Approvata dai deputati la proposta di finanziare
il ripopolamento dei centri con meno di 5mila
abitanti
L'aiuto per tornare al piccolo paese
(Ddl Camera 21.1.2003)
Premi in denaro per chi torna al paesello,
se in montagna, isolato o su una piccola
isola italiana, se assicura di rimanerci
almeno per 10 anni. Altri fondi saranno destinati
a chi deciderà di restaurare una vecchia
casa sempre in un comune "disagiato".
Invece per tutti i residenti nei piccoli
comuni italiani (meno di 5.000 abitanti)
arrivano semplificazioni burocratiche e la
possibilità di aprire sportelli postali mobili
oppure utilizzare strutture polifunzionali
o le ricevitorie del lotto per mandare un
vaglia. Lo prevede il ddl sui piccoli comuni
italiani, approvato il 21 gennaio 2003 dall'Aula
di Montecitorio in prima lettura, con una
larga intesa tra i partiti. Il provvedimento,
che prevede uno stanziamento di 20 milioni
di euro l'anno per il triennio 2003-2005,
prevede inoltre che i cartelli stradali ufficiali
potranno decantare le produzioni tipiche
del luogo. Nascerà poi un portale dei prodotti
tipici sotto l'egida del ministero delle
politiche agricole e scatteranno incentivi
alle attività commerciali, compresa la possibilità
di apertura domenicale degli esercizi. Inoltre
le regioni potranno stipulare convenzioni
con gli uffici scolastici regionali del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per finanziare il mantenimento in
attività degli istituti scolastici statali
che dovrebbero essere chiusi o accorpati
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Infine una norma stabilisce che i progetti
informatici riguardanti i piccoli comuni,
in forma singola o associata, avranno la
precedenza nell'accesso ai finanziamenti
pubblici per la realizzazione dei programmi
di e-Government. Il testo passa ora all'esame
del Senato. (22 gennaio 2003)
Ddl Camera 1174 - Misure per il sostegno
e la valorizzazione dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti.
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1.
(Finalità della legge e definizione di piccoli
comuni).
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere
e sostenere, nel rispetto del Titolo V della
parte seconda della Costituzione, le attività
economiche, sociali, ambientali e culturali
esercitate nei piccoli comuni e di tutelare
e valorizzare il patrimonio naturale, rurale
e storico-culturale custodito in tali comuni,
favorendo altresì l'adozione di misure in
favore dei cittadini residenti, con particolare
riferimento al sistema di servizi territoriali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, ai fini della presente legge, per piccoli
comuni si intendono i comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi
in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente
dissestate;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni
di marginalità culturale, economica o sociale,
con particolare riguardo a quelli nei quali
nell'ultimo quinquennio si sia verificato
un significativo decremento della popolazione
residente;
c) comuni siti in zone, in prevalenza montane,
caratterizzate da difficoltà di comunicazione
ed estrema perifericità rispetto ai centri
abitati di maggiori dimensioni ovvero il
cui territorio sia connotato da particolare
ampiezza e dalla frammentazione dei centri
abitati in più frazioni.
3. Ai fini della presente legge, non sono
comunque considerati piccoli comuni i comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti nei quali si registra un'elevata
densità di attività economiche e produttive,
anche per la vicinanza con grandi centri
metropolitani.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa intesa
con la Conferenza Stato - città ed autonomie
locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è definito, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco
dei piccoli comuni ai sensi del comma 2.
5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato
ogni tre anni con le medesime procedure di
cui al citato comma 4.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi
4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro un mese dalla data di
trasmissione.
7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni
ad esse riconosciute dalle norme di cui al
Titolo V della parte seconda della Costituzione,
definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti).
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà,
le regioni, in attuazione degli articoli
117 e 118 della Costituzione, promuovono
iniziative per l'unione di comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle
forme previste dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché per la costituzione di consorzi
e per l'esercizio in forma associata, anche
avvalendosi di soggetti privati, dei servizi
comunali e di specifiche funzioni.
