Regione Puglia
Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio
Note relative
agli emendamenti a cura dell'Assessorato all'Urbanistica
In riferimento al testo
normativo, adottato dal Consiglio Regionale e modificato con la proposta di emendamenti
relativi alle controdeduzioni alle osservazioni presentate, l'Assessorato
Regionale all'Urbanistica ha predisposto un testo emendato e coordinato delle
NTA che contiene le prime risultanze dell'analisi tecnico politica effettuata
nel corso dei lavori di esame da parte della V Commissione Consiliare.
Per tali temi. che in ogni caso
non esauriscono il quadro di revisione proposto, si evidenziano i seguenti
emendamenti riportati nel testo con corpo sottolineato e laddove è stata
eliminata qualche parola o frase con la segnalazione "(cancellato)":
il testo riportato sulla sinistra è quello licenziato dalla Giunta Regionale
(con le modifiche relative alle controdeduzioni in corsivo); il testo riportato
sulla desta è quello modificato come sopra espresso, in modo da poter avere in
forma diretta il confronto delle proposte.
0 In tutto il corpo normativo
cosi come nel titolo è stata eliminata la parola "ambientale" ed, ove
del caso, il termine "beni ambientali", rimandando alla sola dicitura
di "paesaggio" o "beni paesistici".
1 Nella definizione dei
"territori costruiti" di cui al punto 5 dell'art.1.03 sono state
apportate alcune modificazioni distinguendo le esclusioni di cui alla LS 431/85
e le ulteriori scelte operato in sede di PUTT.
2 All'art.1.04 sono state
aggiunte puntuali specificazioni inerenti le tavole tematiche di
accompagnamento poiché la struttura sta predisponendo alcuni aggiornamenti
relativi ai vincoli e relativi ai beni (Ambiti Territoriali Distinti) alla luce
della nuova documentazione territoriale aggiornata.
3 All'art.1.05 sono stati
aggiunti gli SUE con specifica considerazione dei valori paesistici anche in
mancanza di adeguamento dello strumento generale in modo da non bloccare
l'attuazione dei piani (come l'art.55 della 56/80) e trasferire alla
pianificazione sottordinata lo stesso criterio di "mosaico"
ipotizzato per l'attuazione del PUTT.
4 Sono state modificate quasi
globalmente le condizioni di incentivazione economico finanziaria art.1.06
perché allo stato attuale ritenute in parte superate.
5 In riferimento agli strumenti
di attuazione del Piano di cui all'art.2.05, gli stessi sono stati spostati al
Titolo IV (il testo è stato colà integralmente riportato per il confronto) e
sono state eliminate tutte le previsioni di sottopiani di cui al punto 6 perché
non più attuali dopo la introduzione del PTCP a cura delle Provincie.
6 Nell'art.3.01 al comma 2 sono
state introdotte alcune specificazioni in merito ai contenuti dei quattro punti
relativi a ciascuna categoria di Ambiti Territoriali Distinti in modo da
rendere più facilmente univoco quanto nel seguito prescritto.
7 Nell'art.3.02 sono stati
modificati i contenuti delle articolazioni dell'insieme (e relative componenti)
in quanto non rispondenti alle successive specificazioni.
8 Nell'art.3.03 al punto 1.09,
trattandosi di beni naturalistici si è modificato il termine "parchi e
ville" con "parchi di ville".
9 All'art.3.05 è stato aggiunto
un punto 5 (già presente in altra parte delle norme) che specifica la
possibilità di trasferire su zone urbanisticamente conformi le cubature con
asservimento ove queste insistano su aree immodificabili.
10 Le problematiche relative a
ciascun ATD sono state rese di più immediata comprensione, introducendo
puntuali specificazioni e organizzando le "prescrizioni di base" (per
l'area di pertinenza e per l'area annessa) in tre categorie: quella degli
interventi non ammissibili, quella degli interventi ammissibili a condizione,
quelli ammissibili a regime ordinario o secondo le procedure di subdelega.
11 Il Titolo IV riporta gli
strumenti di attuazione del Piano, già nel Titolo II, con l'aggiunta dei Piani
di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) introdotti in sede di
controdeduzioni all'art. 7.08 ed ora riportati all'art. 4.09; sono stati
introdotti infine nell'art. 4.10 i Piani, Programmi e Progetti speciali.
12 II Titolo V, che riporta le
procedure e gli adempimenti è stato modificato nel titolo e sono state aggiunte
le "opere di rilevante trasformazione" già nel Titolo IV. Sono state
inoltre introdotte alcune specificazioni nell'art. 6.08 relative ai primi
adempimenti per l'attuazione del Piano.
13 Nel Titolo VI sono state
apportate specifiche integrazioni relative alla disciplina normativa poiché
i(n) alcune leggi regionali in materia cessaono di avere efficacia con
l'approvazione del Piano.
14 Nel titolo VII sono state
introdotte alcune specificazioni nel testo vigente, è stato eliminato
l'articolo relativo ai PIRT ed è stato aggiunto un articolo (7.09) per gli
interventi in aree soggette a regime di immodificabilità transitoria ed uno
relativo all'efficacia giuridica del Piano (art. 7.10).
N.T.A.
Norme Tecniche di Attuazione
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.01 -
Obiettivi e campo di applicazione del Piano
1.02 -
Contenuti del Piano
1.03 - Efficacia
delle norme tecniche del Piano
1.04 -
Elaborati del Piano
1.05 -
Attuazione del Piano
1.06 -
Incentivi economico-finanziari
TITOLO
II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI
2.01 -
Definizioni
2.02 -
Indirizzi di tutela
2.03 - Limiti di
efficacia delle norme di Piano
2.04 - Tutela
paesaggistica negli ambiti estesi
TITOLO
III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
CAPO I -
GENERALITA'
3.01 - Gli
elementi strutturanti il territorio
3.02 - Il
sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico
3.03 - II
sistema della copertura botanico - vegetazionale, colturale e della
potenzialità faunistica
3.04 - II
sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
3.05 -
Direttive di tutela
CAPO II -
COMPONENTI DELLA STRUTTURA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICA
3.06 - Le
emergenze
3.07 - Coste;
aree litoranee ed aree annesse
3.08 - Corpi
idrici e beni assimilati
3.09 -
Versanti e crinali
CAPO
III - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
3.10 - Boschi
e macchie
3.11- Beni
naturalistici
3.12 - Zone
umide
3.13 - Aree
protette
3.14 - Beni
diffusi nel paesaggio agrario
CAPO
IV - COMPONENTI STORICO-CULTURALI
3.15 - Zone
archeologiche
3.16 - Beni
architettonici extraurbani
3.17 -
Paesaggio agrario e usi civici
3.18 - Punti
panoramici
TITOLO
IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO
4.01 - Piani
Urbanistici Intermedi
4.02 - Aree
protette e parchi regionali
4.03 - Parchi
naturali
4.04 - Parchi
archeologici e storico-culturali
4.05 - Parchi
plurivalenti
4.06 - Piani
regolatori generali conformi al Piano
4.07 - Piani
attuativi di strumenti urbanistici generali conformi o non al Piano
4.08 - PUTT e
specifiche connessioni al Piano
4.09 - Piani
di interventi di recupero territoriale
4.10 - Piani,
programmi e progetti previsti dalla vigente legislazione statale non
espressamente contemplati dalla vigente legislazione regionale
TITOLO
V - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
5.01 -
Autorizzazione paesaggistica
5.02 -
Interventi esentati dalla autorizzazione
5.03 - Parere
paesaggistico
5.04 - Opere
di rilevante trasformazione
5.05 - Studio
di impatto paesaggistico
5.06 -
Verifica di compatibilità paesaggistica
5.07 -
Attestazione di compatibilità paesaggistica
5.08 - Primi
adempimenti per l'attuazione del Piano
5.09 -
Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano
5.10 - Criteri
per varianti e deroghe al Piano
TITOLO
VI - COMPETENZE E STRUTTURE
6.01 -
Competenze degli Enti Territoriali: autorizzazioni
6.02 -
Competenze degli Enti Territoriali: pareri e attestazioni
6.03 -
Struttura di gestione del Piano
6.04 - Controllo
delle funzioni delegate
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
7.01 - Beni
paesaggistici non considerati dal Piano
7.02 -
Aggiornamenti periodici del Piano
7.03 -
Autorizzazioni richieste prima del Piano
7.04 -
Adempimenti degli Enti delegati
7.05 -
Abrogazione disposizioni non compatibili
7.06 - PRG già
trasmessi alla Regione
7.07 - Usi
civici
7.08 -
Attivazione procedure ridefinizione vincoli
7.09 -
Interventi in aree soggette a regime transitorio di immodificabilità
7.10 -
Efficacia del piano
ALLEGATI:
A1 Elaborati
tecnici da allegare alla domanda per la autorizzazione paesaggistica
A2 Piani di
interventi di recupero territoriale
A3 Interventi
connessi all'attività estrattiva e procedure per l'attestazione di
compatibilità al PUTT/p
B Elenco "corpi
idrici"
C Elenco
"grotte"
D Elenco
"biotopi"
B Elenco
"zone umide"
F Elenco
"parchi naturali attrezzati"
G Elenco
"aree protette e vincoli faunistici"
H Elenco
"beni archeologici e architettonici"
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1.01 - OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il Paesaggio (PUTT/p), in adempimento a quanto disposto dalla legge
08.08.85 n.431 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio
allo scopo di: tutelare l’identità storica e culturale dello stesso, rendere
compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti con il
suo uso sociale, promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse
disponibili.
2. Il PUTT/p
sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori
paesistici, come previsto dall'art.1bis() della legge n.431/85, e risponde
ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art.4 della
l.r.n.56/80 e di procedura di cui all'art.8 della stessa legge regionale.
3. Il campo di applicazione del PUTT/p è limitato alle categorie dei beni
paesistici di cui: all'art.1() della
legge n.1497/39, al comma 5° dell'art.82 del DPR.24.07.77 n.616 (così come
integrato dalla legge n.431/85), all'art.1 quinquies della legge n.431/85,
con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle
caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/p stesso.
4. Il PUTT/p interessa
l'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la
disciplina.
5. Nelle
presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio è denominato Piano o PUTT/p.
ART.
1.02 - CONTENUTI DEL PIANO
1. Il Piano si
articola, con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti
la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al
fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.
2.
L'articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano
sulla individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti
ed inoltre su:
2.1 la
suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree
omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche
quali:
2.1.a sistema
delle aree omogenee per l'assetto
geologico, geomorfologico e idrogeologico;
2.1.b sistema
delle aree omogenee per la copertura
botanico/vegetazionale e del contesto faunistico attuale e potenziale che
queste determinano;
2.1.c sistema
delle aree omogenee per i caratteri
della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
2.2 la
individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della
struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e
ordinate in riferimento ai sottosistemi 2.1;
2.3 la
definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di
rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al
punto 2.1;
3. Alla stessa
articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia
la normativa del Piano disciplinante il rilascio della autorizzazione
paesaggistica (art.5.01) e del parere paesaggistico (art.5.03) per le attività
di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di
trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di
compatibilità paesaggistica (art.5.07), così come appresso specificato.
ART.
