INTERESSI PASSIVI

 

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Gli interessi passivi e i relativi oneri accessori derivanti da mutui ipotecari danno diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento in relazione al tipo di fabbricato per il quale il mutuo è stato contratto e dell'anno in cui è stato stipulato. E' necessario distinguere i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, i mutui per l'acquisto di abitazioni secondarie e i mutui per l'acquisto di altri fabbricati non abitativi.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione è ammessa solo se sono contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, mentre per i mutui contratti in precedenza ed ancora in essere è possibile usufruire della detrazione anche per altre ipotesi.

Mutui per l'acquisto di abitazione principale. Questi sono i requisiti che bisogna rispettare per poter sfruttare la detrazione; l'abitazione principale è quella in cui si dimora abitualmente: la detrazione spetta ai soli interessi derivanti da un mutuo ipotecario; ognuno può detrarre solo la propria quota interessi senza poter sobbarcarsi la parte di altri soggetti, neanche quella del coniuge a carico.

Per mutui contratti dal 1993 la detrazione spetta a queste condizioni: l'immobile deve essere stato utilizzato come abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993); l'acquisto deve essere stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo; dal 1998 non si tiene conto del periodo di sei mesi nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. La data di stipula del contratto originario e la banca con cui viene stipulato il nuovo contratto sono irrilevanti; l'importo detraibile non può superare i settemilioni complessivi, da ripartire fra gli intestatari.

Ognuno può detrarre la sua quota solo se l'immobile costituisce la sua abitazione principale; il diritto alla detrazione decade dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è variato l'utilizzo, salvo che il trasferimento non dipenda da ragioni di lavoro.

Per i mutuo stipulati entro il 1992, sempre per l'abitazione principale, valgono le seguenti regole: il limite massimo detraibile è di settemilioni per ogni intestatario; l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993; la variazione di utilizzo dell'immobile comporta, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica, il passaggio al regime di detrazione riconosciuto per gli immobili diversi dall'abitazione principale (a meno che il trasferimento non sia dovuto a ragioni di lavoro).

Il ministero delle Finanze ha precisato che: la detrazione degli interessi può competere anche al nudo proprietario; se i mutui sono assistiti da contributi regionali, si detraggono solo gli interessi rimasti effettivamente a carico dell'intestatario salvo che il contributo non sia erogato in conto capitale.

Mutui per l'acquisto di abitazioni secondarie. I mutui stipulati prima del 1993 sono detraibili anche se non sono serviti a comprare la "prima casa". Se sono stati stipulati negli anni 1991 e 1992 la detrazione è ammessa solo per l'acquisto di immobili ad uso abitazione (anche se diversa dalla principale). Se sono stati stipulati entro il 1990 la detrazione spetta anche per l'acquisto di altri fabbricati (locali commerciali ad esempio) o riguardano la ristrutturazione di un immobile. L'importo massimo detraibile è di quattro milioni di lire per contraente.

Mutui per la costruzione dell'unità adibita ad abitazione principale. La finanziaria 1998 ha previsto l'attribuzione di una detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a cinque milioni degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagate per mutui ipotecari contratti a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

I mutui possono essere stipulati alternativamente con soggetti residenti nel territorio dello Stato, con soggetti residente nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (ad esempio la succursale di una banca estera).  La detrazione d'imposta compete esclusivamente per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 e svolgerà i suoi effetti per i prossimi periodi di imposta, fino a scadenza dei finanziamenti stessi.