PENSIONE DI ANZIANITA'

 

SE IL PENSIONATO LAVORA  

  Le pensioni di anzianità sono in cumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Il titolare di una pensione di anzianità non può pertanto sommare, in linea di principio,  all'importo della pensione la retribuzione da lavoro dipendente.

E' possibile, invece, sommare la pensione ai redditi da lavoro autonomo, ma in tal caso, di norma, la rendita subirà una riduzione pari alla metà della quota di pensione che supera l'importo del trattamento minimo spettante ai lavoratori dipendenti, fino a concorrenza del reddito stesso.

ESEMPIO: pensione di anzianità dell'importo di L. 1.890.000 mensili liquidata con decorrenza 1° gennaio 1999. In presenza di un reddito da lavoro autonomo, sulla pensione verrà effettuata, fino a concorrenza con il reddito stesso, una trattenuta di L. 590.225 (lire 1.890.000 meno L. 709.550, importo del trattamento minimo 1999 = 1.180.450 : 2 = L. 590.225)

Le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 ed a determinate condizioni, quelli aventi decorrenza compresa tra il 1995 ed il 1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

   

LE PENSIONI LIQUIDATE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI  

Dal 1° gennaio 1999 la disciplina del cumulo reddito-pensione di anzianità è stata modificata (art. 77 Legge 448/98) per le pensioni liquidate - con qualunque decorrenza - sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. In tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia. Pertanto, se alla data del 31.12.1994 hanno conseguito il numero di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di anzianità possono cumulare la pensione, totalmente, ai redditi da lavoro autonomo e parzialmente al reddito da lavoro dipendente; in tale ultima ipotesi, la pensione subirà una riduzione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo (L. 709.550 per il 1999) spettanti ai lavoratori dipendenti.

   

SE IL LAVORO E' A TEMPO PARZIALE  

In alcuni casi è possibile sommare la pensione di anzianità e la retribuzione a part-time. E' infatti possibile cumulare in parte la pensione di anzianità con il reddito da lavoro dipendente, a condizione che vi sia una trasformazione del rapporto lavorativo, da tempo pieno in tempo parziale (il rapporto in tal caso non può avere una durata inferiore alle 18 ore settimanali) e che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un numero di ore non inferiore a quello ridotto al lavoratore che si avvale del part-time. Quando il lavoratore avrà compiuto l'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la disciplina del  cumulo sarà quella prevista per le pensioni di vecchiaia. L'importo della pensione di anzianità (ridotta) sommato alla retribuzione (a part-time) non potrà superare, però, l'importo della retribuzione spettante per il rapporto lavorativo a tempo pieno e la pensione non potrà essere ridotta in misura superiore al 50%.

   

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA  

Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del cumulo in vigore per i titolari di pensione di vecchiaia.

   

LA PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI  

Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nelle relative gestioni assicurative, raggiungono il diritto alla pensione di anzianità in presenza dei seguenti requisiti di età e contribuzione:

 

1)     35 anni di contributi e un'età anagrafica fissata al compimento del 57° anno di età, nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000;

2)     35 anni di contributi e 58 anni di età, dall'anno 2001 in poi;

3)     al compimento dei 40 anni di assicurazione e contribuzione, a prescindere dal compimento di una specifica età anagrafica.

 

Per poter conseguire il diritto a pensione, ai lavoratori autonomi non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa autonoma.

   

LE DECORRENZE DELLA PENSIONE  

Per ottenere la pensione di anzianità i lavoratori autonomi, oltre ad aver conseguito i prescritti requisiti di età e/o contribuzione, devono anche osservare uno specifico "calendario" che disciplina la decorrenza dei pensionamenti.

Calendario che e' stato, da ultimo, stabilito dalla Legge 449/97 e che determina le date iniziali del pensionamento in riferimento alla data di maturazione dei requisiti di età e contribuzione. Date di pensionamento che sono state distinte dalla legge in due periodi: per gli anni 1998 - 2000 e dal 2001 in poi, come risulta evidenziato nelle tabelle che seguono.