1.03 - EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO
1 II contenuto
normativo del Piano si articola nella determinazione di:
1.1 "obiettivi" generali e specifici di
salvaguardia e valorizzazione paesistica;
1.2 "indirizzi" di orientamento per la
specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la
definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli
strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;
1.3 "direttive" di regolamentazione per
le procedure e le modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti
di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di
funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
1.4 "prescrizioni" di base direttamente
vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria
e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli
strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per
interventi diretti;
1.5 "criteri" di definizione dei
requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione
delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e delle individuazioni
degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.
2. I contenuti
normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in
riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02, come
successivamente precisato. Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul
territorio, detti contenuti non sostituiscono, ma integrano, quelli di ciascuna
legge.
3. Le
"prescrizioni" di base sono direttamente e immediatamente vincolanti,
prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso
di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello
minimo di tutela.
Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di
pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali,
prevalgono sulle presenti norme di attuazione.
In sede di pianificazione di secondo livello, di
cui al titolo VI, dette "prescrizioni", in applicazione dei
"criteri" del punto 1.5 che precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui all'art.5.07.
4. La
conformità al Piano delle previsioni dei progetti, dei piani e delle loro
varianti viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il
rilascio della "autorizzazione
paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei
siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani
o progetti, come successivamente precisato.
5. Le norme contenute nel Piano, di cui al
titolo II "Ambiti Territoriali
Estesi" ed al titolo III "Ambiti
Territoriali Distinti", non
trovano applicazione all'interno dei ''territori costruiti" che
vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti:
5.1 aree
tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";
5.2 aree che
risultano incluse, anche se in
percentuale, in Programmi Pluriennali di
Attuazione approvati alla data di pubblicazione del DL 312 del 27/06/85:
5.3 aree
tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche", "direzionali", "artigianali",
"industriali", "miste", "aree a servizi o zone F"
se, alla data del 6 giugno 1990, risultano incluse in proposte di strumenti
urbanistici esecutivi (SUE se previsti) presentati o a varianti successive, o
sono relative a proposte soggette a intervento diretto:
5.4 aree che,
ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti
urbanistici vigenti:
- ne abbiano
di fatto i requisiti (ai sensi del punto B dell'art.2 del DM n.1444/1968) e
vengano riconosciute come regolarmente edificate totalmente o parzialmente (o
con edificato anche se abusivo ma già in possesso di concessione edilizia in
sanatoria ai sensi delle leggi n.47/85 e 724/94);
- siano
intercluse, nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie,
regolarmente edificate alla data di entrata in vigore del Piano, tipizzate come
zone A, B, C e D;
6. Le norme
contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori
disciplinati dai piani delle Aree di Sviluppo Industriale;
7 Le aree di
cui ai precedenti punti 5 e 6 se sottoposte direttamente a tutela ai sensi
della LS 1497/39(), o non rientranti nelle disposizioni di cui al secondo comma
della LS 431/85, sono comunque soggette agli adempimenti di cui agli artt.5.01
- 5.03 - 5.07;
ART.
1.04 - ELABORATI DEL PIANO
1. Gli
elaborati del Piano sono:
- a. relazione
e relativi allegati scritti e grafici;
- b. norme
tecniche di attuazione e relativi allegati;
- c.
cartografie;
C.1 : carta
delle articolazioni territoriali della
pianificazione paesistica, in più tavole in scala 1:100.000, e 1:25.000;
C.2 : carte tematiche dell'uso del suolo, in più
tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.3 : carte tematiche delle componenti paesistiche
e dei valori dei beni singoli o complessi
di beni, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.4 : carta
dei vincoli diretti/indiretti di
tutela paesistica e della pianificazione urbanistica, in più tavole in scala
1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000.
La carta C.1
delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistica (la serie 13,
rappresentante gli "ATE" ambiti territoriali estesi, nella scala
1:25.000) e le carte C.3 (le serie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
rappresentanti gli "ATD" ambiti territoriali distinti, nella scala
1:25.000) costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del
Piano e, pertanto, esse soltanto - in uno alle norme stesse ed agli allegati
elenchi - assumono efficacia (prescrittiva) di riferimento. Le carte C.2 e C.4
(le serie 00, 12, 14) e quelle nelle scale inferiori delle carte C.1 e C.3,
costituiscono i riferimenti documentari ed illustrativi - in uno alla relazione
- utili per la interpretazione dei contenuti delle carte C.1 e C.3 nella loro
versione in scala 1:25.000.
2. Le
indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in
scala 1:50.000 e 1:100.000. In caso di discordanza o di indicazione errata, gli
elaborati scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati
scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione. Qualora fossero prodotte
varianti di aggiornamento e/o integrazione, gli elaborati più recenti hanno
prevalenza su quelli più vecchi.
3. Eventuali
nuove elaborazioni delle tavole del Piano inerenti gli Ambiti Territoriali
(Distinti) saranno approvate con delibera di Giunta Regionale e varranno a
tutti gli effetti come sostitutive di quelle allegate al PUTT/p approvato.
ART.
1.05 - ATTUAZIONE DEL PIANO
1. La
attuazione del Piano si concretizza ad opera degli enti territoriali (Regione,
Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti,
dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.
2. Gli enti
territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano
con:
2.1 la
pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:
2.1.1 piani
urbanistici intermedi;
2.1.2 parchi
regionali e relativi piani;
2.1.3
strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano:
2.1.4 strumenti
urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei
valori
paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;
2.1.5 piani
urbanistici territoriali tematici e specifiche connessioni con il Piano;
2.1.6 piani di
interventi di recupero territoriale,
2.1.7 piani
programmi e progetti previsti dalla vigente legislazione statale e non
espressamente contemplati dalla vigente legislazione regionale;
2.2 le
verifiche di compatibilità paesaggistica (art.4.03), il rilascio di
autorizzazioni paesaggistiche (art.5.01), i pareri paesaggistici (art.5.03), le
attestazioni di compatibilità paesaggistica (art.5.04), secondo il Piano o, se
vigente, il piano di secondo livello.
3. I
proprietari dei siti, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti, attuano il Piano attraverso progettazioni conformi alle
prescrizioni dello stesso.
ART.
1.06 - INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI
1. Il
perseguimento degli obiettivi di tutela paesistica viene incentivato (con
finanziamento o cofinanziamento) dalla Regione mediante la attivazione di
apposito capitolo di spesa costituito dalle risorse rinvenienti dalle sanzioni
amministrative (ex lege 1497/39 art.15), da fondi regionali, statali e
comunitari, per gli interventi aventi tali finalità e relativi ai seguenti
casi:
1.1
progettazione di interventi di iniziativa pubblica o di interesse pubblico (a
valenza infrastrutturale, quand'anche proposta da privati) ricadenti nell'area
di pertinenza dei beni cosi come classificati al successivo Titolo III;
1.2
valorizzazione paesaggistica in Ambiti Territoriali Estesi di tipo
"A",''B","C";
1.3 redazione
di strumenti di pianificazione e programmazione, che interessino aree ricadenti
negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo
"A","B","C" di cui all'articolo 2.01;
1.4
trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato Regionale
all'Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo
diretto o indiretto) dai privati, dai Comuni, dalla Provincia o altri Enti
strumentali dello Stato, che documenta situazioni territoriali significative
rispetto alle sue valenze paesistiche (studi, cartografie, testi, VIA,
fotografie, ecc.);
1.5
finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale
tecnico per l'Ufficio del Piano, per le strutture regionali, provinciali e
comunali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione,
elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.
2 Per
"valorizzazione paesaggistica" di cui al precedente punto 1.2 si
intende ogni intervento finalizzato a:
2.1
l'acquisizione al pubblico patrimonio delle aree di pertinenza dei beni, così
come definiti al successivo Titolo III;
2.2 i progetti
di recupero dei beni strutturanti (ATD) promossi da Enti pubblici o da Privati
tesi a migliorare l'assetto fisico del bene stesso ed a garantirne una
fruibilità pubblica:
2.3 i lavori
di realizzazione e/o manutenzione connessi ai progetti di cui al punto
precedente:
2.4 le
attività di gestione, di controllo e di monitoraggio dei beni di cui al
successivo Titolo III;
2.5 le
attività di ricerca e di promozione culturale (studi e pubblicazioni) relativi
ai beni strutturanti ed in generale al territorio di cui al Titolo III.
3 La
ripartizione dei fondi disponibili per il perseguimento degli obiettivi di cui
al precedente punto 1, viene approvata con delibera di Giunta Regionale su
proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica previa presentazione delle
relative istanze da prodursi entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO
II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI
ART. 2.01 - DEFINIZIONI
1. Il Piano perimetra ambiti territoriali, con
riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:
1.1 valore
eccezionale ("A"),
laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene
costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni
vincolistiche preesistenti();
1.2 valore
rilevante ("B"),
laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o
senza prescrizioni vincolistiche preesistenti();
1.3 valore
distinguibile ("C"), laddove
sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza
prescrizioni vincolistiche preesistenti();
1.4 valore
relativo ("D"),
laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la
presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività();
1.5 valore
normale ("E"), laddove
non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico().
2. Le aree e gli immobili compresi negli
Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale,
rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal
Piano. Per questi valgono i seguenti obiettivi
di tutela:
2.1 non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del
loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia
stata rilasciata l'autorizzazione
paesaggistica di cui all'art.5.01;
2.2 non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per
effetto di pianificazione in assenza del parere
paesaggistico di cui all'art.5.03;
2.3 non possono essere oggetto di
interventi di rilevante trasformazione,
così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata
la attestazione di compatibilità
paesaggistica di cui all'art.5.04.
ART. 2.02 - INDIRIZZI DI TUTELA
1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo
precedente, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli
strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto dei seguenti indirizzi
di tutela:
1.1 negli ambiti di valore eccezionale "A"
: conservazione e valorizzazione
dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la
eliminazione dei detrattori;
1.2 negli ambiti di valore rilevante "B":
conservazione e valorizzazione
dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la
eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima
cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
1.3 negli ambiti di valore distinguibile "C"
: salvaguardia e valorizzazione
dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se
compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione
dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
1.4 negli ambiti di valore relativo "D"; valorizzazione degli aspetti rilevanti con
salvaguardia delle visuali panoramiche;
1.5 negli ambiti di valore normale "E" : valorizzazione delle peculiarità del sito.
ART.
2.03 - LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO
1. In riferimento
all'appartenenza dei territori agli Ambiti di cui all'art.2.01, l'efficacia
delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.
2. Efficacia
"nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri
paesaggistici, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori
pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non
sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata
previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione
urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità
della gestione).
ART.
2.04 - TUTELA PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI
1. La tutela paesaggistica
negli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) è perseguita con la pianificazione
paesaggistica sottordinata così come definita all'art.1.05.
2. Le
individuazioni degli Ambiti Territoriali Estesi del Piano e le prescrizioni di
base del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una
puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non
osservanza/modificazione (art.5.07), sono recepite dai piani sottordinati.
3. Fino alla
entrata in vigore dei piani sottordinati, per la tutela nelle aree ad essi
relative, valgono le norme del Piano.
