Si è accennato nel paragrafo precedente ad alcune delle
principali formalità che le legislazione più recente ha introdotto
nell'attività notarile; si sono ricordate in particolare le prescrizioni
della legge 47/85 in materia urbanistica (1), cui si può aggiungere
l'obbligatoria menzione dell'avvenuta denunzia dei redditi fondiari prescritta
dal DL 90/90 (2). Queste disposizioni hanno un evidente tratto comune:
sono dirette ad assicurare il rispetto di prescrizioni che l'esperienza
dimostra essere oggetto di vere e proprie trasgressioni di massa, a causa
della scarsissima capacità di controllo da parte della Pubblica
Amministrazione. La legge accosta dunque agli ordinari strumenti repressivi
una sorta di deterrenza indiretta, imponendo che dagli atti di trasferimento
immobiliare risultino, per dichiarazione delle parti ed a pena di nullità,
gli estremi della licenza o concessione edilizia (oppure, alternativamente,
l'anteriorità dell'edificio al 1967) nonché l'avvenuta dichiarazione
del reddito fondiario in sede di dichiarazione annuale (3).
Il meccanismo appare prima facie rugginoso ed approssimativo.
Da un lato infatti, anche in presenza di una situazione sotto ogni aspetto
ineccepibile, si colpisce con la spropositata sanzione della nullità
assoluta l'atto che per semplice svista manchi delle menzioni od allegazioni
obbligatorie. Per converso, la legge consente di fatto la circolazione
di immobili integralmente abusivi od oggetto di totale evasione fiscale,
sol che si sia in presenza di un alienante impudente quanto basta a rilasciare
al notaro una falsa dichiarazione, che nessuno ha peraltro il compito di
controllare (4). L'obiettivo del legislatore, e cioè disincentivare
i comportamenti illeciti rendendo incommerciabili gli immobili che ne sono
stati oggetto, è stato ciononostante conseguito in misura più
che ragionevole. In particolare, per effetto delle prescrizioni formali
della legge 47/85, i profili urbanistici dell'immobile hanno acquisito
un ruolo centrale nell'ordinaria prassi negoziale, e sono oggetto di un'attenzione
prima d'allora sconosciuta, soprattutto da parte del notaro. Una parte
importante dell'attività di consulenza che precede ed affianca il
rogito è oggi riservata a tali profili; questo ha in concreto reso
assai ardua l'alienazione di immobili abusivi.
In più di un'occasione il notariato ha accolto con comprensibile
irritazione l'imposizione, non di rado improvvisa e disordinata (5) di
nuove prescrizioni formali spesso di difficile interpretazione e sistematizzazione.
Come ogni altro cittadino, in effetti, il notaro non può che guardare
con preoccupazione alla disfunzioni della Pubblica Amministrazione cui
è chiamato in qualche modo a supplire (6). Ma, dal punto di vista
del ruolo istituzionale del notariato, la realtà è evidentemente
ben altra. L'attribuzione al notariato di tali nuove funzioni non può
infatti che esser letta come un riconoscimento del prestigio di cui la
categoria gode, delle sue doti di preparazione ed indipendenza. D'altronde,
reazioni epidermiche a parte, il notariato si è sempre adeguato
con tempestività anche alle innovazioni più inopinate e complesse,
producendo attraverso il proprio Consiglio Nazionale studi e pareri che,
oltre a rappresentare spesso il primo tentativo in assoluto di interpretazione
dei nuovi testi, hanno assunto una crescente autorevolezza, così
da porsi come punto di riferimento non solo per la categoria, ma per la
generalità degli operatori interessati (7). Con una buona dose di
realismo (o forse di cinismo) si è osservato che la crescente complessità
dei compiti affidati al notariato rappresenta una vera e propria assicurazione
sulla vita per il medesimo. Mansioni elementari, che si riducano alla pura
e semplice certificazione dell'identità del sottoscrittore di un
determinato documento, possono ben essere affidate ad altri pubblici ufficiali;
le funzioni sempre più elaborate cui si è avuto modo di accennare
richiedono, in misura crescente, quello specifico mix di autorevolezza,
severa selezione (8), preparazione ed aggiornamento professionale che non
è semplice ricreare all'esterno del notariato. Non si tratta naturalmente
di affermare una pretesa superiorità della classe notarile (il che
sarebbe penosamente ridicolo) quanto di sottolineare la specificità
del suo modello organizzativo in relazione ai compiti che le sono affidati,
specificità che tanto più risalta col crescere della complessità
dei compiti stessi.
