LA RICONGIUNZIONE

 

Che cosa è la ricongiunzione.
A chi interessa. Quando si può richiedere.
Quanto costa?
A queste ed a numerose altre domande vuole rispondere il presente articolo, che ha una funzione esclusivamente divulgativa, non può costituire, in ogni caso, fonte di diritti.
Per una conoscenza più completa della normativa che regola la materia si rinvia alle leggi vigenti.

 

CHE COSA E' LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione è la possibilità di unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di ottenere un'unica pensione.

A CHI INTERESSA
Ai lavoratori con contributi versati in due o più gestioni e ai superstiti degli stessi.

QUANDO SI PUO' CHIEDERE
La ricongiunzione può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento, purchè i contributi che formano oggetto della ricongiunzione non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione.


LA RICONGIUNZIONE NELLE GESTIONI OBBLIGATORIE DEI LAVORATORI DIPENDENTI (LEGGE 29/1979)


LA RICONGIUNZIONE ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29/1979
L'articolo 1 da la possibilità di ricongiungere presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS, tutti i contributi esistenti presso altre gestioni alternative o gestioni speciali (artigiani - commercianti - coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Tale ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.

E' gratuita nel caso in cui siano ricongiunti periodi versati presso gestioni alternative (Stato - CPDEL - Fondi Speciali, ecc.);

E' onerosa quando sono ricongiunti periodi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In tale ultimo caso è necessario che il lavoratore possa far valere almeno cinque anni (260 settimane) di contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

ACCETTAZIONE
In caso di ricongiunzione onerosa, la stessa è soggetta all'accettazione da parte del lavoratore mediante il pagamento, entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'onere, dell'intero importo o delle prime tre rate.
Il mancato o il ritardato pagamento è considerato quale rinuncia all'esercizio della ricongiunzione.
L'interruzione della rateazione successiva al versamento delle prime tre rate, comporta, previa lettera di diffida dell'INPS, l'annullamento della ricongiunzione e la restituzione di quanto già versato.

Di conseguenza una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo ai sensi dell'articolo 4.

QUANTE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE
La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.
In deroga a quest'ultima facoltà, la legge prevede che
una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda. In tale caso è possibile ricongiungere i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta la prima volta.
Ove non sussista il requisito dei dieci anni è possibile presentare una seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purchè
diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

LA RICONGIUNZIONE PUO' ESSERE PARZIALE
Per ricongiunzione si intende l'unificazione di diverse posizioni contributive in essere,
nella loro totalità.
Quindi, quando si esercita la facoltà prevista dalla legge, i periodi oggetto di tale ricongiunzione sono trasferiti nella gestione accentrante
integralmente.
Nel caso in cui i periodi da trasferire siano coincidenti con altra contribuzione versata nella gestione verso la quale si intende operare la ricongiunzione, la contribuzione relativa ai medesimi è trasferita ugualmente e andrà a compensare in parte l'onere che l'interessato dovrà eventualmente versare.

QUANTO COSTA?
Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna tenere in considerazione alcuni elementi variabili quali:

  • data di presentazione della domanda;

  • età del richiedente, riferita alla data della domanda;

  • anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) riferita alla data della domanda;

  • sesso del richiedente.

Sulla base di questi elementi è calcolato un coefficiente, chiamato coefficiente di riserva matematica, contenuto in tabelle emanate con il Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981.

Tale coefficiente è moltiplicato per la maggior quota di pensione (beneficio pensionistico) derivante dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione ed il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi.

All'importo così ottenuto è sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall'altra gestione.

RIDUZIONE DEL 50%
Questo ulteriore importo è abbattuto del 50%, e la somma risultante rappresenta il costo della ricongiunzione.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto ricordo che il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione (la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica e quindi abbattuto del 50%

ESEMPIO
La signora Bianchi, nata il 4.7.1948, attualmente lavoratrice dipendente, con contributi versati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti, presenta domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979 in data 30.9.1998, per periodi di lavoro autonomo, come artigiana, dal 1.1.1968 al 31.12.1970.

Alla data del 30.9.1998 la signora ha quindi 50 anni di età anagrafica e un'anzianità contributiva di 30 anni esatti, pari a 1560 settimane (30*52 settimane l'anno), escluso il periodo che intende ricongiungere.

