ONERI DEDUCIBILI E/O DETRAIBILI

 

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In alcuni casi la legge concede delle riduzioni di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere "dedotte" dal reddito complessivo oppure possono dare diritto (per una certa percentuale del loro ammontare) ad una detrazione di imposta. Una spesa "deducibile" consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Ad esempio un contribuente con un reddito di 50 milioni, una spesa deducibile di 4 milioni permette un risparmio di imposta pari a L. 1.360.000 (pari al 34%, l'aliquota dello scaglione che va da 30 a 60 milioni); se il contribuente dichiara 150 milioni (aliquota massima pari al 46%) il risparmio fiscale sale a L. 1.840.000 (il 46% di 4 milioni).

 Una spesa detraibile, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall'entità' del reddito.

 E' importante ricordare che per poter essere considerate nella dichiarazione dei redditi, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno precedente (criterio di "cassa") - (dichiarazione dei redditi per il 1998, sarà  fatta nel 1999, le spese devono essere state sostenute nel 1998)

 Alcuni oneri deducibili.

Erogazioni liberali a favore di enti religiosi: sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti effettuati nell'anno in favore delle seguenti Istituzioni religiose:

  • l'Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa cattolica italiana

  • l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventizie del settimo giorno

  • l'Ente Assemblee di Dio in Italia

  • la Tavola Valdese

  • la Comunità evangelica luterana in Italia e le comunità ad essa collegate

  • l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

  • le Comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane

 Ciascuna delle erogazioni e' deducibile entro il limite massimo di 2 milioni.

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono conservare le ricevute dei versamenti in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

 Contributi ai paesi in via di sviluppo: sono deducibili, nella misura massima del 2% del reddito complessivo, i versamenti e le donazioni effettuati a favore di organizzazioni non governative, purché riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, in aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

 Spese mediche per invalidi e per portatori di handicap: sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle per l'assistenza di invalidi e di portatori di handicap. L'assistenza deve essere prestata necessariamente da personale medico o paramedico.

 Alcuni oneri detraibili

 Premi per assicurazione sulla vita: la detrazione spetta su una somma che non può essere superiore a L. 2.500.000, alla cui formazione concorrono, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, anche i contributi previdenziali non obbligatori.

 Erogazioni per attività culturali ed artistiche: sono le erogazioni liberali fatte a favore dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico. Le attività suddette, per godere del vantaggio fiscale, devono essere autorizzate dal Ministero dei beni culturali.

 Erogazioni per lo spettacolo: sono le erogazioni liberali in favore di enti, associazioni, fondazioni che svolgono solo attività nello spettacolo. E' detraibile la spesa nel limite del 2% del reddito complessivo.

 Partiti e movimenti politici: da gennaio 1997 si ha diritto alla detrazione anche per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

 Onlus e società di mutuo soccorso: dal 1998 si ha diritto alla detrazione anche per i seguenti versamenti:

  • erogazioni liberali in denaro non superiori a 4 milioni di lire effettuate a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

  • Contributi associativi di importo non superiore a 2.500.000 versati dai soci alle Società di mutuo soccorso che operano esclusivamente ai fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro, o in caso di decesso del socio un aiuto alla sua famiglia.

 Spese mediche

Danno luogo a detrazioni, per la parte che eccede L. 250.000, le spese chirurgiche e quelle ospedaliere, le spese specialistiche, per medicinali e le prestazioni di medico generico.

Ai fini della dichiarazione dei redditi è stata effettuata da qualche anno una distinzione fra oneri deducibili dal reddito complessivo e oneri per i quali compete una detrazione d'imposta nella misura del 19% del loro importo. Le spese mediche si trovano sia nella prima che nella seconda categoria di questi oneri.

 Le spese mediche deducibili.

Sono integralmente deducibili dal reddito le spese mediche generiche  e quelle di assistenza specifica sostenuti dai portatori di handicap (ovvero dai parenti di cui sono a carico). Nel caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non e' possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. E' quindi necessario che queste spese risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

 Le spese mediche detraibili.

