EURO

INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Il 31 dicembre 1998 sono stati fissati i tassi irrevocabili di conversione tra l'EURO e le monete aderenti. Tali tassi di cambio ci accompagneranno per tutto il periodo transitorio che va dal 01/01/1999 al 31/12/2001.
Dal 2001 la moneta ufficiale sarà solo l'EURO.

Il tasso di cambio per la moneta italiana, necessario per ottenere il valore di 1 EURO, è stato stabilito in 1936,27 Lire.

Va subito chiarito che dal 1 gennaio 1999 l'EURO ha affiancato la Lira quale moneta utilizzabile come unità di conto scritturale.
Da tale data, pertanto, è possibile effettuare molte operazioni in EURO come, ad esempio, aprire un c/c bancario, effettuare dei pagamenti tramite assegni, bonifici, carte di credito ecc., pagare le bollette delle maggiori società erogatrici di servizi (luce, acqua, gas e telefono), effettuare i versamenti di natura fiscale ecc.

Soltanto a partire dal 1 gennaio 2002, però, l'EURO entrerà in circolazione mediante monete e banconote e sostituirà definitivamente la lira e le altre monete nazionali che verranno ritirate definitivamente dalla circolazione entro il 30 giugno 2002.

Il Ministero delle Finanze con una apposita circolare (n. 291/E del 23 dicembre 1998) ha chiarito i comportamenti contabili e fiscali che devono seguire i contribuenti nella fase transitoria quando si trovino a dover effettuare delle operazioni in EURO.

La suddetta circolare, nelle linee generali, segue il principio "nessun obbligo, nessun divieto" sancito dai Regolamenti CEE. Lo scopo del legislatore comunitario è quello di favorire il passaggio dalle monete nazionali all'EURO in modo graduale e, comunque, in qualunque momento del periodo transitorio.

Viene data, pertanto, libertà di organizzare la propria struttura contabile e fiscale sia in EURO, che in Lire o anche in entrambe le monete. E' possibile continuare ad operare utilizzando la lira quale moneta di conto ed attendere il 2002 per adeguarsi all'EURO, ovvero adeguarsi in breve tempo in modo tale da avere un buon periodo di rodaggio prima che l'EURO diventi obbligatorio.
Questa libertà di scelta comporta, però, per coloro che continuino ad operare in lire, l'onere di dover registrare documenti in EURO eventualmente emessi da terzi.

Vi sono alcuni documenti che vengono emessi dalle aziende, chiamati "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna", che, se emessi una prima volta in EURO, obbligano il contribuente, da quel momento, ad utilizzare, per gli stessi documenti, la nuova moneta.
Elenchiamo i suddetti documenti destinati al pubblico:
- il bilancio dell'impresa;
- il bilancio consolidato;
- gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari.
In aggiunta a questo obbligo, di natura civilistica, ne abbiamo altri di natura fiscale indicati nella circolare del Ministero delle Finanze .

CONVERSIONE IN EURO DI IMPORTI IN LIRE E VICEVERSA

In primo luogo è necessario distinguere, tra gli importi, quelli che costituiscono "autonomi importi da pagare o contabilizzare".
In una fattura, ad esempio, l'imponibile, l'IVA e il totale sono importi che devono essere contabilizzati.
Tali importi nella conversione da lire ad EURO devono essere arrotondati al centesimo e, quindi, con due numeri dopo la virgola (ricordiamo che un EURO è costituito da cento centesimi).

Facciamo un esempio: dobbiamo convertire un debito verso un fornitore di Lit. 500.000;
500.000/1936,27 (tasso di conversione) = 258,228449544.
Tale importo, dopo l'arrotondamento, sarà pari a 258,23 EURO.
Se dopo la conversione la frazione è pari o superiore a 0,005 EURO bisogna arrotondare per eccesso, se inferiore per difetto.

