Sentenza
9440
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Il reato
di abbandono del tetto coniugale sarà pure stato soppresso, ma nel Codice
penale resiste l'obbligo di assistenza familiare. A ricordarlo è la sesta
sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 9440, ha respinto il
ricordo di una donna condannata in primo e secondo grado per violazione
dell'articolo 570 del Codice penale. La donna aveva abbandonato il marito
per un collega, presso la casa del quale si era trasferita. Un
comportamento "egoistico" - ha ravvisato la Cassazione - che non
era dovuto ad altri motivi, se non al desiderio della donna di vivere
liberamente la sua storia. Da qui la conferma della condanna, che la
Suprema corte ha così spiegato: "Nel caso in esame, il contestato
abbandono del domicilio coniugale non risulta in alcun modo
giustificato, non è invero risultato che il marito abbia tenuto un
qualsiasi comportamento contrario ai suoi obblighi coniugali, o alla
corretta conduzione della vita familiare; neppure sono emersi rapporti
interpersonali tanto deteriorati da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza".
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