CIRCOLARE 138 DEL 10 LUGLIO 2001 |
I.N.P.S
- DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Roma,
10 luglio 2001 Circolare
n. 138
1)
T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex
lege 104/92 e congedo straordinario
per figli handicappati. Il
Decreto legislativo 26.3.2001, n.151, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità, emanato a norma dell’art.15 della legge
8 marzo 2000 n. 53 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della
Gazzetta Ufficiale del 26.4.2001, ha provveduto ad armonizzare e
coordinare la relativa disciplina, intervenendo, tra l’altro, in
materia di agevolazioni a favore dei genitori di disabili gravi. In
particolare, l’art.42, ultimo comma, del suindicato testo unico,
entrato in vigore il 27.4.2001, tratta dei permessi ai genitori (1), ai
sensi dei commi 2 e 3 della legge 104/92 e del congedo straordinario di
2 anni illustrato con circolare n.64/2001. L’articolo suddetto
chiarisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi previsti, spettano
al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia
diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo alle
agevolazioni previste, anche quando l’altro genitore non svolge
attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore
età (con diversa disciplina, di seguito illustrata, per quanto attiene
ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente) del figlio
portatore di handicap grave. Le
innovazioni introdotte, che modificano, sul particolare aspetto, le
istruzioni fornite con circ.n.133/2000 (permessi giornalieri) e circ. n.
64/2001 (congedo straordinario), riguardano in particolare i genitori di
figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei
permessi di cui alla legge 104/92 e dei benefici di cui all’art.80,
comma 2. della legge 388/2000 , anche nel caso in cui uno dei genitori
non abbia diritto ai permessi (ad esempio, perché non lavora) con la
differenza che:
Pertanto,
in relazione a quanto suddetto, nel precisare che i giorni di permesso ex
lege 104/92 e il congedo di cui al comma 2 dell’art.80 della legge
n.388 del 23.12.2000, spettano con
le nuove regole in tema di genitori di figli maggiorenni - sempreché
ricorrano tutte le altre condizioni richieste per il conseguimento del
relativo diritto - dalla data di
entrata in vigore del succitato Testo Unico (27.4.2001), si conferma
che i permessi ed il congedo suindicati non possono essere fruiti
contemporaneamente, secondo i criteri di cui alla circ.n.64/2001. Il
medesimo art. 42, prevede, al quarto comma, che i riposi e i permessi ai
sensi dell’art.33 comma 4, della legge n.104/92, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario (astensione facoltativa di 6
mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se
viene fruito da entrambi) e con il congedo per la malattia del figlio. Al
riguardo, restano fermi i criteri di cui alla circ.n.80 del 24.3.95, in
materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex
lege 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio (2) e i
criteri relativi all’impossibilità di fruire contemporaneamente da
parte dello stesso genitore, nella stessa giornata,
dell’astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla
legge 104/92. Invece,
in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame, è
possibile godere, contemporaneamente, da parte di un genitore
dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi di
cui alla legge 104/92; pertanto, sono da intendersi modificate, su tale
punto, le disposizioni di cui alla circ.n.80/95, da ultimo citata. Sull’argomento,
si chiarisce che il comma 4 dell’articolo 42 del T.U. suddetto, a
proposito della cumulabilità dei congedi ora indicati fa esplicito
riferimento soltanto all’art. 33 della legge 104/92: di conseguenza, non
è possibile la fruizione contemporanea del congedo parentale
(astensione facoltativa) e del congedo straordinario retribuito di 2 anni di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, (ora comma
5, art.42 del T.U.). Pertanto, in proposito, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui alla circ. n.64/2001, punto 7. Inoltre,
l’art.45, comma 2, del T.U. in questione, riconosce la titolarità del
diritto ai riposi, permessi e congedi, spettanti ai genitori, anche a
quelli adottivi e agli affidatari
(generalmente si tratta di due genitori con figli, oppure di una
persona singola), realizzando la necessaria integrazione tra il
riferimento, contenuto nei commi 1 e 3 dell’art. 33 della legge
104/92, ai genitori adottivi e l’estensione prevista nel comma 7 del
medesimo articolo agli affidatari.
