ONERI DEDUCIBILI E/O DETRAIBILI |
In alcuni casi la legge concede delle riduzioni di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere "dedotte" dal reddito complessivo oppure possono dare diritto (per una certa percentuale del loro ammontare) ad una detrazione di imposta. Una spesa "deducibile" consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Ad esempio un contribuente con un reddito di 50 milioni, una spesa deducibile di 4 milioni permette un risparmio di imposta pari a L. 1.360.000 (pari al 34%, l'aliquota dello scaglione che va da 30 a 60 milioni); se il contribuente dichiara 150 milioni (aliquota massima pari al 46%) il risparmio fiscale sale a L. 1.840.000 (il 46% di 4 milioni). Una spesa detraibile, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall'entità' del reddito. E' importante ricordare che per poter essere considerate nella dichiarazione dei redditi, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno precedente (criterio di "cassa") - (dichiarazione dei redditi per il 1998, sarà fatta nel 1999, le spese devono essere state sostenute nel 1998) Al Erogazioni liberali a favore di enti religiosi: sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti effettuati nell'anno in favore delle seguenti Istituzioni religiose:
I contribuenti che effettuano tali liberalità devono conservare le ricevute dei versamenti in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni. Contributi ai paesi in via di sviluppo: sono deducibili, nella misura massima del 2% del reddito complessivo, i versamenti e le donazioni effettuati a favore di organizzazioni non governative, purché riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, in aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Spese mediche per invalidi e per portatori di handicap: sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle per l'assistenza di invalidi e di portatori di handicap. L'assistenza deve essere prestata necessariamente da personale medico o paramedico. Alcuni
oneri detraibili Premi per assicurazione sulla vita: la detrazione spetta su una somma che non può essere superiore a L. 2.500.000, alla cui formazione concorrono, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, anche i contributi previdenziali non obbligatori. Erogazioni per attività culturali ed artistiche: sono le erogazioni liberali fatte a favore dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico. Le attività suddette, per godere del vantaggio fiscale, devono essere autorizzate dal Ministero dei beni culturali. Erogazioni per lo spettacolo: sono le erogazioni liberali in favore di enti, associazioni, fondazioni che svolgono solo attività nello spettacolo. E' detraibile la spesa nel limite del 2% del reddito complessivo. Partiti e movimenti politici: da gennaio 1997 si ha diritto alla detrazione anche per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. Onlus e società di mutuo soccorso: dal 1998 si ha diritto alla detrazione anche per i seguenti versamenti:
Spese mediche Danno luogo a detrazioni, per la parte che eccede L. 250.000, le spese chirurgiche e quelle ospedaliere, le spese specialistiche, per medicinali e le prestazioni di medico generico. Ai fini della dichiarazione dei redditi è stata effettuata da qualche anno una distinzione fra oneri deducibili dal reddito complessivo e oneri per i quali compete una detrazione d'imposta nella misura del 19% del loro importo. Le spese mediche si trovano sia nella prima che nella seconda categoria di questi oneri. Sono integralmente deducibili dal reddito le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenuti dai portatori di handicap (ovvero dai parenti di cui sono a carico). Nel caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non e' possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. E' quindi necessario che queste spese risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Il contribuente potra' detrarre dall'Irpef il 19% della parte di sdpesa che eccede le 250mila. Danno luogo a detrazione le spese sanitarie sostenute per: le prestazioni chirurgiche, si tratta delle spese chirurgiche sostenute per interventi necessari al recupero della normalita' sanitaria della persona; rientrano anche gli interventi di piccola chirurgia che sono eseguiti ambulatorialmente anche da un medico generico e che non richiedono solitamente alcuna degenza, gli interventi di chirurgia plastica sono compresi solo se sono diretti ad eliminare deformita' funzionali o estetiche particolarmente deturbanti, sono esclusi gli interventi che hanno scopo diverso, come per esempio rendere piu' gradevole l'aspetto di una persona; le prestazioni ospedaliere; cioe' le spese di degenza e quelle per ricoveri collegati ad un'operazione chirurgica (l'anestesia, l'acquisto di medicinali e del plasma sanguigno, ecc), mentre non sono considerate le spese sostenute per il confort del malato (spese per il telefono, il televisore e le spese per il pernottamento di congiunti del malato, ecc); le prestazioni specialistiche di dentisti, oculisti, cardiologi, ginecologi, ecc. le analisi, ricerche, radiografie: esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, Tac, ecografie, ecc. ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, ecc.; particolari terapie quali dialisi, sedute di neuropsichiatria, cobaltoterapia, iodioterapia, ecc; l'acquisto di protesi dentarie e sanitarie quali le dentiere, gli apparecchi ortodontici (il materiale impiegato puo' essere di qualsiasi genere), gli apparecchi di protesi oculistica (e' esclusa dalla detrazione la montatura degli occhiali in metallo prezioso), gli apparecchi di protesi fonetica, gli apparecchi da inserire nell'organismo (gli stimolatori o protesi cardiache), gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (scarpe e tacchi ortopetici, apparecchi per fratture, busti, stampelle, ecc.) l'acquisto di medicinali; le prestazioni di medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica. Le
spese per la deambulazione. Le
spese mediche relative ai mezzi necessari alla deambulazione danno diritto ad
una detrazione d'imposta del 19% sull'intero importo pagato dal contribuente nel
periodo
di imposta, non trovando applicazione la franchigia di 250mila lire. Per
quanto riguarda il criterio di deducibilita' delle spese mediche sostenute per i
figli a carico, se il documento comprovante il sostenimento della spesa per
conto dei figli a carico e' intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta
al genitori stesso. Se, invece, il documento e' intestato al figlio le spese
vanno suddivise al 50% tra i due genitori. Tuttavia, poiche' ai fini della detrazione e' necessario che esse siano
rimaste effettivamente a carico del contribuente, se la spesa e' stata sostenuta
da uno solo dei genitori e' questi e' in grado di provarlo, il genitore che ha
sostenuto la spesa potra' portarla in detrazione per intero.
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