TITOLO
III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
CAPO I -
GENERALITA'
ART.
3.01 - GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO
1. In
riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02, gli
elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:
1.1 assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico;
1.2 copertura botanico-vegetazionale, colturale
e presenza faunistica;
1.3 stratificazione storica dell'organizzazione
insediativa.
2. Per
ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli
Ambiti Territoriali Distinti specificano:
2.1 la "definizione", che individua
l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
2.2 la "individuazione", che definisce le
caratteristiche per la definizione dell'area di pertinenza (spazio fisico di
presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
2.3 i "regimi di tutela", che definiscono
i criteri generali di indirizzo: rimandano ai piani sottordinati la
perimetrazione; specificano in loro assenza le grandezze per individuare le
aree soggette alla disciplina transitoria;
2.4 le "prescrizioni di base", che
precisano per le "aree di
pertinenza" (4.1) e per le "aree
annesse" (4.2) gli interventi: comunque non ammissibili (a), quelli
ammissibili (b) con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli
artt.5.01, 5.03, 5.07 e quelli la cui attuazione è demandata, secondo la
vigente legislazione regionale in materia, alla diretta gestione dell'Ente
Locale (c).
ART.
3.02 - IL SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO
1. Il sistema
"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei
sottosistemi:
1.1 geologico e geomorfologico;
1.2 dei rilievi;
1.3 idrogeologico e delle acque o idrologico.
2. Le
componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per
la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti Ambiti
Territoriali Distinti di riferimento:
2.1 ambiti a
caratteri geografici geomorfologici omogenei;
2.2 ambiti di
livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
2.3 ambiti a
livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad
attività estrattive;
2.4 ambiti
costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
2.5
singolarità geologiche;
3. Le
componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia)
si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei
seguenti Ambiti Territoriali Distinti di riferimento:
3.1 ambiti
costituenti emergenze orografiche;
3.2 ambiti
soggetti a variazione orografica significativa;
3.3 ambiti
omogenei del sistema dunale costiero.
4. Le
componenti e gli insiemi relativi al sottosistema idrogeologico e idrologico si
articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei
seguenti Ambiti Territoriali Distinti di riferimento:
4.1 ambiti di
alimentazione delle falde acquifere;
4.2 ambiti di
accumulo delle acque superficiali (marane):
4.3 zone umide
e paludi:
4.4 sistema
delle lame e delle gravine:
4.5 saline;
4.6 ambiti di
massima espansione dei bacini idrici;
4.7 ambiti di
esondazione dei corsi d'acqua;
4.8 sorgenti,
risorgive;
4.9 laghi e
lagune (naturali ed artificiali);
4.10 bacini idrici
(dovuti a sbarramento);
4.11 corsi
d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
4.12 canali
(corpo idrico e banchine);
4.13 litorali
marini.
ART.3.03
- IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZ10NALE COLTURALE E DELLA
POTENZIALITA' FAUNISTICA
1. Il sistema
"copertura botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei
seguenti insiemi e relative componenti:
1.1 aree
arborate con assetto colturale consolidato;
1.2 elementi e
insiemi vegetazionali diffusi;
1.3 aree
pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
1.4 aree
interessate da attività estrattive dismesse;
1.5 aree
boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;
1.6 aree a
bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo; b. foresta e/o
bosco perenne;
1.7 aree a
macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti, habitat
palustre;
1.8
associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse
biologico-naturalistico;
1.9 parchi di
ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
1.10 aree di
rilevante e/o potenziale presenza faunistica.
2. Per la
variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o
accrescitori), il sistema si articola nei seguenti Ambiti Territoriali
Distinti:
2.1 ambiti territoriali
a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
2.2 ambiti
territoriali interessati da programmi di forestazione;
2.3 ambiti
territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione:
1 - con
processi in atto;
2 - con
processi potenziali;
2.4 ambiti di
processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale:
1 -di livello
eccezionale;
2 - di livello
rilevante;
2.5 ambiti
territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).
ART.3.04
- IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA
1. Il sistema
"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola
nei seguenti insiemi e relative componenti:
1.1 itinerari
di significato storico;
1.2 luoghi
della memoria storica e della leggenda;
1.3 tratturi e
percorsi della transumanza;
1.4 ambiti
circoscritti di addensate presenze archeologiche;
1.5 elementi e
insiemi archeologici isolati:
a - di elevata
consistenza;
b - di media
consistenza;
c - di bassa
consistenza;
1.6 aree
archeologiche:
a - di eccezionale
valore testimoniale e/o consistenza;
b - di
rilevante valore testimoniale e/o media consistenza;
c - di
relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
1.7 centri e
nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
1.8 complessi
di edifici e manufatti di interesse storico:
a - castelli,
torri e fortificazioni;
b - complessi
civili e religiosi;
c - edifici
religiosi e edicole;
d - masserie
ed edifici rurali;
e - ville
extraurbane;
f - ipogei
della civiltà rupestre;
1.9 ambiti circoscritti
di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme
colturali tradizionali consolidate;
1.10 edifici e
manufatti di archeologia industriale;
1.11 tracciati
corrispondenti alle strade consolari;
1.12 tracciati
stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
1.13 strade e
luoghi panoramici;
2. Per la
variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, il sistema della
stratificazione storica dell'organizzazione insediativa si articola nei
seguenti Ambiti Territoriali Distinti:
2.1 ambiti
territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;
2.2 ambiti
territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;
2.3 ambiti
territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.
ART.
3.05 - DIRETTIVE DI TUTELA
1. In
riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli
3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione sottordinati devono
perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e
perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli Ambiti Territoriali
Distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01, e recependo le seguenti direttive
di tutela.
2. Per il
sistema "assetto geologico,
geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle
componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, di riconosciuto valore
scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistici del territorio
regionale, prescrivendo:
2.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale ("A" dell'art.
2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi
i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite
attività estrattive, e va mantenuto
l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
2.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante ("B" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va
mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo
e per il ripristino di condizioni di
equilibrio ambientale; per la
riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e
sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività
estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del
loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero
paesaggistico;
2.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione
degli indirizzi di tutela, le previsioni
insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono
mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto
idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività
estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile
reperibilità;
2.4 negli
Ambiti Territoriali Estesi di valore relativo
("D", art.2.01), in
attuazione degli indirizzi di tutela, le
previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del
territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e
conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove
localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa
verifica della documentazione di cui all'allegato A3.
3 Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita
la tutela delle componenti strutturanti del paesaggio di riconosciuto valore
scientifico e/o di importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di
riconosciuta importanza sia storica, sia estetica, presenti sul territorio
regionale, prescrivendo per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi (art. 2.01)
sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse
biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione,
sia lo sviluppo del patrimonio di strutture vegetanti autoctone. Va inoltre
prescritto che:
3.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per
tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art.3.03, va evitato: il
danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie
vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura
di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività
estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni
insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto
idrogeologico;
3.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante ("B" art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per
tutti gli Ambiti Territoriali Distinti, va evitato: l'apertura di nuove cave; la allocazione di discariche o depositi di
rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare, tralicci e/o
antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto ambientale e/o di impatto paesaggistico con
definizione delle eventuali opere di
mitigazione;
3.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione
fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione
degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
Per il sistema
"stratificazione storica dell'organizzazione
insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di
riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del
territorio regionale, individuando per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi
(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la
loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del
contesto in cui sono inseriti.
Va, inoltre,
prescritto:
4.1 negli
Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale
("A" dell'art.2.01) e di
valore rilevante ("B"
dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti
Territoriali Distinti di cui all'art.3.04, va
evitata ogni alterazione della integrità visuale e, va perseguita la riqualificazione del contesto fermo
restando il compito della pianificazione
sottordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze
prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.;
4.2 negli
Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile
("C" dell'art.2.01) e
di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione
degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui
all'art.3.04, va evitata la
trasformazione fisica non compatibile con le finalità di salvaguardia,
fermo restando il compito della pianificazione
sottordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze
prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.
5. Per tutte le categorie di Ambiti
Territoriali Distinti, in riferimento alle "aree di pertinenza" ed alle "aree annesse", le volumetrie
rivenienti dall'applicazione degli indici dettati da strumenti urbanistici
vigenti possono comunque essere utilizzate (con trasferimento delle cubature a conseguente asservimento) in
aree a destinazione conforme, con
esclusione di quelle ritenute a qualsiasi titolo come immodificabili secondo le
specificazioni di cui ai successivi articoli del Titolo III;
CAPO II -
COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
ART.
3.06 - LE EMERGENZE
1. DEFINIZIONI
II Piano
riconosce come emergenze geologiche
gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di
accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con
presenza di grotte, doline o puli, e tutte le forme geomorfologiche di rilevante valore scientifico; come idrogeologiche tutte le emergenze di
rilevante singolarità.
2. INDIVIDUAZIONI
Le emergenze
censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del Piano. A
controllo, precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e
degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del
territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano, e con la eventuale individuazione di ulteriori
emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante
valore scientifico presenti nello stesso.
3. REGIMI DI TUTELA
I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali
definiscono gli Ambiti Territoriali Distinti di competenza delle emergenze
individuate
("aree di pertinenza") e ne
definiscono l'area annessa; individuano altresì la disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella
annessa, secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.
L'area annessa
viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza
ed il suo intorno in termini di identificazione, di vulnerabilità del sito e di
compatibile fruibilità dello stesso: in assenza
dei piani di cui sopra, l'area
annessa si intende costituita da una
fascia costante di mt. 150 dalla proiezione sul piano di campagna del
perimetro della pertinenza del bene stesso.
4. PRESCRIZIONI DI BASE
In assenza dei
piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui al punto 1, se non
altrimenti tutelate dal Piano, per ogni intervento comportante la modificazione
del sito, in sede di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, valgono
le seguenti prescrizioni.
4.1 Per
"l'area di pertinenza": immodificabilità assoluta fatti salvi gli
interventi finalizzati al recupero ed al mantenimento delle caratteristiche del
bene stesso;
4.2 Per
"l'area annessa" preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli
artt.5.01, 5.03, 5.07.
ART.
3.07 - COSTE: AREE LITORANEE e AREE ANNESSE
1 DEFINIZIONI
Le coste, a
livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della
terra sommersa e quella emersa dal mare e, in rapporto ai caratteri
paesaggistici del sito, presentano profili trasversali ed assetti
differenziati.
In riferimento
alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il
Piano distingue come forme litorali principali:
1.1 coste alte a versante: corrispondono a
rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica
delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con
profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature
caotiche (per slittamento del terreno, in presenza di argille) con limitate
fasce litoranee;
1.2 coste alte a terrazzo: corrispondono a
superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi
abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti graduati in senso verticale ed
orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte
quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di
fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;
1.3 coste a fasce litoranee strette:
corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei
prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione,
sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarità; presentano
un profilo regolare con limitate accentuazioni;
1.4 coste basse di pianura: corrispondono
all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del
mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente
estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo
risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.
