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Decreto
del Presidente della Repubblica Il luglio 1981 n. 735, concernente
l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella
legge 12 febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTA la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento
dell'U.N.U.C.I;
VISTO il r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella
legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge
24 dicembre 1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 del r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha
sottoposto l'U.N.U.C.I. alla vigilanza dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n.
820, coi quale è stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile successivo,
concernente "Dichiarazione di non assoggettabilità alla
procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale
dell'U.N.U.C.I. nella riunione del 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il predetto nuovo statuto risulta ispirato
all'esperienza acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo
trentennio e adeguato alla mutata realtà sociale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro
della Difesa;
DECRETA:
E' approvato l'unito nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia composto di 41 articoli, visto e sottoscritto,
d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto, riunito dei sigillo dello Stato, sarà inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 luglio 1981
PERTINI
LAGORIO
Disposizioni
generali
Art.
1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede
centrale in Roma, è l'associazione degli ufficiali che hanno
appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate e ai Corpi Armati
dello Stato Italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio servire
lo Stato in ogni tempo nonché per concorrere agli scopi che esso
persegue nel campo della loro preparazione professionale.
Art.
2
L 'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede
in special modo:
a) a tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenere alto
il morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di
appartenenza;
b) ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone
la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
c) a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e
quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello
Stato;
d) a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli !scritti;
e) a concorrere a richieste di collaborazione in materia di
rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel
quadro della legge 11 . luglio 1978, n. 382.
Art.
3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali in congedo
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi Armati dello
Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di
Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione, nonché i cappellani
militari appartenenti al ruolo ausiliario ed a quello della riserva.
Art.
4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività istituzionali
con:
a) il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del r. decreto-legge
9 dicembre 1926, n. 2352
b) l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative quote
annuali di convalidazione;
c) il reddito del proprio patrimonio;
d) le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare per
l'incremento
delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
e) le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
f) i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti ed. i privati.
Iscrizione
all'U.N.U.C.I.
Art.
5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria e:
a) gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e per
quelli di complemento al termine del servizio di prima nomina
o di trattenimento. La consegna della relativa tessera, valida solo per
l'anno solare cui si riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti
militari che hanno in forza gli ufficiali all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello
dell'iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per
quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano l'iscrizione, mediante il
versamento della quota annuale di convalidazione della tessera, presso
la sezione U.N.U.C.I. di appartenenza.
Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine Militare d'Italia o
della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero
agli iscritti che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa
la tessera U.N.U.C.I. ad honorem. le relative proposte di concessione,
motivate e presentate dal Presidente Nazionale o dai Delegati Regionali,
devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Art.
6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo Statuto, non- ché
delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
la tessera U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identìt2i sotto le
condizioni di cui all'art. 293 - 20 comma - dei regolamenti approvati
con r. decreto 6 maggio 1940, n. 635, e, pertanto, costituisce documento
di riconoscimento valido nel territorio nazionale.
Art.
7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto con le finalità
dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione del Collegio Nazionale dei
Probiviri, al quale il Presidente Nazionale devolve il caso, essere
ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità, espulso
dall'Unione.
Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita del grado cessa di appartenere
all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni del
grado è sospeso dall'appartenenza all'U.N.U.C.I.
La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero
della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o
penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità.
Organizzazione
Art.
9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e
periferici.
Sono organi centrali:
a) il Presidente Nazionale;
b) l'Ufficio di Presidenza,
c) il Consiglio Nazionale,
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) il Comitato Centrale di Amministrazione
f) il Collegio dei Sindaci; 93 il Segretario Generale;
g) il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Sono
organi periferici: a) la Sezione e il Nucleo; b) il Delegato Regionale.
Organi
centrali
Art.
10
Il Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti
morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività.
E' nominato con decreto del Ministro della Difesa ed è scelto fra gli
ufficiali in congedo dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica
iscritti all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e
culturale, godono di generale estimazione.
Il
Presidente Nazionale:
- convoca e presiede ]'Ufficio di Presidenza, il Comitato Centrale di
Amministrazione e il Consiglio Nazionale;
- designa al Ministro della Difesa, per la nomina, tre Vice Presidenti
secondo le norme dell'art. 11;
- nomina il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi
Amministrativi,
- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e
dal Comitato Centrale di Amministrazione in materia di gestione amminístrativo-contabile;
nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza
del Comitato Centrale di Amministrazione, con eccezione di quelli in
materia di predisposizione dei bilanci e regolamentare, sottoponendo i
provvedimenti medesimi a ratifica della stesso Comitato Centrale di
Amministrazione nell'adunanza successiva;
- ha facoltà di delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di sue
attribuzioni;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri del Collegio
Nazionale dei Probiviri;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina, quali Consiglieri Onorari,
di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze
verso di essa:
- nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti; - esercita le
altre funzioni demandategli dal presente Statuto;
- dura in carica cinque anni e può essere confermato; - deve risiedere
in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione
della carica.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale viene
sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà, dal Vice Presi- dente
più elevato in grado o più anziano.