Se minacce verranno per l'integrità della funzione notarile,
non sarà dunque da questo versante. Uno sguardo preoccupato deve
piuttosto essere rivolto nella direzione opposta o, se si vuole, all'interno
della categoria.
Quasi mezzo secolo fa Francesco Carnelutti ironizzava sulla possibilità
di sostituire il notaro con un meccanismo automatico, «nel quale
si introdurrà la moneta e dal quale verrà fuori, bell'e pronto,
il documento contrattuale o testamentario» (9). Ed il pericolo risiede
appunto in questo: che lo svolgimento delle funzioni notarili in maniera
meccanica e ripetitiva faccia appannare, nella percezione sociale, il senso
della qualità dell'opera del notaro. Il riferimento alla percezione
sociale non è una frivola concessione alla cultura dell'apparire:
autorevolezza e credibilità del notariato esistono solo nella misura
in cui la società nella sua interezza ne ha immagine e coscienza.
Cadute queste, perso di vista il valore aggiunto della funzione notarile,
ogni aspetto del modello organizzativo del notariato, dalla competenza
esclusiva al numero chiuso al sistema retributivo, non può che essere
vissuto come odioso privilegio, anziché come strumento di garanzia.
Si è talora affermato che il notariato trae in tal senso
discredito dallo svolgimento di funzioni assai semplici, come le autentiche
in materia di autoveicoli. Ciò è in parte vero, ma deve osservarsi
che tali mansioni, per quanto modeste, se svolte con la dovuta attenzione
presentano aspetti che giustificano pienamente l'intervento del notaro:
disamina dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società,
questioni legate al diritto di famiglia e delle successioni, assistenza
ed informazione intorno alla natura degli atti ed ai rischi connessi (abuso
delle procure, ritardate formalità nel Pubblico Registro, e via
enumerando). Il principale colpevole non è dunque la pochezza della
funzione, quanto la sua ricorrente esecuzione in modo frettoloso, e talora
quasi infastidito (10).
In questo quadro, non sorprende come si sia manifestato, all'interno
della categoria, un robusto movimento diretto ad assicurare standard operativi
e qualitativi più consoni ed omogenei.
L'unico punto di riferimento normativo, prima dell'entrata in
vigore della legge 220/91 cui si accennerà tra breve, era rappresentato
dall'articolo 147LN: «Il notaro che in qualunque modo comprometta
con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità
e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni
degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza,
è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e
nei casi più gravi con la destituzione». Norma, come si vede,
a spettro assai ampio, ma priva della specificità necessaria a renderla
concretamente operativa. I passi diretti ad introdurre più dettagliate
regolamentazioni, come quello compiuto nel 1984 dal Consiglio Nazionale
del Notariato (11) a proposito dell'annosa questione dei recapiti (12),
si scontravano con l'assenza di una disciplina che giustificasse simili
iniziative, poco plausibile risultando il tentativo di fondare l'intervento
del Consiglio Nazionale del Notariato sulla troppo generica funzione di
«tutela degli interessi della categoria», assegnatogli dalla
legge 577/49, articolo 2 lettera e. Va infatti osservato che il CNN non
ha competenza diretta in materia disciplinare, che spetta ai Consigli a
livello distrettuale. In altri ordinamenti professionali gli organi nazionali
posseggono invece poteri disciplinari: ciò consente di configurare
sul piano giuridico i cd Codici Deontologici come atti di autolimitazione
nell'esercizio della propria discrezionalità in sede, appunto, disciplinare
(13).
Una via diversa ha preso la legge 220/91, che ha attribuito al
Consiglio Nazionale del Notariato l'autonomo compito di «elaborare
principi di deontologia professionale», assolto con l'adozione, tre
anni più tardi, dopo un'attenta attività preparatoria cui
fu preposta una commissione di undici notai coordinati da Enrico Marmocchi,
della delibera numero 1188 del 24 febbraio 1994, Principi di deontologia
professionale, comunemente nota come Codice Deontologico (14).
L'espressione legislativa «elaborare principi di deontologia
professionale» è stata oggetto di uno sforzo ermeneutico considerevole.
