DECRETO 21 DICEMBRE 2000 N. 452 |
DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452
(Pubblicato sulla G.U. n.81 del 6 aprile 2001) Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione
dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE e con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri
sociali e per la tutela della maternità; Visto, in particolare, il comma 14 del
suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
medesimo articolo 49; Visti gli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di
maternità; Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale -
n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei
citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998; Considerato che, ai sensi del citato
articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario
apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è
opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare
ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo
familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di
concessione dei benefici; Considerato, altresì, che, a norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni
per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge
n. 448 del 1998 continuano ad
essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione
degli atti normativi che ne disciplinano
l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 130 del 2000; Sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
dicembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il
seguente regolamento: TITOLO
I - CONTRIBUTI DI MATERNITA' Art. 1 - (Ridefinizione
dei contributi di maternità) 1. Per
gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in
favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli
iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli
enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti. 2. Ai
fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai
Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate. 3. Ai
sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di
cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n.
379. TITOLO
II - ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO
DALL'INPS Art. 2 - (Disposizioni
generali) 1. L'assegno
di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è
concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso
alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del
1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi: a)
quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far
valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3; b)
quando il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti
dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno
degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello
del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi; quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di
lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno
degli eventi di cui al comma 3. 2. La
richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso
nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel
territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c). 3. L'assegno
è concesso per uno dei seguenti eventi: a)
per ogni figlio nato in data non anteriore al 2
luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello
Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della
carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno
Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo; b)
per ogni minore che faccia ingresso, in data non
anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo
riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con esclusione del caso di cui
all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può
essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo
o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le
adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater,
primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983. 4. Ai
fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternità
sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità. 5. Nei
casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere
iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari
misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente,
all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve
in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore
con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo,
relative all'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio
della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di
affidamento preadottivo. 6. L'assegno
non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato
con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli
enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui
all'articolo 66 della legge n. 448 del
1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è
concesso limitatamente alla quota differenziale. Art. 3 - (Periodo di
contribuzione) 1. I
tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività
lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia
comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i
lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa
retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di
attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i
criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403. 2. Per
le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del
contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora
all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998,
n. 171. 3. Ai
periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di
attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni,
nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori
di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità. Art. 4 -
(Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) 1. Le
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti: a)
prestazioni per lavori socialmente utili o di
pubblica utilità; b)
indennità di mobilità; c)
indennità di disoccupazione, compresa quella con
requisiti ridotti; d)
indennità di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria; e)
indennità per malattia o maternità. 2. Per
le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del
diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o,
qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la
prestazione. Art. 5 - (Concessione
dell'assegno di maternità ad altri soggetti) 1. In
luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare
dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei
requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b): a)
il padre
che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte
della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato
al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi
presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta
in via esclusiva al padre; b)
l'affidatario preadottivo che, al momento
dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, quando sopraggiunga
separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184
del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non
sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso
la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei
confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento; c)
l'adottante non coniugato, residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione
pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma,
della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la
famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque
non sia in affidamento presso terzi. In caso di decesso della madre del neonato
o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato
ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna
aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi
soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello
Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non
sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in
possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e
di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della
persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti
dal presente comma, competente alla
concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di
ultima residenza della persona deceduta. 2. In
caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori,
dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita
del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato
affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica
dell'affidatario. Art. 6 - (Misura
dell'assegno) 1. L'importo
dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge
n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del
parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento,
dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente. 2. Per
la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo
5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il
numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento
previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente
per l'intero periodo di astensione obbligatoria. 3. Quando
l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo
della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di
astensione obbligatoria antecedente alla nascita. 4. Quando
l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione
dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo
della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla
madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui
all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei
confronti di più adottanti. 5. Dalla
quota spettante, ai sensi del presente articolo è detratta la misura
dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n.