Art.
11
I Vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I.
appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla Marina e
all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate nell'Ufficio di Presidenza
le tre Forze Armate.
I Vice Presidenti durano in carica cinque anni e possono essere
confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la loro residenza entro
trenta giorni dalla nomina.
Esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente Nazionale e.
assolvono funzioni di collegamento con le rispettive Forze Armate ai
fini culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I..
Art.
12
L'Ufficio di Presidenza:
a) è composto dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e dal
Segretario Generale;
b) coadiuva il Presidente Nazionale nell’esplicazione del suo mandato;
c) funziona da Comitato Esecutivo per le attribuzioni che ad esso,
vengono delegate dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Centrale di
Amministrazione ed è organo esecutivo dei deliberati degli organi
stessi;
d) si raduna collegialmente su convocazione del Presidente Nazionale o
su richiesta di almeno due membri.
le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Se trattasi di questioni giuridico-
amministrativo, possono essere sentiti il Direttore di Servizi
Amministrativi, i Capi Servizio e i Presidenti di eventuali Commissioni.
Art.
13
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale
nell'esplicazione della qua attività per la coordinazione degli Uffici
della Presidenza e sovrintende all'impiego del personale della sede
centrale. Può essere autorizzato a firmare la corrispondenza di
ordinaria amministrazione.
Art.
14
Il Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il Presidente Nazionale
nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.
Art.
15
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I.
ed è composto dal Presidente Nazionale, dal tre Vice Presidenti e dai
Delegati Regionali.
Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due volte
l'anno o quando il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o
su richiesta di un terzo dei suoi membri.
La convocazione del Consiglio Nazionale, indicante l'ordine del giorno,
dovrà essere spedita agli interessati almeno venti giorni prima della
data fissata per le riunioni.
La riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei
componenti il Consiglio.
Alle adunanze del Consiglio Nazionale assistono, senza diritto a voto, i
Consiglieri Onorari, i membri del Comitato Centrale di Amministrazione
di cui alle lettere b) e e) del successivo art. 17, i Sindaci, il
Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale:
a) stabilisce l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.-,
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera sui provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che
comunque influiscono sull'indirizzo dell’U.N.U.C.I.;
d) propone eventuali modificazioni allo Statuto e delibera in merito
alle varianti al Regolamento interno, salvo le diverse competenze
previste da leggi e regolamenti;
e) stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione annuale della
tessera di riconoscimento dell'U.N.U.C.I.:
f) delibera la nomina dei Consiglieri Onorari di cui al precedente art.
lo;
9) delibera la nomina, su proposta del Presidente Nazionale, dei membri
dei Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza; in
caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale.
Le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale sono svolte dal
Segretario Generale o, in sua assenza, da un ufficiale della Presidenza
Nazionale designato dal Presidente.
Art.
16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da un presidente, due
membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti
alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato e residenti in Roma.
I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente Nazionale,
previa delibera del Consiglio Nazionale su proposta dello stesso
Presidente, e durano in carica cinque anni.
L'appartenenza al Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con
qualunque altra carica nell'Unione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su richiesta del
Presidente Nazionale per esprimere parere su questioni di carattere
disciplinare o su vertenza che possono insorgere tra gli iscritti in
quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici
dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra azione prevista e
consentita agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti
vigenti.
Art.
17
Il Comitato Centrale di Amministrazione è costituito: a) dal Presidente
Nazionale e dai Vice Presidenti;
b) da tre membri nominati dal Presidente Nazionale, previo parere del
Consiglio Nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle
discipline giuridico-amministrative: uno di detti membri è scelto fra
tre nominativi designati dai Delegati Regionali;
c) da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della
Difesa e del Tesoro.
I membri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica cinque
anni e possono essere confermati.
Se nel corso del quinquennio ciascuno dei componenti viene comunque a
cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo
nominato resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il
titolare sostituito.
Il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi
assistono, quali consulenti, alle sedute del Comitato Centrale.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando il
Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono
la convocazione almeno quattro membri.
