INTRODUZIONE
DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE |
Il 31
dicembre 1998 sono stati fissati i tassi irrevocabili di conversione tra
l'EURO e le monete aderenti. Tali tassi di cambio ci accompagneranno per
tutto il periodo transitorio che va dal 01/01/1999 al 31/12/2001.
Dal 2001 la moneta ufficiale sarà solo l'EURO.
Il tasso di cambio per la moneta italiana, necessario per ottenere il
valore di 1 EURO, è stato stabilito in 1936,27 Lire.
Va subito chiarito che dal 1 gennaio 1999 l'EURO ha affiancato la Lira
quale moneta utilizzabile come unità di conto scritturale.
Da tale data, pertanto, è possibile effettuare molte operazioni in EURO
come, ad esempio, aprire un c/c bancario, effettuare dei pagamenti
tramite assegni, bonifici, carte di credito ecc., pagare le bollette
delle maggiori società erogatrici di servizi (luce, acqua, gas e
telefono), effettuare i versamenti di natura fiscale ecc.
Soltanto a partire dal 1 gennaio 2002, però, l'EURO entrerà in
circolazione mediante monete e banconote e sostituirà definitivamente
la lira e le altre monete nazionali che verranno ritirate
definitivamente dalla circolazione entro il 30 giugno 2002.
Il Ministero delle Finanze con una apposita circolare (n. 291/E del 23
dicembre 1998) ha chiarito i comportamenti contabili e fiscali che
devono seguire i contribuenti nella fase transitoria quando si trovino a
dover effettuare delle operazioni in EURO.
La suddetta circolare, nelle linee generali, segue il principio
"nessun obbligo, nessun divieto" sancito dai Regolamenti CEE.
Lo scopo del legislatore comunitario è quello di favorire il passaggio
dalle monete nazionali all'EURO in modo graduale e, comunque, in
qualunque momento del periodo transitorio.
Viene data, pertanto, libertà di organizzare la propria struttura
contabile e fiscale sia in EURO, che in Lire o anche in entrambe le
monete. E' possibile continuare ad operare utilizzando la lira quale
moneta di conto ed attendere il 2002 per adeguarsi all'EURO, ovvero
adeguarsi in breve tempo in modo tale da avere un buon periodo di
rodaggio prima che l'EURO diventi obbligatorio.
Questa libertà di scelta comporta, però, per coloro che continuino ad
operare in lire, l'onere di dover registrare documenti in EURO
eventualmente emessi da terzi.
Vi sono alcuni documenti che vengono emessi dalle aziende, chiamati
"documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna", che, se
emessi una prima volta in EURO, obbligano il contribuente, da quel
momento, ad utilizzare, per gli stessi documenti, la nuova moneta.
Elenchiamo i suddetti documenti destinati al pubblico:
- il bilancio dell'impresa;
- il bilancio consolidato;
- gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e
straordinari.
In aggiunta a questo obbligo, di natura civilistica, ne abbiamo altri di
natura fiscale indicati nella circolare del Ministero delle Finanze .
CONVERSIONE
IN EURO DI IMPORTI IN LIRE E VICEVERSA |
In
primo luogo è necessario distinguere, tra gli importi, quelli che
costituiscono "autonomi importi da pagare o contabilizzare".
In una fattura, ad esempio, l'imponibile, l'IVA e il totale sono importi
che devono essere contabilizzati.
Tali importi nella conversione da lire ad EURO devono essere arrotondati
al centesimo e, quindi, con due numeri dopo la virgola (ricordiamo che
un EURO è costituito da cento centesimi).
Facciamo un esempio: dobbiamo convertire un debito verso un fornitore di
Lit. 500.000;
500.000/1936,27 (tasso di conversione) = 258,228449544.
Tale importo, dopo l'arrotondamento, sarà pari a 258,23 EURO.
Se dopo la conversione la frazione è pari o superiore a 0,005 EURO
bisogna arrotondare per eccesso, se inferiore per difetto.
Ad esempio 258,225 EURO diventa 258,23, mentre 258,224 EURO diventa
258,22.
Allo stesso modo ci si deve comportare se si devono convertire in lire
degli importi espressi in EURO.
