Della pena di chi tiene
passetto da misurar non giusto, et non bollato. Cap.
CCXXIX. |
«Parimenti, che
qualunque persona, la qual vende a misura panno,
pignolato [antico tessuto lavorato per
sembrare cosparso di segni simili ai pinoli], o tela; overo qual si voglia altra cosa; et in qual si voglia
altro modo si serve di passetto per misurare; sii
tenuta, et debba tenere passetto giusto alla misura, et
bollato co'l bollo del Sign Capitanio, et con quello
bene, et diligentemente misurar detto panno, e qualunque
altra robba; sotto pena di Lire cento piccioli per
cadauno [...]». |
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Della pena di chi misura
il panno per cimossa. Cap. CCXXXI. |
«Qualunque che vende
panno di lana in alcuna parte della Communità della
Riviera sii tenuto, et debba misurar co passetto giusto,
et bollato posto per mezzo il panno duplicato, disteso
sopra la tavola, o banco; et non per cimossa; sotto pena
a qualunque contraffaciente di Lire 25 piccioli per
cadauna volta; e di perder il panno, et il passetto; et
di risarcir il danno al dannificato in doppio [...]». |
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Della pena delli
Fornasari. Cap. CCXXXIII. |
«[...] che i detti
fornasari con bona fede, senza fraude, siino tenuti di
fare, e di far fare i coppi, i quadrelli, mattoni,
tavelloni, et tavelle lunghe, grandi, e picciole, et
quali si vogliano altre opere da esser cotte nella
fornace, di buona, et netta terra all'insi ascritta
misura; cioè che i quadrelli, e le tavelle ben cotte non
siino più corte di oncie 7 e di larghezza di oncie tre e
mezza. Le tavelle ben cotte di grossezza di un'oncia; et
i quadrelli ben cotti di un'oncia e due terzi: et i
coppi ben cotti di longhezza d'oncie quatuordeci, et di
larghezza d'intorno alla bocca più grande di oncie sei,
et dall'altro capo di oncie quattro; sotto pena di Lire
cinquanta piccioli per cadauna volta [...]». |
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