AUTO DESTINATE AI DISABILI

 

Auto destinate a disabili
Per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo deve essere intestato al portatore di handicap o ad un soggetto al quale quest’ultimo sia fiscalmente a carico.
Si può fruire del beneficio per i veicoli con motore diesel di cilindrata fino a 2800 centimetri cubici e per i veicoli alimentati a benzina fino a 2000 centimetri cubici.
La domanda di esenzione va presentata agli Uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non siano ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate (per individuare l’Ufficio al quale va inoltrata la pratica, si può consultare l’elenco telefonico della provincia alla voce "Uffici Finanziari").
Per i residenti nella Provincia di Trento la domanda deve essere presentata alle Delegazioni ACI o presso gli Uffici di pratiche auto della rete SERMETRA.
L’esenzione spetta per un solo veicolo (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle Entrate o Sezione Staccata della Direzione Regionale, al momento della presentazione della documentazione).

Poiché la legge ha esteso progressivamente il beneficio alle diverse categorie di disabili, si consiglia agli interessati di presentare comunque la domanda, e si precisa che, nel caso in cui poi venisse respinta, si può pagare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto, l’importo originariamente dovuto, con i soli interessi nel frattempo maturati ed esclusa ogni sanzione.

Modalità di richiesta dell’esenzione per i disabili motori:
Dal 1998 si può chiedere l’esenzione per:
i veicoli, anche prodotti in serie, che presentano un adattamento tecnico, risultante dalla carta di circolazione, in funzione delle ridotte capacità permanenti dei disabili motori.
I veicoli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale.
Vi rientrano quindi sia i veicoli con adattamento tecnico o cambio automatico guidati dai disabili stessi, sia i veicoli adattati per il trasporto dei disabili.

Requisito specifico è l’adattamento tecnico (o la presenza di cambio automatico prescritto dalla commissione medica locale).

La documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta di circolazione (da cui risulti che il veicolo è adattato), integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale;
copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, da cui risulti che la persona è stata riconosciuta portatore di handicap, a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo del certificato stesso, ove sia indicato che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
fotocopia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico dell'intestatario del veicolo.

Modalità di richiesta dell’esenzione per i ciechi e sordomuti:
Dal 2001 si può chiedere l’esenzione : per i veicoli intestati ai ciechi e ai sordomuti, o a persona cui questi siano fiscalmente a carico, senza che siano presenti specifici adattamenti tecnici.

La documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, da cui risulti che il soggetto è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo del certificato stesso;
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico dell'intestatario del veicolo.

Modalità di richiesta dell’esenzione per i disabili psichici o mentali, pluriamputati, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione:
Dal 2001 si può chiedere l’esenzione anche per: i veicoli destinati al trasporto dei disabili con handicap psichico o mentale di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
i veicoli destinati al trasporto degli invalidi con grave limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, senza che siano presenti specifici adattamenti tecnici.

Requisito specifico, per i soli disabili psichici o mentali, è il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

La documentazione da presentare è la seguente:
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, da cui risulti che il soggetto è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo del certificato stesso, integrata per i disabili psichici o mentali da documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico dell'intestatario del veicolo.