La differenza sta nel fatto che la lira non è frazionabile e, pertanto,
gli arrotondamenti vanno effettuati all'unità.
Ad esempio: dobbiamo convertire in lire un importo pari a 70 EURO;
70 x 1936,27 = 135.538,9.
Tale importo, dopo l'arrotondamento, sarà pari a Lit. 135.539.
Anche nella conversione da EURO a Lire, se ci troviamo di fronte ad un
importo con la virgola che si pone a metà dell'unità, bisogna
arrotondare per eccesso.
Quindi 135.538,5 Lire diventa 135.539, mentre 135.538,4 Lire diventa
135.538.
Differenti sono le modalità di conversione dalle lire all'EURO quando
non si tratta di autonomi importi da pagare o contabilizzare.
Se bisogna convertire in EURO degli importi indicati in un contratto
precedentemente redatto in lire, ma che non devono essere pagati o
contabilizzati, bisogna utilizzare il seguente numero di cifre decimali
di EURO:
- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità
di lire;
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
decine di lire;
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
Facciamo un esempio: se bisogna convertire un importo pari a Lire
1.225.540 si deve effettuare la seguente operazione:
1.225.540/1936,27 = 632,93858811.
Poichè‚ l'importo originario era espresso in decine di lire, bisogna
utilizzare quattro cifre decimali di EURO e, pertanto, l'importo sarà
pari a 632,9386 EURO.
Questa regola deve essere rispettata per evitare che gli arrotondamenti
possano causare degli scostamenti eccessivi rispetto al valore degli
importi originari espressi in Lire. La descritta regola, però, non
sempre deve essere applicata. Vi sono molti casi in cui è possibile
utilizzare un numero a piacere di cifre decimali. Tuttavia attenendosi
ai criteri di arrotondamento descritti in precedenza non si incorre in
errore.
ADOZIONE
DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO |
Come
detto in precedenza, i contribuenti possono adottare l'EURO quale moneta
di conto in un qualsiasi momento del triennio transitorio.
Si intende moneta di conto quella che risulta in prevalenza utilizzata,
a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di
gestione. La conseguenza immediata di questa scelta è la possibilità
di emettere i documenti obbligatori a rilevanza esterna in EURO (si veda
quanto detto in precedenza per individuare i documenti obbligatori a
rilevanza esterna).
Dalla data in cui viene emesso in EURO il primo documento contabile
obbligatorio a rilevanza esterna, tutti i documenti riferiti a quella
data e a date successive sono redatti in EURO, salvo che ricorrano
particolari ragioni da illustrare nella nota integrativa al bilancio.
Si rammenta che la scelta di utilizzare l'EURO quale moneta di conto non
vincola il contribuente ad alcuna variazione da comunicare
all'Amministrazione Finanziaria in quanto vale il "comportamento
concludente".
Gli
adempimenti contabili vanno differenziati, ai fini di cui trattasi, tra
le registrazioni effettuate in contabilità, che poi verranno stampate
sui libri obbligatori (registri IVA, giornale, ecc.), i documenti
contabili obbligatori a rilevanza esterna, di cui abbiamo già parlato e
gli altri documenti.
Quest'ultimi sono, ad esempio, le fatture emesse, le ricevute fiscali,
gli scontrini fiscali ecc.
Per questa tipologia di documentazione vige la massima libertà. In
sostanza è possibile emetterli in lire, in EURO o in entrambe le
valute, a prescindere da come verranno registrati in contabilità.
Il contribuente, ad esempio, può emettere le fatture in EURO, ma
utilizzare la lira come moneta di conto e di conseguenza registrare in
lire le citate fatture. E' possibile anche emettere alcune fatture in
EURO e altre in lire.
Qualsiasi valuta si decida di utilizzare, è necessario che tutti gli
elementi della fattura (imponibile, IVA e totale) siano espressi nella
stessa moneta.
Particolare attenzione deve essere posta qualora si debba convertire
dalla lira all'EURO o viceversa gli importi indicati in una fattura
ricevuta da un fornitore. Infatti il procedimento da seguire è il
seguente (si rimanda a quanto detto in precedenza in merito agli
arrotondamenti derivanti dalle conversioni):
1) convertire tutti gli importi rilevanti fiscalmente (imponibile, IVA,
ritenute) ad eccezione del totale;
2) sommare gli importi convertiti per ottenere il totale.
