GAZZETTA UFFICIALE

 

ESTREMI GAZZETTA UFFICIALE TITOLO TESTO

CERTIFICATI: Patente di guida e carta di circolazione

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104 e n. 105

n. 98 del 28 aprile 2000

Regolamenti per la semplificazione dei procedimenti di rilascio dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione, si dovrà denunciare alla polizia, nelle 48 ore successive, la perdita del documento, compilando un apposito modulo cui è applicata una foto autenticata dagli stessi organi di polizia. Quest'ultima rilascerà al cittadino un permesso provvisorio della durata di 90 giorni, periodo entro cui il ministero dei trasporti provvederà ad inviare il duplicato del documento smarrito o distrutto a casa del cittadino. Nei casi invece i documenti siano deteriorati al punto da rendere illeggibili i dati riportati sarà sufficiente rivolgersi agli uffici provinciali della motorizzazione civile per la patente e alla Direzione generale della motorizzazione per il libretto di circolazione, e attendere trenta giorni.

Gli Enti per erogazioni liberali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 20.6.2000

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della L. 13.5.1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari in Stati diverso da quello italiano

Le erogazioni indicate, in base all'articolo 27 della legge 133/99, sono deducibili dal reddito d'impresa. I beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all'impresa.Entrambi sono esenti dall'imposta sulle donazioni. Gli enti per cui tramite far pervenire erogazioni e beni sono però tassativamente indicati: Onlus, organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro, altre fondazioni, associazioni, comitati o enti registrati che prevedono fra le proprie finalità gli interventi umanitari a favore di popolazioni colpite da calamità, e infine le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali e gli enti pubblici non economici.