LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

 

Ai fini dell'imposta di registro tutti i contratti di locazione e di affitto relativi a beni immobili devono essere obbligatoriamente sottoposti a registrazione, a prescindere dal loro ammontare e purchè la loro durata sia superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

I contratti da registrare.
Sono soggetti a registrazione tutti i contratti di locazione di beni immobili e le relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. Questi contratti sono soggetti alla registrazione sia se formati per iscritto, sia se verbali. Possono essere formati in uno dei seguenti modi: per atto pubblico; per scrittura privata autenticata; per scrittura privata non autenticata.

Misura dell'imposta.
Le aliquote previste ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sono le seguenti: fondi rustici 0,5%; altri immobili 2%. Nel caso di beni immobili arredati, Il Ministero delle Finanze ha precisato che l'aliquota del 2% deve essere applicata anche ai contratti di locazione di beni immobili arredati, in quanto le pertinenze sono soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio sono destinate. Se il rapporto contrattuale di locazione, relativo ad un immobile arredato, fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto, il contratto relativo all'immobile sarebbe assoggettato al 2% e il contratto relativo all'arredo sarebbe assoggettato al 3%.
Per le scritture private non autenticate e per i contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili sono obbligate a chiedere la registrazione le parti contraenti. Sia il versamento dell'imposta che la richiesta di registrazione possono essere eseguiti da una delle parti contraenti che dovrà provvedere a versare l'intero tributo, in quanto ai fini fiscali non ha rilevanza il fatto che le spese di registrazione siano poste a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Per le scritture private ed i contratti verbali la registrazione può essere effettuata presso qualunque ufficio di registro.
Dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del nuovo modello di versamento (Il modello F23) nella nuova versione approvata dal decreto del 17 dicembre 1998, il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa.

I contratti di durata pluriennale.
Per questo tipo di contratti la nuova legge prevede che l'imposta di registro possa essere assolta: in un'unica soluzione sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto oppure annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Ai contribuenti che scelgono di pagare l'imposta per l'intera durata del contratto, la legge prevede uno sconto d'imposta pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, se è stata pagata l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza. Inoltre, sempre per i contratti pluriennali, è previsto che gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.

I contratti di durata minima.
Gli unici contratti di locazione che restano assoggettati a registrazione solo in "caso d'uso" sono quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno.

Gli arrotondamenti.
I versamenti d'imposta sono effettuati con arrotondamento a lire 10.000, per difetto se la frazione non è superiore a lire 5.000 (da 1 a 5.000) e per eccesso se superiore (da 5.001 a 9.999).

Luglio 2001