 Il contribuente potra' detrarre dall'Irpef il 19% della parte di sdpesa che eccede le 250mila. Danno luogo a detrazione le spese sanitarie sostenute per: le prestazioni chirurgiche, si tratta delle spese chirurgiche sostenute per interventi necessari al recupero della normalita' sanitaria della persona; rientrano anche gli interventi di piccola chirurgia che sono eseguiti ambulatorialmente anche da un medico generico e che non richiedono solitamente alcuna degenza, gli interventi di chirurgia plastica sono compresi solo se sono diretti ad eliminare deformita' funzionali o estetiche particolarmente deturbanti, sono esclusi gli interventi che hanno scopo diverso, come per esempio rendere piu' gradevole l'aspetto di una persona; le prestazioni ospedaliere; cioe' le spese di degenza e quelle per ricoveri collegati ad un'operazione chirurgica (l'anestesia, l'acquisto di medicinali e del plasma sanguigno, ecc), mentre non sono considerate le spese sostenute per il confort del malato (spese per il telefono, il televisore e le spese per il pernottamento di congiunti del malato, ecc); le prestazioni specialistiche di dentisti, oculisti, cardiologi, ginecologi, ecc. le analisi, ricerche, radiografie: esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, Tac, ecografie, ecc. ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, ecc.; particolari terapie quali dialisi, sedute di neuropsichiatria, cobaltoterapia, iodioterapia, ecc; l'acquisto di protesi dentarie e sanitarie quali le dentiere, gli apparecchi ortodontici (il materiale impiegato puo' essere di qualsiasi genere), gli apparecchi di protesi oculistica (e' esclusa dalla detrazione la montatura degli occhiali in metallo prezioso), gli apparecchi di protesi fonetica, gli apparecchi da inserire nell'organismo (gli stimolatori o protesi cardiache), gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (scarpe e tacchi ortopetici, apparecchi per fratture, busti, stampelle, ecc.) l'acquisto di medicinali; le prestazioni di medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica.

Le spese per la deambulazione.

Le spese mediche relative ai mezzi necessari alla deambulazione danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19% sull'intero importo pagato dal contribuente nel periodo di imposta, non trovando applicazione la franchigia di 250mila lire.

  Criterio di deducibilita'

Per quanto riguarda il criterio di deducibilita' delle spese mediche sostenute per i figli a carico, se il documento comprovante il sostenimento della spesa per conto dei figli a carico e' intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitori stesso. Se, invece, il documento e' intestato al figlio le spese vanno suddivise al 50% tra i due genitori. Tuttavia,  poiche' ai fini della detrazione e' necessario che esse siano rimaste effettivamente a carico del contribuente, se la spesa e' stata sostenuta da uno solo dei genitori e' questi e' in grado di provarlo, il genitore che ha sostenuto la spesa potra' portarla in detrazione per intero.  

LE SPESE MEDICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

SPESA

DOCUMENTAZIONE

Prestazioni mediche generiche e specialistiche

Parcella quietanzata su carta intestata del medico da cui risulti la diagnosi

Protesi dentarie e sanitarie

Prescrizione su carta intestata del medico e fatture o parcelle quietanzate su carta intestata dei soggetti autorizzati. La prescrizione non e' necessaria per le attivita' per le quali la legge permette di intrattenere rapporti diretti con il pasiente, per esempio: gli ottici per la vendita degli occhiali da vista, ecc.  In tal caso, in alternativa alla prescrizione, si puo' presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessita' dell'acquisto.

Medicinali

Fotocopia della ricetta e scontrino fiscale (ordinario o integrato) della farmacia. Per i medicinali acquistabili senza prescrizione medica occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessita' dell'acquisto.

Ticket

Fotocopia della ricetta o prescrizione medica e scontrino fiscale (ordinario o integrato) della farmacia o del laboratorio