DISCIPLINA DEL CUMULO FRA PENSIONE
E REDDITI DA LAVORO

 

Presentazione
Pensione di vecchiaia e di invalidità e degli assegni di invalidità
Eslusione dal divieto di cumulo
Modalità di effettuazione delle trattenute
Redditi da lavoro dipendente
Reddito da rapporto di lavoro a termine
Reddito da lavoro autonomo
Pensione di anzianità
Equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile
Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia
Lavoratori già pensionati alla data del 31.12.1994 o in possesso dei requisiti contributivi per il diritto a pensione a tale data
Pensioni interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo
Pensioni cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del minimo più la metà della quota eccedente il minimo
Pensioni interamente incumulabili con il reddito da lavoro autonomo
Dal 1.1.1998
Pensione ai superstiti
Pensione di anzianità
Disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Part-Time orizzontale
Part-Time verticale
Chi effettua la trattenuta per lavoro
Legge finanziaria 1997
Articolo 1 - Comma 185
Articolo 1 - Comma 186
Articolo 1 - Comma 189
Articolo 1 - Comma 190
Articolo 1 - Comma 210
Articolo 1 - Comma 211
Tabelle riepilogative
Pensione di anzianità
Pensione di vecchiaia - Pensione di invalidità - Assegno di inabilità
Pensione di reversibilità
Modalità di effettuazione della trattenuta per lavoro
Pensione di Anzianità (lavoro autonomo)
Modalità di effettuazione della trattenuta per lavoro
Pensione di vecchiaia - Pensione di Inabilità - Assegno di invalidità (lavoro autonomo)
Regime sanzionatorio

 


PRESENTAZIONE 

L'articolo 10 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 modificato dai commi 9 e 10 della legge 537 del 24.12.1993, detta una nuova disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, prevedendo criteri uniformi per tutte le pensioni dirette a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive.

L'innovazione di maggior rilievo, contenuta nella nuova normativa, e' costituita dalla rilevanza che, agli effetti del cumulo per le pensioni di vecchiaia e di anzianita' e con i trattamenti di invalidita', assumono i redditi da lavoro autonomo, laddove la pregressa normativa prendeva in considerazione a tali fini soltanto la retribuzione da lavoro dipendente.

 

 

PENSIONI DI VECCHIAIA E DI INVALIDITA' E DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'         

 Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1993 dispone che a decorrere dal 1.1.1994 le quote delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni di invalidita' a carico dell'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria), delle forme di previdenza esclusive e sostitutive delle gestioni degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti), non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi.

Per effetto di tale disposizione e' pertanto incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, la meta' della differenza tra l'importo della pensione e l'importo del trattamento minimo.

Il 6° comma e' stato modificato con effetto dal 1.2.1991, dall'art. 7, comma 2 della legge 29.12.1990, n. 407; quest'ultima disposizione, che ha esteso la disciplina sul divieto di cumulo ai pensionati che svolgono attivita' lavorativa dipendente fuori dal territorio nazionale, e' stata a sua volta modificata dall'articolo 6, comma 8-bis, della legge 19.7.1993, n. 236, che ha escluso dall'ambito di applicazione del divieto di cumulo alcune categorie di lavoratori;

  • il comma 2 dell'articolo 20 del DPR 488/1968 dispone che, ai fini della applicazione del divieto di cumulo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia;

  • agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali;

  • il comma 3 prevede che le disposizioni in materia di cumulo si applicano anche alle pensione dell'AGO sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione, in qualsiasi forma, da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto;

  • il comma 4 dispone che nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni in materia di divieto di cumulo trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati;

  • il comma 6 stabilisce infine che il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di pensione, salvo per quanto riguarda le quote aggiuntive in cifra fissa.

Per quanto riguarda le pensioni a carico dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto continuano a trovare applicazione le disposizioni che prevedono la loro incompatibilita' con l'attivita' lavorativa comportante l'obbligo di iscrizione al fondo che eroga il trattamento pensionistico.

 

 

ESLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO          

Il divieto di cumulo non trova applicazione nelle seguenti situazioni:

  • titolari di pensione a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF;

  • pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare. In caso di superamento, nel corso dell'anno, delle 50 giornate di lavoro, il divieto di cumulo opera per la totalita' delle giornate di lavoro effettuate;

  • pensionati dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

  • pensionati che svolgono la loro attivita' nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili;

  • pensionati che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna e assimilati ed in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

  • pensionati che, da una data anteriore al 1.2.1991 prestano servizio alle dipendenze della Comunita' Europea.

