituzione,
modifica o scioglimento di società di persone.
Alla luce degli obiettivi di questo capitolo, interessa qui soprattutto
accennare alle più recenti innovazioni normative che hanno inciso
sull'attività notarile nel senso appena indicato.
Ultima in ordine di tempo, l'introduzione della trascrivibilità
dei preliminari dei contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari
(DL 31/12/96 n. 669). Merita appena osservare che, secondo i principi,
la trascrizione è ammessa solo in presenza di un preliminare in
forma d'atto pubblico oppure di scrittura privata con sottoscrizione autenticata
o giudizialmente accertata (ed è anzi in tali casi obbligatoria)
richiedendo pertanto nella pratica l'intervento del notaro (3).
La novella opera in una duplice direzione. Da un lato si è
esteso al preliminare il comune effetto della trascrizione, sicché
le ragioni del promissario acquirente non possono ricevere pregiudizio
da eventuali trascrizioni od iscrizioni prese contro il promittente alienante
in tempo successivo alla trascrizione del preliminare. D'altro lato, si
è attribuito al promissario acquirente un apposito privilegio (articolo
2775 bis cc), destinato ad operare anche (e forse soprattutto) in ambito
fallimentare, e si sono coordinate (4) le ragioni del promissario medesimo
con quelle dei creditori ipotecari, e principalmente gli istituti di credito.
L'innovazione ha ricevuto accoglienza assai favorevole (5), scorgendosi
in essa una forma efficace di tutela dell'acquirente, specie in relazione
alle ipotesi di dissesto dell'impresa costruttrice. Secondo un copione
troppe volte ripetuto, infatti, in simili evenienze il recupero da parte
delle banche dei propri crediti assistiti da ipoteca lasciava sprovvisti
di qualsivoglia tutela i promissari acquirenti, cui di regola non restava
pressocché nulla su cui soddisfarsi. Di qui una conseguenza perversa:
gli istituti di credito, e cioè i soggetti provvisti delle capacità
professionali e della forza contrattuale necessarie ad esigere e realizzare
uno stretto monitoraggio della solidità finanziaria dell'impresa,
avevano in realtà scarsissimo interesse a farlo, godendo di fatto
di una sostanziale immunità. Un meccanismo non solo epidermicamente
iniquo, ma fortemente inefficiente sotto un profilo squisitamente economico,
giacché ha finora disincentivato le banche dallo svolgere un ruolo
attivo, di indiscutibile interesse generale.
Questo nuovo (6) ambito operativo del notariato si apre dunque
all'insegna di valori la cui attualità è difficile negare:
tutela del consumatore, più equilibrato rapporto tra grande impresa
e generalità dei cittadini. E la centralità del ruolo del
notaro in tale ambito trova conferma, per altra via, nel sempre più
ampio ricorso all'opera del notaro anche in occasione della stipulazione
di preliminari immobiliari non autenticati. Si fa riferimento al notaro
(che qui agisce su un piano di perfetta parità formale con altri
professionisti) non solo in relazione alle sue competenze specifiche,
ma anche in virtù dei suoi intrinseci connotati di imparzialità,
che lo rendono più adatto, agli occhi di un vasto pubblico, a svolgere
un ruolo equilibratore (7) tra contraenti spesso fortemente disomogenei
per forza economica e contrattuale, nonché per cognizioni commerciali,
tecniche e giuridiche.
Tutt'altra origine hanno le disposizioni di cui alla legge 310/93
(cd legge Mancino) diretta, secondo le parole della relazione che l'accompagnò
allo stadio di progetto, a «prevenire e reprimere ogni possibile
forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici
per finalità illecite». All'uopo la legge ha dettato una specifica
disciplina (8) per alcune operazioni che l'esperienza ha mostrato essere
più di sovente collegate ad attività criminali: trasferimenti
di terreni, soggetti ad una tempestiva comunicazione al Questore competente
da parte del notaro rogante; cessioni di quote di srl, per le quali è
stata prescritta la forma pubblica od autenticata con susseguente iscrizione
nel registro delle imprese; forma pubblica od autenticata nonché
comunicazione al Questore, infine, sono state rese obbligatorie in caso
di cessione d'azienda.