Semplificando, può dirsi che le letture proposte oscillano tra due
poli: a chi ha letto nella formula «elaborare principi» una
semplice funzione di ricognizione dell'esistente, di sistematizzazione
del sentimento diffuso nella categoria in un determinato momento storico,
si è contrapposto un orientamento propenso ad individuare in capo
al Consiglio Nazionale del Notariato una vera e propria funzione di produzione
normativa. Il dibattito su tale punto è incerto e complesso, ricco
di implicazioni soprattutto sul piano giurisdizionale (15). Va invece registrato
come esista oggi un prevalente consenso sulla natura giuridicamente vincolante
dei Principi oggetto della deliberazione CNN. Una recente sentenza della
Cassazione (16) conferma in particolare lo stretto legame esistente tra
il Codice Deontologico ed il già citato articolo 147LN. Quest'ultimo
«individua la condotta punibile in quella idonea a compromettere
l'interesse tutelato; il contenuto di detta condotta, non individuato nel
suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale
e quindi dal complesso di quei principi di deontologia, i quali sono oggettivamente
enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, con riferimento
all'attività notarile, anche dai Principi ...» (17). Di sano
realismo dà prova il Tribunale di Verona (18), che osserva come
il Codice Deontologico non possa «limitarsi ad un'enunciazione di
principio, ma [...] incidere sul modus operandi degli appartenenti alla
categoria suddetta, atteso che non è dato capire a mezzo di quali
ulteriori forme e strumenti gli eventuali principi astrattamente delineati
dal codice deontologico avrebbero dovuto essere concretati, salvo a volerli
ridurre a mere enunciazioni di principio, privi di qualsiasi contenuto
attuabile».
Importante è il ruolo dei Consigli Notarili (distrettuali),
cui è conferito in una serie di ipotesi (19) il potere di derogare
ad alcune disposizioni dei Principi, e cui compete soprattutto la responsabilità
della fase attuativa, che sembra in verità risentire di una certa
disomogeneità di comportamento tra i vari organi locali (20).
I Principi sono divisi in due sezioni, che disciplinano rispettivamente
la condotta e la prestazione notarile. La soluzione è ineccepibile
sotto il profilo espositivo: va però detto che la materia sembra
in qualche modo resistere alle partizioni, e non a caso alcuni precetti
si trovano pressocché identici in entrambe le sezioni. La tendenziale
inscindibilità della materia si manifesta anche sotto un altro profilo.
Molti tra i comportamenti deontologicamente rilevanti hanno una duplice
rilevanza, esterna ed interna. L'esecuzione delle prestazioni in maniera
sistematicamente frettolosa e compiacente, ad esempio, da un lato rappresenta
una violazione dei doveri connessi alla funzione, ma dall'altro può
consentire al notaro l'indebita acquisizione di un maggior giro d'affari
(21). Ogniqualvolta si tratti però di fissare una priorità,
sia essa a fini ricostruttivi od applicativi, non v'è dubbio che
il primo aspetto debba prevalere, e che la tutela degli appartenenti alla
categoria contro ipotesi di illecita concorrenza debba sempre e comunque
cedere il passo al superiore interesse all'integrità della funzione
notarile (22).
Merita infine una breve annotazione, prima di accennare alle
principali prescrizione di merito del Codice Deontologico, il rapporto
sussistente tra questo e le norme di legge che disciplinano l'attività
del notaro. Deve subito dirsi che tra i due ambiti non v'è sovrapposizione.
Un elegantissimo esempio (23) propone il caso dell'alienante che in buona
fede lamenti di aver sottoscritto una dichiarazione di vendita d'autoveicolo
in un'agenzia di pratiche auto, non alla presenza del notaro. L'affermazione
può essere vera o falsa. Violazione dei principi deontologici potrà
esservi solo se essa è falsa. Se è vera, infatti, il notaro
che ha attestato l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza ha commesso
un reato; la repressione compete al superiore ambito del diritto penale,
e la normativa deontologica se ne disinteressa. Se è falsa, occorrerà
invece domandarsi se il notaro non abbia dato luogo all'equivoco, restandosene
magari mescolato tra il personale impiegatizio dell'agenzia, dietro un
bancone: un comportamento che compromette (non un'astratta ed anacronistica
dignità cerimoniale, ma) l'identificabilità stessa della
funzione. Il che, non ci si stancherà mai di ripeterlo, è
questione di sostanza e non d'apparenza.
Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che la violazione deontologicamente
rilevante, di regola (24), non corrisponde ad un singolo evento ma ad un
comportamento reiteratamente ed abitualmente scorretto. Ciò è
importante soprattutto in relazione a quelle disposizioni deontologiche
che si affiancano a quelle legislative dettando, in relazione alle medesime
fattispecie, prescrizioni ulteriori o comunque più stringenti. La
violazione delle norme di legge sarà in genere (25) rilevante anche
laddove si presenti isolata; il singolo episodio non costituirà
invece illecito per la normativa deontologica, che tende a stabilire standard
generali di comportamento, in relazione ai quali la singola digressione
non è significativa. In fondo, come spiritosamente avverte Antonio
Sorgato (26), si tratta di disciplinare un'attività professionale,
non di istruire un processo di beatificazione (27).