Facciamo due esempi:
1 ) un contribuente deve convertire in Lire una fattura fornitori
espressa in EURO.
L'imponibile è pari a 545 EURO, l'IVA a 109 EURO e il totale a 654
EURO. La conversione produrrà i seguenti risultati: imponibile Lit.
1.055.267, IVA Lit. 211.053. Il totale della fattura non risulterà
dalla conversione, ma dalla somma dell'imponibile e dell'IVA per un
importo pari a Lit. 1.266.320 (1.055.267+211.053).
2 ) un contribuente deve convertire in EURO una fattura espressa in
lire. L'imponibile è pari a Lit. 2.755.200, l'IVA a Lit. 551.040, il
totale a Lit. 3.306.240. L'imponibile e l'IVA sono autonomi importi da
pagare o da contabilizzare e quindi devono essere arrotondati al
centesimo. L'imponibile è, quindi, pari a 1.422,94 EURO e l'IVA a
284,59 EURO. Il totale (anch'esso importo autonomo da contabilizzare o
pagare) non deve essere convertito dalle lire, ma scaturisce dalla somma
dell'imponibile e l'IVA.
Quindi 1.422,94 + 284,59 = 1.707,53 EURO.
Queste operazioni possono, a volte, creare degli scostamenti tra il
totale ottenuto in EURO e l'originario totale in Lire, ma la circolare
del Minfinanze ritiene irrilevanti tali differenze.
Tuttavia il contribuente dovrà evidenziare la differenza in contabilità
in apposito conto di arrotondamenti (attivi e/o passivi).
Le modalità di conversione appena esposte sono valide anche per le
ricevute fiscali e per i documenti di trasporto. Per ci• che concerne,
invece, gli scontrini fiscali, premesso che nel periodo transitorio non
vi è l'obbligo di modificare l'attuale funzionamento in lire degli
apparecchi misuratori fiscali, è possibile emetterli in EURO o in
entrambe le valute.
Per quanto riguarda le operazioni di contabilità generale abbiamo già
detto che è possibile effettuarle in lire, in EURO o in entrambe le
valute. La variazione di moneta può essere fatta in qualsiasi momento
tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, senza obblighi formali e
indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario,
semplificato, ecc.).
Diverso
è il comportamento da seguire quando si ricevono delle fatture
intracomunitarie.
Bisogna inizialmente verificare in quale moneta è stata emessa la
fattura. Infatti è possibile che l'operatore francese emetta la fattura
in Franchi, in EURO o anche in altra moneta (ad esempio dollari).
Il principio sancito dal regolamento CEE è che nel passaggio tra due
monete nazionali è necessario transitare sempre dall'EURO
(triangolazione).
Se riceviamo, ad esempio, una fattura in franchi francesi, bisogna prima
convertire l'importo in EURO e poi in Lire.
Le modalità di registrazione di una fattura intracomunitaria, ferma
restando la possibilità di registrarla in lire o in EURO, sono invece
rimaste invariate. Anche i modelli Intrastat, per ora, non hanno subito
variazioni e, pertanto, contengono l'indicazione degli importi sia in
lire, che nella valuta estera del fornitore.
Questo comporta l'obbligo di effettuare più operazioni di cambio
quando, ad esempio, si riceve una fattura espressa in dollari da un
operatore francese. In questo caso si deve convertire il valore dai
dollari all'EURO e, successivamente, dall'EURO ai franchi e alle lire.
Questo doppio passaggio deriva dall'obbligo di indicare l'importo in
franchi sul modello intra (sempre se si tratta di acquisto di merce).
Nel convertire in EURO l'importo espresso nella moneta nazionale è
obbligatorio utilizzare almeno la terza cifra decimale.
Anche se il contribuente italiano ha adottato l'EURO quale moneta di
conto, deve effettuare la seconda conversione in lire per adempiere agli
obblighi previsti dal modello Intra (rimasto al momento invariato). |