2 INDIVIDUAZIONI
Il Piano, con
riferimento alla "linea di riva"
(o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio
relativo tra terra e mare), definisce "l'area litoranea" che è costituita da :
"zona adlitoranea" (fascia di acqua
compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste
prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e
dalla "zona litoranea"
(fascia dell'entroterra per caratteristiche omogenee contigua alla linea di
riva).
La "zona litoranea" è individuata da:
2.1 per le coste alte, sia a versante sia a
terrazzo, dalla eventuale spiaggia al
piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;
2.2 per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia,
il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose; se rocciose, le eventuali aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.
La costa
comprende ulteriormente la "area
annessa" definita da tutti quei fattori strutturanti e di matrice
percettiva che costituiscono complemento paesaggistico dell'area litoranea e
precisamente in funzione di:
a) natura e
significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno
espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento;
vulnerabilità da dissesto idrogeologico; vulnerabilità da situazione geologica,
faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle forme d'uso
e di fruizione visiva tra il litorale e l'entroterra espresse dalla specificità
dei luoghi;
b) elementi
significativi dell'assetto paesaggistico del territorio, quali cigli di
scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità
nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da
integrare nell'area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento
fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del
contesto.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela delle coste (aree litoranee ed aree annesse), nella applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano - per le
aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel
punto 5 dell'art.1.03 -individua due
distinti regimi di tutela pertinenti a:
3.1 "area litoranea" così come definita
nel precedente punto 2 (comprensiva della "zona adlitoranea" e della
"zona litoranea". Le perimetrazioni delle "aree litoranee",
sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali; in loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce
della profondità costante di metri 100 dal limite della battigia.
3.2 "area annessa" cosi come definita
nel precedente punto 2. Le perimetrazioni delle "aree annesse", sono
individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali (comprese le aree demaniali); in loro assenza, queste si ritengono
formate da una fascia costante della profondità di metri 200 dal limite interno
della zona litoranea verso l'entroterra.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Nella
"area litoranea" si applicano gli indirizzi di tutela di cui
all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione,
si applicano le seguenti prescrizioni di base.
4.1 a) Non
sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari),
turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo
quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.1c:
a.2 nuove
discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi
impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;
a.3 nuove
attività estrattive in generale e/o ampliamenti di quelle esistenti:
a.4 l'assetto
del sistema dunale costiero e della eventuale vegetazione ivi esistente;
a.5
realizzazione di nuove infrastrutture viarie private, fatte salve le opere di
manutenzione di quelle esistenti e regolarmente autorizzate;
a.6
l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee (bosco o macchia) anche se
isolate e non costituenti un sistema di cui all'art.3.10.
4.1 b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1 recupero
di discariche esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con apposito
progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del
sito:
b.2
ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati;
b.3 strutture
connesse alla balneazione (manutenzione straordinaria e nuova realizzazione)
anche in assenza di strumenti specifici di pianificazione o legislazione
regionale in materia:
b.4
attrezzature relative all'attività connessa al mare, in assenza di strumenti di
pianificazione che ne prevedano la regolamentazione;
b.5
sistemazioni idrauliche relative alla battigia, ai corsi d'acqua o alle
emergenze geomorfologiche in assenza di strumenti specifici di pianificazione
riferiti all'intera unità fisiografica:
b.6 nuove
strutture ed infrastrutture portuali o ampliamento di quelle esistenti previo
studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilità
(art.5.06) ed attestazione di cui all'art.5.07; (per infrastrutture portuali si
intendono quelle finalizzate all'attività produttiva connessa al porto quali
officine, rimessaggi, cantieri navali e servizi annessi, negozi, bar.
ristoranti e strutture assimilabili. attrezzature ricettive alberghiere,
servizi in genere come US ed in generale come UP)
b.7 impianti
connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):
b.8 manutenzione
di strade e spazi di sosta nonché creazione di nuovi tracciati (pubblici) nel
rispetto della vegetazione ad alto e medio filato ed arbustiva comunque
presente:
b.9 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di
cui all'art.7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione
statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di
compatibilità paesaggistica:
b.10 aree a
verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta che non prevedano la completa
impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato destinabili
all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf): chioschi e
costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la manutenzione
(movibili e precari): movimenti di terra per una diversa sistemazione delle
aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto:
b.11
infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie o aeree in
attuazione di strumenti generali o attuativi non adeguati al Piano:
4.1 c) Sono
autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico
dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti
regolarmente autorizzati:
c.2 nuove
strutture connesse alla balneazione ove esistano strumenti specifici di
pianificazione regolarmente approvati e conformi alla legislazione regionale in
materia (piano di utilizzo delle coste):
c.3
demolizione di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di
fuori dell'area di pertinenza nel rispetto dei parametri urbanistici dello
strumento vigente:
c.4 tutti gli
interventi previsti nei precedenti punti b), nel caso in cui lo strumento
urbanistico generale e/o quelli attuativi, in cui ricade l'area interessata,
risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP.
4.2 Nella
"area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui
all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione
si applicano le seguenti prescrizioni di base.
4.2 a) Non
sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuove
discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana
(terminali tecnologici di dimensione comunale o sovra comunale):
a.2 nuove
attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti
secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:
a.3
eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura
spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea);
4.2b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01. 5.03 e 5.07, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1
ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato
con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione
ambientale del sito;
b.2 recupero
di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di
recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sit;
b.3
ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate
previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui
all'allegato A.3 delle presenti norme;
b.4 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi gli ampliamenti di
quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli
strumenti urbanistici:
b.5 impianti
connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):
b.6 strade
carrabili e spari di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):
b.7 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di
Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente
legislazione statale in materia di condono edilizio:
b.8 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di
assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni
"petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio,
ecc.);
b.9 nuove
strutture ed infrastrutture annesse (si veda il precedente punto 4.1.b.6) a
quelle portuali previo studio di impatto paesaggistico (art. 5.05);
b.10 la
sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o
dell'attività agricola con strutture edilizie secondo le disposizioni della
strumentazione urbanistica vigente.
4.2 c) Sono autorizzabili piani, progetti e
interventi, senza il preventivo rilascio
dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto
paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1 progetti e
interventi privati nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con
il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03:
c.2
eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto e di quelle
arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto
previsto al punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente
legislazione in materia;
c.3
realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle
caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:
c.4
manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro
conservativo di manufatti legittimamente esistenti:
c.5 interventi
di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso di
manufatti regolarmente autorizzati, salvo le determinazioni di cui alla
strumentazione urbanistica comunale;
c.6 percorsi e
zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la
eliminazione di strutture vegetanti arboree e arbustive):
c.7
realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate)
destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;
c.8 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto
geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi",
eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):
c.9 i rimboschimenti
a scopo produttivo, paesaggistico, idrogeologico rispondenti ai caratteri
paesistici dei luoghi;
ART.
3.08 - CORPI IDRICI E BENI ASSIMILATI
1 DEFINIZIONI
I corpi idrici ed i beni assimilati, a
livello di generalità, sono definibili da tracciati lungo solchi di impluvio o
sponde o scarpate che presentano una conformazione trasversale relativamente
stabile. In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino
imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate,
il Piano distingue i corpi idrici in: fiumi,
torrenti, sorgenti, foci, laghi naturali e artificiali (esclusi
gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali); il
Piano definisce altresì i beni assimilati le
gravine e le lame().
Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché
rientranti nella definizione sopra riportata di corpo idrico, non sono sottoposte dal Piano a
prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.6 dell'art.2.02().
2 INDIVIDUAZIONI
I fiumi ed i
torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi
gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le
gravine e le lame, sottoposti a tutela,
sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee
rappresentative dell'intero corpo, comprensivo dell'alveo, del letto di
espansione, delle sponde e/o argini relativi, dei cigli.
A controllo e
integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del
territorio oggetto del piano, con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano, e con la perimetrazione dell'area di pertinenza come
appresso specificato.
3 REGIMI DI TUTELA
3.1 Ai fini
della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano le espressioni normative
inerenti le "coste ed aree litoranee".
3.2 Ai fini
della tutela dei corsi d'acqua
(comprese le lame e le gravine) e della applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano - per le
aree esterne ai "territori edificati", cosi come definiti nel
punto 5 dell'art.1.03 () - individua due differenti regimi di salvaguardia
relativi a:
a. "area di pertinenza" comprensiva:
nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini
fino al piede esterno; nel caso delle
gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti
fino al ciglio più elevato;
b. "area annessa" a ciascuno dei due
perimetri dell'area di pertinenza, in modo non necessariamente simmetrico in
rapporto alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di
formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro
assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da
una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del corso
d'acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a metri 150.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Nella
"area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui
all'art.2.02() e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro
integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.
4.1a) Non sono
autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuovi insediamenti
residenziali, produttivi primari, secondari e terziari, turistici e servizi
(standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo quanto specificato
nel seguito ai punti 4.1b e 4.lc;
a.2 nuove
discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi
impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;
a.3 nuove
attività estrattive (cave) e/o ampliamenti di quelle esistenti con esclusione
di quanto previsto al successivo punto 4.1b;
a.4
realizzazione di nuove infrastrutture viarie (attraversamenti) private;
a.5
l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee (bosco o macchia) anche se
isolate e non costituenti un sistema di cui all'art.3.10.
4.1 b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che. avendo
particolare considerazione dell'aggetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1
sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa salvo quanto previsto al
successivo punto 4.1 c:
b.2 recupero
di discariche esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con apposito
progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del
sito:
b.3
ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati:
b.4 nuove
strutture ed infrastrutture portuali (porti canale) o ampliamento di quelle
esistenti previo studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di
compatibilità (art.5.06) ed attestazione di cui all'art.5.07;
b.5 impianti
connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti);
b.6 strade e
spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) nel rispetto della vegetazione ad
alto e medio fusto ed arbustiva comunque presente:
b.7 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di
cui all'art. 7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione
statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di
compatibilità paesaggistica;
b.8 aree a
verde attrezzato con percorsi e spazi di soata che non prevedano la completa
impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato destinabili
all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf): chioschi e
costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la manutenzione
(movibili e precari); movimenti di terra per una diversa sistemazione delle
aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
b.9
infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie o aeree in
attuazione di strumenti generali o attuativi non adeguati al Piano;
b.10
estrazione di materiali litoidi (ghiaie, sabbie, ecc.) dai letti fluviali
previo studio di impatto ambientale.
4.1 c) Sono
autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto
paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti
regolarmente autorizzati:
c.2 nuove
strutture connesse con il corso d'acqua o bene assimilato ove esistano
strumenti specifici di pianificazione regolarmente approvati:
c.8
demolizione di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di
fuori dell'area di pertinenza nel rispetto dei parametri urbanistici dello
strumento vigente;
c.4 tutti gli
interventi previsti nei precedenti punti b). nel caso in cui lo strumento
urbanistico generale e/o quelli attuativi. in cui ricade l'area interessata,
risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP. c.5 manutenzione di infrastrutture
viarie (attraversamenti e percorsi) private, regolarmente autorizzate.