Supponendo che le retribuzioni percepite dalla signora Bianchi, rivalutate secondo i coefficiente ISTAT, diano luogo ad una retribuzione media settimanale (RMS) di 500.000 lire, procediamo ora al calcolo della quota di pensione relativa ai soli contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

La formula per il calcolo è:

RMS * n° settimane * 2 / 100 / 13 = Quota di pensione mensile, dove (2/100) rappresenta il tasso di rendimento annuo e l'ulteriore divisione per 13 il tasso di rendimento mensile (in quanto l'importo annuo è comprensivo della 13a mensilità).
Considerato che (2/100/13) è uguale a 0,00153846 il risultato nel caso in esame sarà:
500.000 * 1560 * 0,00153846 = 1.200.000 lire, che corrisponde alla quota di pensione mensile senza periodi ricongiunti.

Trovata cosi la cosiddetta prima quota di pensione si opera di conseguenza per calcolare la quota comprensiva dei periodi da ricongiungere (seconda quota), con gli stessi criteri:

RMS * n° settimane * 0,00153846

Considerato che i periodi oggetto di ricongiunzione sono equivalenti a tre anni esatti e quindi a 156 settimane (3 * 52 settimane l'anno) il calcolo sarà così effettuato:

500.000 * 1716 * 0,00153846 = 1.320.000 (quota pensione mensile con periodi ricongiunti).

La differenza tra le due quote di pensione è quindi di 120.000 lire (1.320.000 - 1.200.000) che rappresenta il cosiddetto  beneficio pensionistico mensile.
Moltiplicando tale beneficio per 13 si ottiene il beneficio pensionistico annuo utile al calcolo dell'onere di ricongiunzione.

Quindi 120.000 * 13 = 1.560.000 lire (beneficio pensionistico annuo comprensivo anche della 13a mensilità).
Tale importo è così moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica che nel caso in questione (valutati età, anzianità contributiva e sesso del richiedente) è: 21,0111.

Quindi: 1.560.000 * 21,0111 = 32.777.000

A tale importo è defalcata la somma, rivalutata alla data della domanda di ricongiunzione, dei contributi provenienti dalla gestione oggetto di ricongiunzione e che nella fattispecie supponiamo essere di 30.000 lire.

Pertanto operiamo in tal senso: 32.777.000 - 30.000 = 32.747.000.

In considerazione di quanto già esposto e cioè che l'onere da porre in pagamento a carico del richiedente è abbattuto al 50%, il costo della ricongiunzione presa in esame sarà quindi di 16.373.500 lire.

L'onere così ottenuto è comunicato al richiedente mediante bollettini prestampati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è data la possibilità di effettuare il pagamento o in unica soluzione o in un numero di rate equivalenti alla metà dei mesi che si vanno a ricongiungere (nell'ipotesi presa in considerazione 18 rate).
Il relativo versamento in unica soluzione oppure delle prime tre rate, inteso come accettazione della ricongiunzione, deve avvenire entro e non oltre la scadenza indicata nei suddetti bollettini, pena la decadenza per rinuncia alla ricongiunzione medesima.

LA RATEAZIONE
E' possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l'importo dovuto sulle rate di pensione?

Questa possibilità è prevista, purchè venga in ogni caso garantito il trattamento minimo, in vigore alla data della domanda, sulla rata di pensione. Più specificatamente, considerato il trattamento minimo d L. 710.000:

  • se la ricongiunzione consente una rateazione in 18 rate di L. 550.000 (vedi esempio) ciascuna, e l'importo mensile della pensione è di L. 1.400.000, tale rateazione consente la salvaguardia del trattamento minimo di pensione (infatti, 1.400.000 - 550.000 = L. 850.000 superiore al trattamento minimo);

  • se la ricongiunzione consente una rateazione in 18 rate di L. 550.000 ciascuna, ma l'importo mensile della pensione è di L. 1.100.000, e tale rateazione non consente la  salvaguardia del trattamento minimo (infatti, 1.100.000 - 550.000 = 550.000 inferiore al minimo), occorrerà che il richiedente integri, con un versamento in unica soluzione, la quota capitale non rateizzabile, e solo ad integrazione avvenuta si procederà alla liquidazione della pensione, con la relativa trattenuta sulle rate della parte eccedente il trattamento minimo (nel caso in questione L. 390.000 poichè 1.100.000 - 710.000 = 390.000).