Le prime prescrizioni del Codice Deontologico sono significativamente
dedicate ai principi di indipendenza ed imparzialità. Si tende ad
escludere (punto a.1.1.) ogni influenza di carattere personale, così
come qualunque interferenza tra professione ed affari. Ovvi principi che
trovano una specifica applicazione (al punto b.1.1.) nella disciplina dei
casi d'astensione nei confronti di società in cui il notaro abbia
un personale interesse.
Pare opportuno richiamare qui le disposizioni che disciplinano
(punto a.4.1.) i rapporti professionali di cui il notaro è parte.
Ampio dettaglio è dato ai rapporti con i colleghi, che debbono essere
improntati a principi di «correttezza, collaborazione e solidarietà»
(28). Il dettaglio delle prescrizioni, cui si rinvia, è assai penetrante,
ed una doppia lettura appare d'obbligo, qui come ovunque nei Principi.
E' evidente il rilievo attribuito alla tradizionale solidarietà
di categoria, valore tutt'altro che disprezzabile, beninteso, quando contenuto
in termini non omertosi ma di assoluta civiltà, com'è in
questo caso. Diverse disposizioni sono però funzionali al perseguimento
di interessi più generali. Si impone così al notaro di rendersi
disponibile alla sostituzione del collega impedito, onde assicurare la
continuità della funzione; di prestarsi a scambi d'opinioni ed informazioni,
che hanno un generale positivo effetto sulla qualità dell'attività;
di porre a disposizione dei colleghi il cd atto pilota (29), facilitando
così da parte degli interessati il ricorso al notaro di propria
fiducia.
Per quanto concerne i rapporti con i praticanti, l'enfasi è
posta sull'effettività della pratica e sui contenuti didattici:
inutile sottolineare come si venga qui a toccare un nervo scoperto, giacché
troppo frequenti sono i casi di periodi di pratica che hanno luogo solo
sulla carta o di praticanti adibiti a mansioni paraimpiegatizie, cui non
vengono offerte reali possibilità d'apprendimento.
Nei confronti del Consiglio Notarile il notaro è tenuto
ad ampi doveri di collaborazione, che si estendono all'obbligatoria comunicazione,
su richiesta, di un'ampia messe di dati, anche di natura fiscale (30).
Alla difesa del ruolo esponenziale del Consiglio Notarile e del Consiglio
Nazionale si ricollegano quelle disposizioni che obbligano il notaro ad
informare gli organi collegiali dei problemi di interesse generale, astenendosi
nel frattempo dall'intraprendere azioni personali, specie nei rapporti
con gli Uffici Pubblici (31).
Ai rapporti con la Pubblica Amministrazione dedica maggior spazio
la sezione (punto a.4.2.) dedicata ai rapporti esterni: il valore guida
è costituito dal reciproco rispetto delle rispettive funzioni. E'
vietato l'utilizzo in qualunque forma, da parte del notaro, di personale
pubblico; gli è inibito di trarre vantaggio da eventuali rapporti
personali. Stimolante l'affermazione, contenuta invero nella sola parte
descrittiva (32), della censurabilità sul piano deontologico «dell'acquiescenza
acritica a prassi imposte o non conformi a legge», che, al pari del
sistematico diniego di collaborazione e della ricerca di situazioni di
vantaggio personale, compromettono «il prestigio della funzione notarile
e la stessa dignità personale del notaio». Ancora una volta,
la difesa del ruolo notarile non è però fine a se stessa,
giacché si risolve nella tutela dei diritti del cittadino che al
notaro si è rivolto e che sostiene, in ultima analisi, il peso di
ogni lungaggine od onere aggiuntivo che venga indebitamente imposto.
Si è già accennato alla vexata quaestio dei recapiti.
Essa trae storicamente origine da una disposizione a prima vista del tutto
innocente del Regolamento Notarile (33), l'articolo 48, che prescrive l'affissione
all'esterno dello studio di un avviso che rechi indicazione dell'orario
d'apertura nonché «del luogo in cui, negli altri giorni o
nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni».