4.2 Nella
"area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02
e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano
le seguenti prescrizioni di base.
4.2a) Non sono
autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuove
discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana
(terminali tecnologici di dimensione comunale o sovracomunale):
a.2 nuove
attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti
secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:
a.3
eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura
spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea):
4.2b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti
di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare
considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti
trasformazioni:
b.1
ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato
con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione
ambientale del sito;
b.2 recupero
di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di
recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sito:
b.3
ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate
previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui
all'allegato A.3 delle presenti norme;
b.4 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi gli ampliamenti di
quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli
strumenti urbanistici;
b.5 impianti
connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):
b.6 strade
carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli);
b.7 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di
Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente
legislazione statale in materia di condono edilizio:
b.8 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di
assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni
"petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio,
ecc.):
b.9 nuove
strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali esistenti previo studio
di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilita (art.5.06) ed
attestazione di cui all'art. 5.07:
b.10 la
sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o
dell'attività fluviale o dell'attività agricola con strutture edilizie
conformemente alla strumentazione urbanistica vigente.
4.2c) Sono
autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui agli artt. 5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che. avendo particolare considerazione dell'assetto
paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1 progetti e
interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati
con il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03:
c.2
eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto filato e di quelle
arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto
previsto al punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente
legislazione in materia:
c.3
realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle
caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:
c.4
manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro
conservativo di manufatti legittimamente esistenti:
c.6 interventi
di ristrutturazione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso di
manufatti regolarmente autorizzati. conformemente alla strumentazione
urbanistica:
c.6 percorsi e
zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la
eliminazione di strutture vegetanti arboree e arbustive):
c.7
realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate)
destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf:
c.8 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto
geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi",
eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):
c.9 i
rimboschimenti a scopo produttivo, paesaggistico, idrogeologico rispondenti ai
caratteri paesistici dei luoghi.
ART.
3.09 - VERSANTI E CRINALI
1 DEFINIZIONI
II Piano
definisce: "versante", le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed
un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con
significato morfologico; "crinale o dorsale" la linea di spartiacque
di bacini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta
inferiore al 10%.
2 INDIVIDUAZIONI
I cigli di scarpata
ed i crinali (e, conseguentemente, i versanti ed i pianori) sono individuati
dal Piano con rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di
elaborazione del Piano, detta rappresentazione ne indica schematicamente le
sole linee significative. A controllo ed integrazione di dette linee, in sede
di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è
prescritta la ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e
riperimetrazione delle individuazioni del Piano ritenute significative ai fini
paesaggistici.
3 REGIMI DI TUTELA
3.1 Ai fini
della tutela dei versanti significativi e della applicazione delle prescrizioni
di base, il Piano - per le aree esterne ai "terrritori edificati",
così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - non individua il regime di
salvaguardia; la tutela viene eventualmente specificata, in sede di formazione
dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per le aree in essi
perimetrate.
3.2 Ai fini
della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali significativi e della
applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai
"temtori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 -
non individua il regime di salvaguardia: la tutela viene eventualmente specificata
in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per
le aree in essi perimetrate.
3.3 Ai fini
della tutela dei pianori significativi e della applicazione delle prescrizioni
di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori edificati",
cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - non individua il regime di
salvaguardia: la tutela viene eventualmente specificata in sede di formazione
dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per le aree in essi
perimetrate.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Per i beni
significativi (i versanti, i cigli di scarpata e/o crinali ed i pianori)
individuati in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive
di tutela di cui all'art.3.05 nonché le prescrizioni specificate in sede di
formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.
CAPO III -
COMPONENTI BOTANICO – VEGETAZIONALI
ART.
3.10 - BOSCHI E MACCHIE
1 DEFINIZIONI
1.1 II Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco": la parte di territorio su
cui predomina la vegetazione di specie
legnose riunite in associazioni
spontanee o di origine artificiale; la foresta
(vasta estensione boschiva di alto fusto); la selva (bosco esteso con folto sottobosco). La struttura del "bosco",
in qualunque stato di sviluppo, è tale se l'area di incidenza
(proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei
cespugli) non è inferiore al 20%
dell'intera superficie richiusa dal perimetro esterno del bene;
1.2 II Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato,
gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente
equilibrate sia da degradazione dei boschi.
1.3 II Piano, altresì, considera rispettivamente come
"bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di
continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 1 ettaro ad essi
interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro
costituiti dal bosco o dalla macchia.
1.4 II Piano,
inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di
rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.
1.5 II Piano non
considera come bosco e macchia:
1.5.1 appezzamenti di terreni che, pur con i
requisiti di cui sopra, hanno superficie
inferiore a 2.000 metri quadri e
distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri,
misurati fra i margini più vicini;
1.5.2 le
piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente
non boscati, ancorché sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di
origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.
1.5.3 i
giardini ed i parchi di ville private anche se con la presenza di strutture vegetanti
(arboree o di macchia) di origine naturale. Tali definizioni valgono
all'interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.
2 INDIVIDUAZIONI
I boschi e le
macchie sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche: considerata
la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica
schematicamente le loro linee perimetrali. A controllo e integrazione di dette
perimetrazioni, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali, è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle
individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del
piano.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di
base, il Piano - per le aree esterne ai "territori edificati", cosi
come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di
salvaguardia, relativi a :
"area
di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia cosi
come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei
Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la
indicazione del Piano;
"area
annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno
dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e
significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo
intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da
insediamento, sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di
formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro
assenza si ritiene formata da una fascia
della larghezza costante di 100 metri.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di
cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro
integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.
4.1a) Non
sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la
modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari),
turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo
quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.1c;
a.2 nuove discariche
o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi impianti di
depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;
a.3 nuove attività estrattive (cave) e/o
ampliamenti di quelle esistenti con esclusione di quanto previsto al successivo
punto 4.1b:
a.4
realizzazione di nuove infrastrutture viarie (attraversamenti) private:
a.5 l'eliminazione di strutture vegetanti
spontanee (bosco o macchia) anche se isolate; salvo quanto specificato nel
seguito ai punti 4.1b e 4.1c.
4.1b) Sono autorizzabili progetti, piani e
interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente
agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione
dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
b.1
sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa che interferiscono con i
beni in oggetto;
b.2 recupero
di discariche esistenti (autorizzate o non purché finalizzate, con apposito
progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del
sito privilegiando le previsioni di messa a dimora di strutture vegetanti;
b.3
ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati;
b.4 strade e
spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) nel rispetto della vegetazione ad
alto e medio fusto ed arbustiva comunque presente;
b.5 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di
cui all'art.7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione
statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di
compatibilità paesaggistica;
b.6 aree a
verde attrezzato con percorsi (pedonali) e spazi di sosta che non prevedano la
completa impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato
destinabili all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf);
chioschi e costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la
manutenzione (movibili e precari); movimenti di terra per una diversa
sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del
contesto:
b.7 infrastrutture
a rete completamente interrate o di superficie o aeree nel rispetto della
vegetazione esistente:
4.1c) Sono autorizzabili piani, progetti e
interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli
artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
c.1
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti
regolarmente autorizzati:
c.2 demolizione
di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di fuori
dell'area di pertinenza, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento
vigente;
c.3 tutti gli
interventi previsti nei precedenti punti b), coerenti con le previsioni e le
prescrizioni dello strumento urbanistico generale e/o quelli attuativi, nel
caso in cui gli stessi risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP.
c.4
manutenzione di infrastrutture viarie (attraversamenti e percorsi) private,
regolarmente autorizzate.
4.2 Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui
all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione
si applicano le seguenti prescrizioni di base.
4.2a) Non
sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la
modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuove discariche e nuovi impianti di
depurazione che abbiano valenza urbana (terminali tecnologici di dimensione
comunale o sovracomunale):
a.2 nuove attività estrattive (con esclusione
degli ampliamenti di quelle esistenti secondo le modalità di cui al punto 4.2
b;
a.3 eliminazione delle strutture vegetanti a medio
ed alto fusto (di natura spontanea) e di quelle arbustive (macchia
mediterranea):
4.2b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1
ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato
con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione
ambientale del sito;
b.2 recupero
di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di
recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sito:
b.3
ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate
previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui all'allegato
A.3 delle presenti norme;
b.4 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi eli ampliamenti di
quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli
strumenti urbanistici:
b.5 strade
carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):
b.6 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di
Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08. nel rispetto della vigente
legislazione statale in materia di condono edilizio:
b.7 interventi di ordinaria utilizzazione agricola
del suolo che prevedano la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo
(scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle
componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):
b.8 nuove
strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali considerate opere di
rilevante trasformazione:
b.9 la
sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio dell'attività
primaria, secondaria e terziaria con strutture edilizie conformemente alla
strumentazione urbanistica vigente.
4.2c) Sono autorizzabili piani, progetti e
interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli
artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che. avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
c.1 progetti e
interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati
con il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03;
c.2 eliminazione delle strutture vegetanti a medio
ed alto fusto e di quelle arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria
(nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 4.2 a.3) fatti salvi i
disposti di cui alla vigente legislazione in materia:
c.3 realizzazione
di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle caratteristiche e
dei beni strutturanti del territorio:
c.4
manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro
conservativo di manufatti legittimamente esistenti:
c.5 interventi
di ristrutturazione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso di
manufatti regolarmente autorizzati. conformemente alla strumentazione
urbanistica:
c.6 percorsi e
zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la eliminazione
di strutture vegetanti arboree e arbustive);
c.7
realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate)
destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;
c.8 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto
geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi",
eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);
c.9 i
rimboschimenti a scopo produttivi, paesaggistico, idrogeologico
ART.
3.11 - BENI NATURALISTICI
1 DEFINIZIONI
II Piano
considera come "beni naturalistici", nell'ambito delle componenti
botanico - vegetazionali - faunistiche del sistema territoriale, i siti
costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i
"biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico
sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali".
2 INDIVIDUAZIONI
Le zone di
riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali,
censiti, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni
cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la
rappresentazione cartografica indica schematicamente o le linee perimetrali del
sito o la sua sola presenza.
A controllo e
integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del
territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano, e con la individuazione dei beni naturalistici di
riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base,
il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", cosi come
definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di
salvaguardia, relativi a :
a. "area di pertinenza", costituita
dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede
di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro
assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello
strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", costituita dall'area
contermine all'intero perimetro dell'area di pertinenza, che viene dimensionata
in funzione della natura e significatività, del rapporto esistente tra il bene
naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali
(vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e
degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una
fascia della larghezza costante di 100 metri.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Nell'area
di pertinenza, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1
dell'art.3.10.
4.2 Nell'area
annessa, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2
dell'art.3.10.
ART.
3.12 - ZONE UMIDE
1. DEFINIZIONI
II Piano
definisce "zone umide" i sistemi terra-acqua costieri ed interni,
naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza
naturalistica.
2. INDIVIDUAZIONI
Le zone umide
censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni
cartografìche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la
rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.