LA RICONGIUNZIONE ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29/1979
L'articolo 2 permette la ricongiunzione, presso gestioni alternative, dei contributi versati in diverse gestioni (FPLD - Fondi Speciali - Lavoratori Autonomi - ecc.).
Tale facoltà può essere esercitata, con apposita domanda da presentare alla gestione presso la quale s'intendono unificare le diverse posizioni, dai lavoratori iscritti alla medesima gestione della domanda, oppure dai lavoratori non iscritti a tale data ma che possano far valere almeno otto anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa presso la gestione destinataria della ricongiunzione.
Si precisa che nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo,  valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 (almeno cinque anni di contributi versati, successivi alla cessazione dell'attività autonoma).

ALL'ESTERO
Non sono ricongiungibili i periodi di lavoro prestato con versamento di contributi nei Paesi esteri legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Fanno eccezione i periodi di lavoro prestato con versamento di contributi in Svizzera, Svezia e Norvegia, per i quali vi sia stato trasferimento e quindi accredito della suddetta contribuzione nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Per quanto riguarda questo tipo di ricongiunzione non è possibile fare esempi pratici, poichè la Sede INPS che riceve la domanda di ricongiunzione ha l'obbligo di segnalare tutta la contribuzione di cui è in possesso, relativa all'intestatario della domanda, ed eventualmente segnalarlo ad altre Sedi INPS, inviando copia della domanda stessa, l'esistenza di contribuzione ricongiungibile.
L'unica eccezione riguarda l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza Amministrazioni Pubbliche) poichè la ricongiunzione avviene per via telematica,  e la segnalazione della contribuzione oggetto della ricongiunzione, è totalmente di competenza della Sede INPS della provincia presso cui il richiedente ha la residenza.

La Sede INPS competente segnala la contribuzione relativa al richiedente rivalutata fino alla data della domanda di ricongiunzione,  e la rende indisponibile in attesa dell'accettazione o della rinuncia alla stessa da parte dell'interessato.
Diciamo quindi, che nel caso di ricongiunzione ex articolo 2 l'INPS svolge una funzione di sola comunicazione di dati, mentre la valutazione dei periodi ed il relativo conteggio, è effettuato dall'Ente presso cui l'assicurato intende unificare la propria posizione.
Successivamente all'emissione di decreto con cui l'Ente stabilisce i periodi oggetto di ricongiunzione e ne calcola l'onere, e solo dopo accettazione da parte dell'assicurato, sarà chiesto all'INPS il trasferimento delle somme relative ai contributi ricongiunti.
L'INPS, in questo caso, avrà 60 giorni di tempo a decorrere dal ricevimento della richiesta di trasferimento, per effettuare tale operazione, operando una rivalutazione dell'importo complessivo calcolata fino all'ultimo giorno dell'anno precedente il trasferimento.
Nel caso in cui questa operazione sia effettuata dopo i 60 giorni previsti, saranno dovuti anche gli interessi per ogni giorno di ritardo.

Pertanto si può concludere affermando che, nei casi di ricongiunzione verso altri Enti l'INPS funge esclusivamente da "tramite" e, quindi, può essere considerato "soggetto passivo".


LA RICONGIUNZIONE ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29/1979

Al personale degli enti soppressi per legge (INAM ecc.) transitato presso altre pubbliche amministrazioni è accordata la ricongiunzione gratuita e d'ufficio di tutti i periodi contributivi per attività prestata presso le amministrazioni di provenienza.
I periodi contributivi attinenti attività prestata presso privati è invece ricongiunta onerosamente e a domanda, ai sensi dell'articolo 2.

LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Legge 45/1990)

La legge n. 45 del 4 marzo 1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti nell'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

FUORI DALLE CASSE
L'articolo 1, primo comma, attribuisce al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la facoltà,  ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso le varie Casse di Previdenza per i Liberi Professionisti, nella gestione in cui risulta iscritto, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, all'atto della domanda.

DENTRO LE CASSE
L'articolo 1, seconda comma, attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti o per i lavoratori autonomi, la facoltà di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso dette forme nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Vanno ricongiunti, in base al principio della onnicomprensività della ricongiunzione, anche i periodi di contribuzione versati presso tutte le altre gestioni previdenziali cui il lavoratore sia stato iscritto.

