IL LAVORO PARASUBORDINATO

 

ASSEGNO DI PARTO

L'assegno spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, a condizione che risultino accreditate tre mensilità della contribuzione dello 0,50% nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto.

 

ASSEGNO DI ABORTO

Spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, a partire da gennaio 1998, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza.

 

LA MISURA

L'assegno varia in riferimento all'anzianità contributiva.

L'anzianità contributiva viene ricercata nei 12 mesi precedenti a partire dal 7° mese di gravidanza.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle misure dell'assegno di parto e dell'assegno di aborto, in relazione all'anzianità contributiva, relativa all'anno 2000.

 

Assegno di parto

Assegno di aborto

Anzianità contributiva

865.578

1.731.156

3.462.312

432.789

865.578

1.731.156

Da  3  a   4 mesi

Da  5  a   8 mesi

Da  9  a  12 mesi

 

INDENNITA' DA LUGLIO 2000

La legge finanziaria 2000 ha previsto un'indennità di maternità di sostegno per le lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti.

E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane e residenti, per i figli nati dopo il 1° luglio 2000, per un importo massimo di L. 3.000.000.- La somma è corrisposta per intero a chi in quel momento non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore.

 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia viene calcolata con il sistema "contributivo", cioè in base all'importo dei contributi versati, e gli iscritti hanno diritto a percepirla quando si verificano queste condizioni:

ETA'

Gli interessati devono aver compiuto almeno 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva maturata dall'interessato è di almeno 40 anni effettivi. Nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.

Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se fossero 3, ma solo ai fini del raggiungimento dei requisiti dei 40 anni.

Nel calcolo dei 40 anni non si tiene conto della contribuzione relativa al riscatto dei periodi di studio e dei versamenti volontari.

 

CONTRIBUZIONE

Per aver diritto alla pensione occorre avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Ogni anno è riconosciuto utile a pensione per intero a condizione che siano stati versati i contributi su un reddito non inferiore al reddito minimale previsto per i commercianti.

Se il contributo è versato su redditi inferiori, i mesi di assicurazione da accreditare a favore dell'interessato sono ridotti in proporzione alla somma versata.

 

MISURA MINIMA

Se la pensione viene chiesta prima dei 65 anni di età, l'importo della stessa deve essere almeno pari alla misura dell'assegno sociale INPS maggiorato del 20%. Se la pensione risultante dai contributi versati è di misura inferiore, occorre attendere che con successivo versamento si raggiunga l'importo sopra indicato.

Allorché si compiono i 65 anni di età la pensione è riconosciuta qualunque sia l'ammontare.

 

L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

Per aver diritto all'assegno il richiedente deve essere in possesso, contemporaneamente, di un requisito sanitario e di uno contributivo.

 

REQUISITO SANITARIO

La capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,  a meno di un terzo. Il grado di invalidità è accertato dai medici dell'INPS.

 

REQUISITO CONTRIBUTIVO

L'assicurato alla data di presentazione della domanda deve avere almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre versati nei 5 anni precedenti la domanda.

Esempio: se un soggetto presenta domanda di assegno di invalidità il 1° marzo 2002 i 3 anni di contributi devono riferirsi al periodo che va dal 28 febbraio 2002 al 1° marzo 1997, cioè nel quinquennio precedente la domanda.

 

DA QUANDO DECORRE

Se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

 

L'ASSEGNO NON E' REVERSIBILE

L'assegno di invalidità non "passa" ai superstiti; cioè, in caso di decesso del titolare, ai fini dell'eventuale liquidazione di una pensione,  i familiari sono considerati superstiti di assicurato e non di pensionato. E quindi l'assegno viene riconosciuto ai familiari solo se il deceduto ha raggiunto i requisiti contributivi minimi previsti dalla legge (vedi pensione ai superstiti).

 

LA PENSIONE DI INABILITA'

Anche per il diritto alla pensione di inabilità l'assicurato deve avere due requisiti: uno sanitario e l'altro contributivo.

 

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve avere una riduzione assoluta della capacità lavorativa. E' considerato inabile chi, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità viene accertata dai medici dell'INPS.