La norma è evidentemente diretta a garantire la reperibilità
del notaro; nella prassi ha fornito l'appiglio per l'istituzione di un
vero e proprio secondo studio in comune diverso da quello assegnato. I
Principi correttamente inquadrano questa problematica nella più
generale questione del luogo d'attività del notaro: assoluta preminenza
ha in quest'ambito la nozione di sede. Al notaro, in quanto titolare di
una pubblica funzione, è assegnata una sede nel quadro di una distribuzione
territoriale diretta ad assicurare l'uniforme disponibilità del
servizio notarile sul territorio nazionale. Nella sua sede il notaro deve
tenere studio aperto, con deposito di atti, registri e repertori; allo
studio egli deve attendere con continuità e regolarità, rispettando
un orario minimo (articoli 24 e 26 LN). Il Codice Deontologico rinforza
queste previsioni (punto a.2.1.) imponendo che il notaro renda disponibile
il servizio secondo le effettive esigenze del luogo, anche al di là
del minimo di legge, e con adeguato impiego di strutture e personale. Dall'obbligo
di provvedere, con propri mezzi ed a proprie spese, all'espletamento di
tale pubblica funzione (34), nel luogo non da lui scelto ma che gli
è stato assegnato, discende il legittimo interesse del notaro a
che sussistano condizioni che gli permettano di conseguire nella propria
sede un volume di attività sufficiente. Di qui l'esigenza di proteggere,
entro certi limiti, il notaro titolare della sede dalla concorrenza che
gli altri notai del Distretto possono recargli aprendo recapiti nel territorio
del medesimo comune (35).
La disciplina dei recapiti tende inoltre, per altro verso, ad
assicurare alla sede ed allo studio colà aperto un'assoluta centralità
operativa. Sullo sfondo, è evidente il convincimento che la frantumazione
dell'esercizio dell'attività in una pluralità di luoghi,
comportando una presenza solo intermittente del notaro e la febbrile movimentazione
di una quantità di delicati documenti, non può che nuocere
alla qualità del lavoro svolto. L'offerta dei propri servizi in
più località, che possono essere anche relativamente distanti
tra loro, rischia poi di travolgere il notaro, fisicamente impossibilitato
ad essere presente ovunque sarebbe necessario: di qui purtroppo il ricorrente
emergere di modalità d'esercizio dell'attività che solo con
poderoso eufemismo possono definirsi disinvolte (36).
Venendo al merito delle disposizioni, può cominciarsi
con l'osservare che il Codice Deontologico (punto a.2.2.) autorizza non
più di un recapito per notaro. E' equiparata al recapito la ricorrente
presenza presso lo studio di altri professionisti od organizzazioni estranee
al notariato, ma è vietato tout court (punto b.4.1.) «l'esercizio
della attività professionale presso sedi operative di agenzie o
di intermediari di pratiche automobilistiche», salvo che l'attività
non sia direttamente organizzata dal Consiglio Notarile. Si stabilisce
inoltre che le associazioni di notai di cui all'articolo 82LN «non
devono essere strumento di elusione della normativa sui recapiti».
Il recapito deve possedere «limitata organizzazione e netta sussidiarietà»,
nozione che viene poi specificata con l'enunciazione di dettagliati criteri
applicativi, che possono essere oggetto di parziale deroga da parte dei
Consigli locali. Altre disposizioni colpiscono alcune fattispecie particolari.
Notevole attenzione è dedicata alla repressione dei comportamenti
diretti all'accaparramento di clientela. E' vietato (punto a.3.1.) il ricorso
in ogni sua forma all'opera di procacciatori e l'utilizzazione di situazioni
equivalenti. Si ha procacciamento ogniqualvolta un notaro conferisca ad
un terzo l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clientela,
ed il terzo s'adoperi in tal senso (37). Le «situazioni equivalenti»
si concretizzano in ogni comportamento del notaro teso ad acquisire aggregati
di clientela preesistenti, ad esempio con la rilevazione a titolo oneroso
di uno studio notarile.
E' proibito ogni comportamento che possa influire sulla scelta
del notaro ad opera delle parti; per gli atti di vendita e mutuo posti
in essere da imprenditori (costruttori e banche, fondamentalmente) si afferma
il diritto dell'altra parte (espressamente qualificato «consumatore»)
di designare il notaro in mancanza di un libero accordo. I Consigli Notarili
sono tenuti ad una stretta opera di sorveglianza in rapporto alla vasta
gamma di situazioni e comportamenti idonei a pregiudicare il libero esercizio
del diritto di scelta. Una specifica disciplina è dettata per le
ipotesi di dismissioni di ampi patrimoni immobiliari da parte di Enti Pubblici:
in tal caso in Consigli Notarili possono organizzare la distribuzione degli
incarichi tra tutti i notai del Distretto, salva in ogni caso la facoltà
dell'acquirente (e, si badi, solo dell'acquirente) di designare un notaio
diverso. Denudata del lessico diplomatico, la previsione tende a sottrarre
all'Ente Pubblico la possibilità di influire sulla scelta del notaro.
