Salò

 
 

misure della Riviera del Garda

 

 
Nel Cinquecento i comuni sulla sponda bresciana a sud del lago di Garda costituivano una comunità, con capitale Salò, facente parte dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia. Il passaggio definitivo ai domini della Serenissima avvenne con un atto di dedizione nel 1426. Con questa forma di annessione incruenta la comunità poté mantenere in larga misura le proprie istituzioni e i propri statuti sottoposti all'approvazione dell'autorità veneziana. Tutto questo ebbe termine nel 1797 con la fine della Repubblica di Venezia.
 
 
A Salò nella loggia situata nella parte centrale dell'attuale Municipio, un tempo Palazzo del Podestà, si trova una lapide del 1566, con scritte in latino, che riporta i campioni di alcune delle unità di misura in uso presso la Magnifica Comunità della Riviera: «Exempla mensurarum spectabilis communitas riperiae benacensis»
 
 
Si tratta di alcune misure di lunghezza: braccio da panno BDP,  braccio da seta BDS, braccio da lavoro e terra BDLT;  e delle dimensioni di alcuni laterizi. Coppi con le misure della lunghezza e delle larghezze alle due estremità (segmento di superficie di un tronco di cono), quadrelli e tavelle con la specifica della lunghezza, della larghezza e dello spessore e la quarta da colmo cioè di coppi con la forma di un segmento di superficie cilindrica che venivano posti sulla linea formata da due falde della copertura. Queste unità sono state oggetto di rilievi e i dati sono disponibili presso gli Archivi del Garda http://www.archividelgarda.it/ . Noi iniziamo la descrizione dal braccio da lavoro e da terra BDLT che è simile al braccio da terra mantovano in uso nel Cinquecento di 46,68 centimetri formato da 12 once da 3,89 centimetri ciascuna. Basandosi su queste misure ed utilizzando le descrizioni dei medesimi laterizi presenti negli Statuti del 1626 si ottengono i dati della tabella che sono molto vicini ai risultati dei rilievi.
      Once Centimetri  
  BRACCIO DA LAVORO e TERRA Lunghezza 12 46,8  
    Lunghezza 14 54,6  
  COPPI Bocca grande 6 23,4  
    Bocca piccola 4 15,6  
    Lunghezza 7 27,3  
  QUADRELLI Larghezza 3,5 13,65  
    Grossezza 1 + 2/3 = 5/3 6,5  
    Lunghezza 7 27,3  
  TAVELLE Larghezza 3,5 13,65  
    Grossezza 1 3,9  
Il braccio da panno BDP e quello da seta BDS sono particolari e forse tipici della Riviera. Il primo è prossimo all'analogo braccio bresciano da 67,4 centimetri mentre quello da seta è di 63,2 centimetri e sono entrambi divisi in quarti, nell'ultimo quarto è presente il segno dell'ottavo. La divisione del braccio in quarti la si può trovare anche nelle misure esposte a Guastalla (Reggio Emilia) ma quella in ottavi non è frequente.
In alcuni Capitoli degli Statuti del 1626 per le misure di lunghezza si parla di «pertiche» (Cap. LXXII) e di «passetto da panno». Il passetto era una misura abbastanza diffusa anche in altre regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ogni città o regione aveva il proprio passetto che poteva variare anche in relazione all'uso. Talvolta il termine passetto era sinonimo di braccio ma nella maggioranza dei casi il passetto era costituito da due braccia di dodici once ciascuna. Il passetto rimase in uso fino all'adozione del metro. Nella commedia di C. Goldoni «L'Avaro» del 1756, il vecchio avaro Don Ambrogio dice: «Son rovinato, signor mio caro, e per rimettermi un poco, mi converrà vivere da qui in avanti con del risparmio, e misurare il pane col passetto».
Gli Statuti della Magnifica Comunità del 1626 fissano l'attenzione sul passetto inteso come oggetto di uso comune in possesso dei mercanti. Riportiamo alcuni Capitoli degli Statuti della Comunità della Riviera del Garda del 1626 riguardanti il passetto, su come dovevano essere eseguite le misure delle stoffe e le dimensioni dei laterizi.
 
Statuti criminali e civili della Magnifica Communità della Riviera
Nuovamente tradotti di Latino in Volgare di ordine della medesima Communità a commune utile et intelligenza. Salò 1626.
 
 
Della pena di chi tiene passetto da misurar non giusto, et non bollato. Cap. CCXXIX.
«Parimenti, che qualunque persona, la qual vende a misura panno, pignolato [antico tessuto lavorato per sembrare cosparso di segni simili ai pinoli], o tela; overo qual si voglia altra cosa; et in qual si voglia altro modo si serve di passetto per misurare; sii tenuta, et debba tenere passetto giusto alla misura, et bollato co'l bollo del Sign Capitanio, et con quello bene, et diligentemente misurar detto panno, e qualunque altra robba; sotto pena di Lire cento piccioli per cadauno [...]».
Della pena di chi misura il panno per cimossa. Cap. CCXXXI.
«Qualunque che vende panno di lana in alcuna parte della Communità della Riviera sii tenuto, et debba misurar co passetto giusto, et bollato posto per mezzo il panno duplicato, disteso sopra la tavola, o banco; et non per cimossa; sotto pena a qualunque contraffaciente di Lire 25 piccioli per cadauna volta; e di perder il panno, et il passetto; et di risarcir il danno al dannificato in doppio [...]».
Della pena delli Fornasari. Cap. CCXXXIII.
«[...] che i detti fornasari con bona fede, senza fraude, siino tenuti di fare, e di far fare i coppi, i quadrelli, mattoni, tavelloni, et tavelle lunghe, grandi, e picciole, et quali si vogliano altre opere da esser cotte nella fornace, di buona, et netta terra all'insi ascritta misura; cioè che i quadrelli, e le tavelle ben cotte non siino più corte di oncie 7 e di larghezza di oncie tre e mezza. Le tavelle ben cotte di grossezza di un'oncia; et i quadrelli ben cotti di un'oncia e due terzi: et i coppi ben cotti di longhezza d'oncie quatuordeci, et di larghezza d'intorno alla bocca più grande di oncie sei, et dall'altro capo di oncie quattro; sotto pena di Lire cinquanta piccioli per cadauna volta [...]».