A controllo e
integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e la riperimetrazione
delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio
oggetto del piano con la individuazione delle zone umide di riconosciuto
rilevante valore naturalistico presenti nello stesso territorio.
3. REGIMI DI
TUTELA
Ai fini della
tutela delle zone umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il
Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", cosi come
definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di
salvaguardia, relativi a :
a. "area
di pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio
d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;
essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano
riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. "area
annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di
pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :
- 1. natura e
significatività del rapporto esistente tra la zona umida ed il suo intorno
espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da inquinamento,
vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico e
geomorfologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di
fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla
specificità dei luoghi;
- 2. elementi
significativi dell'assetto paesaggistico del territorio, quali cigli di
scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguità
nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da
integrare nell'area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento
fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto;
essa viene
perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza
costante di 200 metri.
4 PRESCRIZIONI
DI BASE
Nell'area di
pertinenza, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1
dell'art3.08, lettere a1, a2, a3, a4, b2, c1, c2, c3, c5: per le sistemazioni
idrauliche ogni intervento deve esssere accompagnato ad apposito studio di
impatto paesaggistico di cui al successivo art.5.05, verifica di compatibilità
paesaggistica di cui all'art.5.06 e successiva attestazione di cui
all'art.5.07.
Nell'area
annessa, si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'art.3.08,
lettere a1, a2, a3, b1, b2, b5, b6, b7, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9.
ART.
3.13 - AREE PROTETTE
1 DEFINIZIONI
II Piano
considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla LR
n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e
cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale
orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva
naturale forestale di protezione.
2 INDIVIDUAZIONI
Le aree
protette censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni
cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la
rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee perimetrali
dell'area.
A controllo e
integrazione di detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiatti e degli
strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e riperimetrazione
delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio
oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello
stesso territorio.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela
delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -
per le aree esterne ai "territori costruiti" cosi come definiti dal
punto 5 dell'art.1.03 - individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un
unico regime di tutela.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
Nelle
"aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui
all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione
si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono
autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. grave
turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad
eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le
arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente
connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli
impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la
discarica di rifiuti.
ART. 3.14. BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO
AGRARIO
1
DEFINIZIONI
II Piano riconosce come elementi "diffusi nel
paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li
riconosce come beni da salvaguardare:
a - piante isolate o a gruppi, sparse, di
rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico,
testimonianza storica;
b - alberature stradali e poderali;
c - pareti e muretti a secco, con relative siepi,
delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni
delle sedi stradali.
2
INDIVIDUAZIONI
II Piano, considerata la scala della sua
elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; detto
censimento è rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.
3
REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei beni diffusi nel
paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -
per le aree esterne ai "territori costruiti" cosi come definiti dal
punto 5 dell'art.1.03 -individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un
unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita
da quella direttamento impegnata dal bene più un'area annessa da individuarsi
contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in
funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed
il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione
visiva.
4
PRESCRIZIONI DI BASE
Nella "area di pertinenza" si applicano
gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui
all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di
base.
CAPO IV -
COMPONENTI STORICO-CULTURALI
ART.
3.15 - ZONE ARCHEOLOGICHE
1 DEFINIZIONI
II Piano
definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici
vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e quelli segnalati, di riconosciuto
rilevante interesse scientifico, ai sensi della legge n.431/1985.
2 INDIVIDUAZIONI
Le zone
archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni
cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la
rappresentazione cartografica indica schematicamente la perimetrazione della
zona oppure la sua semplice localizzazione. Il controllo, e la eventuale
modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni, è prescritta in sede di
formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela delle zone archeologiche vincolate si applicano le prescrizioni di cui al
decreto di vincolo stesso; per le zone segnalate in applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori
costruiti", cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 -individua un
unico regime di salvaguardia relativo all'intera zona archeologica.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
Nelle zone
archeologiche, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le
direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le
seguenti prescrizioni di base:
4 a) Non sono
autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a;
a.1 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari),
turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo
quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b;
a.2 nuove
discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi
impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;
a.3 nuove
attività estrattive (cave) e/o ampliamenti di quelle esistenti con esclusione
di quanto previsto al successivo punto 4.1 b:
a.4 arature
profonde (superiori a cm. 50) e movimenti di terra per una diversa sistemazione
delle aree.
4 b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt. 5.01, 5.03 e 5.07, precedute da
apposita indagine archeologica sotto il controllo della Soprintendenza
Archeologica e previo nulla osta a cura della stessa che, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1
sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa che interferiscono con i
beni in oggetto:
b.2 recupero
di discariche e/o cave esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con
apposito progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione del
sito:
b.3
ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati:
b.4 strade e
spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) salvaguardando la fruibilità del
bene:
b.5
mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per
attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca
scientifica, attività culturali e del tempo libero):
b.6
costruzione di nuovi manufatti connessi all'attività archeologica fin
conformità alle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare
compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti:
b.7
infrastrutture a rete di superficie o aeree;
ART.
3.16 - BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI
1 DEFINIZIONI
II Piano
definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura
vincolate come "beni culturali" ai sensi della legge n. 1089/1939 e
le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse
storico, architettonico e paesaggistico, esterne ai "temtori
costruiti" cosi come individuati dal Piano.
2 INDIVIDUAZIONI
I beni
architettonici extraurbani sono individuati dal Piano con elencazioni e
rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano,
la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del bene.
Il controllo
di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali
modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei Sottopiani e
degli strumenti urbanistici generali.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori
costruiti", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua i due
differenti regimi di salvaguardia, relativi a:
a. "area di pertinenza" costituita
dall'area di sedime del manufatto comprensiva di eventuali giardini, viali,
piazzali, aie . cortili, chiostri e quanto altro eventualmente presente e
funzionalmente costitutivo del bene stesso: essa viene schedata in sede di
formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro
assenza si assume l'indicazione del Piano riportata sulla cartografia e negli
elenchi:
b. "area annessa" costituita dall'area
contermine al perimetro dell'area di pertinenza che viene dimensionata in
funzione delle valenze del bene e della sua fruizione percettiva: essa viene
perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia di larghezza
costante di 50 metri.
4 PRESCRIZIONI DI BASE
4.1 Nella
"area di pertinenza", fatte salve le competenze di cui alla LS.
1089/39, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le
direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti
prescrizioni di base.
4.1a) Non sono
autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 la
demolizione totale o parziale del bene:
a.2 nuove
attività estrattive e/o ampliamenti di quelle esistenti:
a.3
realizzazione di nuove infrastrutture:
a.4
l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee anche se isolate e non
costituenti un sistema di cui all'art.3.10 e di quelle che poste a dimora
rappresentano elemento di caratterizzazione del contesto.
4.1b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1
ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti nel mantenimento delle
caratteristiche morfoloriche e storico-culturali delle preesistenze:
b.2 aree a
verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta, zone alberate e radure a prato;
b.3
completamenti ed ampliamenti nel rispetto dei caratteri storico culturali delle
preesistenze e delle prescrizioni urbanistico-edilizie della strumentazione
generale e/o attuativa.
4.1c) Sono
autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che. avendo particolare considerazione dell'assetto
paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti
regolarmente autorizzati:
c.2 tutti gli
interventi previsti nei precedenti punti b), nel caso in cui siano compresi in
strumenti attuativi che ne disciplinano la trasformazione e che siano conformi
al Piano con relativo parere paesaggistico di cui all'art. 5.01.
4.2 Nella
"area annessa", fatte salve le competenze di cui alla LS. 1089/39, si
applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela
di cui all'art.3.08; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni
di base.
4.2a) Non sono
autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed
utilizzazione dell'assetto relativamente a:
a.1 nuove
discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana
(terminali tecnologici di dimensione comunale o sovra comunale):
a.2 nuove
attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti
secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:
a.3
eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura
spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea):
4.2b) Sono
autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo
particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le
seguenti trasformazioni:
b.1 recupero
di discariche e/o di cave purché finalizzato, con apposito progetto, alla
riqualificazione paesaggistica del sito:
b.2 nuovi
insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi eli ampliamenti di
quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli
strumenti urbanistici:
b.3 strade
carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):
b.4 sanatoria
di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di
Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente
legislazione statale in materia di condono edilizio;
b.5 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di
assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni
"petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio,
ecc.);
b.6 nuove
strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali esistenti previo studio
di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilita (art.5.06) ed
attestazione di cui all'art.5.07;
4.2c) Sono
autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei
provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze
dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto
paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:
c.1 progetti e
interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati
con il parere paesaggistico di cui al successivo art. 5.03;
c.2
eliminazione delle strutture vegetanti a medio/alto fusto e quelle arbustive
derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto previsto al
punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente legislazione in
materia;
c.3
realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle
caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:
c.4
manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro
conservativo di manufatti legittimamente esistenti:
c.5 interventi
di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso di
manufatti regolarmente autorizzati, salvo le determinazioni di cui alla strumentazione
urbanistica comunale:
c.6
realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate)
destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;
c.7 interventi
di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto
geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi",
eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);
c.8 i
rimboschimenti a scopo produttivo, di riqualificazione paesaggistica,
sistemazione idrogeologica rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi.
ART.
3.17 - PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI
1 DEFINIZIONI
II Piano
riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia
quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica
dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione,
infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei
siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri
storici (centri collinari e/ o di versante, centri sul mare).
2 INDIVIDUAZIONI
II Piano,
considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le "presenze"
delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali; ha definito i
criteri per la individuazione del "paesaggio agrario": il controllo,
il completamento e la verifica di detto censimento, nonché l'applicazione dei
citati criteri sono rinviati ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici
generali.
3 REGIMI DI TUTELA
3.1 Ai fini
della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle confermate dai Comuni
ai sensi del 1° comma dell'art.9 della L.R. n.7/28.01.98, il Piano individua
due regimi:
- il primo,
per le "terre private gravate", attraverso la applicazione degli
indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02;
- il secondo,
per le "terre di demanio civico", attraverso la applicazione degli
indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e delle direttive di
tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.
3.2 Ai fini
della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede), il
Piano rimanda ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali le
determinazioni nel merito con riferimento agli indirizzi di tutela di cui al
punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.
ART.
3.18 - PUNTI PANORAMICI
1 DEFINIZIONI
II Piano
definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le
condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.
2 INDIVIDUAZIONI
II Piano non
ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e strade
panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di formazione dei
Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali potrà essere effettuata la
completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione
dei "punti panoramici" presenti nello stesso.
3 REGIMI DI TUTELA
Ai fini della
tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico
regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli Indirizzi di tutela di
cui al punto 1.4 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2
dell'art.3.05.
TITOLO
IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO
ART.
4.01 - PIANI URBANISTICI INTERMEDI
1 Con appositi
provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale
all'Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, possono
essere perimetrate le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di
dettaglio (Piani Urbanistici Intermedi), aventi i contenuti e l'efficacia del
piano paesistico di cui all'art.5 della legge 1497/1939 ed all'art.23 del RD
1357/1940.
