CHE
COSA E' LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione è la possibilità di unificare presso una sola forma
di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di
ottenere un'unica pensione.
A CHI
INTERESSA
Ai lavoratori con contributi versati in due o più gestioni e ai
superstiti degli stessi.
QUANDO
SI PUO' CHIEDERE
La ricongiunzione può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi
momento, purchè i contributi che formano oggetto della ricongiunzione
non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione.
LA
RICONGIUNZIONE NELLE GESTIONI OBBLIGATORIE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
(LEGGE 29/1979)
LA RICONGIUNZIONE
ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29/1979
L'articolo 1 da la possibilità di ricongiungere presso il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS, tutti i contributi
esistenti presso altre gestioni alternative o gestioni speciali (artigiani
- commercianti - coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
Tale
ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.
E' gratuita
nel caso in cui siano ricongiunti periodi versati presso gestioni
alternative (Stato - CPDEL - Fondi Speciali, ecc.);
E' onerosa
quando sono ricongiunti periodi provenienti dalle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
In
tale ultimo caso è necessario che il lavoratore possa far valere almeno
cinque anni (260 settimane) di contributi versati nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti successivi alla cessazione dell'attività come
lavoratore autonomo.
ACCETTAZIONE
In caso di ricongiunzione onerosa, la stessa è soggetta
all'accettazione da parte del lavoratore mediante il pagamento, entro il
termine tassativo di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'onere,
dell'intero importo o delle prime tre rate.
Il mancato o il ritardato pagamento è considerato quale rinuncia
all'esercizio della ricongiunzione.
L'interruzione della rateazione successiva al versamento delle prime tre
rate, comporta, previa lettera di diffida dell'INPS, l'annullamento
della ricongiunzione e la restituzione di quanto già versato.
Di
conseguenza una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata
solo ai sensi dell'articolo 4.
QUANTE
DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE
La ricongiunzione
può essere esercitata una sola volta.
In deroga a quest'ultima facoltà, la legge prevede che una
seconda domanda di
ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi
dieci anni dalla prima domanda. In tale caso è possibile ricongiungere
i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta
la prima volta.
Ove non sussista il requisito dei dieci anni è possibile presentare una
seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purchè diretta
alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.
LA
RICONGIUNZIONE PUO' ESSERE PARZIALE
Per ricongiunzione si intende l'unificazione di diverse posizioni
contributive in essere, nella
loro totalità.
Quindi, quando si esercita la facoltà prevista dalla legge, i periodi
oggetto di tale ricongiunzione sono trasferiti nella gestione
accentrante integralmente.
Nel caso in cui i periodi da trasferire siano coincidenti con altra
contribuzione versata nella gestione verso la quale si intende operare
la ricongiunzione, la contribuzione relativa ai medesimi è trasferita
ugualmente e andrà a compensare in parte l'onere che l'interessato
dovrà eventualmente versare.
QUANTO
COSTA?
Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna tenere in
considerazione alcuni elementi variabili quali:
-
data
di presentazione della domanda;
-
età
del richiedente, riferita alla data della domanda;
-
anzianità
contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti)
riferita alla data della domanda;
-
sesso
del richiedente.
Sulla
base di questi elementi è calcolato un coefficiente, chiamato coefficiente
di riserva matematica,
contenuto in tabelle emanate con il Decreto Ministeriale 19 febbraio
1981.
Tale
coefficiente è moltiplicato per la maggior quota di pensione (beneficio
pensionistico)
derivante dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i
periodi oggetto di ricongiunzione ed il calcolo della pensione annua
comprensivo di tali periodi.
All'importo
così ottenuto è sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla
data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall'altra gestione.
RIDUZIONE
DEL 50%
Questo ulteriore importo è abbattuto del 50%, e la somma risultante
rappresenta il costo della ricongiunzione.
