DISCIPLINA
DEL CUMULO FRA PENSIONE |
ESLUSIONE DAL DIVIETO DI CUMULO |
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Il divieto di cumulo non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |
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Nei casi di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente le trattenute vengono effettuate dal datore di lavoro e versate all'ente previdenziale che eroga la pensione. L'articolo 21, del DPR 488/1968 nel testo integrato dall'art. 21 legge 153/1969, dispone che il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il datore di lavoro e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola e a detrarre dalla retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia comunque denominati, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione. Secondo l'articolo 21 del DPR 488/1968, l'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione per il numero delle giornate retribuite nel mese, fino ad un massimo di 26. Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' comunque determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per sei. La detrazione opera comunque entro i limiti della trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione. Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente non opera nei confronti dei pensionati che percepiscono per la loro attivita' una retribuzione annua non superiore al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. |
REDDITO DA RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE |
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A norma dell'articolo 10, comma 2 del DL 503/1992, il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non opera nei confronti dei pensionati assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi complessivamente le 50 giornate nell'anno solare. Per consentire al datore di lavoro di operare la trattenuta per le giornate eccedenti le 50, il lavoratore a tempo determinato e' tenuto a comunicare gli eventuali rapporti di lavoro a termine gia' svolti nel corso dell'anno solare. Il datore di lavoro che dalla dichiarazione rilasciata dal lavoratore rilevi il superamento nell'anno delle 50 giornate di lavoro, oltre ad effettuare la trattenuta per le giornate eccedenti le 50, deve provvedere a segnalare la circostanza all'Istituto, inviando copia della dichiarazione del lavoratore. A seguito della ricezione di tale dichiarazione l'Istituto provvede, con le modalita' previste per i redditi da lavoro autonomo, alla effettuazione della trattenuta per i periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro. |
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO |
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Nel regime di cumulo precedente alla riforma Amato (art. 10 del DL503/1992) i redditi da lavoro autonomo erano irrilevanti per tutti i tipi di pensione (compresa quella di anzianita'). In sostanza, il pensionato, in possesso di redditi da lavoro autonomo, percepiva la pensione integralmente. Questa situazione di favore puo' presentarsi ancora, anche dopo le nuove norme introdotte dalla legge di riforma 335 del 8.8.1995, ma solo in presenza di determinate circostanze. L'articolo 11, comma 10, della legge 537/1993, che sostituisce l'articolo 10, comma 8, del DL 503/1992 introducendo un regime transitorio, stabilisce che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994, sono titolare di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita' continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole. Ai lavoratori che al 31.12.1994 abbiano maturato i requisiti minimi contributivi della pensione di vecchiaia (16 anni di contributi) o di anzianita' (35 anni di contributi) e vadano in pensione successivamente al 31.12.1994 si applica la vecchia normativa che non prevedeva l'incumulabilita' della pensione con i redditi da lavoro autonomo (non si applica la trattenuta per lavoro). Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini dell'incumulabilita' debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad una attivita' di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione, (circolare 270 del 29.11.1993) anche se prodotti all'estero. Rientra pertanto nel regime di limitazione del cumulo introdotto dall'art. 10 del DL 503/1992 non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciale, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalita' di dichiarazione ai fini fiscali. La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo deve essere effettuata direttamente dall'Istituto. Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo non opera nei confronti dei pensionati dalla cui attivita' derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta, i lavoratori sono tenuti a produrre all'INPS la dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi IRPEF per il medesimo anno. (entro il 31 luglio 1998 per i redditi dell'anno 1997) A seguito di tale comunicazione l'ufficio pensioni, verificato che il reddito prodotto dal pensionato e' superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno deve:
L'ammontare della trattenuta da operare e le modalita' del relativo recupero devono essere portati a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione. |
EQUIPARAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA AL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE |
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Il comma 7 dell'articolo 10 del DL 503/1992, agli effetti del regime di cumulo, conferma che le pensioni di anzianita' sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. La finanziaria 1999 ha stabilito che sono equiparate alle pensioni di vecchiaia i trattamenti pensionistici liquidati con almeno 40 anni di contributi Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione devono essere tenuti presenti, dal 1.1.1994, i nuovi limiti di eta' previsti dall'articolo 1 e 5 del DL 503/1992. L'equiparazione delle pensioni di anzianita' alle pensioni di vecchiaia opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile. |
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA |
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Periodo di riferimento | Uomini | Donne |
01.01.1994 30.06.1995 | 61 | 56 |
01.07.1995 31.12.1996 | 62 | 57 |
01.01.1997 30.06.1998 | 63 | 58 |
01.07.1998 31.12.1999 | 64 | 59 |
Da 1.1.2000 in poi | 65 | 60 |
LAVORATORI GIA' PENSIONATI ALLA DATA DEL 31.12.1994 O IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO A PENSIONE A TALE DATA |
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Il comma 8 dell'articolo, 10 del DL 503/1992, modificato dal comma 10 della legge 537/1993, dispone che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994 risultano gia' pensionati, ovvero che hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa. Pertanto dal 1.1.1995:
La stessa disciplina prevista per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1.1.1995 trova applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino i requisiti di contribuzione minima per il diritto a pensione di anzianita' e vecchiaia entro il 31.12.1994, ancorche' liquidano la prestazione con decorrenza successiva; con i seguenti limiti per i pensionati che svolgono attivita' di lavoro autonomo: |
Pensioni interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo: |
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Pensioni cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del minimo più la metà della quota eccedente il minimo: |
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Pensioni interamente incumulabili con il reddito da lavoro autonomo: |
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(Per effetto delle disposizioni dettate dall'articolo 59, comma 14, della legge 27.12.1997, n. 449, la totale incumulabilita' con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di cui al presente punto trova applicazione limitatamente al periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997) |
DAL 1.1.1998 |
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Con effetto dal 1.1.1998 le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1.1.1998 si applica la previgente normativa se piu' favorevole. |
PENSIONE AI SUPERSTITI |
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Nulla e' innovato in materia di regime di cumulo per le pensioni ai superstiti. Tali trattamenti, qualunque sia la loro decorrenza, sono pertanto integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per quanto riguarda il cumulo con i redditi da lavoro dipendente, le pensioni ai superstiti con piu' titolari sono integralmente cumulabili con la retribuzione. Le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare sono incumulabili con la retribuzione relativamente alle sole quote aggiuntive in cifra fissa. L'incumulabilita' riguarda anche le quote aggiuntive sulla tredicesima rata di pensione. E' fatta comunque salva la quota di pensione pari al trattamento minimo. |
DISCIPLINA DEL CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' LIQUIDATA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE ABBIANO TRASFORMATO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. |
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La pensione di anzianita' liquidata nei confronti dei lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo 3 della legge 863 e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50%, dell'orario normale di lavoro. La quota di pensione non cumulabile con la retribuzione si determina applicando all'importo mensile lordo della pensione, al netto dei trattamenti di famiglia, la riduzione percentuale in base al coefficiente derivante dal rapporto tra l'orario di lavoro convenuto tra datore di lavoro e lavoratore per lo specifico rapporto di lavoro e l'orario normale praticato nell'azienda per gli altri lavoratori. Ad una maggiore riduzione dell'orario di lavoro corrisponde una minore riduzione della pensione ed e' quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensione. Ad esempio, se l'orario di lavoro e' ridotto in misura pari al 40% rispetto all'orario normale, e quindi l'orario di lavoro convenuto e' pari al 60% dell'orario normale, la pensione sara' ridotta del 60%. L'importo corrispondente al 60% dell'importo mensile lordo della pensione costituira' l'ammontare mensile della prestazione incumulabile con la retribuzione. Se l'orario di lavoro e' ridotto in misura pari al 50% rispetto all'orario normale, la quota mensile di pensione incumulabile con la retribuzione sara' pari al 50% dell'importo mensile lordo della pensione. In ogni caso, la somma della retribuzione e della quota della pensione cumulabile con la retribuzione non puo' superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno. |
PART-TIME ORIZZONTALE |
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(Lavoro per alcune ore giornaliere e/o settimanali) Calcolo trattenuta: Moltiplicare la trattenuta giornaliera per 6 Dividere l'importo ottenuto per il numero delle ore di lavoro settimanali normali Moltiplicare il risultato per le ore effettivamente retribuite |
PART-TIME VERTICALE |
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(Lavoro per alcuni giorni settimanali) Calcolo trattenuta: Moltiplicare l'importo della trattenuta giornaliera per le giornate effettivamente lavorate e/o retribuite. |
CHI EFFETTUA LA TRATTENUTA PER LAVORO |
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Le trattenute per lavoro vengono effettuate:
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Articolo 1 - Comma 185 |
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Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' di contribuzione per l'accesso pensionamento di anzianita' di cui alla tabella B allegata alla legge8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18ore settimanali: La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previsti dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore, che a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. |
Articolo 1 - Comma 186 |
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L'impresa che si avvale della facolta' del ricordo al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. |
Articolo 1 - Comma 189 |
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Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutiva, nonche' (trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30.9.1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del D.L. 28.2.1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.4.1986, n. 120. |
Articolo 1 - Comma 190 |
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Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'A.G.O. dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30.9.1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. |
Articolo 1 - Comma 210 |
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Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10 della legge 24.12.1993, n. 537, e' aggiunto il seguente: 4-bis Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. |
Articolo 1 - Comma 211 |
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All'articolo 10 del D.L. 30.12.1992, n. 503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 8-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1968, n. 488, i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore. |
PENSIONE DI ANZIANITA' |
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(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)
CALCOLO TRATTENUTA GIORNALIERA: (pensione / 26) DAL 30.9.1996
SI APPLICA LA PREVIGENTE NORMATIVA
PART-TIME ORIZZONTALE: Trattenuta giornaliera per 6 - dividere per le ore settimanali normali (40) - moltiplicare il risultato per le ore retribuite.