 

REQUISITO CONTRIBUTIVO

I requisiti contributivi sono gli stessi di quelli previsti per l'assegno ordinario di invalidità, e cioè almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione in tutta la vita assicurativa, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.

 

NIENTE LAVORO

Per poter percepire la pensione l'assicurato, riconosciuto inabile, deve aver cessato il rapporto di lavoro dipendente ed essere cancellato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.

 

DA QUANDO DECORRE

Se il lavoratore è in possesso dei requisiti richiesti, la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

COME SI CALCOLA

Il calcolo della pensione di inabilità viene effettuato aumentando l'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge in 60 anni. Non può, comunque, riconoscersi un'anzianità contributiva nel complesso superiore a 40 anni.

 

LA PENSIONE E' REVERSIBILE

In caso di morte del pensionato la pensione è reversibile ai familiari, i quali, pertanto, sono considerati superstiti di pensionato.

 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Se il lavoratore o il pensionato muore, i familiari possono chiedere, rispettivamente, la pensione indiretta o di reversibilità. Viene liquidata la pensione indiretta se il lavoratore defunto aveva, alla data di morte, almeno 15 anni di contributi, oppure almeno 5 anni di contributi di cui minimo 3 nel quinquennio antecedente la data di morte.

Viene invece liquidata la pensione di reversibilità se il defunto era titolare di pensione di vecchiaia o di inabilità.

 

A CHI SPETTA

La pensione spetta al coniuge e ai figli; in loro mancanza ai genitori o ai fratelli e sorelle.

I superstiti devono rispettare determinate condizioni previste dalla legge per avere titolo alla pensione, che viene pagata in percentuale rispetto a quella spettante al defunto.

Ad esempio: un figlio solo ha diritto al 70%; il coniuge al 60%; il coniuge e un figlio all'80%, ecc.

 

DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

 

INDENNITA' "UNA TANTUM"

Ai superstiti, se non sussistono i requisiti contributivi per la pensione, e se non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento, e che si trovino nelle condizioni reddituali previste, spetta una indennità "una tantum" in proporzione all'entità dei contributi versati a favore del defunto purchè nei 5 anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione.

 

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

Se gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma (perchè, ad esempio, non raggiungono i 5 anni di versamenti contributivi) e sono titolari di una pensione liquidata da altri fondi previdenziali (Stato, Enti Locali, INPDAI, ecc.) possono avere una pensione supplementare calcolata in base ai contributi versati nella nuova gestione, a condizioni che abbiano raggiunto i 57 anni di età.

La pensione supplementare spetta anche:

  •  ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.)

  •  ai titolari di pensione a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo)

 

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare e versa altri contributi alla gestione separata, può chiedere all'INPS che alla pensione vengano aggiunti i nuovi contributi, e che gli venga liquidato un "supplemento" di pensione.

 

QUANDO SI PUO' CHIEDERE

Il supplemento si può chiedere a condizione che:

  • siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento

oppure

  • siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purchè l'interessato abbia superato l'età pensionabile. Questa possibilità è concessa per una sola volta.

Per i soggetti che siano titolari di assegno di invalidità, la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, semprechè gli interessati abbiano compiuto l'età pensionabile di 57 anni.

 

I SUPERSTITI

La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato. L'importo della pensione spettante verrà cosi aumentato dei contributi versati dal defunto dopo il pensionamento.

 

LA DECORRENZA

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

VERSAMENTI VOLONTARI

I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'INPS, in seguito alla domanda dell'interessato.

L'autorizzazione si può ottenere quando sia stato versato un anno di contributi obbligatori nel quinquennio antecedente la domanda.

A) - Versamenti volontari nella gestione separata.

Se l'assicurato cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'assicurazione nella gestione separata, per raggiungere il diritto a pensione può chiedere di versare volontariamente i contributi mancanti.

B) - Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria in altra gestione.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria possono proseguire tale contribuzione volontaria anche se contemporaneamente versano il contributo del 10% per l'attività autonoma, a condizione che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria abbia una decorrenza anteriore alla data di inizio dell'obbligo assicurativo della gestione speciale (1.4.96 o 30.6.96 a seconda dei casi). Se non si è stati autorizzati entro tali date, non è possibile versare i contributi volontari.