Per
meglio chiarire quanto sopra esposto ricordo che il costo della
ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione (la
prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione
accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale
gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica e
quindi abbattuto del 50%
ESEMPIO
La signora Bianchi, nata il 4.7.1948, attualmente lavoratrice
dipendente, con contributi versati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori
Dipendenti, presenta domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1
della legge 29/1979 in data 30.9.1998, per periodi di lavoro autonomo,
come artigiana, dal 1.1.1968 al 31.12.1970.
Alla
data del 30.9.1998 la signora ha quindi 50 anni di età anagrafica e
un'anzianità contributiva di 30 anni esatti, pari a 1560 settimane
(30*52 settimane l'anno), escluso il periodo che intende ricongiungere.
Supponendo
che le retribuzioni percepite dalla signora Bianchi, rivalutate secondo
i coefficiente ISTAT, diano luogo ad una retribuzione media settimanale
(RMS) di 500.000 lire, procediamo ora al calcolo della quota di pensione
relativa ai soli contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti.
La
formula per il calcolo è:
RMS *
n° settimane * 2 / 100 / 13 = Quota di pensione mensile, dove (2/100)
rappresenta il tasso di rendimento annuo e l'ulteriore divisione per 13
il tasso di rendimento mensile (in quanto l'importo annuo è comprensivo
della 13a mensilità).
Considerato che (2/100/13) è uguale a 0,00153846 il risultato nel caso
in esame sarà:
500.000 * 1560 * 0,00153846 = 1.200.000 lire, che corrisponde alla quota
di pensione mensile senza periodi ricongiunti.
Trovata
cosi la cosiddetta prima quota di pensione si opera di conseguenza per
calcolare la quota comprensiva dei periodi da ricongiungere (seconda
quota), con gli stessi criteri:
RMS *
n° settimane * 0,00153846
Considerato
che i periodi oggetto di ricongiunzione sono equivalenti a tre anni
esatti e quindi a 156 settimane (3 * 52 settimane l'anno) il calcolo
sarà così effettuato:
500.000
* 1716 * 0,00153846 = 1.320.000 (quota pensione mensile con periodi
ricongiunti).
La
differenza tra le due quote di pensione è quindi di 120.000 lire
(1.320.000 - 1.200.000) che rappresenta il cosiddetto beneficio
pensionistico mensile.
Moltiplicando tale beneficio per 13 si ottiene il beneficio
pensionistico annuo utile al calcolo dell'onere di ricongiunzione.
Quindi
120.000 * 13 = 1.560.000 lire (beneficio pensionistico annuo comprensivo
anche della 13a mensilità).
Tale importo è così moltiplicato per il coefficiente di riserva
matematica che nel caso in questione (valutati età, anzianità
contributiva e sesso del richiedente) è: 21,0111.
Quindi:
1.560.000 * 21,0111 = 32.777.000
A tale
importo è defalcata la somma, rivalutata alla data della domanda di
ricongiunzione, dei contributi provenienti dalla gestione oggetto di
ricongiunzione e che nella fattispecie supponiamo essere di 30.000 lire.
Pertanto
operiamo in tal senso: 32.777.000 - 30.000 = 32.747.000.
In
considerazione di quanto già esposto e cioè che l'onere da porre in
pagamento a carico del richiedente è abbattuto al 50%, il costo della
ricongiunzione presa in esame sarà quindi di 16.373.500 lire.
L'onere
così ottenuto è comunicato al richiedente mediante bollettini
prestampati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è data la
possibilità di effettuare il pagamento o in unica soluzione o in un
numero di rate equivalenti alla metà dei mesi che si vanno a
ricongiungere (nell'ipotesi presa in considerazione 18 rate).
Il relativo versamento in unica soluzione oppure delle prime tre rate,
inteso come accettazione della ricongiunzione, deve avvenire entro e non
oltre la scadenza indicata nei suddetti bollettini, pena la decadenza
per rinuncia alla ricongiunzione medesima.
LA
RATEAZIONE
E' possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l'importo dovuto sulle
rate di pensione?
Questa
possibilità è prevista, purchè venga in ogni caso garantito il
trattamento minimo, in vigore alla data della domanda, sulla rata di
pensione. Più specificatamente, considerato il trattamento minimo d L.
