PENSIONE DI ANZIANITA' |
E' possibile, invece, sommare la pensione ai redditi da lavoro
autonomo, ma in tal caso, di norma, la rendita subirà una riduzione pari alla
metà della quota di pensione che supera l'importo del trattamento minimo
spettante ai lavoratori dipendenti, fino a concorrenza del reddito stesso. ESEMPIO:
pensione di anzianità
dell'importo di L. 1.890.000 mensili liquidata con decorrenza 1° gennaio 1999.
In presenza di un reddito da lavoro autonomo, sulla pensione verrà effettuata,
fino a concorrenza con il reddito stesso, una trattenuta di L. 590.225 (lire
1.890.000 meno L. 709.550, importo del trattamento minimo 1999 = 1.180.450 : 2 =
L. 590.225) Le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 ed a
determinate condizioni, quelli aventi decorrenza compresa tra il 1995 ed il
1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Dal 1° gennaio 1999 la disciplina del cumulo reddito-pensione di
anzianità è stata modificata (art. 77 Legge 448/98) per le pensioni liquidate
- con qualunque decorrenza - sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. In
tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo con
i redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia. Pertanto, se alla
data del 31.12.1994 hanno conseguito il numero di contributi richiesto per il
diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di anzianità possono
cumulare la pensione, totalmente, ai redditi da lavoro autonomo e parzialmente
al reddito da lavoro dipendente; in tale ultima ipotesi, la pensione subirà una
riduzione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo (L. 709.550
per il 1999) spettanti ai lavoratori dipendenti.
In alcuni casi è possibile sommare la pensione di anzianità e la
retribuzione a part-time. E' infatti possibile cumulare in parte la pensione di
anzianità con il reddito da lavoro dipendente, a condizione che vi sia una
trasformazione del rapporto lavorativo, da tempo pieno in tempo parziale (il
rapporto in tal caso non può avere una durata inferiore alle 18 ore
settimanali) e che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un numero di
ore non inferiore a quello ridotto al lavoratore che si avvale del part-time.
Quando il lavoratore avrà compiuto l'età stabilita per il diritto alla
pensione di vecchiaia, la disciplina del cumulo
sarà quella prevista per le pensioni di vecchiaia. L'importo della pensione di
anzianità (ridotta) sommato alla retribuzione (a part-time) non potrà
superare, però, l'importo della retribuzione spettante per il rapporto
lavorativo a tempo pieno e la pensione non potrà essere ridotta in misura
superiore al 50%.
Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il
diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del
cumulo in vigore per i titolari di pensione di vecchiaia.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nelle relative gestioni
assicurative, raggiungono il diritto alla pensione di anzianità in presenza dei
seguenti requisiti di età e contribuzione: 1)
35 anni di contributi e un'età
anagrafica fissata al compimento del 57° anno di età, nel periodo transitorio
compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000; 2)
35 anni di contributi e 58 anni
di età, dall'anno 2001 in poi; 3)
al compimento dei 40 anni di
assicurazione e contribuzione, a prescindere dal compimento di una specifica
età anagrafica. Per poter conseguire il diritto a pensione, ai lavoratori autonomi
non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa autonoma.
Per ottenere la pensione di anzianità i lavoratori autonomi, oltre
ad aver conseguito i prescritti requisiti di età e/o contribuzione, devono
anche osservare uno specifico "calendario" che disciplina la
decorrenza dei pensionamenti. Calendario che e' stato, da ultimo, stabilito dalla Legge 449/97 e
che determina le date iniziali del pensionamento in riferimento alla data di
maturazione dei requisiti di età e contribuzione. Date di pensionamento che
sono state distinte dalla legge in due periodi: per gli anni 1998 - 2000 e dal
2001 in poi, come risulta evidenziato nelle tabelle che seguono.
Le decorrenze di accesso al pensionamento sono diverse a seconda
che l'assicurato possa far valere 40 o più anni di contribuzione, oppure meno
di 40 anni. Se il richiedente ha meno di 40 anni di assicurazione le
"finestre di pensionamento" sono quelle elencate nella tabella.
Per cui, ad esempio, gli assicurati che hanno raggiunto i 35 anni
di contribuzione e i 57 anni di età entro il 1° trimestre 1998 potevano
pensionarsi dal 1° febbraio 1999; quelli che hanno maturato gli stessi
requisiti entro il 2° trimestre 1998 potevano pensionarsi dal 1° maggio 1999 e
quelli che hanno conseguito i 35 anni di contributi e compiuto il 57° anno di
età nel terzo e nel 4° trimestre 1999 potevano pensionarsi rispettivamente a
decorrere dal 1° agosto e dal 1° novembre 1999. Se il richiedente può far valere 40 o più anni di assicurazione e
contribuzione, le date di decorrenza della pensione sono le seguenti:
Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti
La pensione di anzianità, salvo alcune limitate eccezioni, non può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente ed è solo parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo. In tal caso la riduzione è pari alla metà della quota di pensione che supera l'importo del trattamento minimo spettante ai lavoratori dipendenti fino a concorrenza del reddito stesso. Le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1994 e a determinate condizioni, quelle aventi decorrenza compresa tra il 1995 e il 1997, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Dal 1° gennaio 1999 la disciplina del cumulo reddito-pensione di anzianità è stata modificata (art. 77 Legge 448/98) per le pensioni liquidate - con qualunque decorrenza - sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. In tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia. Pertanto, se alla data del 31.12.1994 hanno conseguito il numero di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di anzianità possono cumulare la pensione, totalmente, ai redditi da lavoro autonomo e parzialmente al reddito da lavoro dipendente; in tal ultima ipotesi, la pensione subirà una riduzione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo (L. 709.550 per il 1999) spettante ai lavoratori dipendenti.
Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, trova applicazione la stessa disciplina del cumulo in vigore per i titolari pensione di vecchiaia. |
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