 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE          

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE          

Nei casi di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente le trattenute vengono effettuate dal datore di lavoro e versate all'ente previdenziale che eroga la pensione.

L'articolo 21, del DPR 488/1968 nel testo integrato dall'art. 21 legge 153/1969, dispone che il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualita' di pensionato.

Il datore di lavoro e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola e a detrarre dalla retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia comunque denominati, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione.

Secondo l'articolo 21 del DPR 488/1968, l'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione per il numero delle giornate retribuite nel mese, fino ad un massimo di 26.

Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' comunque determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per sei.

La detrazione opera comunque entro i limiti della trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione.

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente non opera nei confronti dei pensionati che percepiscono per la loro attivita' una retribuzione annua non superiore al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

 

 

REDDITO DA RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE          

A norma dell'articolo 10, comma 2 del DL 503/1992, il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non opera nei confronti dei pensionati assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi complessivamente le 50 giornate nell'anno solare.

Per consentire al datore di lavoro di operare la trattenuta per le giornate eccedenti le 50, il lavoratore a tempo determinato e' tenuto a comunicare gli eventuali rapporti di lavoro a termine gia' svolti nel corso dell'anno solare.

Il datore di lavoro che dalla dichiarazione rilasciata dal lavoratore rilevi il superamento nell'anno delle 50 giornate di lavoro, oltre ad effettuare la trattenuta per le giornate eccedenti le 50, deve provvedere a segnalare la circostanza all'Istituto, inviando copia della dichiarazione del lavoratore.

A seguito della ricezione di tale dichiarazione l'Istituto provvede, con le modalita' previste per i redditi da lavoro autonomo, alla effettuazione della trattenuta per i periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro.

 

 

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO          

Nel regime di cumulo precedente alla riforma Amato (art. 10 del DL503/1992) i redditi da lavoro autonomo erano irrilevanti per tutti i tipi di pensione (compresa quella di anzianita'). In sostanza, il pensionato, in possesso di redditi da lavoro autonomo, percepiva la pensione integralmente. Questa situazione di favore puo' presentarsi ancora, anche dopo le nuove norme introdotte dalla legge di riforma 335 del 8.8.1995, ma solo in presenza di determinate circostanze.

L'articolo 11, comma 10, della legge 537/1993, che sostituisce l'articolo 10, comma 8, del DL 503/1992 introducendo un regime transitorio, stabilisce che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994, sono titolare di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita' continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole.

Ai lavoratori che al 31.12.1994 abbiano maturato i requisiti minimi contributivi della pensione di vecchiaia (16 anni di contributi) o di anzianita' (35 anni di contributi) e vadano in pensione successivamente al 31.12.1994 si applica la vecchia normativa che non prevedeva l'incumulabilita' della pensione con i redditi da lavoro autonomo (non si applica la trattenuta per lavoro).

Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini dell'incumulabilita' debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad una attivita' di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione, (circolare 270 del 29.11.1993) anche se prodotti all'estero.

Rientra pertanto nel regime di limitazione del cumulo introdotto dall'art. 10 del DL 503/1992 non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciale, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalita' di dichiarazione ai fini fiscali.

La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo deve essere effettuata direttamente dall'Istituto.

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo non opera nei confronti dei pensionati dalla cui attivita' derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta, i lavoratori sono tenuti a produrre all'INPS la dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi IRPEF per il medesimo anno. (entro il 31 luglio 1998 per i redditi dell'anno 1997)

A seguito di tale comunicazione l'ufficio pensioni, verificato che il reddito prodotto dal pensionato e' superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno deve:

  • determinare l'importo complessivo di pensione da trattenere per l'anno di riferimento del reddito

  • recuperare l'importo di pensione non cumulabile mediante trattenuta sulla pensione

  • rideterminare l'imponibile fiscale e operare il relativo conguaglio

L'ammontare della trattenuta da operare e le modalita' del relativo recupero devono essere portati a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

 

 

PENSIONE DI ANZIANITA'          

Il comma 6 dell'articolo 10 del DL 503/1992, stabilisce che le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni per i lavoratori autonomi non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50% (fatto salvo il trattamento minimo) fino a concorrenza dei redditi stessi.