710.000:
-
se
la ricongiunzione consente una rateazione in 18 rate di L. 550.000
(vedi esempio) ciascuna, e l'importo mensile della pensione è di L.
1.400.000, tale rateazione consente la salvaguardia del trattamento
minimo di pensione (infatti, 1.400.000 - 550.000 = L. 850.000
superiore al trattamento minimo);
-
se
la ricongiunzione consente una rateazione in 18 rate di L. 550.000
ciascuna, ma l'importo mensile della pensione è di L. 1.100.000, e
tale rateazione non consente la salvaguardia del trattamento
minimo (infatti, 1.100.000 - 550.000 = 550.000 inferiore al minimo),
occorrerà che il richiedente integri, con un versamento in unica
soluzione, la quota capitale non rateizzabile, e solo ad
integrazione avvenuta si procederà alla liquidazione della
pensione, con la relativa trattenuta sulle rate della parte
eccedente il trattamento minimo (nel caso in questione L. 390.000
poichè 1.100.000 - 710.000 = 390.000).
LA
RICONGIUNZIONE ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29/1979
L'articolo 2 permette
la ricongiunzione, presso gestioni alternative, dei contributi versati
in diverse gestioni (FPLD - Fondi Speciali - Lavoratori Autonomi -
ecc.).
Tale facoltà può essere esercitata, con apposita domanda da presentare
alla gestione presso la quale s'intendono unificare le diverse
posizioni, dai lavoratori iscritti alla medesima gestione della domanda,
oppure dai lavoratori non iscritti a tale data ma che possano far valere
almeno otto anni di contributi versati per effettiva attività
lavorativa presso la gestione destinataria della ricongiunzione.
Si precisa che nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro
autonomo, valgono gli stessi requisiti richiesti per
l'applicazione dell'articolo 1 (almeno cinque anni di contributi
versati, successivi alla cessazione dell'attività autonoma).
ALL'ESTERO
Non sono ricongiungibili i periodi di lavoro prestato con versamento di
contributi nei Paesi esteri legati all'Italia da convenzioni in materia
di sicurezza sociale.
Fanno eccezione i periodi di lavoro prestato con versamento di
contributi in Svizzera, Svezia e Norvegia, per i quali vi sia stato
trasferimento e quindi accredito della suddetta contribuzione
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Per quanto riguarda questo tipo di ricongiunzione non è possibile fare
esempi pratici, poichè la Sede INPS che riceve la domanda di
ricongiunzione ha l'obbligo di segnalare tutta la contribuzione di cui
è in possesso, relativa all'intestatario della domanda, ed
eventualmente segnalarlo ad altre Sedi INPS, inviando copia della
domanda stessa, l'esistenza di contribuzione ricongiungibile.
L'unica eccezione riguarda l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza
Amministrazioni Pubbliche) poichè la ricongiunzione avviene per via
telematica, e la segnalazione della contribuzione oggetto della
ricongiunzione, è totalmente di competenza della Sede INPS della
provincia presso cui il richiedente ha la residenza.
La
Sede INPS competente segnala la contribuzione relativa al richiedente
rivalutata fino alla data della domanda di ricongiunzione, e la
rende indisponibile in attesa dell'accettazione o della rinuncia alla
stessa da parte dell'interessato.
Diciamo quindi, che nel caso di ricongiunzione ex articolo 2 l'INPS
svolge una funzione di sola comunicazione di dati, mentre la valutazione
dei periodi ed il relativo conteggio, è effettuato dall'Ente presso cui
l'assicurato intende unificare la propria posizione.
Successivamente all'emissione di decreto con cui l'Ente stabilisce i
periodi oggetto di ricongiunzione e ne calcola l'onere, e solo dopo
accettazione da parte dell'assicurato, sarà chiesto all'INPS il
trasferimento delle somme relative ai contributi ricongiunti.
L'INPS, in questo caso, avrà 60 giorni di tempo a decorrere dal
ricevimento della richiesta di trasferimento, per effettuare tale
operazione, operando una rivalutazione dell'importo complessivo
calcolata fino all'ultimo giorno dell'anno precedente il trasferimento.