Non si vede infatti quale legittimo interesse possa avere un Ente Pubblico
a distinguere tra Pubblico Ufficiale e Pubblico Ufficiale; e d'altra parte
non è affatto rassicurante che importanti volumi di lavoro siano
governati da poco trasparenti dinamiche di corridoio.
Meglio precisando una disposizione già presente nell'articolo
147LN (38), il Codice Deontologico sanziona (punto a.3.1.) sia la riduzione,
non occasionale o persistente, del compenso complessivamente dovuto, che
la sua irregolare documentazione. Una disciplina particolarmente severa
è riservata alla pubblicità (punto a.3.2.), con un ventaglio
di divieti che coprono praticamente ogni forma di pubblicità diretta
od indiretta (39).
(1) Si veda Giancarlo Mengoli, Compravendita immobiliare
e normativa urbanistica, Milano 1990, e soprattutto gli studi del
Consiglio Nazionale del Notariato. In particolare La legge 28 febbraio
1985 n. 47 - Criteri interpretativi, inserto de Il Sole 24 Ore, 24 marzo
1987; Nuovi studi sulla legge 28 febbraio 1985 n. 47, Roma 1991, e Condono
edilizio e commerciabilità degli immobili dopo la legge collegata
alla Finanziaria 1997, in CNN Notizie 4 febbraio 1997.
(2) Sul quale, con la consueta analiticità, Giovanni
Santarcangelo, Reddito dei fabbricati, Milano 1991.
(3) Si richiamano qui, con ovvie imprecisioni ed incompletezze,
solo gli aspetti più caratterizzanti di una normativa di ben altra
complessità; l'esemplificazione è comunque sufficientemente
significativa ai nostri limitati fini.
(4) In ultima analisi, il microsistema poggia le sue fondamenta
sulla minaccia della sanzione penale nei confronti dell'autore della falsa
dichiarazione, con ciò accentuando un tratto del nostro ordinamento
che già soffre di marcata ipertrofia.
(5) Il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza
ha fatto sì che in più occasioni siano stati rogati atti
notarili nulli per la pura e semplice obiettiva impossibilità di
conoscere per tempo le nuove norme.
(6) Rifiuta seccamente l'uso del termine supplenza Roberto
Barone, Funzione pubblica e sociale del notaio, cit., p. 19, in base ad
argomentazioni che appaiono in verità più diplomatiche che
convinte. Ed infatti il pur attentissimo Autore, nel richiamare poco più
avanti (p. 50) il fenomeno, si fa sfuggire proprio il fatidico verbo
supplire.
(7) Tali studi, alcuni dei quali sono stati già
menzionati in queste note, sono rinvenibili in varie collane edite dal
Consiglio Nazionale del Notariato (tra cui Studi su argomenti di interesse
notarile, e Studi e materiali), nella pubblicazione periodica CNN Strumenti,
e più di recente nel bollettino quotidiano CNN Notizie, diffuso
direttamente ai notai italiani solo attraverso Internet od il cd sistema
Etere. Quest'ultimo strumento poteva dirsi già obsoleto a meno di
un anno dalla nascita, giacché si tratta di una tecnologia che richiede
un hardware ad hoc in luogo dell'ormai onnipresente modem, ed offre semplicemente
un unico flusso di informazione unidirezionale (dal Consiglio Nazionale
al singolo notaio) a fronte delle infinite possibilità interattive
di Internet. Possibilità già ampiamente utilizzate in ambito
notarile, ad esempio con un forum di discussione (tecnicamente in forma
di mailing list) interessante e vivace, talora persino troppo. E’ in corso
la transizione alla RUN (Rete Unitaria del Notariato), un’intranet dedicata.
I materiali prodotti dal CNN possono altresì reperirsi attraverso
la Banca Dati Notarile su CD ROM, diffusa esclusivamente presso i notai.
(8) E' ben chiaro a chi scrive che nel contesto del presente
volume l'accenno potrebbe apparire di gusto alquanto discutibile, ma tant'è.
(9) Op. cit., p. 8.
(10) Si veda il curioso repertorio di piccole nefandezze
quotidiane compilato da Pietro Boero, op.cit., p. 77.
(11) Delibera del 18 ottobre 1984, in Rivista del Notariato,
1985, p. 271.
(12) Questione sulla quale v. infra, in questo stesso
paragrafo.
(13) Giuseppe Celeste, Rassegna in tema di deontologia
notarile, Notariato, 1997, p. 127 nota 28.