La ragion d'essere dell'intervento del notaro è dunque
radicalmente diversa da quella osservata in relazione al preliminare immobiliare:
prevale, nella visione del legislatore, l'attendibilità del notaro,
nella sua qualità di pubblico ufficiale, ai fini dell'acquisizione
di dati utili all'azione di polizia. Questa considerazione, che potrebbe
dirsi persino ovvia, ha un'importante conseguenza di ordine giuridico e
culturale: benché l'oggetto della sua attività resti ben
radicato all'interno del diritto privato, il notaro non potrà non
tener conto, in sede ermeneutica e ricostruttiva, delle finalità
pubblicistiche intrinseche alle norme. Un esempio per tutti. La forma pubblica
od autenticata per la cessione di quota di srl è ora prescritta
ad substantiam od ai soli fini dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie,
come accade per la trascrizione immobiliare? Il civilista per formazione
non potrà che orientarsi istintivamente in quest'ultimo senso. Ma
è davvero difficile dar torto a chi osserva che, se la normativa
punta a porre sotto controllo quel tipo di operazioni (9), sarebbe un perfetto
controsenso lasciare «alle parti del trasferimento la possibilità
di sottrarsi al regime di trasparenza istituito dalla legge tutte le volte
e per tutto il tempo in cui l'interesse a non pubblicizzare il trasferimento
prevalesse sull'interesse a renderlo efficace nei confronti della società»
(10).
L'evoluzione della prassi notarile è però un fenomeno
continuo ed ininterrotto anche indipendentemente dall'attribuzione di nuovi
ambiti operativi, ed ha anzi conosciuto negli ultimi decenni una consistente
accelerazione; non è un modo di dire affermare che una semplice
compravendita immobiliare dei giorni nostri è solo vagamente imparentata
con un analogo atto rogato venticinque anni fa. Le linee di tendenza sono
molteplici, ed è difficile tentare una rassegna sia pure approssimativa.
E' innanzitutto cresciuta l'importanza delle attività
che chiamerei "aspecifiche" (11), cioè delle funzioni svolte
nell'esclusiva qualità di libero professionista. Si è già
accennato al crescente ricorso al notaro in occasione della stipula di
preliminari immobiliari non destinati ad essere autenticati. Il fenomeno
può dirsi generale, giacché la consulenza del notaro è
sempre più richiesta indipendentemente dal ricevimento di atti;
questo vale in particolare per il settore societario, complice la professionalità
maturata soprattutto nel quotidiano dialogo e confronto, in sede di volontaria
giurisdizione, con una magistratura sempre più attenta ed esigente
(non a torto, per lo più). Un'esperienza sul campo che si rivela
talora preziosa anche per la soluzione di problemi non direttamente connessi
con atti o verbalizzazioni notarili.
Importanti sono naturalmente i riflessi dei mutamenti del costume
e del contesto socio economico del Paese. Si registra ad esempio un complessivo
calo d'interesse nei confronti dello strumento testamentario (12), che
trova in parte corrispondenza nello sviluppo di una serie di strumenti
alternativi (13). Si può inoltre osservare come l'accesso alla proprietà
immobiliare, specie per quanto concerne la prima casa d'abitazione, da
parte di strati sempre più ampi della popolazione (14), abbia fatto
sì che il notaro, da depositario degli assetti d'interesse di una
ristretta élite di proprietari, si sia progressivamente trasformato
in interlocutore di una vasta platea di soggetti appartenenti ad ogni ceto
sociale. Sarebbe del tutto erroneo leggere in questo trend le premesse
di uno deterioramento qualitativo della figura del notaro, ed anzi è
probabilmente vero il contrario. Per l'impresa di dimensioni medie o grandi,
come per i detentori di importanti patrimoni, il notaro spesso non è
altro che uno dei professionisti, affiancato da consulenti di varia specializzazione;
nei confronti di una più ampia clientela il notaro si pone spesso
come un punto di riferimento privilegiato, cui commettere la soluzione
di problemi importanti e delicati.
La prassi notarile si è inoltre avvicinata, sotto l'impulso
di una pluralità di fattori, a branche del diritto cui era in precedenza
rimasta sostanzialmente estranea.
L'internazionalizzazione della vita economica, nonché
il recente sviluppo di un consistente movimento immigratorio impongono
sempre più di frequente un confronto con problematiche internazionalprivatistiche
(15).