Nel caso in cui questa operazione sia effettuata dopo i 60 giorni
previsti, saranno dovuti anche gli interessi per ogni giorno di ritardo.
Pertanto
si può concludere affermando che, nei casi di ricongiunzione verso
altri Enti l'INPS funge esclusivamente da "tramite" e, quindi,
può essere considerato "soggetto passivo".
LA
RICONGIUNZIONE ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29/1979
Al
personale degli enti soppressi per legge (INAM ecc.) transitato presso
altre pubbliche amministrazioni è accordata la ricongiunzione gratuita
e d'ufficio di tutti i periodi contributivi per attività prestata
presso le amministrazioni di provenienza.
I periodi contributivi attinenti attività prestata presso privati è
invece ricongiunta onerosamente e a domanda, ai sensi dell'articolo 2.
LA
RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Legge 45/1990)
La
legge n. 45 del 4 marzo 1990 ha introdotto la possibilità di
ricongiungere le posizioni assicurative esistenti nell'INPS, o in forme
di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse
di previdenza dei liberi professionisti.
FUORI DALLE CASSE
L'articolo 1, primo comma, attribuisce al lavoratore dipendente pubblico
o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme
obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la
facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione,
di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso le
varie Casse di Previdenza per i Liberi Professionisti, nella gestione in
cui risulta iscritto, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo,
all'atto della domanda.
DENTRO
LE CASSE
L'articolo 1, seconda comma, attribuisce al libero professionista che
sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori
dipendenti o per i lavoratori autonomi, la facoltà di ricongiungere
tutti i periodi di contribuzione versati presso dette forme nella
gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Vanno ricongiunti, in base al principio della onnicomprensività della
ricongiunzione, anche i periodi di contribuzione versati presso tutte le
altre gestioni previdenziali cui il lavoratore sia stato iscritto.
DOPO
L'ETA' PENSIONABILE
In alternativa a tali facoltà, ove cioè, alla data della domanda il
richiedente non sia iscritto in costanza di attività lavorativa presso
la gestione dove vuole richiedere la ricongiunzione, l'articolo 1, comma
4, prevede che, dopo il compimento dell'età pensionabile, la
ricongiunzione possa essere richiesta nella gestione presso la quale si
possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa, in
relazione ad attività effettivamente esercitata.
SUPPLEMENTO
DI PENSIONE
Il quinto comma dell'articolo 1 prevede, inoltre, che il percettore di
una pensione di anzianità possa chiedere all'ente erogatore la
ricongiunzione di periodi assicurativi maturati successivamente alla
data di decorrenza della pensione per ottenere un supplemento di
pensione.
LA
TOTALIZZAZIONE
La sentenza n. 61/1999 della Corte Costituzionale ha introdotto anche
per i Liberi Professionisti la possibilità della "totalizzazione"
di periodi assicurativi esistenti presso più gestioni, per coloro che
non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna di esse.
Ogni gestione, tenendo conto del numero totale di contributi, provvede a
liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la
stessa, secondo il principio del "pro-rata".
La Corte ha comunque demandato al legislatore il compito di elaborare
una legge che disciplini la materia.
IL
CALCOLO DELL'INPS
Occorre tenere in considerazione i seguenti elementi variabili:
-
data
di presentazione della domanda di ricongiunzione;
-
età
del richiedente alla data della domanda;
-
anzianità
contributiva totale (comprensiva anche dei periodi oggetto di
ricongiunzione) sempre riferita alla data della domanda;
-
sesso
del richiedente.
L'insieme
di questi elementi dà luogo ad un coefficiente, cosiddetto
"coefficiente di riserva matematica), contenuto in tabelle emanate
con D.M. 19 febbraio 1981.
