Ai fini
dell'imposta di registro tutti i contratti di locazione e di affitto relativi a
beni immobili devono essere obbligatoriamente sottoposti a registrazione, a
prescindere dal loro ammontare e purchè la loro durata sia superiore ai 30
giorni complessivi nell'anno.
I contratti da
registrare.
Sono soggetti a registrazione tutti i contratti di locazione di beni immobili e
le relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. Questi contratti sono
soggetti alla registrazione sia se formati per iscritto, sia se verbali. Possono
essere formati in uno dei seguenti modi: per atto pubblico; per scrittura
privata autenticata; per scrittura privata non autenticata.
Misura
dell'imposta.
Le aliquote previste ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sono le
seguenti: fondi rustici 0,5%; altri immobili 2%. Nel caso di beni immobili
arredati, Il Ministero delle Finanze ha precisato che l'aliquota del 2% deve
essere applicata anche ai contratti di locazione di beni immobili arredati, in
quanto le pertinenze sono soggette alla disciplina prevista per il bene al cui
servizio sono destinate. Se il rapporto contrattuale di locazione, relativo ad
un immobile arredato, fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti
rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto, il contratto relativo
all'immobile sarebbe assoggettato al 2% e il contratto relativo all'arredo
sarebbe assoggettato al 3%.
Per le scritture private non autenticate e per i contratti verbali di locazione
ed affitto di beni immobili sono obbligate a chiedere la registrazione le parti
contraenti. Sia il versamento dell'imposta che la richiesta di registrazione
possono essere eseguiti da una delle parti contraenti che dovrà provvedere a
versare l'intero tributo, in quanto ai fini fiscali non ha rilevanza il fatto
che le spese di registrazione siano poste a carico del conduttore e del locatore
in parti uguali. Per le scritture private ed i contratti verbali la
registrazione può essere effettuata presso qualunque ufficio di registro.
Dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del nuovo modello di
versamento (Il modello F23) nella nuova versione approvata dal decreto del 17
dicembre 1998, il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi concessionario
della riscossione, banca o agenzia postale, indipendentemente dal domicilio
fiscale di chi versa.
I contratti di
durata pluriennale.
Per questo tipo di contratti la nuova legge prevede che l'imposta di registro
possa essere assolta: in un'unica soluzione sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto oppure annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno.
Ai contribuenti che scelgono di pagare l'imposta per l'intera durata del
contratto, la legge prevede uno sconto d'imposta pari alla metà del tasso
d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto. In caso di
risoluzione anticipata del contratto, se è stata pagata l'imposta sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, il contribuente ha
diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza. Inoltre, sempre per i
contratti pluriennali, è previsto che gli aggiornamenti o gli adeguamenti del
canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in
caso di proroga del contratto.
I contratti di
durata minima.
Gli unici contratti di locazione che restano assoggettati a registrazione solo
in "caso d'uso" sono quelli non formati per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, che abbiano durata non superiore a 30 giorni complessivi
nell'anno.
Gli
arrotondamenti.
I versamenti d'imposta sono effettuati con arrotondamento a lire 10.000, per
difetto se la frazione non è superiore a lire 5.000 (da 1 a 5.000) e per
eccesso se superiore (da 5.001 a 9.999).
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