Un'importanza crescente è venuta assumendo la normativa
urbanistica. Non si intende qui alludere soltanto alle formalità
prescritte dalla legge 47/85 e successive modificazioni (su cui si tornerà
al principio del prossimo paragrafo), che sono state tutto sommato metabolizzate
dalla prassi, anche si si debbono mantenere le più ferme riserve
intorno all'abuso della sanzione della nullità dell'atto. Assai
più complessa si presenta infatti l'individuazione a ricostruzione
del regime applicabile a determinate categorie particolari di immobili:
si va dalle aree di parcheggio di cui alla legge Tognoli e soprattutto
della cosiddetta legge ponte (16) a quell'inesauribile miniera di incertezze
operative rappresentato dalla disciplina dell'edilizia agevolata, convenzionata
e sovvenzionata (17), ai problemi posti dal trasferimento di immobili in
pendenza di un iter di sanatoria edilizia. In tutti questi casi, più
che la redazione di un atto giuridicamente valido, che non presenta d'abitudine
difficoltà insormontabili, assai delicata e complessa si presenta
la funzione di informazione e consulenza nei confronti delle parti (ed
in ispecie dell'acquirente) che richiede di frequente l'elaborazione di
clausole tagliate su misura in relazione alle peculiarità del caso.
Ciò vale soprattutto per l'ipotesi da ultimo citata (il cd condono
in itinere) ogniqualvolta appaia possibile un rigetto della domanda di
sanatoria, con conseguente definitivo status di abusività dell'immobile
trasferito, in tutto od in parte.
E se gli esempi fatti finora rientrano tutto sommato nell'immaginabile
e nel prevedibile, questo non è sempre il caso: due volte nel recente
passato il Consiglio Nazionale del Notariato è dovuto intervenire
(18) per affrontare i problemi connessi con la repertoriazione e registrazione
degli atti di cessione di quote-latte.
Last but not least, l'evoluzione della prassi notarile
si manifesta nell'elaborazione di nuove soluzioni negoziali, sulle orme
di un'antica tradizione creativa (19). Nei tempi più recenti particolare
attenzione è stata riservata agli statuti delle società di
capitale. La tensione tra le multiformi esigenze della pratica ed il rigido
sistema consegnatoci dal codice, improntato ad una rigorosa tipicità,
ha condotto ad una dettagliata esplorazione dei confini estremi dei singoli
tipi, attraverso la ricerca di formulazioni idonee a perseguire gli obiettivi
desiderati ma capaci nel contempo di rispondere positivamente al test di
compatibilità col tipo di riferimento. Possono inoltre ricordarsi
le elaborazioni in materia di condominio precostituito (20) e di multiproprietà
(21) nonché, ed è cronaca recentissima, l'autentica febbre
suscitata dagli orientamenti favorevoli all'ammissibilità di trusts
domestici, privi cioè di connotati di internazionalità (22).
Ennesimo esempio di modello d'importazione anglosassone; ma a differenza
dei casi del passato (leasing, factoring, franchising) di grandissima importanza
commerciale ma con riflessi complessivamente modesti sull'attività
del notaro, i trusts si presentano come uno strumento assai flessibile
in grado di dare soluzione ad alcune esigenze profondamente avvertite proprio
in ambito notarile.
(1) L'ipotesi più frequente di ricorso per così
dire "opzionale" alla forma notarile, ai soli fini di assicurare certezza
intorno alla provenienza del documento ed alla sua conservazione, è
a ben vedere il testamento pubblico, la cui efficacia giuridica intrinseca
è sotto ogni profilo identica a quella dell'olografo. Non tragga
in inganno l'iscrizione nel Registro Generale Testamenti, cui il testamento
pubblico è soggetto, a differenza dell'olografo non formalmente
depositato presso un notaio: tale formalità attiene anch'essa alla
conservazione (o, se si vuole, alla reperibilità, che è lo
stesso), ma non fa acquisire al testamento iscritto alcuna poziorità.
(2) Per una completa ricognizione si veda Gian Carlo Lasagna,
Il notaro e le sue funzioni, Milano 1977, p. 1107
(3) Cfr. Giancarlo Laurini, Finanziaria 97, trascrizione
del preliminare, funzione notarile, in Notariato, 1997 p. 5.
