DECRETO 21 DICEMBRE 2000 N. 452

 

 



DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452 (Pubblicato sulla G.U. n.81 del 6 aprile 2001)

 

      Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

      IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

      di concerto con

      IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      e con

      IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE

      ECONOMICA

 

      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

      Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità;

      Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;

      Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità;

      Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;

      Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà

      sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei benefici;

      Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998      continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano       l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;

      Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

 

TITOLO I - CONTRIBUTI DI MATERNITA'

 

 

Art. 1 - (Ridefinizione dei contributi di maternità)

 

1.     Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.

2.       Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

3.       Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999,  n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

 

 

TITOLO II  - ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

 

 

Art. 2 - (Disposizioni generali)

 

1.       L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

 

L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:

 

a)            quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

b)           quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi; quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

 

2.       La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno

                       dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

 

3.       L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:

 

a)            per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b)           per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con           esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

 

 

4.       Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di         maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

5.       Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative         all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6.       L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n.  448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.

 

 

Art. 3 - (Periodo di contribuzione)

 

1.       I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2.       Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente         regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.

3.       Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.

 

 

Art. 4 - (Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

 

1.       Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:

 

a)     prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

b)     indennità di mobilità;

c)     indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;

d)     indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

e)     indennità per malattia o maternità.

 

2.       Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.

 

      

Art. 5 - (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

 

1.       In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere  a) e b):

 

a)     il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

b)      l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo  9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga           separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria  preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

c)      l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia         anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla         concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.

2.       In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

 

 

Art. 6 - (Misura dell'assegno)

 

1.       L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

2.       Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

3.       Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

4.       Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.

5.       Dalla quota spettante, ai sensi del presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

 

 

 

 

Art. 7 - (Domanda per la concessione dell'assegno)

 

1.       La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2.       Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a         decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3.       Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4.       Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

 

a)    i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;

b)    l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di    altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

c)      l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

 

5.       In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

 

 

Art. 8 - (Funzioni dell'INPS)

 

1.       L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è         sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in        detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2.       L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

3.       L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4.       I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.

5.       L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle        domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità         all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione,         elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei         dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

6.       A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

 

 

TITOLO III - ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

 

Art. 9 - (Disciplina dell'ISE)

 

1.       Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli  equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e         66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della previgente disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi         provvedimenti di attuazione.

 

 

CAPO II - ASSEGNO DI MATERNITA'

 

 

Art. 10 - (Disposizioni generali)

 

1.       L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

2.       A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:

a)      per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b)      per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44,

          primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non 

          ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei     

          anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903,          

          ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo     

          39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

3.       Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

4.       L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

5.       Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative         all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

     

 

Art. 11 - (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

 

1.       In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

2.       il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si   trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

 

a)             l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia  anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga          separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

b)              l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi. in caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non         sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe  spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei         medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona         deceduta.

3.       In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia         anagrafica dell'affidatario.

 

 

Art. 12 - (Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno)

 

1.       Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente regolamento.

2.       I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

3.       Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4.       Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5.       Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.

 

 

Art. 13  - (Domanda per la concessione dell'assegno)

 

1.       La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento         preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2.       Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3.       Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4.       Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione         dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso         evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5.       Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

6.       Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di         maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.


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