Ad esempio 258,225 EURO diventa 258,23, mentre 258,224 EURO diventa 258,22.
Allo stesso modo ci si deve comportare se si devono convertire in lire degli importi espressi in EURO.
La differenza sta nel fatto che la lira non è frazionabile e, pertanto, gli arrotondamenti vanno effettuati all'unità.

Ad esempio: dobbiamo convertire in lire un importo pari a 70 EURO;
70 x 1936,27 = 135.538,9.
Tale importo, dopo l'arrotondamento, sarà pari a Lit. 135.539.

Anche nella conversione da EURO a Lire, se ci troviamo di fronte ad un importo con la virgola che si pone a metà dell'unità, bisogna arrotondare per eccesso.
Quindi 135.538,5 Lire diventa 135.539, mentre 135.538,4 Lire diventa 135.538.

Differenti sono le modalità di conversione dalle lire all'EURO quando non si tratta di autonomi importi da pagare o contabilizzare.
Se bisogna convertire in EURO degli importi indicati in un contratto precedentemente redatto in lire, ma che non devono essere pagati o contabilizzati, bisogna utilizzare il seguente numero di cifre decimali di EURO:
- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Facciamo un esempio: se bisogna convertire un importo pari a Lire 1.225.540 si deve effettuare la seguente operazione:
1.225.540/1936,27 = 632,93858811.
Poichè‚ l'importo originario era espresso in decine di lire, bisogna utilizzare quattro cifre decimali di EURO e, pertanto, l'importo sarà pari a 632,9386 EURO.

Questa regola deve essere rispettata per evitare che gli arrotondamenti possano causare degli scostamenti eccessivi rispetto al valore degli importi originari espressi in Lire. La descritta regola, però, non sempre deve essere applicata. Vi sono molti casi in cui è possibile utilizzare un numero a piacere di cifre decimali. Tuttavia attenendosi ai criteri di arrotondamento descritti in precedenza non si incorre in errore.

ADOZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO

Come detto in precedenza, i contribuenti possono adottare l'EURO quale moneta di conto in un qualsiasi momento del triennio transitorio.
Si intende moneta di conto quella che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione. La conseguenza immediata di questa scelta è la possibilità di emettere i documenti obbligatori a rilevanza esterna in EURO (si veda quanto detto in precedenza per individuare i documenti obbligatori a rilevanza esterna).
Dalla data in cui viene emesso in EURO il primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in EURO, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nella nota integrativa al bilancio.
Si rammenta che la scelta di utilizzare l'EURO quale moneta di conto non vincola il contribuente ad alcuna variazione da comunicare all'Amministrazione Finanziaria in quanto vale il "comportamento concludente".

ADEMPIMENTI CONTABILI

Gli adempimenti contabili vanno differenziati, ai fini di cui trattasi, tra le registrazioni effettuate in contabilità, che poi verranno stampate sui libri obbligatori (registri IVA, giornale, ecc.), i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna, di cui abbiamo già parlato e gli altri documenti.
Quest'ultimi sono, ad esempio, le fatture emesse, le ricevute fiscali, gli scontrini fiscali ecc.

Per questa tipologia di documentazione vige la massima libertà. In sostanza è possibile emetterli in lire, in EURO o in entrambe le valute, a prescindere da come verranno registrati in contabilità.

Il contribuente, ad esempio, può emettere le fatture in EURO, ma utilizzare la lira come moneta di conto e di conseguenza registrare in lire le citate fatture. E' possibile anche emettere alcune fatture in EURO e altre in lire.
Qualsiasi valuta si decida di utilizzare, è necessario che tutti gli elementi della fattura (imponibile, IVA e totale) siano espressi nella stessa moneta.

Particolare attenzione deve essere posta qualora si debba convertire dalla lira all'EURO o viceversa gli importi indicati in una fattura ricevuta da un fornitore. Infatti il procedimento da seguire è il seguente (si rimanda a quanto detto in precedenza in merito agli arrotondamenti derivanti dalle conversioni):
1) convertire tutti gli importi rilevanti fiscalmente (imponibile, IVA, ritenute) ad eccezione del totale;
2) sommare gli importi convertiti per ottenere il totale.