2 Per ciascuna
di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente
preposto alla formazione del Sottopiano, sia le specifiche direttive per il
recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le
relative prescrizioni di base.
3 I contenuti,
gli elaborati, la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono
disciplinati dalla vigente legislazione regionale in materia, secondo le
competenze di cui all'art.6.01.
Con specifico
riferimento ai contenuti paesistici, il Sottopiano deve:
3.1 nella
relazione, illustrare le coerenze e/o modificazioni, rispetto alla
documentazione del Piano, delle analisi svolte, dei criteri di valutazione
assunti e delle scelte normative effettuate in relazione alle situazioni di
fatto;
3.2 nelle
tavole di analisi, in scala idonea, individuare i caratteri costitutivi delle
strutture paesistiche, secondo le articolazioni del Piano;
3.3 nelle
tavole operative, in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque in scala
adeguata agli effetti prescrittivi, dettagliare:
3.3.1 la
delimitazione territoriale del Sottopiano con la specificazione dei confini dei
territori dei Comuni interessati;
3.3.2 le
trasformazioni compatibili;
3.3.3 i
vincoli territoriali;
3.3.4 i
sistemi infrastrutturali.
3.4 nelle
norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del
Piano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
generali comunali; dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla
disciplina comunale; specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.
4 Nel caso di
formazione di un Sottopiano relativo ad un territorio già sottoposto a
pianificazione paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo
strumento vigente vanno esplicitate e motivate; fra gli elaborati da
predisporre dovranno essere redatti anche quelli che riportano sui Sottopiani
preesistenti la perimetrazione delle aree sottoposte alla nuova disciplina.
ART.
4.02 - AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI
1
Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore
naturalistico e ambientale, oltre a quelle che risultano già comprese nelle
riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione di
Ramsar), n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), n. 394/1991 (Legge quadro
sulle aree protette), e quelle che sono state e saranno individuate come aree
naturali protette giusti i contenuti della LR n. 19/97 "norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia".
2
Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e
architettonici, vincolati o segnalati, presenti sul territorio in modo
episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei "territori costruiti".
3 II Piano
recepisce la istituzione coordinata di "aree naturali protette",
secondo quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/97, e di "aree archeologiche
e storico-culturali protette" come interventi finalizzati alla contestuale
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio
culturale extraurbano della Regione. Tali interventi si attuano con:
3.1 lo
specifico regime di tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione
delle aree;
3.2 la
istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi Naturali, secondo quanto
disposto dalla LR n. 19/97, e di Parchi Archeologici e Storico-culturali intesi
come PUI.
4 Le aree
terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro
cui sono presenti una o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono
perimetrale da appositi provvedimenti regionali, cosi come disciplinato dalla
LR. n. 19/97.
5 Le aree
entro cui sono presenti uno o più beni archeologici e/o architettonici
vincolati o segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrale da
appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore Regionale
all'Urbanistica di. concerto con l'Assessore Regionale alla Cultura, sentiti i
Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente
interessati; le aree perimetrate costituiscono le "aree archeologiche e
storico-culturali protette".
ART.
4.03 - PARCHI NATURALI
1 Sono
istituiti e disciplinati dalla LR n. 19/97.
ART.
4.04 - PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI
1 Per ciascuna
area perimetrata (art.4.02), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate, quando
costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza dal punto di vista
storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto, viene
istituito - nel quadro dell'ordinamento statale e regionale, su proposta
dell'Assessore Regionale alla Cultura, di concerto con l'Assessore Regionale
all'Urbanistica e con legge regionale istitutiva - il Parco Archeologico e
Storico Culturale, con specifico regime di tutela finalizzato, in particolare,
a:
1.1
salvaguardare l'integrità fisica e la fruizione del/dei beni;
1.2 definire
le eventuali modificazioni fìsiche e di uso compatibili con la salvaguardia;
1.3
incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la
salvaguardia, determinino sviluppo economico-sociale della comunità residente.
2 La legge
regionale istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con
gli Enti Locali, e le norme transitorie - inerenti le trasformazioni edilizie e
infrastrutturali, nonché quelle morfologiche, vegetazionali, colturali e del
regime faunistico - valide fino all'entrata in vigore della strumentazione del
Parco.
3 Ogni Parco
Archeologico e Storico Culturale viene disciplinato da un "regolamento del
parco" e da un "piano del parco". Il regolamento contiene la
disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del
Parco; il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei
beni archeologici e architettonici presenti nel territorio del Parco. Il piano
del Parco assume i contenuti ed il valore del Sottopiano, di cui all'art.4.01,
potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello stesso.
ART.
4.05 - PARCHI PLURIVALENTI
1 Le
"aree plurivalenti" si concretizzano ove nelle stesse sussistano
congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui all'art.4.03 e beni culturali
di cui al punto 1 dell'art.4.04.
2 Tali aree
sono perimetrate da appostiti provvedimenti regionali su proposta
dell'Assessore Regionale all'Urbanistica di concerto con gli Assessori
Regionali all'Ambiente ed alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i
Consigli Comunali dei territori direttamente interessati.
3 Esse sono
sottoposte al regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione.
Con tale provvedimento è altresì stabilito - in relazione ai problemi connessi
con il perseguimento della tutela, valorizzazione e gestione dei beni inclusi -
a quale delle due tipologie di Parco Regionale (artt. 4.03 e 4.04) esse debbano
essere attribuite.
ART.
4.06 - PIANI REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO
1 I piani
regolatori generali comunali devono essere formati nel rispetto del Piano e, se
vigenti, dei suoi Sottopiani.
2 I contenuti
paesaggistici del PRG, al di fuori dei territori costruiti vanno esplicitati e
documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:
2.1 analisi
del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni
scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli Ambiti
Territoriali Estesi (art.2.01) e la individuazione e perimetrazione degli
Ambiti Territoriali Distinti (titolo III);
2.2
specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e
infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle
componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrate;
2.3
specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano
nelle norme tecniche di esecuzione del PRG, e possono avere, all'interno del
PRG, una loro autonoma formalizzazione.
3 La
conformità del PRG al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui
all'art.5.03.
ART.
4.07 - PIANI ATTUATIVI DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI CONFORMI O NON AL
PIANO
1 Gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi di Strumenti Urbanistici Generali conformi al
Piano e riguardanti aree comprese negli Ambiti Territoriali Distinti sottoposti
a tutela diretta dal Piano non possono essere adottati prima del rilascio del
parere paesaggistico (art. 5.03).
2 Nel caso in
cui lo Strumento Urbanistico Generale non risulti adeguato al Piano, gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi riguardanti aree comprese negli Ambiti
Territoriali Distinti sottoposti a tutela diretta dal Piano, possono essere
comunque approvati, dovranno essere redatti con specifica considerazione del
paesaggio ed essere corredati da apposito studio di impatto paesaggistico di
cui all'art.5.05 e non potranno essere adottati prima del rilascio
dell'attestazione di compatibilita paesaggistica di cui all'art.5.07
3 Lo strumento
urbanistico generale, può individuare aree di rilevanza paesaggistica
(marginali del costruito, determinanti nel profilo all'orizzonte, determinanti
nella qualificazione paesaggistica del versante, ecc.) o di recupero
paesaggistico (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree
extraurbane, per migliorare la qualità dell'ambiente e dei modi della sua
fruizione, ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva
urbanistico/paesistica.
La conformità
al Piano di tali Strumenti Urbanistici Esecutivi è attestata dal parere
paesaggistico di cui all'art.5.03 (nei casi di cui al punto 1 del presente
articolo) e di cui all'art.5.07 (nei casi di cui al punto 2 del presente
articolo).
ART.
4.08 - PUTT E SPECIFICHE CONNESSIONI AL PIANO
1 I Piani
Urbanistici Territoriali Tematici di settore (esemplificativamente, "Piano
delle attività estrattive", "Piano delle attività produttive'',
"Piano delle coste", "Piano dei porti e approdi turistici",
"Piano delle discariche", ecc.) possono, per specifici tematismi e/o
per specifici siti, assumere contenuti ed efficacia dei Sottopiani di cui
all'art.4.01.
2 In tutti i
casi le modifiche alle prescrizioni di base di cui al presente Piano relative
all'uso del suolo ed alla salvaguardia dei beni, per quanto attinente agli ATD,
vanno puntualmente documentate e motivate nella considerazione della non
rinnovabilità del bene stesso; tale documentazione risulta fondamentale ai fini
della valutazione delle capacità prestazionali dello strumento in oggetto.
3 La
conformità di tali strumenti di settore deve comunque essere attestata dal
parere paesaggistico di cui all'art.5.03
ART.
4.09 - PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT)
1 In presenza
o in assenza di strumento urbanistico generale adeguato al Piano (art.5.09), il
Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero
territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche del sito, può formare, anche su proposta di privati, i
"piani di interventi di recupero territoriale" (PIRT) al fine di
qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato
abusivo non sanabile ai sensi delle LL.RR. 56/80 e 30/90. Le attività e le
costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti
temporali delle leggi 47/85, 724/94 e successive integrazioni.
Per edificato
abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni
abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione
dell'assetto del territorio.
1 II PIRT,
disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello
esecutivo (ai sensi degli artt.19, 20 della L.R. 56/80) oltre che la eventuale
sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale
edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di
compensazione paesaggistica.
Esso
costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della L.R. 6/79 e successive
modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi
dell'art.16 della L.R. 56/80, ha i contenuti, gli elaborati e le procedure
descritti nell'allegato "A2" alle presenti Norme.
2 Gli oneri
derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definiti specificando
quanto prescritto dalla lettera i) dell'art.2O della L.R. 56/80, sono
trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria
e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato.
3 II PIRT
diventa parte del PRG adeguato.
ART.
4.10 - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE
NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE
1 Gli
interventi derivanti da strumenti di pianificazione e programmazione promossi
da disposizioni statali, quali esemplificativamente:
1.1 programmi
integrati (PI), programmi di riqualificazione urbana (PRiU), programmi di
recupero urbano (PRU), contratti di quartiere (CQ);
1.2 programmi
di recupero urbano e sviluppo sostenibile (PRUSS);
1.3 patti
territoriali, contratti d'area, contratti di programma:
1.4 piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP);
qualora
interessino aree che ricadono negli Ambiti Territoriali Distinti, sono
considerati strumenti di attuazione del Piano e sono tenuti al rispetto degli
indirizzi di tutela di cui all'art.2.02, alle direttive di tutela) di cui
all'art.3.05, ed in generale ai contenuti di cui ai Capi II, III e IV del
Titolo III delle presenti norme.
2 In assenza
di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, gli strumenti di
cui al punto 1.1. 1.2 e 1.3 sono soggetti al preventivo parere paesaggistico di
cui all'art.5.03 da rilasciarsi in sede di Conferenza di Servizi cui
partecipano tutti gli Enti territorialmente interessati. In presenza di
adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, qualora detti
strumenti non comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il
parere di cui sopra non è richiesto; qualora detti strumenti comportino
variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il parere è obbligatorio.