Da
ciò discende che agli affidatari spettano, secondo le istruzioni che
seguono, sia i giorni di permesso di cui alla legge 104/92 come già
previsto, sia il congedo retribuito di due anni di cui alla legge
388/2000. Al
riguardo, si premette che:
Non
rientra nell’ipotesi di “affidamento” il caso in cui il disabile
minorenne, secondo quanto si rileva dal comma 2 dell’art.2 della legge
n.149 del 28.3.2001 (riguardante disposizioni in materia di adozione e
di affidamento di minori), venga “inserito”
in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o
privato. In questi casi il provvedimento sarà, appunto, di
“inserimento” e non di “affidamento”, con la conseguenza che in
tali ipotesi non saranno estensibili i benefici riconosciuti agli “affidatari”.
Ciò
premesso, agli affidatari spettano, non solo, come già detto, i giorni
di permesso di cui alla legge 104/92 - con l’applicazione delle
disposizioni dettate in materia, in particolare quelle attinenti ai
soggetti disabili minorenni - ma, dalla
data del 27.4.2001, anche il congedo straordinario retribuito di 2
anni ex art.80, comma 2 della legge 388/2000. Il
congedo di cui trattasi, spettante secondo i criteri di cui alla circ.
n.64/2001, è fruibile non oltre la scadenza del periodo
dell’affidamento (che può essere, come suddetto, pari o inferiore ai
due anni). Se trattasi di un affidamento contemporaneo a due persone
della stessa famiglia, il congedo sarà ovviamente fruibile solo
alternativamente e spetterà tra tutti e due gli affidatari un periodo
complessivo di congedo non superiore alla durata del periodo
dell’affidamento ed entro il limite massimo tra i due, di due anni.
Ove il congedo “straordinario” sia stato fruito per un periodo
inferiore, il periodo restante potrà essere fruito da eventuale altro
affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti
della durata dell’affidamento e del massimo di due anni. In
analogia ai criteri che regolano la concessione del congedo ai genitori,
se il congedo in questione è stato fruito da uno o più affidatari per
la durata di due anni, non sarà più possibile concedere lo stesso ad
eventuali altri futuri affidatari.
2)
Modulistica Si
allegano in fac-simile (all. 1 e 2) i nuovi moduli di domanda che, come
anticipato con messaggio n. 395 del 4.4.2001, tengono conto delle
innovazioni ora introdotte. In particolare nel mod. hand 4 sono stati
esplicitati i nuovi criteri in tema di genitori di figli maggiorenni e
di fruibilità in caso di affidamento; nel mod. hand 5, invece, sono
soltanto stati aggiornati i richiami legislativi al nuovo T.U.. Con
l’occasione, si fa presente che in caso di modifica dei periodi
richiesti o comunque di altri dati della domanda, mod. hand 4 o hand 5,
(circ.64/2001 punto 5), sulla nuova domanda, diretta a rettificare la
precedente, deve essere evidenziata la dicitura “La presente domanda
annulla la precedente presentata il…” o altra analoga. 3) Lavoratori a tempo determinato. Legge 388/2000, art.8. (ora
T.U., d. lgs. n.151/2000, art.42) Facendo
seguito alla riserva di istruzioni, di cui alla circ. n.64/2001,
relative ai lavoratori di cui all’oggetto, si precisa che agli stessi,
tranne che alle categorie già escluse dalla fruizione dei permessi di
cui alla legge 104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi
domestici familiari, lavoratori agricoli giornalieri), possono essere
riconosciuti i benefici previsti dalla legge sopra indicata, con
l’applicazione dei criteri di cui alla citata circ. n. 64/2001 e di
quelli dettati con la presente circolare. Al
riguardo, si invitano le Sedi competenti a voler attentamente
verificare, anche attraverso controlli ispettivi, la reale costituzione
del rapporto di lavoro. Ovviamente il congedo stesso è limitato alla
durata del rapporto di lavoro stesso. 4) Chiarimenti a)
Circ. n.64 del 21.3.2001. Congedo straordinario legge 388/2000, art.80 Con
circ. n. 64 del 15.3.2001, è stato fatto presente che per poter