   

ANNI 1998 - 2000  

Le decorrenze di accesso al pensionamento sono diverse a seconda che l'assicurato possa far valere 40 o più anni di contribuzione, oppure meno di 40 anni.

Se il richiedente ha meno di 40 anni di assicurazione le "finestre di pensionamento" sono quelle elencate nella tabella.

   

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO PER CHI HA MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI  

Data entro la quale si maturano i requisiti

Decorrenza della pensione

31.3.1998  

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.02.1999

30.6.1998

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.05.1999

30.9.1998

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.08.1999

31.12.1998

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.11.1999

31.3.1999

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.02.2000

30.6.1999

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.05.2000

30.9.1999

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.08.2000

31.12.1999

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.11.2000

31.3.2000

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.02.2001

30.6.2000

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.05.2001

30.9.2000

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.08.2001

31.12.2000

(35 anni di contributi + 57 anni di età)

1.11.2001

   

Per cui, ad esempio, gli assicurati che hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione e i 57 anni di età entro il 1° trimestre 1998 potevano pensionarsi dal 1° febbraio 1999; quelli che hanno maturato gli stessi requisiti entro il 2° trimestre 1998 potevano pensionarsi dal 1° maggio 1999 e quelli che hanno conseguito i 35 anni di contributi e compiuto il 57° anno di età nel terzo e nel 4° trimestre 1999 potevano pensionarsi rispettivamente a decorrere dal 1° agosto e dal 1° novembre 1999.

Se il richiedente può far valere 40 o più anni di assicurazione e contribuzione, le date di decorrenza della pensione sono le seguenti:

   

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO PER CHI HA 40 O Più ANNI DI CONTRIBUZIONE  

 

Data entro la quale si raggiungono i 40 anni di contribuzione

Decorrenza della pensione

30.06.1998

01.01.1999

30.09.1998

01.04.1999

31.12.1998

01.07.1999

31.03.1999

01.10.1999

30.06.1999

01.01.2000

30.09.1999

01.04.2000

31.12.1999

01.07.2000

31.03.2000

01.10.2000

30.06.2000

01.01.2001

30.09.2000

01.04.2001

31.12.2000

01.07.2001

   

ANNI DAL 2001 IN POI

 

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, oppure che, a prescindere dall'età, hanno raggiunto il requisito dei 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001 in poi, le decorrenze di pensionamento saranno le seguenti:

 

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI DECORRENZA PENSIONE

1° Trimestre dell'anno

1° ottobre dello stesso anno

2° Trimestre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

3° Trimestre dell'anno

1° aprile dell'anno successivo

4° Trimestre dell'anno

1° luglio dell'anno successivo

SE IL PENSIONATO LAVORA

 

La pensione di anzianità, salvo alcune limitate eccezioni, non può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente ed è solo parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo. In tal caso la riduzione è pari alla metà della quota di pensione che supera l'importo del trattamento minimo spettante ai lavoratori dipendenti fino a concorrenza del reddito stesso.

Le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 e a determinate condizioni, quelle aventi decorrenza compresa tra il 1995 e il 1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 1999 la disciplina del cumulo reddito-pensione di anzianità è stata modificata (art. 77 Legge 448/98) per le pensioni liquidate - con qualunque decorrenza - sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. In tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia. Pertanto, se alla data del 31.12.1994 hanno conseguito il  numero di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di anzianità possono cumulare la pensione, totalmente, ai redditi da lavoro autonomo e parzialmente al reddito da lavoro dipendente;  in tal ultima ipotesi, la pensione subirà una riduzione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo (L. 709.550 per il 1999) spettante ai lavoratori dipendenti.

 

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

 

Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del cumulo in vigore per i titolari pensione di vecchiaia.

 

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