"Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 -
Supplemento Ordinario n. 203/L
Capo I
LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art.
1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati
"contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della
presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si
applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti
locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si
applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma
scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti
possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo
di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte
interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i
contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione
di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni,
anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui
al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura
delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per
i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo
stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa
vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa
vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono
avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima
della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è
rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art.
3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e
alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego
del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente
pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare
l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le
predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui
il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un
alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo
al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è
prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la
demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove
costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il
proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non
abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è
riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di
cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di
disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al
comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione
dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I
termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il
conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di
cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a
pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma
1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a
corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non
inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel
termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità,
agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del
presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto
di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o,
in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI
DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art.
4.
(Convenzione nazionale).
1. Al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla
medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito
denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata
dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze
delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del
presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro
dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi
novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo
8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2,
nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non
siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di
indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da
parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri
stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità
per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di
durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di
studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari
distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere
specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo
relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.
Capo
III
ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art.
6.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni
indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di
immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per
un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo,
per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita
locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite
le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra
le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati
possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i
commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al
tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del
codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa
nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione
all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza
pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai
sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che
sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei
mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al
settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre
opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia
compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia
iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente
previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo
in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione,
sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di
rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può
essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il
nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1
del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino
all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai
sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari
all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale
si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di
risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade
dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto
dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di
rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile).
1. Condizione per la
messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato
è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato,
che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e
che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di
procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità
immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini
dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei
redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI
relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE
DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a
seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile
per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto
nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve
indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile
ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche
articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei
lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12.
Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei
beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai
contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal
momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui
canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di
lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno
2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a
decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).
1. I fondi per la
previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare
per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per
l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della
presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle
locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art.
10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. Con provvedimento
collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è
istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle
minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità
determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi
locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito
di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli
esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si
provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi
previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art.
11.
(Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di
locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le
modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di
proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e
all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione
è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché
di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma
3.
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i
requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei
criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei
contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una
quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative
alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla
deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5
miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente
l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi
dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
12.
(Osservatorio della condizione abitativa).
1. L'Osservatorio
della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei
lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici,
con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli
osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art.
13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura
superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello
massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede
locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge,
qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro
vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con
azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta
a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2
ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita
nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di
locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di
locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere
quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore
che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di
cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente
legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del
contratto stesso.
Art.
14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
1. In sede di prima
applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova
applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al
pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e
al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché
gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76,
77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni
vigenti prima di tale data.
Art.
15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4
miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché,
quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi
per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |