PATENTE DI GUIDA

 

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni.


3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.


4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.


5. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'.


6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al componente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.


7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. 

Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

IL FOGLIO ROSA

è un documento che vale sei mesi e che permette di circolare in auto nel periodo di apprendistato. In questo periodo si può circolare solo accompagnati da una persona munita di patente decennale della stessa categoria o di categoria superiore ed esponendo sulla macchina davanti e dietro la lettera "P" quale principiante (la P deve essere trascritta in nero maiuscolo, su un foglio bianco di cm 30 x 30)

dove si richiede:

il foglio rosa si richiede alla Motorizzazione Civile ed occorre la seguente documentazione:

certificato di residenza in bollo (o autocertificazione), fotocopia dello stesso ib bollo ( in carta semplice se il richiedente è possessore di un’altra patente con identico indirizzo); 
certificato medico in bollo, con foto autenticata dallo stesso medico legale 
2 foto tessera uguali a quella del certificato medico 
i possessori di altra patente devono allegare due fotocopie della stessa 
modulo 2112 da ritirare alla Motorizzazione 
versamento di £ 20.000 sul ccp 9001 intestato a Direzione Generale M.T.C.T. - diritti - 
versamento di £ 40.000 sul ccp 4028.: intestato a Direzione Generale M.T.C.T. - imposta di bollo


GLI ESAMI

per ottenere la patente di guida italiana è necessario superare un esame di teoria e una prova pratica di guida alla Motorizzazione.

Gli esami vanno prenotati in tempo utile alla Motorizzazione.
E’ necessario superare prima l’esame di teoria, per essere ammessi alla prova pratica.
Per prenotare la prova pratica è necessario:

presentare all’atto della prenotazione la ricevuta del versamento di L.70.000 effettuato sul ccp 8003 Concessioni Governative;

essere muniti di autoveicolo autorizzato con doppi comandi ed istruttore di guida abilitato.

Le prove da superare possono essere tre ( 1 teoria e 2 guide o 2 teoria e 1 guida)

rilascio della patente:

La patente viene rilasciata dall’esaminatore contestualmente alla prova di esame con esito positivo.

N.B.: Per la categoria A e per la B speciale , non occorre effettuare alcun versamento.


VALIDITA'

categorie A - B - BE 

fino a 50 anni, 10 anni 
da 50 a 70 anni 5 anni 
oltre 70 anni 3 anni 


categorie C - CE 

fino a 65 anni, 5 anni 
oltre 65 anni 2 anni con certificato medico legale 


categorie D - DE 

fino a 60 anni, 5 anni 
da 60 a 65 anni , 1 anno 
oltre 65 anni viene revocata 


categorie AS\ BS\ CS 

fino a 70 anni, 5 anni 
oltre 70 anni , 3 anni con certificato medico legale 
N.B. per medico legale si intende: medico della U.S.L., condotto, militare o delle ferrovie


Rinnovo

Al fine del rinnovo della patente bisogna:
fare un versamento di £ 10.000 sul c.c.p. 9001 intestato a M.C.T.C. 

recarsi dal medico legale ( U.S.L. , condotto, militare o delle ferrovie) per visita medica e consegnare ricevuta del versamento di £ 10.000. ed una marca da bollo di £ 20.000. Il medico rilascerà subito il certificato con il quale si può circolare fin quando la Motorizzazione non invierà a domicilio il bollino di convalida. 

Cambio di domicilio o residenza

 Ai fini del cambio di residenza o domicilio bisogna:

fare un versamento di £ 10.000 sul c.c.p. 9001 intestato a M.C.T.C. per ogni componente della famiglia che possiede la patente; Specificare nelle causali dei versamenti, i nominativi per i quali si comunica il cambio di domicilio o residenza 

recarsi in circoscrizione o al Comune per la comunicazione d’ufficio alla M.C.T.C. esibendo il versamento di £ 10.000 

Smarrimento deterioramento o furto 

Versamento di £ 10.000 sul c.c.p. 9001 intestato a M.C.T.C. tre foto tessera recenti recarsi dal medico legale (U.S.L., condotto, militare o delle ferrovie) per la visita medica; consegnare la ricevuta del versamento, ed una marca da bollo di £ 20.000. Il medico rilascerà subito il certificato che si dovrà allegare alla domanda di duplicato certificato di residenza o autocertificazione in bollo (l’autocertificazione potrà essere rilasciata avanti al funzionario della Motorizzazione) ed inoltre:

per smarrimento o furto : denuncia alla Pubblica Sicurezza o Carabinieri

n.b. in caso di ritrovamento la patente dovrà essere consegnata alla Motorizzazione previa segnalazione alla Polizia o Carabinieri

per deterioramento: versamento di £ 40.000 sul c.c.p. 4028 intestato a M.C.T.C. ed originale della patente.

- recarsi alla Motorizzazione per la domanda di duplicato ( mod. 2112), la consegna di tutti i documenti ed una marca da bollo per l’autentica della foto.

- La Motorizzazione rilascerà immediatamente un permesso provvisorio di guida da rinnovare dopo un mese e per ulteriori 3 mesi.

Il duplicato della patente avrà validità in base alla categoria.


Patente internazionale 

Per ottenere il permesso internazionale di guida, valido 1 anno, bisogna recarsi presso la Motorizzazione. E’ necessario presentare:

la patente posseduta 
3 foto tessera. Una dovrà essere autenticata in bollo avanti al funzionario della Motorizzazione 
versamento di £ 10.000 sul c.c.p. 9001 intestato alla M.C.T.C. 
versamento di £ 20.000 sul c.c.p. 4028 intestato alla M.C.T.C. 
una marca da bollo di £ 20.000 
recarsi alla Motorizzazione per compilare la domanda su mod. 746 e la consegna di tutti i documenti.

Patente per gli stranieri Patente per gli stranieri
Per ottenere la patente di guida in Italia seguire le procedure già indicate

Per convertire la propria patente in Italia esistono norme diverse secondo il Paese di provenienza.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Motorizzazione Civile

I documenti necessari sono:

certificato penale 
certificato di residenza ,in Italia, in bollo, confermato dal Consolato 
foto autenticata in bollo 
certificato medico in bollo con foto 
2 foto tessera uguali a quella del certificato 
patente estera valida e traduzione giurata più fotocopia autenticata ed una marca per concessioni governative. 
Si può ottenere la patente italiana in conversione di patente estera a condizione di reciprocità.

E’ necessario che l’interessato oltre la vigente documentazione, presenti una dichiarazione del consolato del proprio Paese attestante che la patente italiana è convertibile in questo Stato. Tale norma non si applica per le patenti rilasciate dai Paesi membri della CEE.


CIRCOLARE U.D.G. MOT A12 - 03/04/2000 - PATENTE - VALIDITA' PER L'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE 
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica

Roma, 3 aprile 2000
Prot. N. 388/MN
CIRCOLARE U. di G. MOT n°A12

Allegati: 1


OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. N. M/2413/8 del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - Ufficio Studio ha reso il proprio favorevole parere in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999), ai fini della identificazione dei relativi titolari.
Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito Internet di pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli Uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)

Allegato



Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERELE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi

Roma, 14 marzo 2000

Prot. n. M/2413/8



OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Con la sopradistinta, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, nè è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Sulla circostanza, daltra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identita, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità antologica della giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997).

IL DIRETTORE GENENRALE
(Catalani)