DOPO L'ETA' PENSIONABILE
In alternativa a tali facoltà, ove cioè, alla data della domanda il richiedente non sia iscritto in costanza di attività lavorativa presso la gestione dove vuole richiedere la ricongiunzione, l'articolo 1, comma 4, prevede che, dopo il compimento dell'età pensionabile, la ricongiunzione possa essere richiesta nella gestione presso la quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa, in relazione ad attività effettivamente esercitata.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Il quinto comma dell'articolo 1 prevede, inoltre, che il percettore di una pensione di anzianità possa chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione di periodi assicurativi maturati successivamente alla data di decorrenza della pensione per ottenere un supplemento di pensione.

LA TOTALIZZAZIONE
La sentenza n. 61/1999 della Corte Costituzionale ha introdotto anche per i  Liberi Professionisti la possibilità della "totalizzazione" di periodi assicurativi esistenti presso più gestioni, per coloro che non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna di esse.
Ogni gestione, tenendo conto del numero totale di contributi, provvede a liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la stessa, secondo il principio del "pro-rata".
La Corte ha comunque demandato al legislatore il compito di elaborare una legge che disciplini la materia.

IL CALCOLO DELL'INPS
Occorre tenere in considerazione i seguenti elementi variabili:

  • data di presentazione della domanda di ricongiunzione;

  • età del richiedente alla data della domanda;

  • anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi oggetto di ricongiunzione) sempre riferita alla data della domanda;

  • sesso del richiedente.

L'insieme di questi elementi dà luogo ad un coefficiente, cosiddetto  "coefficiente di riserva matematica), contenuto in tabelle emanate con D.M. 19 febbraio 1981.
Successivamente si procede al calcolo di due quote di pensione di cui:

  • la prima relativa ai soli contributi accreditati nella gestione accentrante;

  • la seconda comprensiva anche dei periodi oggetto di ricongiunzione, utilizzando per entrambe sempre la formula R.M.S. * n° settimane * 0.00153846 = quota di pensione mensile

La differenza tra le due quote così calcolate rappresenta il "beneficio pensionistico" mensile. Moltiplicando tale importo per 13 otterremo il beneficio pensionistico annuo (comprensivo anche della 13a mensilità), utile per il calcolo della ricongiunzione.

PAGAMENTO INTEGRALE
Tale beneficio sarà quindi moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica e dall'importo così ottenuto varrà defalcata la somma, rivalutata alla data della domanda di ricongiunzione, relativa ai contributi ricongiunti e segnalati precedentemente dalla cassa professionale.

Nelle ricongiunzioni dei liberi professionisti non è previsto l'abbattimento dell'onere al 50%.
Il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiori alla metà dei mesi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto variabile.

Anche in questo tipo di ricongiunzione la comunicazione dell'onere a carico del richiedente è effettuata mediante invio di bollettini di c/c postale prestampati a cura dell'INPS.

IL CALCOLO DELLE CASSE PROFESSIONALI
Non appena ricevuta richiesta da parte della Cassa, l'INPS ha l'obbligo di segnalare tutta la contribuzione versata a favore del richiedente.
La contribuzione segnalata è rivalutata fino alla data della domanda.
Il calcolo dell'onere è effettuato dalla Cassa competente che adotta coefficienti di riserva matematica contenuti in apposite tabelle.

In caso di accettazione la contribuzione è trasferita alla Cassa definitivamente.

UNA SECONDA DOMANDA
Nel caso di rinuncia alla ricongiunzione valgono le stesse modalità previste per l'INPS.
Una seconda domanda potrà essere presentata successivamente in presenza di un periodi di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque versati in relazione ad attività effettivamente esercitata, con l'esclusione quindi dei periodi di contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto.
E' possibile presentare una seconda domanda anche all'atto del pensionamento, purchè la medesima sia diretta ad accentrare la contribuzione nella gestione destinataria della precedente e vi siano ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione.

I SUPERSTITI
La legge prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere esercitata anche dai superstiti, purche' la relativa domanda sia presentata entro il termine tassativo di due anni dal decesso dell'interessato, nella gestione presso cui il medesimo risultava iscritto, e purchè la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti.