Sono esclusi dal divieto di cumulo i titolari di pensioni di anzianita' che svolgono la loro attivita' nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili.

Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianita' con i redditi da lavoro, previsto dall'anzidetto comma 6, si applica anche alla tredicesima mensilita'.

Va inoltre tenuto presente che il divieto di cumulo della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui attivita' derivi un reddito da lavoro dipendente o autonomo non superiore all'importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

 

EQUIPARAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA AL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE          

 Il comma 7 dell'articolo 10 del DL 503/1992, agli effetti del regime di cumulo, conferma che le pensioni di anzianita' sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

La finanziaria 1999 ha stabilito che sono equiparate alle pensioni di vecchiaia i trattamenti pensionistici liquidati con almeno 40 anni di contributi

Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione devono essere tenuti presenti, dal 1.1.1994, i nuovi limiti di eta' previsti dall'articolo 1 e 5 del DL 503/1992.

L'equiparazione delle pensioni di anzianita' alle pensioni di vecchiaia opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile.

 

 

ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA          

Periodo di riferimento Uomini Donne
01.01.1994 30.06.1995 61 56
01.07.1995 31.12.1996 62 57
01.01.1997 30.06.1998 63 58
01.07.1998 31.12.1999 64 59
Da 1.1.2000 in poi 65 60

 

 

LAVORATORI GIA' PENSIONATI ALLA DATA DEL 31.12.1994 O IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO A PENSIONE A TALE DATA          

Il comma 8 dell'articolo, 10 del DL 503/1992, modificato dal comma 10 della legge 537/1993, dispone che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994 risultano gia' pensionati, ovvero che hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Pertanto dal 1.1.1995:

  • i titolari di pensione di vecchiaia, di invalidita' e di assegno di invalidita', che prestano attivita' di lavoro dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione, sono soggetti al nuovo regime di incumulabilita' (piu' favorevole) che consente loro di cumulare, oltre al trattamento minimo del FPLD, il 50% della quota eccedente il T.M.

  • i titolari di pensioni di anzianita' con decorrenza anteriore al 1.1.1995 che prestano attivita' di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di incumulabilita' totale con la retribuzione stabilito dalla normativa previgente, con le relative eccezioni (agricoli e domestici);

  • i titolari di pensioni di qualsiasi categoria, con decorrenza anteriore al 1.1.1995, che svolgono attivita' di lavoro autonomo NON sono soggetti ad alcuna limitazione.

La stessa disciplina prevista per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1.1.1995 trova applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino i requisiti di contribuzione minima per il diritto a pensione di anzianita' e vecchiaia entro il 31.12.1994, ancorche' liquidano la prestazione con decorrenza successiva; con i seguenti limiti per i pensionati che svolgono attivita' di lavoro autonomo:

 

 

Pensioni interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo:          

  • pensioni con decorrenza anteriore al 1.1.1995;

  • pensioni con decorrenza successiva al 31.12.1994 ed anteriore al 1.10.1996, i cui titolari hanno perfezionato i requisiti contributi per il diritto alla pensione entro il 31.12.1994;

  • pensioni con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari hanno compiuto l'eta' di 52 anni entro il 30.9.1996 e hanno perfezionato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione entro il 31.12.1994;

  • pensioni ai anzianita' con decorrenza successiva al 30.9.1996 conseguite sulla base di 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, i cui titolari hanno perfezionato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione entro il 31.12.1994;

  • pensioni con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari hanno perfezionato entro il 30.9.1996 il requisito contributivo di 36 anni indipendentemente dall'eta' anagrafica e i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianita' entro il 31.12.1994.

 

 

Pensioni cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del minimo più la metà della quota eccedente il minimo:          

  • pensioni con decorrenza successiva al 31.12.1994 ed anteriore al 1.10.1996, i cui titolari hanno perfezionato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione successivamente al 31.12.1994;

  • pensioni con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari hanno compiuto l'eta' di 52 anni entro il 30.9.1996 e hanno perfezionato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione successivamente al 31.12.1994 e anteriormente al 30.9.1996;

  • pensioni di anzianita' con decorrenza successiva al 30.9.1996 conseguite sulla base di 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, i cui titolari hanno perfezionato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione successivamente al 31.12.1994;

  • pensioni con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari hanno perfezionato entro il 30.9.1996 il requisito contributivo di 36 anni indipendentemente dall'eta' anagrafica e i requisiti contributivi per il diritto alla pensione successivamente al 31.12.1994.