(14) In Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1994 n. 165,
supplemento ordinario. Per una sintesi aggiornata dello stato del dibattito
dottrinario e giurisprudenziale sull'argomento, Giuseppe Celeste, op. cit.,
ove tutti gli opportuni rinvii.
(15) Si veda da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato
17 febbraio 1997 n. 122, in Rivista del Notariato, 1997, p. 469; la commenta
Arturo Brienza, La codificazione deontologica in una recente sentenza del
Consiglio di Stato, in Federnotizie, 1997, p. 119.
(16) 26 luglio 1996 n. 6680, in Notariato, 1997, p. 113
(17) Muovendosi in quest'ottica, la Corte di Cassazione
perviene al non banale risultato di ritenere i Principi applicabili a comportamenti
precedenti la formale emanazione del Codice Deontologico: la sentenza riguarda
fatti risalenti al 1992. E' però probabile che la Corte sia stata
influenzata dalle modalità davvero grossolane della condotta attribuita
al notaro incolpato; in relazione ad ipotesi più minute, di confine,
una siffatta applicazione retroattiva non apparirebbe plausibile.
(18) Sentenza 5 marzo 1996 n. 93, in Notariato 1997 p.
121.
(19) Numerus clausus: delibera 17 novembre 1995, n. 1/1259,
del Consiglio Nazionale del Notariato, Deontologia Notarile - Considerazioni
e criteri interpretativi, in CNN Strumenti, 15 novembre 1995, voce 1190,
p. 14.10.
(20) Loc. ult. cit., p. 14.4; v. inoltre CNN Notizie 29
aprile 1997.
(21) Il notaro affetto da faciloneria non tarderà
infatti a trovare alleati pronti a convogliare verso di lui la clientela.
Primi "indiziati" sono i mediatori immobiliari, che hanno un evidente interesse
a che le operazioni si concludano sempre e comunque. Nulla di male da parte
loro, s'intende: è questo il loro ruolo in commedia, ed è
anche assai importante; il punto è che anche il notaro deve recitare
il proprio.
(22) Giuseppe Celeste, op. cit., p. 134.
(23) Raccolto dalla voce di Enrico Marmocchi.
(24) Considerazioni e criteri interpretativi, cit., p.
14.12.
(25) Vi sono, infatti, eccezioni; v. ad esempio legge
12 agosto 1993 n. 310, articolo 7 comma 2.
(26) Le norme deontologiche, in Rivista del Notariato
1973, p. 830. Lavoro pioneristico ma tuttora assai interessante; fu presentato
come relazione al XX Congresso Nazionale del Notariato, tenutosi nel maggio
1973 all'Isola d'Elba.
(27) Bersaglio dell'arguzia di Antonio Sorgato era il
Decalogo di Jara Grau, presentato all'ottavo congresso del notariato latino
(Città del Messico 1965): «1 - Onora il tuo ministero; 2 -
Astieniti se il più lieve dubbio opaca la trasparenza della tua
azione; 3 - Rendi il culto alla verità; 4 - Agisci con prudenza;
5 - Studia con passione; 6 - Consiglia con lealtà; 7 - Ispirati
nell'equità; 8 - Cingiti alla legge; 9 - Professa con dignità;
10 - Ricorda che la tua missione è evitare litigi tra gli uomini».
(28) Ai sensi del Codice Europeo di Deontologia, adottato
a Napoli il 4 febbraio 1995 dalla Conferenza dei Notariati dell'Unione
Europea (in Notariato, 1995 p. 523) gli obblighi di colleganza sussistono
anche nei confronti dei notai stranieri (punto 1.2.1).
(29) In caso di vendite in serie, ad esempio l'alienazione
dei singoli appartamenti di un unico fabbricato da parte del costruttore,
nella prassi viene predisposto un prototipo d'atto, detto appunto atto
pilota, cui nel prosieguo ci si deve necessariamente attenere in modo alquanto
rigoroso. Si pensi a quali problemi potrebbe ad esempio produrre una difforme
individuazione delle parti condominiali nei diversi atti. Negando al collega
l'atto pilota, gli si impedisce di fatto di ricevere atti relativi a quella
determinata operazione; cio che è più importante, di riflesso
si pregiudica il diritto dell'acquirente a scegliere il proprio notaro
di fiducia.
(30) Su questo delicato aspetto, Tribunale di Sondrio
13 maggio 1996, in Notariato, 1997 p. 118, che ha ritenuto legittimo l'ordine
di esibizione delle fatture rivolto ad un solo notaro e relativo ad una
determinata parte della sua attività, che aveva destato motivati
sospetti.