ELENCO DELLE CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

  • Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori

  • Cassa Nazionale di previdenza per gli Ingegneri e Architetti

  • Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei Geometri

  • Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

  • Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

  • Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i Veterinari - ENPAV

  • Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i Farmacisti - ENPAF

  • Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i Consulenti del Lavoro - ENPACL

  • Cassa Notariato

  • Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD (Dal 1.1.1996 il Fondo è stato soppresso. La legge n. 45/1990 è applicabile agli spedizionieri doganali dipendenti transitati nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e in costanza di attività lavorativa)

  • Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM

  • Ente Nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche - ENPAO


TRASFERIMENTO GRATUITO ALL'INPDAI
La legge n. 44/1973 disciplina, per i dirigenti di aziende industriali, iscritti all'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza Dirigenti Aziende Industriali) da almeno cinque anni, il trasferimento della contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa versata nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, che non abbia dato titolo a pensione.
Fanno eccezione i contributi accreditati nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali è prevista la ricongiunzione onerosa, ed i contributi figurativi accreditati senza corrispondente copertura assicurativa (malattia, gravidanza e puerperio, aspettativa sindacale, ecc.), per i quali è prevista la sola segnalazione.
Il trasferimento avviene mediante domanda dell'interessato, che può essere presentata in qualsiasi momento e non prevede il versamento di oneri da parte del richiedente.

Il trasferimento è effettuato dall'INPS, comprensivo di tutta la contribuzione accreditata fatta valere dall'interessato, con il relativo importo e con la sola segnalazione dei periodi figurativi descritti escludendo quindi dalla segnalazione, la contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a domanda del richiedente.
Anche in quest'ultima ipotesi il calcolo dell'onere è di competenza dell'INPDAI, in quanto ente accentrante.
Il trasferimento sopra indicato è operazione distinta e separata dalla ricongiunzione che invece, come abbiamo visto, è onerosa. Dal punto di vista del risultato quali sono le differenze tra le due operazioni?

  • Con il trasferimento gratuito i contributi INPS sono valutati nelle pensioni INPDAI sempre secondo le norme, i limiti ed i criteri INPS.

  • Con la ricongiunzione onerosa i periodi INPS sono valutati secondo i criteri propri dell'INPDAI.


RAPPORTI INPS - ENPALS
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti ad una forma obbligatoria sostitutiva dell'INPS, gestita dall'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo).

TRASFERIMENTO
I lavoratori che possono far valere periodi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS e presso l'ENPALS, possono ottenere un'unica pensione, con il cumulo di tutti i suddetti contributi, attraverso il trasferimento gratuito, mediante una convenzione stipulata tra i due Enti.
Oggetto di tale trasferimento sono le contribuzioni obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa, quest'ultima solo se interessata da effettivo versamento di contribuzione nell'INPS (ad esempio cassa integrazione guadagni).
Se esistono contribuzioni figurative quali malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare, i relativi periodi sono in ogni caso trasmessi all'Ente richiedente. Non si tratta però di un trasferimento, in quanto non c'e' stato effettivo versamento di contributi, ma piuttosto di una segnalazione.

La suddetta convenzione prevede inoltre che le domande di pensione, presentate all'uno o all'altro Ente, siano inizialmente istruite dall'ENPALS la quale valuta, in base alla prevalenza della contribuzione, chi debba procedere alla liquidazione della pensione.

RICONGIUNZIONE
Come si può notare sono escluse da tale trasferimento tutte le contribuzioni versate nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che potranno eventualmente formare oggetto di ricongiunzione onerosa presso l'ENPALS ai sensi dell'articolo 2 L. 29/1979.

E' possibile ricongiungere periodi di contribuzione versata all'ENPALS presso l'INPS ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979, qualora si presenti la domanda di ricongiunzione prima o contestualmente a quella diretta a ottenere la pensione.

PENSIONE CONTRIBUTIVA: C'E' ANCHE IL CUMULO
Il Decreto Legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 prevede che ai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione,  e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, è data la facoltà di utilizzare, cumulandoli, tutti i periodi assicurativi ovunque siano versati, purchè non coincidenti, per ottenere un'unica prestazione pensionistica.

Si può immediatamente intuire la portata innovativa del decreto in esame che per la prima volta consente di giungere alla liquidazione della pensione di vecchiaia (a partire da 57 anni come previsto dalla legge 335/1995), pur non avendo maturato in nessuna delle forme di assicurazione obbligatoria il diritto autonomo a tale prestazione.
Tutto ciò a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata.

Il decreto, comunque, non toglie la possibilità agli interessati di esercitare la ricongiunzione come previsto dalla legge 29/1979.
Se, quindi, il lavoratore vuole, invece del cumulo (gratuito) può essere chiesta la ricongiunzione (che può essere a pagamento come chiarito in precedenza).