 

 

Pensioni interamente incumulabili con il reddito da lavoro autonomo:          

  • pensioni con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari non hanno maturato entro il 30.9.1996 ne' il requisito di eta' anagrafica di 52 anni ne' il requisito contributivo di 36 anni.

(Per effetto delle disposizioni dettate dall'articolo 59, comma 14, della legge 27.12.1997, n. 449, la totale incumulabilita' con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di cui al presente punto trova applicazione limitatamente al periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997)

 

 

DAL 1.1.1998          

Con effetto dal 1.1.1998 le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1.1.1998 si applica la previgente normativa se piu' favorevole.

 

 

 

PENSIONE AI SUPERSTITI          

Nulla e' innovato in materia di regime di cumulo per le pensioni ai superstiti. Tali trattamenti, qualunque sia la loro decorrenza, sono pertanto integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Per quanto riguarda il cumulo con i redditi da lavoro dipendente, le pensioni ai superstiti con piu' titolari sono integralmente cumulabili con la retribuzione.

Le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare sono incumulabili con la retribuzione relativamente alle sole quote aggiuntive in cifra fissa.

L'incumulabilita' riguarda anche le quote aggiuntive sulla tredicesima rata di pensione.

E' fatta comunque salva la quota di pensione pari al trattamento minimo.

 

 

PENSIONE DI ANZIANITA'          

 

DISCIPLINA DEL CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' LIQUIDATA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE ABBIANO TRASFORMATO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.          

La pensione di anzianita' liquidata nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 3 della legge 863 e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50%, dell'orario normale di lavoro.

La quota di pensione non cumulabile con la retribuzione si determina applicando all'importo mensile lordo della pensione, al netto dei trattamenti di famiglia, la riduzione percentuale in base al coefficiente derivante dal rapporto tra l'orario di lavoro convenuto tra datore di lavoro e lavoratore per lo specifico rapporto di lavoro e l'orario normale praticato nell'azienda per gli altri lavoratori.

Ad una maggiore riduzione dell'orario di lavoro corrisponde una minore riduzione della pensione ed e' quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensione.

Ad esempio, se l'orario di lavoro e' ridotto in misura pari al 40% rispetto all'orario normale, e quindi l'orario di lavoro convenuto e' pari al 60% dell'orario normale, la pensione sara' ridotta del 60%.

L'importo corrispondente al 60% dell'importo mensile lordo della pensione costituira' l'ammontare mensile della prestazione incumulabile con la retribuzione. Se l'orario di lavoro e' ridotto in misura pari al 50% rispetto all'orario normale, la quota mensile di pensione incumulabile con la retribuzione sara' pari al 50% dell'importo mensile lordo della pensione.

In ogni caso, la somma della retribuzione e della quota della pensione cumulabile con la retribuzione non puo' superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

 

 

PART-TIME ORIZZONTALE          

(Lavoro per alcune ore giornaliere e/o settimanali)

Calcolo trattenuta:

Moltiplicare la trattenuta giornaliera per 6

Dividere l'importo ottenuto per il numero delle ore di lavoro settimanali normali

Moltiplicare il risultato per le ore effettivamente retribuite

 

 

PART-TIME VERTICALE          

(Lavoro per alcuni giorni settimanali)

Calcolo trattenuta:

Moltiplicare l'importo della trattenuta giornaliera per le giornate effettivamente lavorate e/o retribuite.

 

CHI EFFETTUA LA TRATTENUTA PER LAVORO          

Le trattenute per lavoro vengono effettuate:

  • sulle prime liquidazioni:

  • dall'Istituto per il periodo => decorrenza pensione => calcolo arretrati al ….

    dal datore di lavoro dal mese successivo => calcolo arretrati al …….

  • sulle ricostituzioni:

    dall'Istituto per il periodo -- decorrenza arretrati da ricostituzione -- calcolo arretrati al ……. (La trattenuta viene effettuata solo sulle differenze di importo della trattenuta per lavoro ante ricostituzione e post ricostituzione)

  • dal datore di lavoro dal mese successivo al calcolo arretrati al ……., con il nuovo importo.

 

LEGGE FINANZIARIA 1997          

Articolo 1 - Comma 185                         

Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' di contribuzione per l'accesso pensionamento di anzianita' di cui alla tabella B allegata alla legge8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18ore settimanali: La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previsti dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facolta'.

