PENSIONE SOCIALE |
La pensione sociale è stata istituita dal 1° maggio 1969 (art. 26 L. 153/69), ed è una prestazione assistenziale. Spetta ai cittadini italiani che hanno residenza effettiva e dimora abituale in Italia, nonché ai rifugiati politici, ai cittadini svedesi e ai cittadini di stati membri della CEE residenti in Italia da almeno 5 anni, ai cittadini Sanmarinesi residenti in Italia, che hanno compiuto il 65° anno di età, che sono sprovvisti di reddito ovvero che hanno redditi di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Ai fini della concessione della pensione sociale i redditi da dichiarare sono quelli del richiedente e quelli del coniuge non legalmente separato. Per i mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, e per i sordomuti cui compete , al compimento del 65° anno di età, la pensione sociale, in sostituzione della pensione e/o dell'assegno erogato dal Ministero dell'Interno, i redditi da considerare sono quelli richiesti per la concessione delle provvidenze economiche da parte del Ministero dell'interno per le quali si tiene esclusivamente conto del reddito personale. I redditi da valutare ai fini della concessione della pensione sociale sono: A) - per il richiedente:
B) - per il coniuge:
A decorrere dal 1.1.1978 l'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 484 ha previsto la corresponsione di una somma a titolo di rimborso forfetario annuale delle spese farmaceutiche nella misura di lire 4.000.- elevato a lire 10.000.- dal 1.1.1979. Tale somma viene corrisposta solamente ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e viene erogato unitamente alla tredicesima mensilità di pensione ed in misura intera indipendentemente dal numero dei mesi di godimento della pensione.
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