(4) Se in un primo tempo gli interpreti sembrvano orientati
a valorizzare (in conformità peraltro al dato letterale) gli aspetti
innovativi ed in un certo senso rivoluzionari della normativa (Umberto
Morello, Con i nuovi diritti arrivano a pioggia dubbi e problemi, in Il
Sole 24 Ore, 8 maggio 1997 p. 19) prevale oggi largamente una sorta di
controriforma filobancaria: Ciro Caccavale e Federico Tassinari, L'ipoteca
anteriore non teme la trascrizione del preliminare, in Notariato, 1997,
p. 405. Chi scrive condivide in linea di massima le preoccupazioni di ordine
sia sistematico che pratico alla base di tale revirement; deve però
annotarsi che siffatta impostazione lascia pericolosamente inascoltate
le pressanti esigenze di riequilibrio cui si accenna più innanzi
nel testo.
(5) R.Mi., Immobili, piace la rivoluzione, in Il Sole
24 Ore, 3 gennaio 1997 p. 20.
(6) Nuovo, naturalmente, solo nel senso assai specifico
sopra delineato.
(7) Nicolò Lipari, La funzione notarile oggi, in
Rivista del Notariato, 1977 p. 935.
(8) Per la quale vedasi Trasparenza e pubblicità
nell'attività d'impresa, Relazioni al XXIV Congresso Nazionale del
Notariato, Roma 1994. Per un'accurata ricostruzione delle implicazioni
operative della legge, si veda lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato,
Criteri applicativi della legge 12 agosto 1993 n. 310, in Il Sole 24 Ore,
21 dicembre 1993, p. 16.
(9) Siamo dunque lontani anni luce dal sistema della trascrizione
immobiliare, che è uno strumento a disposizione dei privati al fine
di rinforzare la tutela di un proprio diritto.
(10) Circolare Assonime 30 agosto 1993, n. 127, in Rivista
delle Società 1993, p. 971. A tacer d'altro, ne deriverebbe un corollario
importante: se la forma notarile è prescritta ad substantiam per
il definitivo, lo stesso vale (articolo 1351cc) anche per il semplice preliminare,
che in difetto sarebbe dunque nullo.
(11) Giovanni Girino, op.cit., p. 1088, le definisce «strafunzionali».
(12) Giovanni Criscuoli, Il testamento, Padova 1991, pp.
3 ss. Un segno della persistente vitalità dell'istituto può
cogliersi nella recente introduzione di un modello uniforme di testamento
internazionale, ai sensi della Convenzione di Washington: legge 29 novembre
1990, n. 387.
(13) Antonio Palazzo, Le successioni, Milano 1996, pp.
45 ss.
(14) Secondo l'annuale rapporto sul
risparmio ed i risparmiatori in Italia realizzato dal Centro di Ricerca
e Documentazione "Luigi Einaudi" di Torino, i proprietari della casa d'abitazione
sono passati dal 59.7% del 1983 al 73.2% del 1996; i dati sono apparsi
su Biblioteca della Libertà n. 138 (Gennaio/Febbraio 1997) p. 69.
(15 ) Continui problemi, e di non facile
soluzione, sono posti dal principio di reciprocità di cui all'articolo
16 delle Preleggi, sopravvissuto alla riforma di cui alla legge 218/95
in modo alquanto inopinato, ancorché formalmente corretto, non trattandosi
a rigore di materia internazionalprivatistica. Basti pensare che sino a
pochissimo tempo fa, secondo l'arcigna interpretazione prevalente della
norma, si negava ad un immigrato provvisto di regolare permesso di soggiorno
l'accesso alla proprietà della casa d'abitazione, laddove non fosse
verificata la condizione di reciprocità nei confronti del suo Paese
di provenienza. Contra, con argomentazioni totalmente condivisibili, Emanuele
Calò, Il principio di reciprocità, Milano 1994, p. 184. Limitatamente
alla posizione degli immigrati regolarmente soggiornanti, l’odiosa discriminazione
è stata spazzata via dall’articolo 2 della legge 6 marzo 1998 numero
40, Supplemento Ordinario 40/L alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1998 numero
59.