beneficiare del congedo di due anni retribuito, di cui all’art.80
della legge 388/2000 (ora art.42, comma 5, del più volte citato T.U.),
è necessario che l’handicap in situazione di gravità sia stato
accertato da almeno cinque anni decorrenti dalla data del rilascio del
relativo attestato da parte della Commissione medica della competente
ASL, salvo che nello stesso sia indicata una diversa decorrenza. In
proposito, si chiarisce che tale diversa decorrenza, rispetto alla data
di rilascio del suindicato attestato, può essere individuata soltanto
nella data della domanda di riconoscimento della gravità
dell’handicap. In sostanza non sono ammissibili - anche secondo
orientamenti ministeriali - dichiarazioni di preesistenza delle
condizioni di gravità dell’handicap, rispetto alla domanda. Inoltre,
si conferma che l’accertamento della gravità dell’handicap può
essere effettuato soltanto dall’apposita Commissione, di cui
all’art.4 comma 1 della legge 104/92, la cui composizione ha
caratteristiche ben individuate dal comma stesso. Pertanto, successive
dichiarazioni rilasciate dalle ASL attestanti che l’accertamento
suddetto è stato effettuato a suo tempo (in genere si tratta di
accertamenti di invalidità civile, sia pure con il riconoscimento del
diritto all’indennità “di accompagnamento”) non possono essere,
parimenti, prese in considerazione. b)
Circ. n.133 del 17.7.2000: legge 104/92 art.33. (Congedi ordinari per
handicappati) Al
punto 2.5 della circolare in oggetto è stato fatto presente che il
mancato possesso di patente da parte di un familiare, non lavoratore,
convivente con il soggetto handicappato, può essere uno dei motivi per
la concessione dei permessi di cui alla legge104/92 a favore di
familiare lavoratore convivente. In proposito si chiarisce che il
possesso di patente da parte di un familiare convivente non lavoratore,
non è di per sé motivo sufficiente per escludere dalla fruizione dei
permessi stessi un altro familiare lavoratore non convivente con il
soggetto handicappato se il familiare non lavoratore convivente è
impossibilitato a prestare assistenza per una delle motivazioni indicate
al punto2.5. della suindicata circ.133/2000. D’altra
parte il mancato possesso di patente, da parte del familiare non
lavoratore convivente con il soggetto handicappato, neppure è, di per sé,
motivo sufficiente per la concessione costante e duratura dei permessi
in questione a favore di altro familiare lavoratore, convivente o meno,
in possesso di patente di guida, essendo la concessione dei permessi
stessi legata, in tale caso, alla mancanza in loco di servizi di
trasporto riservati ai disabili, messi a disposizione da pubbliche
strutture (circostanza che deve essere comprovata mediante dichiarazione
di responsabilità), sia alla dimostrazione, documentata, della necessità
di trasportare il disabile in
determinati giorni, per motivi di cura, in particolari strutture. In
altri termini la concessione dei permessi è riconoscibile, solo se per
il disabile stesso non è disponibile altro servizio di trasporto,
garantito in genere dalle ASL o dai servizi assistenziali comunali, e
soltanto per i giorni in cui è rilevabile la necessità stessa, che
ovviamente può essere anche ricorrente e fissata in date prestabilite.
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I permessi ai parenti ed affini non sono disciplinati dal T.U.; si
continuano pertanto ad applicare le disposizioni già impartite in
proposito. (2) La compatibilità è ammissibile anche in caso di malattia del figlio di età superiore ai tre anni; infatti l’art. 3, comma 4 della legge n. 53/2000 (che ha sostituito l’art. 15 della legge 1204/71, ora sostituito a sua volta dall’art. 47, comma 2, del T.U. sulla maternità) prevede la possibilità di assenze - non retribuite - dal lavoro (entro un massimo di 5 gg. annui) anche per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni
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