448 del 1998. Art. 7 - (Domanda per
la concessione dell'assegno) 1. La
domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di
sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il
territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia
riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei
casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la
domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di
residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona
deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla
scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può
essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o
alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno
spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel
caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia
anagrafica dell'adottante. 4. Nella
domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che
non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
a)
i requisiti che danno titolo alla concessione
dell'assegno; b)
l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli
2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di
altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita,
l'affidamento preadottivo o l'adozione; c)
l'eventuale presentazione, per lo stesso evento,
di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998. 5. In
caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono
presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
Art. 8 - (Funzioni
dell'INPS) 1. L'assegno
di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che
il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro
120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della
documentazione necessaria. Il termine è
sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS
predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce
ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati
all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni. 2. L'INPS
controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza
degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono
essere effettuati anche a campione. 3. L'INPS
provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del
beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal
momento dell'indebita corresponsione. 4. I
dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono
essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico
perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma
anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di
informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati
contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di
effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti,
nonché al fine di effettuare i pagamenti. 5. L'INPS
può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che
eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in
particolare in relazione alle
domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti
in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di
abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti.
Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di
selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta
dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei
soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi
e ai regolamenti; la diffusione dei
dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità
statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. 6. A
valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488
del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al
trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del
conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento
degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la
corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio
conto consuntivo. TITOLO
III - ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI CAPO
I - DISPOSIZIONI APPLICABILI Art. 9 - (Disciplina
dell'ISE) 1. Fino
all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento della disciplina
degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al decreto legislativo 3
maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli
equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, continuano ad essere
erogati sulla base della previgente disciplina dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai
relativi provvedimenti di
attuazione. CAPO
II - ASSEGNO DI MATERNITA' Art. 10 - (Disposizioni
generali) 1. L'assegno
di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla
madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2,
ai soggetti ivi indicati. 2. A
decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti
eventi: a)
per ogni figlio nato in data non anteriore al 1°
luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello
Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della
carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato
dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'articolo medesimo; b)
per ogni minore che faccia ingresso, in data non
anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo
riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi
della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della
stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento
dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le
adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a),
della citata legge n. 184 del 1983. 3. Per
gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere
residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al
momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 4. L'assegno
è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del
1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o
in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente
nel territorio dello Stato. 5. Nei
casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere
iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari
misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente,
all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve
in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore
con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo,
relative all'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio
della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di
affidamento preadottivo. Art. 11 - (Concessione
dell'assegno di maternità ad altri soggetti) 1. In
luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare
dell'assegno medesimo i seguenti soggetti: 2. il
padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono
del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi
presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque
non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta
in via esclusiva al padre; a)
l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
nella sua famiglia anagrafica, sia
residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
sopraggiunga separazione ai
sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è
concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato
concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il
minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente
disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione
senza affidamento; b)
l'adottante non coniugato, residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione
pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della
legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia
anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia
in affidamento presso terzi. in caso di decesso della madre del neonato o, ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio
non sia stato ancora erogato ai
suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe
spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente
Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano
regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si
trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e
comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti
possono, se in possesso dei
medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona
deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella
della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi
previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre
il comune di ultima residenza della persona deceduta. 3. In
caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori,
dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a
condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo,
il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si
trovi nella famiglia anagrafica
dell'affidatario. Art. 12 - (Indicatore
della situazione economica e misura dell'assegno) 1. Il
requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto
al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo
familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e
dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente
regolamento. 2. I
valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi
all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di
maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del
richiedente. 3. Per
la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo
11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio complessivamente
conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella
famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità
complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di
astensione obbligatoria. 4. Quando
l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo
della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di
astensione obbligatoria antecedente alla nascita. 5. Quando
l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione
dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo
della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla
madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui
all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei
confronti di più adottanti. Art. 13 - (Domanda per la concessione dell'assegno) 1. La
domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi
dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre
legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla
donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento. 2. Nei
casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la
domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi
del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei
mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna
che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso
alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che
l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel
caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è presentata
nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica dell'adottante. 4. Nella
domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del
1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salvo che non sia
tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i
requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti
previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo
stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di
maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.
488. 5. Ai
trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti
economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternità. 6. Al
fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3,
della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o
economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il
richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR
n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o
dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale
o economico di maternità, ovvero
a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo. In caso di incapacità di
agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale
rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui. |
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