RIMBORSO DELLA "TASSA SUL MEDICO"

 

 

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base 

IL  DIRETTORE  DELL’AGENZIA 

            In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

 DISPONE: 

1. Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base a favore di contribuenti che non possono avvalersi delle modalità indicate all’articolo 33, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1.1. I contribuenti che hanno versato la quota fissa individuale per l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono chiedere, con apposita istanza, la restituzione di un importo pari all’80 per cento di quanto pagato a tale titolo.

1.2. L’istanza di restituzione, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato, è presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all’ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dell’istante, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia entro il 10 dicembre 2001.

1.3. All’istanza di restituzione è allegata copia dell’attestato di versamento delle somme di cui al punto 1.1, salvo il disposto del successivo punto 5.

 2. Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti.

2.1. La restituzione delle somme di cui al punto 1 versate da contribuenti deceduti, può essere richiesta dai relativi eredi.

2.2. Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione l’importo di cui al punto 1 versato dal contribuente defunto.

2.3. In tutti gli altri casi, gli eredi possono ottenere la restituzione presentando apposita richiesta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all’ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione domicilio fiscale del contribuente deceduto, entro il termine di decadenza di cui al punto 1.2.

2.4. In presenza di più eredi l’istanza di restituzione è sottoscritta da tutti gli eredi ovvero da uno di loro munito di delega per la presentazione dell’istanza e per la riscossione delle somme di cui al punto 1, liberatoria per l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 3. Restituzione mediante procedura informatizzata.

3.1. La restituzione mediante le modalità previste dai precedenti punti 1 e 2 può essere effettuata con apposita procedura informatizzata.

 4. Restituzione effettuata dal sostituto d’imposta.

4.1. Qualora la restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base sia effettuata dal sostituto d’imposta, lo stesso è autorizzato ad utilizzare il monte totale delle ritenute.

 5. Modalità di attestazione delle somme versate in occasione della richiesta di restituzione.

5.1 In mancanza dell’attestato di versamento, il contribuente, in sede di richiesta di restituzione, è tenuto a fornire apposita dichiarazione, dalla quale risulti:

            a) il soggetto che ha effettuato il versamento, individuato mediante i dati anagrafici e il codice fiscale;

            b) l’esatto ammontare del versamento;

            c) la modalità di restituzione scelta tra quelle previste dall’articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2000, n. 342, nonché dal punto 1 del presente atto. 

            Motivazioni 

            In esecuzione a quanto previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Misure in materia fiscale” in ordine alla restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante “Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, in materia di revisione delle prestazioni sanitarie, con il presente provvedimento sono stabilite ulteriori modalità di restituzione della predetta quota fissa individuale ai soggetti che non si trovano nelle condizioni di poter fruire delle modalità previste dal comma 2 del citato articolo 33 della legge n. 342 del 2000.

            Vengono, inoltre, disciplinate le modalità per attestare, in occasione della richiesta di restituzione, le somme effettivamente versate. 

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a))

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4)

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438

Articolo 33 della legge 21 novembre 2000, n. 342 

Roma,  19 febbraio 2001

                                                                                                Massimo Romano