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L'aborto (IVG = Interruzione volontaria di gravidanza) è regolato dalla legge 194/78.
Permette entro i primi 90 giorni di amenorrea (calcolata dall'inizio dell'ultima mestruazione e/o da un'ecografia che valuti i dati biometrici fetali che permettano di stabilire la esatta epoca di gravidanza) di interrompere volontariamente la gravidanza per esclusiva volontà della donna e per i motivi più disparati non sindacabili, senza alcuna ingerenza da parte di alcuno, compreso il proprietario dello spermatozoo che ha dato origine all'embrione; anche se il medico è tenuto, per la legge (articolo 5), a cercare di convincere la donna a recedere dalla sua decisione, tanto è vero che prescrive sette giorni di ripensamento se l'intervento non viene giudicato urgente.
Permette entro i primi 90 giorni di amenorrea (calcolata dall'inizio dell'ultima mestruazione e/o da un'ecografia che valuti i dati biometrici fetali che permettano di stabilire la esatta epoca di gravidanza) di interrompere volontariamente la gravidanza. In questo caso, però è necessario il consenso di entrambi i genitori, anche se legalmente separati o divorziati, o, in mancanza e per particolari situazioni famigliari, del giudice tutelare del luogo di residenza della minore. Questa autorizzazione del giudice tutelare è in alternativa a quella di uno o di entrambi i genitori e, naturalmente, può anche non essere concessa. Alcuni ospedali che effettuano le IVG richiedono la presentazione dei documenti della minore e dei genitori legalmente validi e non scaduti ed un certificato di famiglia per essere ragionevolmente certi che la minore è veramente sotto la tutela dei genitori.
Non è una interruzione di gravidanza richiesta esclusivamente dalla donna, minore o maggiorenne che sia, in quanto si può effettuare soltanto per gravi malattie materne curabili, a parere medico qualificato, con l'interruzione della gravidanza. E' insomma un atto medico vero e proprio, compiuto dal medico in scienza e coscienza, a cui la donna deve dare il consenso negativo o positivo. Si può effettuare, inoltre, non oltre una epoca di sviluppo fetale ritenuta compatibile con una vita autonoma fetale al di fuori dall'utero materno(articolo 7 ultimo comma). Nel caso il fetino nasce vivo il medico è tenuto ad espletare tutte le misure per renderlo anche vitale. Attualmente questo limite è, a seconda dei centri, di 22-24 settimane di amenorrea. Quanto sopra vale anche per i feti malformati: la legge italiana non prevede la IG in caso di feto malformato ma, se la presenza della malformazione provoca una grave malattia materna, allora si può accedere alla IG alle condizioni enunciate sopra. In tutti i casi, naturalmente, il medico che deve effettuare la IG deve valutare e confrontare il rischio materno in caso di prosecuzione della gravidanza ed il rischio materno in caso di interruzione, anche in relazione alla metodica usata per ottenere la IG. In certi casi gli effetti collaterali delle procedure o dei farmaci usati espongono la donna ad un rischio maggiore di quello sopportato in caso di prosecuzione della gravidanza (articolo 8). Serve un certificato medico, non necessariamente del ginecologo, grazie al quale si ottiene il ricovero in una struttura ospedaliera pubblica o privata autorizzata e l'interruzione di gravidanza. Il medico che stila il certificato è obbligato dall'articolo 5 della legge 194/78 a cercare di convincere l'interessata a non praticare l'intervento e a rendere noto che esiste una legge che permette di non riconoscere un neonato alla nascita: si perde in tal modo ogni contatto con il neonato che diventa figlio di nessuno (nn)
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