Facciamo due esempi:

1 ) un contribuente deve convertire in Lire una fattura fornitori espressa in EURO.
L'imponibile è pari a 545 EURO, l'IVA a 109 EURO e il totale a 654 EURO. La conversione produrrà i seguenti risultati: imponibile Lit. 1.055.267, IVA Lit. 211.053. Il totale della fattura non risulterà dalla conversione, ma dalla somma dell'imponibile e dell'IVA per un importo pari a Lit. 1.266.320 (1.055.267+211.053).

2 ) un contribuente deve convertire in EURO una fattura espressa in lire. L'imponibile è pari a Lit. 2.755.200, l'IVA a Lit. 551.040, il totale a Lit. 3.306.240. L'imponibile e l'IVA sono autonomi importi da pagare o da contabilizzare e quindi devono essere arrotondati al centesimo. L'imponibile è, quindi, pari a 1.422,94 EURO e l'IVA a 284,59 EURO. Il totale (anch'esso importo autonomo da contabilizzare o pagare) non deve essere convertito dalle lire, ma scaturisce dalla somma dell'imponibile e l'IVA.
Quindi 1.422,94 + 284,59 = 1.707,53 EURO.

Queste operazioni possono, a volte, creare degli scostamenti tra il totale ottenuto in EURO e l'originario totale in Lire, ma la circolare del Minfinanze ritiene irrilevanti tali differenze.

Tuttavia il contribuente dovrà evidenziare la differenza in contabilità in apposito conto di arrotondamenti (attivi e/o passivi).

Le modalità di conversione appena esposte sono valide anche per le ricevute fiscali e per i documenti di trasporto. Per ci• che concerne, invece, gli scontrini fiscali, premesso che nel periodo transitorio non vi è l'obbligo di modificare l'attuale funzionamento in lire degli apparecchi misuratori fiscali, è possibile emetterli in EURO o in entrambe le valute.

Per quanto riguarda le operazioni di contabilità generale abbiamo già detto che è possibile effettuarle in lire, in EURO o in entrambe le valute. La variazione di moneta può essere fatta in qualsiasi momento tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, senza obblighi formali e indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario, semplificato, ecc.).

FATTURE INTRACOMUNITARIE

Diverso è il comportamento da seguire quando si ricevono delle fatture intracomunitarie.

Bisogna inizialmente verificare in quale moneta è stata emessa la fattura. Infatti è possibile che l'operatore francese emetta la fattura in Franchi, in EURO o anche in altra moneta (ad esempio dollari).

Il principio sancito dal regolamento CEE è che nel passaggio tra due monete nazionali è necessario transitare sempre dall'EURO (triangolazione).

Se riceviamo, ad esempio, una fattura in franchi francesi, bisogna prima convertire l'importo in EURO e poi in Lire.

Le modalità di registrazione di una fattura intracomunitaria, ferma restando la possibilità di registrarla in lire o in EURO, sono invece rimaste invariate. Anche i modelli Intrastat, per ora, non hanno subito variazioni e, pertanto, contengono l'indicazione degli importi sia in lire, che nella valuta estera del fornitore.

Questo comporta l'obbligo di effettuare più operazioni di cambio quando, ad esempio, si riceve una fattura espressa in dollari da un operatore francese. In questo caso si deve convertire il valore dai dollari all'EURO e, successivamente, dall'EURO ai franchi e alle lire.
Questo doppio passaggio deriva dall'obbligo di indicare l'importo in franchi sul modello intra (sempre se si tratta di acquisto di merce).
Nel convertire in EURO l'importo espresso nella moneta nazionale è obbligatorio utilizzare almeno la terza cifra decimale.
Anche se il contribuente italiano ha adottato l'EURO quale moneta di conto, deve effettuare la seconda conversione in lire per adempiere agli obblighi previsti dal modello Intra (rimasto al momento invariato).

Vuoi vedere le nuove monete? - Clicca qui

Vuoi sapere tutto sull'Euro? - Clicca qui