Poiché
la legge ha esteso progressivamente il beneficio alle diverse categorie
di disabili, si consiglia agli interessati di presentare comunque la
domanda, e si precisa che, nel caso in cui poi venisse respinta, si può
pagare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto,
l’importo originariamente dovuto, con i soli interessi nel frattempo
maturati ed esclusa ogni sanzione.
Modalità
di richiesta dell’esenzione per i disabili motori:
Dal 1998 si può chiedere l’esenzione per:
i veicoli, anche prodotti in serie, che presentano un adattamento
tecnico, risultante dalla carta di circolazione, in funzione delle
ridotte capacità permanenti dei disabili motori.
I veicoli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla
commissione medica locale.
Vi rientrano quindi sia i veicoli con adattamento tecnico o cambio
automatico guidati dai disabili stessi, sia i veicoli adattati per il
trasporto dei disabili.
Requisito
specifico è l’adattamento tecnico (o la presenza di cambio automatico
prescritto dalla commissione medica locale).
La
documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta
di circolazione (da cui risulti che il veicolo è adattato), integrata,
per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della
commissione medica locale;
copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, da
cui risulti che la persona è stata riconosciuta portatore di handicap,
a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato d’invalidità
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo del certificato
stesso, ove sia indicato che l’invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti;
fotocopia della patente di guida speciale (non è richiesta per i
veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per
l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia
della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico
dell'intestatario del veicolo.
Modalità
di richiesta dell’esenzione per i ciechi e sordomuti:
Dal 2001 si può
chiedere l’esenzione : per i veicoli intestati ai ciechi e ai
sordomuti, o a persona cui questi siano fiscalmente a carico, senza che
siano presenti specifici adattamenti tecnici.
La
documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria
locale, da cui risulti che il soggetto è stato riconosciuto portatore
di handicap a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato
d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo
del certificato stesso;
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia
della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico
dell'intestatario del veicolo.
Modalità
di richiesta dell’esenzione per i disabili psichici o mentali,
pluriamputati, invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione:
Dal 2001 si può chiedere l’esenzione anche per: i veicoli destinati
al trasporto dei disabili con handicap psichico o mentale di tale gravità
da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento;
i veicoli destinati al trasporto degli invalidi con grave limitazioni
della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, senza
che siano presenti specifici adattamenti tecnici.
Requisito
specifico, per i soli disabili psichici o mentali, è il riconoscimento
della indennità di accompagnamento.
La
documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria
locale, da cui risulti che il soggetto è stato riconosciuto portatore
di handicap a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato
d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo
del certificato stesso, integrata per i disabili psichici o mentali da
documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il riconoscimento
della indennità di accompagnamento;
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia
della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico
dell'intestatario del veicolo.