A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore, che a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

 

Articolo 1 - Comma 186                          

L'impresa che si avvale della facolta' del ricordo al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

 

Articolo 1 - Comma 189                            

Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutiva, nonche' (trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30.9.1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del D.L. 28.2.1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.4.1986, n. 120.

 

Articolo 1 - Comma 190                         

Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'A.G.O. dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30.9.1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

 

Articolo 1 - Comma 210                           

Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10 della legge 24.12.1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:

4-bis … Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno..

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

 

Articolo 1 - Comma 211                            

All'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

8-bis … Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1968, n. 488, i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

 

TRATTENUTA PER LAVORO          

TABELLE RIEPILOGATIVE

PENSIONE DI ANZIANITA'           

(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

  • NO TRATTENUTA PER LAVORO:

  • inserimento anziani in lavori socialmente utili;

  • giudici di pace

CALCOLO TRATTENUTA GIORNALIERA: (pensione / 26)

DAL 30.9.1996

  • totale incumulabilita' con reddito da lavoro di qualsiasi natura

  • se gia' in pensione

  • ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni

  • ovvero requisito contributi di 35 e 52 anni di eta'

  • ovvero 40 anni di contribuzione

SI APPLICA LA PREVIGENTE NORMATIVA

 

PART-TIME ORIZZONTALE:

Trattenuta giornaliera per 6 - dividere per le ore settimanali normali (40) - moltiplicare il

risultato per le ore retribuite.

 

PART-TIME VERTICALE:

moltiplicare la trattenuta giornaliera per le giornate effettivamente retribuite 

Se lavora il mese di dicembre la trattenuta viene effettuata anche sulla tredicesima

Al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia la trattenuta diventa la stessa della pensione di vecchiaia: ((( pensione - T.M.) / 2 ) / 26 )

 

 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE DI INVALIDITA' - ASSEGNO DI INVALIDITA'          

(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

NO TRATTENUTA PER LAVORO:

  • se lavorano < di 50 giornate anno

  • se reddito da lavoro < al T.M.

  • inserimento anziani in lavori socialmente utili

  • domestici

  • giudici di pace

CALCOLO TRATTENUTA PER LAVORO: ((pensione - T.M.) / 2) / 26)

PART-TIME ORIZZONTALE:

  • trattenuta giornaliera per 6 - dividere per le ore settimanali normali (40) -- moltiplicare il risultato per le ore retribuite

PART-TIME VERTICALE:

  • moltiplicare la trattenuta giornaliera per le giornate effettivamente retribuite

Non si applica la trattenuta sulla tredicesima rata di pensione ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa, fatto comunque salvo il trattamento minimo.

A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 12.6.1984, N. 222, LE PENSIONI DI INABILITA' SONO INCOMPATIBILI CON I COMPENSI PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, IN ITALIA E ALL'ESTERO.

 

 

 

PENSIONE DI REVERSIBILITA'          

(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

 Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro ad esclusione di:

UNICO TITOLARE:

  • la trattenuta per lavoro opera esclusivamente sulle quote aggiuntive in cifra fissa

  • la trattenuta per lavoro opera anche sulla quota in cifra fissa relativa alla 13a mensilita'

  • e' fatto salvo comunque il trattamento minimo

 

 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA PER LAVORO          

NUOVA LIQUIDAZIONE CALCOLO ARRETRATI AL……..:

  • I.N.P.S. - dopo la restituzione del modello Te09

NUOVA LIQUIDAZIONE - DAL 1° DEL MESE SUCCESSIVO AL CALCOLO ARRETRATI AL …………:

  • datore di lavoro, sullo stipendio

 RICOSTITUZIONE CALCOLO ARRETRATI AL ……..:

  • I.N.P.S. - dopo la restituzione del modello Te09. (la trattenuta viene effettuata sulla differenza tra trattenute ante ricostituzione e post ricostituzione)

  RICOSTITUZIONE - DAL 1° DEL MESE SUCCESSIVO AL CALCOLO ARRETRATI AL ……..:

  • dal datore di lavoro, sullo stipendio, con il nuovo importo.