L'adunanza è valida quando è la maggioranza dei componenti il
Comitato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in. caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate a un iscritto
all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.
Art.
18
Il Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo di ordinaria
gestione dell'U.N.U.C.I.. In particolare, in aderenza agli indirizzi
gene- rai fissati dal Consiglio Nazionale:
a)
sovrintende all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
h) predispone la formazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
e) propone al Consiglio Nazionale l'ammontare della quota annuale di
iscrizione di convalidazione della tessera di riconoscimento;
d) delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente ritiene di
sottoporre al suo esame;
e) decide sul provvedimento di propria competenza adottati nei casi
d'urgenza dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 10;
f) assolve gli altri compiti conferitigli dal presente Statuto.
Art.
19
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due
supplenti nominati dal Ministro della Difesa.
Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del
Tesoro.
I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo amministrativo-contabile della gestione
U.N.U.C.I. e al termine di ogni esercizio finanziario presentano al
Consiglio Nazionale una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio
scaduto.
Organi periferici
Art.
20
Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione
U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero degli iscritti non è
inferiore a cento. Se concorrono particolari circostanze, il Presidente
Nazionale, su proposta <:lei Delegato Regionale, sentito il Comitato
Centrale di Amministrazione può costituire sezioni aventi un numero
inferiore di iscritti. Nei capoluoghi di provincia è sempre costituita
la Sezione U.N.U.C.I., qualunque sia il numero degli iscritti.
Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità stabilite dal
Regolamento di cui al successivo art. 40 degli iscritti alla sezione e
ai Nuclei ad essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della
Sezione e dei Nuclei ed assume la rappresentanza della Sezione e dei
Nuclei a tutti gli effetti. la sua elezione deve essere comunicata alla
Presidenza Nazionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In aderenza alle direttive impartite dalla Presidenza Nazionale, pro-
muove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della
Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari
situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla coesione
degli iscritti.
Il Presidente di Sezione designa un Vice Presidente, da scegliersi fra
gli iscritti, che la sostituiscono in caso di impedimento o di assenza.
Il nominativo del Vice Presidente deve essere comunicato alla Presidenza
Nazionale.
Quando l'impedimento o l'assenza del Presidente si prolunghino oltre il
900 giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.
Art.
21
Presso la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione che, in armonia
con le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il
Presidente della Sezione nell'esplicazione delle sue attività.
Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente della Sezione, che lo
presiede, dal Vice Presidente e da un numero di membri non inferiore a
cinque e non superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli
iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline
giuridico-amministrative ovvero nei campo delle attività di
addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo,
assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli associati i
cui interessi debbono anche essere rappresentati alla Presidenza
Nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del
presente Statuto.
I membri del Consiglio di Sezione durano in carica cinque anni, ma
possono cessare anticipatamente dalla carica per decisione motivata dal
Presidente della Sezione oppure a domanda.
Se nel corso del quinquennio ciascuno dei componenti il Consiglio viene
comunque a cessare dalla carica, si !provvede alla sua sostituzione e in
tal caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe
rimasto il Consigliere sostituito.
Le deliberazioni del Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza
dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.
22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo,
alle norme del presento Statuto e alle direttive del Presidente
Nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'Ufficio di
Presidenza Nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte
del Presidente Nazionale, di un Commissario Straordinario, da scegliersi
fra gli iscritti della Sezione. Commissario rimane in carica fino
all'insediamento dei nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire
entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione del predecessore.
Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di Presidenza
Nazionale ha facoltà di scioglierla e di trasformarla in Nucleo,
stabilendo nello stesso tempo la Sezione della quale il Nucleo stesso e
gli altri eventualmente ad essa collegati dovranno far parte.
Art.
23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera
le dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un
Capo Nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per
territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. la nomina deve essere
comunicata al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.
Art.
24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni
o Nuclei può inscriversi a una Sezione o a un Nucleo di sua scelta.
Art.
25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della Costituzione
della Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene istituito un
Delegato Regionale.
Ai fini della più economica e funzionale organizzazione periferica
dell'U.N.U.C.I., il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio
Nazionale, può costituire circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più
regioni limitrofe.
Il Delegato Regionale è uno dei Presidenti di Sezione della
Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti
i Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa.
Egli rappresenta, nel Consiglio Nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I.
che lo ha eletto ed è il rappresentante del Presidente Nazionale nella
Circoscrizione stessa.
La sede dei Delegato Regionale coincide con la sede della Sezione di cui
è il Presidente.