(31) Disposizione di cui non si saprebbe sottolineare
a sufficienza l'importanza. Non sono rare le tensioni tra notariato e pubblici
uffici, il più delle volte connesse alle difficoltà operative
in cui questi ultimi versano, e che pervengono talora a pregiudicare la
sicurezza stessa delle contrattazioni: si pensi agli epici ritardi maturati
da alcune Conservatorie. In simili frangenti, è fondamentale che
la categoria si esprima con una voce sola; la pluralità di iniziative,
comunque etichettate, nuoce irreparabilmente all'efficacia dell'azione.
(32) Ogni sezione dei Principi si compone di una parte
descrittiva ed una precettiva. In Considerazioni e criteri interpretativi,
cit., p. 14.6, si afferma però che entrambe le parti hanno eguale
rilevanza come fonte di cognizione.
(33) R.D. 10 settembre 1914 n. 1326 (Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1915), in Appendice al presente volume.
(34) Che non si limita al ricevimento di atti, ma riguarda
ad esempio la conservazione degli atti stessi, accessibili a chiunque (articoli
61 e 67 LN); benché quest'ultima norma testualmente parli di un
diritto del notaro di permettere ispezione e lettura degli atti, nonché
di rilasciare copie, estratti e certificati, è pacifico che si tratti
di un diritto/dovere. Lo stretto collegamento col territorio di tale funzione
è confermato dall'articolo 106 LN, che al punto 5 impone il deposito
degli atti all'Archivio laddove il notaro assuma una sede sita in altro
Distretto.
(35) Ai sensi dell'articolo 27 LN, il notaro può,
in linea di principio, prestare il proprio ministero ovunque all'interno
del distretto al quale appartiene la sede cui è assegnato. Più
oltre nel testo si accenna alle limitazioni che tale principio incontra
sul piano deontologico; si deve però anche ricordare l'articolo
14 comma 2 del R.D. 14 luglio 1937 numero 1666, che vieta «al notaro
di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi
e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati
non più di due notai, qualora il titolare od uno dei titolari vi
abbia permanente dimora». La norma è stata oggetto persino
di un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
21 dicembre 1990 n. 12130, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1991,
I, p. 780, con nota di Giovanni Iudica, che si segnala tra l'altro per
l'elegante ironia con la quale l'Autore tratteggia la figura di un notaro
a caccia «delle buone occasioni di un dì di festa».
E se l'allusione leopardiana inquadra meglio di un intero saggio l'anacronismo
della norma, è difficile non cogliere l'eco dell'antico disprezzo
dei colti giuristi d'accademia nei confronti dei rozzi notai, sempre alla
ricerca di meschini guadagni tra il testamento di un fattore e la compravendita
di un pioppeto. La polemica vanta precedenti illustri. Francesco Carnelutti,
dovendo lodare la dotta prolusione tributatagli da un notaro spagnolo,
e che già si è avuto modo di ricordare (in questo capitolo,
§1 nota 8), non trovò nulla di meglio che affermare (op. cit.,
p. 3) che ben difficilmente un notaro italiano avrebbe posseduto la cultura
necessaria ad elaborare una simile discorso. Rispondendo all’imbufalito
direttore della Rivista del Notariato, Carnelutti "riconosceva" i notai
italiani non essere più ignoranti degli avvocati, ma solo dacché
«il livello culturale degli avvocati è ancora assai basso»
(ibidem, p. 2). Al grande giurista non difettava certo la franchezza (leggendaria
una sua recensione: «L'argomento ha le ali, l'Autore purtroppo non
le ha») ma gli va pur riconosciuta qualche ragione: gli episodi sopra
riferiti ebbero infatti luogo al principio degli anni Cinquanta, quando
erano ancora in attività molti notai non laureati; il titolo accademico
divenne obbligatorio solo nel 1913. Molta acqua è passata sotto
i ponti, e tra le fila dei notai si possono oggi trovare alcuni tra i più
brillanti giuristi del nostro tempo.
(36) Un notaro molto illustre ebbe una volta a dire che
dalla lettura del repertorio di alcuni (fortunatamente rari) colleghi,
si dovrebbe concludere che essi siano capaci di «deambulazioni da
Formula Uno ed ubiquità quasi divine».
(37) In giurisprudenza Cassazione 29 novembre 1991, n.
12883, e 24 luglio 1996, n. 6679, in Notariato, 1997, p. 116.
(38) V. infatti Cassazione 5 marzo 1979 n. 1370, in Rivista
del Notariato, 1979, p. 652.
(39) Il Codice Europeo di Deontologia, cit., vieta (punto
1.2.5.) la pubblicità individuale «salvo che essa sia consentita
sia nel paese d'origine che in quello ospitante».