2. In tutti i comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni
di valutazione dei responsabili degli uffici
e dei servizi possono essere affidate, con
deliberazione di giunta, al segretario comunale.
3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze
del responsabile del procedimento per l'affidamento
e per l'esecuzione degli appalti di lavori
pubblici sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.
Ove ciò non sia possibile secondo quanto
disposto dal regolamento comunale, le competenze
sono attribuite al responsabile del servizio
al quale attiene il lavoro da realizzare.
4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti
all'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo
periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109;
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici
21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 29 settembre 2000.
5. Al fine di favorire, nei comuni di cui
al comma 2, il pagamento di imposte, tasse
e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione
di acqua, energia, gas e ogni altro servizio,
può essere utilizzata, per l'attività di
incasso e di trasferimento somme, previa
convenzione con il Ministero dell'economia
e delle finanze, la rete telematica gestita
dai concessionari della Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato per la raccolta dei
giuochi.
6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione
o partecipazione tra di loro, possono stipulare
con le diocesi cattoliche convenzioni per
la salvaguardia e il recupero dei beni culturali,
storici, artistici, e librari delle parrocchie.
Le convenzioni sono finanziate dal Ministero
per i beni e le attività culturali con le
risorse di cui all'articolo 3, comma 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. A tale fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali
sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti
nonché la quota delle predette risorse destinata
agli stessi.
7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare
intese finalizzate al recupero delle stazioni
ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere
dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo
all'istituto del comodato a favore delle
organizzazioni di volontariato, a presìdi
di protezione civile e di salvaguardia del
territorio ovvero, anche di intesa con la
società Sviluppo Italia, a sedi permanenti
di promozione dei prodotti tipici locali.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI
Articolo 3.
(Incentivi alle pluriattività).
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, e successive modificazioni, si applica
a tutti i piccoli comuni.
Articolo 4.
(Attività e servizi).
1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile
e un equilibrato governo del territorio,
lo Stato, le regioni, le province, le unioni
di comuni, le comunità montane e gli enti
parco, per quanto di rispettiva competenza,
assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza
e la qualità dei servizi essenziali, con
particolare riferimento all'ambiente, alla
protezione civile, all'istruzione, alla sanità,
ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti
ed ai servizi postali.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli
comuni possono essere istituiti centri multifunzionali
nei quali concentrare una pluralità di servizi
quali i servizi ambientali, energetici, scolastici,
postali, artigianali, turistici, di comunicazione,
di volontariato e di associazionismo culturale,
commerciali e di sicurezza. Le regioni e
le province possono concorrere alle spese
relative all'uso dei locali necessari all'espletamento
dei predetti servizi.
3. Per lo svolgimento di attività funzionali
alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, i centri multifunzionali di cui
al comma 2 possono stipulare convenzioni
e contratti di appalto con gli imprenditori
agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente
articolo, le regioni e le province possono
privilegiare, nella definizione degli stanziamenti
finanziari di propria competenza, le iniziative
finalizzate all'insediamento nei piccoli
comuni di centri di eccellenza per la prestazione
dei servizi di cui al comma 2, quali istituti
di ricerca, laboratori, centri culturali
e sportivi.
Articolo 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali).
1. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni
rappresentative degli enti locali, sentite
le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle categorie produttive interessate, la
promozione e la commercializzazione, anche
mediante un apposito portale telematico,
dei prodotti agroalimentari tradizionali
dei piccoli comuni, di cui al decreto del
direttore generale delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali del Ministero
delle politiche agricole e forestali 18 luglio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto
2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella
cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti
agroalimentari tradizionali, preceduti dalla
dicitura "Luogo di produzione del ...."
posta sotto il nome del comune e scritta
in caratteri minori rispetto a quelli di
quest'ultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali nonché per la promozione delle
vocazioni produttive del territorio e la
tutela delle produzioni di qualità e delle
tradizioni alimentari e culturali locali,
i piccoli comuni, singoli o associati, possono
stipulare contratti di collaborazione con
gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo
14 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
Articolo 6.