Il Delegato Regionale:
- indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite dal
Presi-
dente Nazionale, l'attività culturale, addestrativa, sportiva e
amministrativa delle Sezioni della propria circoscrizione, favorendone i
reciproci legami;
- organizza manifestazioni comuni fra le sezioni della Circoscrizione
e, d'accordo con i competenti Delegati Regionali, anche fra più
Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto
previsto dall'art. 2 del presente Statuto e le trasmette alla Presidenza
Nazionale, corredandole di parere.
Art.
26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici
senza autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Disposizioni
comuni agli organi centrali e periferici
Art.
27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si
osservano le disposizioni emanate dal Comandi di Presidio Militare.
Art.
28
Tutte le cariche sono gratuite.
Al Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai componenti il
Comitato Centrale di Amministrazione, ai Sindaci e ai Presidenti di
Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della
propria attività, può essere attribuito un rimborso spese, non
costituisce emolumento, nella misura stabilita dal Presidente Nazionale,
sentito il Comitato Centrale di Amministrazione.
Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai componenti di
eventuali commissioni nominate dal Presidente Nazionale, che ne
stabilisce l'entità, sentito i,1 Comitato Centrale di Amministrazione.
Il rimborso spese di cui al comma precedente non è cumulabile con
quello previsto dal 2" comma del presente articolo.
Art.
29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici
dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di coadiutori - ufficiali
iscritti e sottufficiali in congedo - che offrono spontaneamente la loro
collaborazione.
Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non costituente
emolumento, stabilito dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale di Amministrazione.
Alla nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i
Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla Presidenza
Nazionale e al Delegato Ragionale.
Il numero dei coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito,
all'inizio di ogni anno, dalla Presidenza Nazionale in base al numero
degli iscritti alla Sezione stessa alla data del 31 dicembre dell'anno
prece- dente.
Disposizioni amministrative e contabili
Art.
30
L'anno finanziario dell’U.N.U.C.I. ha inizio il 1 e termina il 31
dicembre.
Art.
31
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo economico-patrimoniale e
finanziario, predisposti dal Comitato Centrale di Amministrazione,
giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti
all'approvazione de1 Consiglio Nazionale, rispettivamente entro il 31
ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria amministrazione
e le delibere concernenti i rimborsi spese, debbono essere tra- smessi,
entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero della Difesa, al
Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti, per i controlli di
competenza, secondo le leggi in vigore.
Art.
32
La Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme
necessarie per l'attività propria e dei Nuclei ad essa collegati.
La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione alla Presidenza
Nazionale durante l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento
interno.
Art.
33
La gestione del rimborso spese di cui all'art. 29 per i coadiutori degli
organi periferici è affidata al Delegato Regionale.
Art.
34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a honorem. o dagli
altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della
tessera vengono versate dalle Sezioni alla Presidenza Nazionale.
Art.
35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi di cui
all'art. 4 del presente Statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che
possono essere destinati ad incrementi del patrimonio e dagli altri beni
comunque acquisiti.
Art.
36
La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di massima,
versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di
appartenenza o attraverso versamenti sui c/c della Sezione stessa.
Organi
costituiti all'esterno
Art.
37
Previo intese della Presidenza Nazionale con le competenti Autorità,
possono essere costituite all'estero Sezioni U.N.U.C.I. fra gli
ufficiali in congedo ivi residenti.
Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla
Sezione.
Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono essere
autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio bilancio. La quota di
convalidazione annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun
Presidente di Sezione in base al valore della moneta e alle condizioni
locali.
La tessera U.N.U.C.I., valida solo per i1 territorio italiano, è
rilasciata dalla Presidenza Nazionale e deve essere convalidata
dell'Autorità Consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali
Art.
38
L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità e previa decisione
del Ministero della Difesa, sentito il Ministero degli Affari Esteri, ad
organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui
faccia- no parte Enti similari appartenenti a Stati con i quali
intercorrono normali rapporti diplomatici.
Rivista
"Unuci"
Art.
39
La Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci", che viene
inviata gratuitamente a tutti gli iscritti.
La rivista può essere inviata altresì alle vedove e ai figli di
ufficiali già iscritti che ne facciano richiesta e che versino una
quota uguale a quella stabilita per l'iscritto a pagamento.
Il direttore della rivista è nominato dal Presidente Nazionale, sentito
l'Ufficio di Presidenza.
Disposizioni
finali
Art.
40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto dovrà
essere emanato il Regolamento interno di attuazione, che sarà
predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, approvato dal
Consiglio Nazionale ed emanato dal Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..
Art.
41
Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto del
Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, n. 820.
VISTO
d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Difesa
|