PART-TIME VERTICALE: moltiplicare la trattenuta giornaliera per le giornate effettivamente retribuite
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PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE DI INVALIDITA' - ASSEGNO DI INVALIDITA' |
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(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) NO TRATTENUTA PER LAVORO:
CALCOLO TRATTENUTA PER LAVORO: ((pensione - T.M.) / 2) / 26) PART-TIME ORIZZONTALE:
PART-TIME VERTICALE:
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PENSIONE DI REVERSIBILITA' |
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(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro ad esclusione di: UNICO TITOLARE:
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MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA PER LAVORO |
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NUOVA LIQUIDAZIONE CALCOLO ARRETRATI AL ..:
NUOVA LIQUIDAZIONE - DAL 1° DEL MESE SUCCESSIVO AL CALCOLO ARRETRATI AL :
RICOSTITUZIONE CALCOLO ARRETRATI AL ..:
RICOSTITUZIONE - DAL 1° DEL MESE SUCCESSIVO AL CALCOLO ARRETRATI AL ..:
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PENSIONE DI ANZIANITA' |
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(Lavoro Autonomo)
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MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA PER LAVORO |
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IL LAVORATORE AUTONOMO, SOGGETTO A TRATTENUTA PER LAVORO, DEVE PRESENTARE ALL'I.N.P.S.: Recupero preventivo Una dichiarazione preventiva dei redditi che prevede di conseguire nell'anno (art. 1 - c. 210 - finanziaria 97) (Solo la prima volta quando inizia l'attivita' di lavoro autonomo dopo il pensionamento) Recupero a saldo Copia della dichiarazione dei redditi, da presentare all'I.N.P.S. con la stessa scadenza Se hanno compiuto l'eta' per il pensionamento di vecchiaia e se il reddito dichiarato e' inferiore al trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti non si procede al calcolo della trattenuta. |
PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE DI INABILITA' - ASSEGNO DI INVALIDITA' |
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(Lavoro Autonomo) NO TRATTENUTA PER LAVORO:
CALCOLO TRATTENUTA PER LAVORO: (((pensione - T.M.) / 2) / 26) SE AL 31.12.1994:
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REGIME SANZIONATORIO |
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Lavoratori dipendenti Il lavoratore dipendente, secondo l'articolo 21 del Dpr. 488 del 27.4.1968, e' tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la sua qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito di questa dichiarazione o comunque se a conoscenza che il proprio dipendente e' titolare di pensione, ha l'obbligo di annotare questa circostanza sul libro matricola e di effettuare le trattenute derivanti dall'incumulabilita' della pensione con la retribuzione. Il secondo comma dell'art. 40 del Dpr. 488/68 prevede, a carico del datore di lavoro che ometta totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualita' di pensionati o non effettuino il versamento delle trattenute stesse all'INPS, il pagamento di una somma che verra' determinata dal comitato esecutivo dell'INSP (ora consiglio di amministrazione) in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei mancati versamenti. Il quarto comma dello stesso art. 40 stabilisce a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato l'obbligo del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Lavoratori autonomi L'articolo 1, comma 210 della legge 662/96 stabilisce l'effettuazione provvisoria, da parte degli enti previdenziali, delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Il conguaglio delle trattenute scatta poi quando il pensionato produca al competente ente previdenziale la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef. Viene inoltre disposto (articolo 1, comma 211 della legge 662/96) che i pensionati che omettono di produrre, entro lo stesso termine di presentazione del modello 740 (ora "Unico98"), la dichiarazione dei redditi agli enti previdenziali incappano nel versamento al proprio ente pensionistico di una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno di riferimento della dichiarazione stessa. Questa somma sara' prelevata dall'ente previdenziale sulle rate di pensione dovute al pensionato inadempiente. |