(Programmi di e-Government).
1. I progetti informatici riguardanti i piccoli
comuni, in forma singola o associata, conformi
ai requisiti prescritti dalla legislazione
vigente nazionale e comunitaria, hanno la
precedenza nell'accesso ai finanziamenti
pubblici per la realizzazione dei programmi
di e-Government.
Articolo 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva
pubblica).
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede
ad assicurare, mediante un'apposita previsione
da inserire nel contratto di programma con
il concessionario del servizio postale universale,
che gli sportelli postali siano attivi in
tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura
alternata ovvero mediante uffici mobili presenti
periodicamente ovvero attraverso l'istituzione
di centri di servizi per i piccoli comuni
da realizzare in accordo con le associazioni
rappresentative degli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione
comunale può altresì stipulare apposite convenzioni,
di intesa con le associazioni di categoria
e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento
dei conti correnti, in particolare di quelli
relativi alle imposte comunali, e dei vaglia
postali nonché le altre prestazioni possano
essere effettuati presso gli esercizi commerciali
presenti nel territorio comunale.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede,
altresì, ad assicurare che nel contratto
di servizio con il concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo
di prestare particolare attenzione, nella
programmazione televisiva pubblica nazionale
e regionale, alle realtà storiche, artistiche,
sociali, economiche ed enogastronomiche dei
piccoli comuni.
Articolo 8.
(Istituti scolastici).
1. Le regioni possono stipulare convenzioni
con gli uffici scolastici regionali del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per finanziare il mantenimento in
attività degli istituti scolastici statali
aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero
essere chiusi o accorpati ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
Articolo 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione
di attività commerciali).
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni
possono mostrare e vendere i loro prodotti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di autorizzazioni commerciali
e artigianali, in apposite aree e per non
più di quattro giorni al mese.
2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura
degli esercizi commerciali nei giorni festivi
anche in deroga alle disposizioni vigenti
in materia.
Articolo 10.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli
comuni).
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo
ed il recupero dei centri abitati, ciascuna
regione può disporre incentivi finanziari
e premi di insediamento a favore di coloro
che trasferiscono la propria residenza e
dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento
della propria attività economica, impegnandosi
a non modificarla per un decennio, da un
comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti ad un piccolo comune.
2. Gli incentivi e i premi di cui al comma
1 possono essere concessi anche ai residenti
nei piccoli comuni, che intendano recuperare
il patrimonio abitativo dei comuni stessi
ovvero avviare in essi una attività economica.
3. Le regioni possono altresì attribuire
alle associazioni di categoria il compito
di contribuire allo sviluppo di progetti
di insediamento e promozione delle attività
economiche.
Articolo 11.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore
dei piccoli comuni).
1. Ai fini della concessione di incentivi
fiscali in favore dei piccoli comuni, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito un apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo
di cui al comma 1 si provvede alla copertura
delle minori entrate derivanti:
a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta
regionale sulle attività produttive, previo
parere favorevole della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
in relazione al corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali volti a compensare
le minori entrate per le regioni;
b) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati
ad abitazione principale, in relazione al
corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali volti a compensare le minori entrate
per i comuni;
c) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta di registro per l'acquisto di immobili
destinati ad abitazione principale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede annualmente, con proprio decreto,
alla determinazione delle misure di cui al
comma 2, lettera c), nei limiti del 30 per
cento delle disponibilità del fondo di cui
al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede altresì annualmente, con proprio
decreto, all'individuazione dei criteri e
delle modalità per la ripartizione delle
restanti risorse tra le regioni e i comuni,
ai fini della concessione delle agevolazioni
di cui al citato comma 2, lettere a) e b).
5. Per la dotazione del fondo di cui al comma
1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento
del fondo si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
-----------------------------------------------------------