 

I CONTRIBUTI DA RISCATTO

I contributi da riscatto coprono alcuni periodi per i quali esiste un "vuoto" assicurativo. Il lavoratore, versando la somma dovuta, ha la possibilità di sanare la scopertura assicurativa.

E' possibile effettuare il riscatto del corso legale di laurea.

La Finanziaria 2000 ha introdotto la facoltà di riscattare periodi di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti prima dell'entrata in vigore dell'obbligo contributivo alla Gestione separata. La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato.

 

POSSIBILITA' DI OPZIONE

Chi paga il contributo alla Gestione separata ed ha versamenti contributivi per altre attività può chiedere di cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (a partire da 57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità; l'opzione è possibile a condizione che l'interessato abbia almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 versati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Il cumulo è gratuito ed è possibile soltanto portando i contributi versati nella nuova gestione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati quando sono deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Ipotizzando, ad esempio, un lavoratore che abbia lavorato per 11 anni come dipendente e che abbia poi intrapreso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, cosa potrà fare? Quando avrà versato almeno 5 anni di contributi nella gestione separata, potrà cumulare gratuitamente i contributi, portando i contributi versati come lavoratore dipendente dentro alla gestione separata (10 - 13%).

Questa operazione è possibile dal 2001

Quando verrà liquidata la pensione, la stessa verrà calcolata col sistema contributivo

 

LA RICHIESTA DI RIMBORSO

 E' prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza.

I soggetti interessati devono presentare, alla Sede INPS che ha in carico la posizione contributiva, apposita domanda.

 

PROFESSIONISTI

Se al momento della determinazione del saldo risultano già versate all'INPS somme in acconto superiori al dovuto, su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS con applicazione degli interessi nella misura del 2,50% semestrale con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data della domanda di rimborso e fino a tutto il semestre precedente la data dell'effettivo rimborso.

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E VENDITORI A DOMICILIO

Si tratta in questo caso di contributo versato dai committenti in più ripetto al limite massimo annuo. L'eccedenza, a domanda, è restituita con la maggiorazione degli interessi composti al tasso annuo del 4,5% decorrenti dalla data della domanda e fino alla data dell'effettivo rimborso.

La domanda deve essere presentata dal committente o dal collaboratore sulla base del fac-simile predisposto dall'INPS

Le somme sono rimborsate nella misura di 2/3 a favore del committente e di 1/3 a favore del collaboratore.

 

ULTRA SESSANTENNI

Gli iscritti alla gestione separata, che abbiano compiuto 60 anni alla data del 1° aprile del 1996 (30 giugno del medesimo anno, per i pensionati e gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie) possono richiedere il rimborso dei contributi versati alla gestione. La richiesta di rimborso può essere fatta soltanto nel caso di cessazione dell'attività nei 5 anni successivi all'insorgere dell'obbligo assicurativo, a condizione che i contribuenti non raggiungano nè il diritto alla pensione presso la gestione separata nè il diritto alla liquidazione della pensione supplementare oppure un supplemento di pensione.

I contributi versati sono restituiti con la maggiorazione degli interessi composti al tasso annuo del 4,5% decorrenti dalla data della domanda e fino alla data dell'effettivo rimborso.

Considerato che il rimborso previsto per questa particolare categoria di lavoratori si configura come una prestazione "una tantum", la somma complessivamente spettante ai beneficiari (contributi più interessi) viene assoggettata al trattamento fiscale da parte dell'INPS che trattiene la ritenuta erariale.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonchè per i venditori porta a porta, l'importo dei contributi versati viene rimborsato interamente al collaboratore,  compresa la quota a carico del committente.

 

CONTRIBUZIONE INDEBITA

Nel caso in cui la contribuzione non sia dovuta (ad es. giornalisti e pubblicisti), le somme versate sono restituite con applicazione del tasso d'interesse legale che attualmente è pari al 2,5% annuo,  decorrente dalla data di presentazione della domanda fino alla data di effettiva restituzione della somma.

Il rimborso viene effettuato integralmente a favore del committente, compresa la quota a carico del lavoratore.

 

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