Successivamente si procede al calcolo di due quote di pensione di cui:
-
la
prima relativa ai soli contributi accreditati nella gestione
accentrante;
-
la
seconda comprensiva anche dei periodi oggetto di ricongiunzione,
utilizzando per entrambe sempre la formula R.M.S. * n° settimane *
0.00153846 = quota di pensione mensile
La
differenza tra le due quote così calcolate rappresenta il
"beneficio pensionistico" mensile. Moltiplicando tale importo
per 13 otterremo il beneficio pensionistico annuo (comprensivo anche
della 13a mensilità), utile per il calcolo della ricongiunzione.
PAGAMENTO
INTEGRALE
Tale beneficio sarà quindi moltiplicato per il coefficiente di riserva
matematica e dall'importo così ottenuto varrà defalcata la somma,
rivalutata alla data della domanda di ricongiunzione, relativa ai
contributi ricongiunti e segnalati precedentemente dalla cassa
professionale.
Nelle
ricongiunzioni dei liberi professionisti non è previsto l'abbattimento
dell'onere al 50%.
Il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato, su
domanda, in un numero di rate mensili non superiori alla metà dei mesi
ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto
variabile.
Anche
in questo tipo di ricongiunzione la comunicazione dell'onere a carico
del richiedente è effettuata mediante invio di bollettini di c/c
postale prestampati a cura dell'INPS.
IL
CALCOLO DELLE CASSE PROFESSIONALI
Non appena ricevuta richiesta da parte della Cassa, l'INPS ha l'obbligo
di segnalare tutta la contribuzione versata a favore del richiedente.
La contribuzione segnalata è rivalutata fino alla data della domanda.
Il calcolo dell'onere è effettuato dalla Cassa competente che adotta
coefficienti di riserva matematica contenuti in apposite tabelle.
In
caso di accettazione la contribuzione è trasferita alla Cassa
definitivamente.
UNA
SECONDA DOMANDA
Nel caso di rinuncia alla ricongiunzione valgono le stesse modalità
previste per l'INPS.
Una seconda domanda potrà essere presentata successivamente in presenza
di un periodi di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno
cinque versati in relazione ad attività effettivamente esercitata, con
l'esclusione quindi dei periodi di contribuzione volontaria, figurativa
e da riscatto.
E' possibile presentare una seconda domanda anche all'atto del
pensionamento, purchè la medesima sia diretta ad accentrare la
contribuzione nella gestione destinataria della precedente e vi siano
ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha
effetto la prima ricongiunzione.
I
SUPERSTITI
La legge prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere
esercitata anche dai superstiti, purche' la relativa domanda sia
presentata entro il termine tassativo di due anni dal decesso
dell'interessato, nella gestione presso cui il medesimo risultava
iscritto, e purchè la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia
determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della
pensione ai superstiti.
ELENCO
DELLE CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA PER I LIBERI
PROFESSIONISTI
-
Cassa
Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e
Procuratori
-
Cassa
Nazionale di previdenza per gli Ingegneri e Architetti
-
Cassa
Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei Geometri
-
Cassa
Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti
-
Cassa
Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti Commerciali
-
Ente
Nazionale di previdenza ed assistenza per i Veterinari - ENPAV
-
Ente
Nazionale di previdenza ed assistenza per i Farmacisti - ENPAF
-
Ente
Nazionale di previdenza ed assistenza per i Consulenti del Lavoro -
ENPACL
-
Cassa
Notariato
-
Fondo
di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD (Dal
1.1.1996 il Fondo è stato soppresso. La legge n. 45/1990 è
applicabile agli spedizionieri doganali dipendenti transitati
nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e in
costanza di attività lavorativa)
-
Ente
Nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM
-
Ente
Nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche - ENPAO
TRASFERIMENTO
GRATUITO ALL'INPDAI
La legge n. 44/1973 disciplina, per i dirigenti di aziende industriali,
iscritti all'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza Dirigenti Aziende
Industriali) da almeno cinque anni, il trasferimento della contribuzione
obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa versata nel Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, che non abbia dato titolo a
pensione.
Fanno eccezione i contributi accreditati nelle Gestioni speciali per i
lavoratori autonomi, per i quali è prevista la ricongiunzione onerosa,
ed i contributi figurativi accreditati senza corrispondente copertura
assicurativa (malattia, gravidanza e puerperio, aspettativa sindacale,
ecc.), per i quali è prevista la sola segnalazione.