(16) Rispettivamente legge 122/89, articolo 9, e legge
765/67, articolo 18. Quest'ultima norma è oggetto di una produzione
dottrinaria e soprattutto giurisprudenziale ormai alluvionale, ed alla
grave incertezza del regime giuridico deve aggiungersi che, nella pratica,
è spesso impossibile decidere in linea di fatto se un determinato
parcheggio sia sottoposto o meno a tale regime. Per un recente riepilogo,
Roberto Triola, La disciplina degli spazi di parcheggio tra diritto vivente
e (mis)leading precedents, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1997,
II, p. 71.
(17) Si vedano due studi che hanno affrontato in modo
specifico gli aspetti notarili: Giovanni Casu, Edilizia residenziale pubblica
dopo la legge Ferrarini-Botta, Riflessi sull'attività notarile,
in CNN Strumenti, III (1992), n. 17-18, 0740, 15.1; idem, Finanziaria 1996
e divieti di alienabilità abrogati per l'edilizia residenziale pubblica
convenzionata, Studio del 22 luglio 1996, n. 1275, in Banca Dati Notarile.
(18) Studi dell'aprile 1994 e gennaio 1996, in Banca Dati
Notarile.
(19) Andrea Fusaro, La deontologia del notaio, in Vita
notarile, 1995, p. 988, critica la severità della giurisprudenza
che, a dispetto del tenore letterale dell'articolo 28 LN (che vieta al
notaro di ricevere atti «espressamente» vietati dalla legge
o «manifestamente» contrari all'ordine pubblico), tende a sanzionare
il notaro ogniqualvolta un suo atto sia stato riconosciuto nullo, anche
in assenza di precedenti dottrinari o giurisprudenziali in tal senso. Oppone
Fusaro che in tal modo si finisce col trattenere i notai dal ricevere atti
inconsueti, insterilendo la prassi negoziale e rendendo in definitiva «un
pessimo servizio agli utenti». Un'adeguata tutela delle parti si
realizza, a giudizio dell'Autore, attraverso una compiuta informazione
sull'opinabilità giuridica dell'atto. L'impostazione è certamente
esatta. Sul piatto opposto della bilancia pesa però un altro ordine
di considerazioni. Gli atti notarili sono generalmente accettati e riconosciuti
per quello che un filatelico chiamerebbe, credo, "valore facciale". Qualunque
direttore di banca, ad esempio, ricevendo copia di un atto notarile in
cui si legge che Tizio trasferisce a Caio il fondo Tuscolano, e fatto verificare
che Caio non ha a suo carico successive iscrizioni o trascrizioni di pregiudizio,
accetterà il rogito come prova della proprietà dell'immobile
in capo a Caio, e senza troppo indagare oltre si comporterà di conseguenza
(concedendo un fido, ad esempio). Il sistematico ricevimento di atti di
dubbia validità od efficacia, se non danneggia le parti che siano
state debitamente informate, e siano quindi a conoscenza ex ante dei rischi
connessi all'operazione, reca evidente pregiudizio a questo diffuso affidamento
dei terzi. Riconoscere priorità all'una od all'altra esigenza è
in ogni caso scelta schiettamente politica. In linea teorica si potrebbe
pensare ad un contemperamento, magari imponendo, sulle orme dell'antico
progetto Fani del 1910, che dell'aspetto (potenzialmente) patologico si
faccia espressa menzione in atto. Qualcuno potrebbe non gradire, preferendo
un atto "pulito", che non comprometta la possibilità di protestare
in seguito (ma a torto) la propria buona fede: è ovvio però
che a simili approcci furbeschi non è certo il caso di apprestare
tutela.
(20) Per una ricostruzione aggiornata, Alberto Lepri,
La compravendita immobiliare, Milano 1993, p. 650.
(21) Umberto Morello, Multiproprietà, in Digesto
civile, Torino 1994, vol. XI, p. 490.
(22) Maurizio Lupoi, Trusts, Milano 1997; idem, Lettera
ad un notaio curioso di trusts, in Rivista del Notariato 1996 p. 343. Si
vedano inoltre gli interessanti modelli di atto pubblico tratti dall'esperienza
professionale dei notai Pasquale Lebano (Notariato, 1996, p. 264) e Romana
Capaldo (Notariato, 1997, p. 176).