 

PENSIONE DI ANZIANITA'          

(Lavoro Autonomo)

  • Totalmente cumulabile con reddito da lavoro autonomo se la pensione ha decorrenza anteriore al 1.1.1995

  • Totalmente cumulabile, con reddito da lavoro autonomo, anche se la pensione ha decorrenza successiva al 31.12.1994, purche' i requisiti pensionistici siano maturati entro il 31.12.19

  • Parzialmente incumulabile, con i redditi da lavoro autonomo, per le decorrenze dal 1.2.1995 al 30.9.1996 (50% della parte eccedente il trattamento minimo

  • Se al 30.9.1996 sono gia' pensionati oppure hanno maturato il requisito contributivo dei 35 anni e un'eta' anagrafica di 55 anni, parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo. (50% della parte eccedente il trattamento minimo

  • Pensione di anzianita' con decorrenza successiva al 30.9.1996, i cui titolari hanno perfezionato entro il 30.9.1996 il requisito contributivo di 36 anni indipendentemente dall'eta' anagrafica e i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianita' entro il 31.12.1994 (la pensione e' interamente cumulabile per i redditi da lavoro autonomo

  • Per le pensioni liquidate dal 1.1.1998, la pensione e' parzialmente incumulabile con i redditi da lavoro autonomo. Le deroghe previste ai punti precedenti non si applicano alle pensioni liquidate dal 1.1.1998. (50% della parte eccedente il trattamento minimo).

 

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA PER LAVORO          

IL LAVORATORE AUTONOMO, SOGGETTO A TRATTENUTA PER LAVORO, DEVE PRESENTARE ALL'I.N.P.S.:

Recupero preventivo

Una dichiarazione preventiva dei redditi che prevede di conseguire nell'anno (art. 1 - c. 210 - finanziaria 97)

(Solo la prima volta quando inizia l'attivita' di lavoro autonomo dopo il pensionamento)

Recupero a saldo

Copia della dichiarazione dei redditi, da presentare all'I.N.P.S. con la stessa scadenza

Se hanno compiuto l'eta' per il pensionamento di vecchiaia e se il reddito dichiarato e' inferiore al trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti non si procede al calcolo della trattenuta.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE DI INABILITA' - ASSEGNO DI INVALIDITA'          

(Lavoro Autonomo)

NO TRATTENUTA PER LAVORO:

  • se reddito da lavoro < al trattamento minimo del F.P.L.D.

  

CALCOLO TRATTENUTA PER LAVORO:

(((pensione - T.M.) / 2) / 26)

SE AL 31.12.1994:

  • erano gia' in pensione - ovvero avevano maturato i requisiti minimi per la liquidazione della pensione (16 anni) - CONTINUA AD APPLICARSI LA PREVIGENTE NORMATIVA - (cumulabilita' totale)

A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 12.6.1994, N. 222, LE PENSIONI DI INABILITA' SONO INCOMPATIBILI CON I COMPENSI PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, IN ITALIA O ALL'ESTERO.

 

 

REGIME SANZIONATORIO          

 

Lavoratori dipendenti

Il lavoratore dipendente, secondo l'articolo 21 del Dpr. 488 del 27.4.1968, e' tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la sua qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito di questa dichiarazione o comunque se a conoscenza che il proprio dipendente e' titolare di pensione, ha l'obbligo di annotare questa circostanza sul libro matricola e di effettuare le trattenute derivanti dall'incumulabilita' della pensione con la retribuzione. Il secondo comma dell'art. 40 del Dpr. 488/68 prevede, a carico del datore di lavoro che ometta totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualita' di pensionati o non effettuino il versamento delle trattenute stesse all'INPS, il pagamento di una somma che verra' determinata dal comitato esecutivo dell'INSP (ora consiglio di amministrazione) in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei mancati versamenti. Il quarto comma dello stesso art. 40 stabilisce a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato l'obbligo del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione.


Lavoratori autonomi

L'articolo 1, comma 210 della legge 662/96 stabilisce l'effettuazione provvisoria, da parte degli enti previdenziali, delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Il conguaglio delle trattenute scatta poi quando il pensionato produca al competente ente previdenziale la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef.

Viene inoltre disposto (articolo 1, comma 211 della legge 662/96) che i pensionati che omettono di produrre, entro lo stesso termine di presentazione del modello 740 (ora "Unico98"), la dichiarazione dei redditi agli enti previdenziali incappano nel versamento al proprio ente pensionistico di una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno di riferimento della dichiarazione stessa. Questa somma sara' prelevata dall'ente previdenziale sulle rate di pensione dovute al pensionato inadempiente.