Il trasferimento avviene mediante domanda dell'interessato, che può
essere presentata in qualsiasi momento e non prevede il versamento di
oneri da parte del richiedente.
Il
trasferimento è effettuato dall'INPS, comprensivo di tutta la
contribuzione accreditata fatta valere dall'interessato, con il relativo
importo e con la sola segnalazione dei periodi figurativi descritti
escludendo quindi dalla segnalazione, la contribuzione accreditata nelle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a domanda del richiedente.
Anche in quest'ultima ipotesi il calcolo dell'onere è di competenza
dell'INPDAI, in quanto ente accentrante.
Il trasferimento sopra indicato è operazione distinta e separata dalla
ricongiunzione che invece, come abbiamo visto, è onerosa. Dal punto di
vista del risultato quali sono le differenze tra le due operazioni?
-
Con
il trasferimento gratuito i contributi INPS sono valutati nelle
pensioni INPDAI sempre secondo le norme, i limiti ed i criteri INPS.
-
Con
la ricongiunzione onerosa i periodi INPS sono valutati secondo i
criteri propri dell'INPDAI.
RAPPORTI
INPS - ENPALS
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti ad una forma obbligatoria
sostitutiva dell'INPS, gestita dall'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo).
TRASFERIMENTO
I lavoratori che possono far valere periodi versati presso il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS e presso l'ENPALS,
possono ottenere un'unica pensione, con il cumulo di tutti i suddetti
contributi, attraverso il trasferimento gratuito, mediante una
convenzione stipulata tra i due Enti.
Oggetto di tale trasferimento sono le contribuzioni obbligatoria,
volontaria, da riscatto e figurativa, quest'ultima solo se interessata
da effettivo versamento di contribuzione nell'INPS (ad esempio cassa
integrazione guadagni).
Se esistono contribuzioni figurative quali malattia, gravidanza e
puerperio, servizio militare, i relativi periodi sono in ogni caso
trasmessi all'Ente richiedente. Non si tratta però di un trasferimento,
in quanto non c'e' stato effettivo versamento di contributi, ma
piuttosto di una segnalazione.
La
suddetta convenzione prevede inoltre che le domande di pensione,
presentate all'uno o all'altro Ente, siano inizialmente istruite dall'ENPALS
la quale valuta, in base alla prevalenza della contribuzione, chi debba
procedere alla liquidazione della pensione.
RICONGIUNZIONE
Come si può notare sono escluse da tale trasferimento tutte le
contribuzioni versate nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
che potranno eventualmente formare oggetto di ricongiunzione onerosa
presso l'ENPALS ai sensi dell'articolo 2 L. 29/1979.
E'
possibile ricongiungere periodi di contribuzione versata all'ENPALS
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979, qualora si
presenti la domanda di ricongiunzione prima o contestualmente a quella
diretta a ottenere la pensione.
PENSIONE
CONTRIBUTIVA: C'E' ANCHE IL CUMULO
Il Decreto Legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 prevede che ai
lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non abbiano maturato in
alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano
la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, è data la
facoltà di utilizzare, cumulandoli, tutti i periodi assicurativi
ovunque siano versati, purchè non coincidenti, per ottenere un'unica
prestazione pensionistica.
Si
può immediatamente intuire la portata innovativa del decreto in esame
che per la prima volta consente di giungere alla liquidazione della
pensione di vecchiaia (a partire da 57 anni come previsto dalla legge
335/1995), pur non avendo maturato in nessuna delle forme di
assicurazione obbligatoria il diritto autonomo a tale prestazione.
Tutto ciò a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano
comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni
singola gestione interessata.
Il
decreto, comunque, non toglie la possibilità agli interessati di
esercitare la ricongiunzione come previsto dalla legge 29/1979.
Se, quindi, il lavoratore vuole, invece del cumulo (gratuito) può
essere chiesta la ricongiunzione (che può essere a pagamento come
chiarito in precedenza). |