RIMBORSO DELLA "TASSA SUL MEDICO" |
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Restituzione
della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto DISPONE: 1.
Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di
base a favore di contribuenti che non possono avvalersi delle modalità
indicate all’articolo 33, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 1.1.
I contribuenti che hanno versato la quota fissa individuale per
l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono chiedere, con apposita
istanza, la restituzione di un importo pari all’80 per cento di quanto
pagato a tale titolo. 1.2.
L’istanza di restituzione, redatta in carta libera e sottoscritta
dall’interessato, è presentata all’ufficio locale dell’Agenzia
delle entrate o, se ancora non istituito, all’ufficio distrettuale delle
imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale
dell’istante, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia entro il 10 dicembre
2001. 1.3.
All’istanza di restituzione è allegata copia dell’attestato di
versamento delle somme di cui al punto 1.1, salvo il disposto del
successivo punto 5. 2.
Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti. 2.1.
La restituzione delle somme di cui al punto 1 versate da contribuenti
deceduti, può essere richiesta dai relativi eredi. 2.2.
Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per
l’anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono computare in
diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione l’importo di
cui al punto 1 versato dal contribuente defunto. 2.3.
In tutti gli altri casi, gli eredi possono ottenere la restituzione
presentando apposita richiesta all’ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate o, se ancora non istituito, all’ufficio distrettuale delle
imposte dirette competente in ragione domicilio fiscale del contribuente
deceduto, entro il termine di decadenza di cui al punto 1.2. 2.4.
In presenza di più eredi l’istanza di restituzione è sottoscritta da
tutti gli eredi ovvero da uno di loro munito di delega per la
presentazione dell’istanza e per la riscossione delle somme di cui al
punto 1, liberatoria per l’ufficio dell’Agenzia delle entrate. 3.
Restituzione mediante procedura informatizzata. 3.1.
La restituzione mediante le modalità previste dai precedenti punti 1 e 2
può essere effettuata con apposita procedura informatizzata. 4.
Restituzione effettuata dal sostituto d’imposta. 4.1.
Qualora la restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza
medica di base sia effettuata dal sostituto d’imposta, lo stesso è
autorizzato ad utilizzare il monte totale delle ritenute. 5.
Modalità di attestazione delle somme versate in occasione della richiesta
di restituzione. 5.1
In mancanza dell’attestato di versamento, il contribuente, in sede di
richiesta di restituzione, è tenuto a fornire apposita dichiarazione,
dalla quale risulti:
a) il soggetto
che ha effettuato il versamento, individuato mediante i dati anagrafici e
il codice fiscale;
b) l’esatto
ammontare del versamento;
c) la modalità
di restituzione scelta tra quelle previste dall’articolo 33, comma 2,
della legge 12 novembre 2000, n. 342, nonché dal punto 1 del presente
atto.
Motivazioni
In esecuzione a quanto previsto dall’articolo 33, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Misure in materia fiscale” in
ordine alla restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza
medica di base, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, recante “Misure urgenti in materia di previdenza,
di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, in
materia di revisione delle prestazioni sanitarie, con il presente
provvedimento sono stabilite ulteriori modalità di restituzione della
predetta quota fissa individuale ai soggetti che non si trovano nelle
condizioni di poter fruire delle modalità previste dal comma 2 del citato
articolo 33 della legge n. 342 del 2000.
Vengono,
inoltre, disciplinate le modalità per attestare, in occasione della
richiesta di restituzione, le somme effettivamente versate. Si
riportano i riferimenti normativi dell’atto Attribuzioni
del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lett. a)) Statuto
dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) Regolamento
di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5,
comma 4) Disciplina
normativa di riferimento Articolo
6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 Articolo
33 della legge 21 novembre 2000, n. 342 Roma,
19 febbraio 2001 Massimo Romano |