3 In assenza
di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, gli strumenti
urbanistici ed i progetti di cui al punto 1.3 devono prevedere lo studio di
impatto paesaggistico di cui all'art.5.05 e sono soggetti alla verifica di
compatibilita paesaggistica di cui all'art.5.06 e successiva attestazione di
cui all'art.5.07. In presenza di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico
generale, qualora detti strumenti non comportino variante per le specifiche
aree incluse negli ATE, il parere di cui sopra non è richiesto; qualora detti
strumenti comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il
preliminare parere è obbligatorio.
4 I piani
territoriali di coordinamento delle Province (PTCP) di cui al punto 1.4 in sede
di adozione a cura del Consiglio Provinciale devono aver acquisito il
preventivo parere paesaggistico di cui all'art.5.03 da rilanciarsi con apposita
Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti interessati.
5
TITOLO V - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
ART.
5.01 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1 I lavori o le
opere che modifichino lo stato fisico dei territori e degli immobili
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939, o
inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra
quelli sottoposti a tutela dal Piano, non
possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia
oppure di denunzia inizio attività, senza il preliminare rilascio della
autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.
2 Per gli stessi territori e immobili, lavori che alterino l'aspetto esteriore non
possono essere oggetto di denunzia inizio attività o autorizzazione o
concessione edilizia, senza il preliminare rilascio della autorizzazione
paesaggistica.
3 L'autorizzazione
paesaggistica va richiesta,
anche per lavori realizzati dal Comune o da altri Enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del
progetto dei lavori(). Sono fatte salve tutte le tipologie di intervento
specificamente previste nelle prescrizioni di base di cui a ciascuna categoria
di ATD ai punti 4.1.c e 4.2.c del Titolo III.
4 Gli elaborati tecnici costituenti il
progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell'allegato A delle presenti norme.
5 L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata,
entro il termine perentorio di sessanta
giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui all'art.1 della legge
n.431/85 per l'autorizzazione ex legge 1497/1939 di cui, esplicitandolo, ha
l'efficacia. Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure
negativo), deriva dall'istruttoria operata su:
5.1 conformità
del progetto agli indirizzi di
tutela (art.2.02) previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le
opere;
5.2 rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base
(previste dal Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi
strutturanti il sito interessato dai lavori o le opere (titolo III);
5.3
legittimità delle procedure;
5.4 idoneità paesaggistica e culturale motivata
(sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.
6 L'autorizzazione
paesaggistica vale per il periodo di cinque
anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati
nelle opere esterne, devono deve essere, per la parte non eseguita
(attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale), oggetto di nuova autorizzazione
paesaggistica.
7 La richiesta di autorizzazione paesaggistica,
relativa a interventi privati viene inoltrata dal proponente al Comune nel cui
territorio ricade l'intervento
ART.
5.02 - INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:
1.01 per i beni, inclusi nelle categorie di
cui all'art.1 della legge n.431/1985() e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori
costruiti" di cui all'art.1.03; l'autorizzazione paesaggistica va
comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della
legge 1497/1939();
1.02 per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
1.03 per gli interventi silvocolturali di: a) tagli
di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di
avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione
saltuari, da dirado nonché quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di
alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di
sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonché tutte le altre
attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti
forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f)
difesa forestale e quelli connessi di regimentazione superficiale dell'acqua;
1.04 per la
arbicoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal
Piano;
1.05 per le attività agricole e pastorali non
modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto
idrogeologico;
1.06 per il collocamento entro terra di
tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e
senza opere edilizie fuori terra;
1.07 per gli interventi di pronto intervento
destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di
interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e
urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali emanati a
seguito di calamità;
1.08 per i
progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali,
turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella
esistente, per una sola volta e
con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A"
(art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della legge 1497/1939();
1.09 per i
progetti di ampliamento delle abitazioni
rurali esistenti, purché conformi
agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e
tecnologiche, fino ad un massimo del 20%
della volumetria esistente, per una
sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito
territoriale "A" (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della legge
1497/1939();
1.10 per le
opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;
1.11 per le opere e gli interventi a carattere
temporaneo (non superiore ad una
stagione oppure, se connessi con la
realizzazione di un'opera autorizzata, per
la durata di realizzazione dell'opera stessa) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
1.12 per i progetti di ampliamento degli edifici
industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi
ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento
pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi della legge
1497/1939();
1.13 per le
opere di adeguamento a normative statali
e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Comune
rilascia la autorizzazione - concessione edilizia per gli interventi esentati
di cui al punto 1, previa asseverazione
del progettista delle opere, che attesti la veridicità di quanto descritto
nel progetto stesso.
ART.
5.03 - PARERE PAESAGGISTICO
1. I Piani Urbanistici Intermedi non predisposti
dalla Regione (art.4.01), i Piani Territoriali di Coordinamento delle
Province, i Piani Regolatori
Generali (art.4.06), gli Strumenti
Urbanistici Esecutivi (art.4.07), i
piani di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, nonché i Piani di Interventi di Recupero
Territoriale (art.4.09), quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e
degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della
legge n.1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge
n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché
compresi nei piani di cui agli artt.4.02, 4.03, 4.04, 4.05) non possono essere adottati senza il
preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.
2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se
favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio
di sessanta giorni, dalla Giunta
Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Il
merito del parere deriva dall'istruttoria operata su:
2.1 conformità
agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o
interessati/o;
2.2 rispetto
delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (previste dal
Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti
interessati (titolo III) oppure motivazioni delle integrazioni-modificazioni
apportate (art.5.07);
2.3
legittimità delle procedure;
2.4 idoneità
paesaggistica e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle
previsioni.
3. Il parere
paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.
4. Sono esentati dal parere paesaggistico i
piani e le varianti di piani che:
4.1 derivino, senza
modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;
4.2 siano
stati adottati alla data di entrata in vigore del Piano, con esclusione di
quelli ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della LS
1497/39.
ART.
5.04 - OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione
territoriale quelle derivanti da interventi rientranti nella programmazione
a livello comunitario, statale, regionale, provinciale e comunale, che, prevedendo modificazioni rispetto
all'assetto paesistico esistente, necessitano
di una procedura di verifica del progetto e delle sue capacità
prestazionali.
2. Il Piano
considera altresì quali opere di
rilevante trasformazione tutti gli interventi che ricadono nelle "aree di
pertinenza" e nelle "aree
annesse" dei beni di cui al titolo III, nonché gli SUE di cui
all'art.4.07 punto 2.
3 Per tali
opere, qualora non già sottoposte a
Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM
27.12.89 e loro successive modificazioni e integrazioni) alla data di entrata
in vigore del Piano, il relativo
progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle
opere di mitigazione previste) dovrà essere
integrato con lo "Studio di
Impatto Paesaggistico", sia sottoposto
alla procedura della "verifica
di compatibilità paesaggistica" (art.5.06) e munito della
"attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.07).
ART.
5.05 - STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO
1. Il Piano
definisce "Studio di Impatto Paesaggistico"
la elaborazione progettuale
finalizzata all'accertamento dell'entità
delle modificazioni indotte
dall'intervento proposto sugli elementi
strutturanti il territorio (titolo III), dell'effetto delle opere di mitigazione
previste e del livello di compatibilità
paesaggistica perseguito.
2. In esso,
sulla base delle Direttive di Tutela (art.3.05) e delle Prescrizioni di Base
(titolo III), deve essere motivata
l'ammissibilità dell'intervento con
il supporto di documentazioni scritto/grafiche e fotografiche (o ulteriori
elementi documentari), che specifichino:
- la
descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme
dello stesso;
- la
descrizione delle opere progettate;
- la
descrizione delle opere di mitigazione previste;
- la
descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e
sull'insieme del paesaggio;
- la
descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni.
3. Lo studio
di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista delle opere che
attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.
ART.
5.06 - VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
1. Il Piano
definisce "Verifica di
Compatibilità Paesaggistica" la procedura
finalizzata a verificare che le
condizioni di compatibilità
individuate dallo Studio di Impatto Paesaggistico siano accettabili in toto, in
parte, con prescrizioni, o per nulla, con conseguente rilascio o non rilascio
della "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" ed in
riferimento:
- alle forme
strutturanti del paesaggio (titolo III);
- alle
caratteristiche percettive dei siti risultanti;
- ai
materiali, alle tecnologie, alle tipologie previste;
- alla qualità
complessiva dell'esito finale.
ART.
5.07 - ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia
da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando
quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione
statale), che determinino rilevante
trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori
e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art.5.04), non possono essere concessi/autorizzati
senza il preliminare rilascio della "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" ai sensi del presente
Piano.
2. La
"Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" va richiesta dal
titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.
3. Agli elaborati tecnici costituenti il
progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui
all'art.5.05.
4. La
attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine
perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria
dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Il merito (sia in senso positivo che
condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria
sulle risultanze dello Studio di Impatto Paesaggistico (art.5.05) eseguita con
la "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" (art.5.06) e della
verifica della legittimità delle procedure.
5. La
Attestazione di Compatibilità Paesaggistica vale per il periodo di dieci anni,
trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve
essere oggetto di nuova Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.
6. La Attestazione di Compatibilità Paesaggistica
ha gli effetti, della autorizzazione ai sensi dell'art.7
della legge 1497/1939, se necessaria. In tale caso detti effetti devono essere
esplicitati e seguono le procedure dell'art.1 della legge 431/1985.
7. Sono esentati
dalla Attestazione di Compatibilità Paesaggistica gli interventi di rilevante
trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in
vigore del Piano.
ART.
5.08 - PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
1. Entrato in
vigore il Piano (art.7.10), entro dodici
mesi, il Comune provvede a riportare:
1.1 sulla
cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le perimetrazioni
degli ATE di tipo A di cui al Titolo II e le perimetrazioni degli ATD di cui al
Titolo III;
1.2 sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale vigente le aree dei "territori
costrutti" di cui al punto 5 dell'art.1.03.
2. In caso di
inadempienza entro il termine sopra previsto, previa diffida a provvedere,
decorsi quindici giorni, persistendo l'inadempienza, la Giunta Regionale, su
proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, nomina un commissario ad
acta per gli adempimenti.
3. Per le richieste di autorizzazione o
concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli "Ambiti Territoriali Distinti" o in
zone vincolate ex lege 1497/39, il Comune non rilascia l'autorizzazione o la
concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica
(art.5.01), salvo che per gli interventi
esentati (art.5.02). Analogamente non
possono essere approvati Strumenti Urbanistici Esecutivi senza il
preventivo rilascio del Parere
Paesaggistico di cui al successivo art.5.03, nonché Opere di Rilevante Trasformazione senza la Attestazione di Compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.07.
4. Le perimetrazioni relative ai "territori
costruiti" di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 6 dell'art.1.03, che non costituiscono variante alla
strumentazione urbanistica ma esplicano effetti soltanto in applicazione del
Piano, sono approvate con delibera di
Consiglio Comunale: le stesse, accompagnate dalla scheda di controllo, appositamente predisposta dalla Regione,
vengono inviate all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
5. L'eventuale
adeguamento della perimetrazione dei "Territori Costruiti", per
evidente errore o dimenticanza di parti da includere, viene riportato negli
atti tecnici, deliberato del Consiglio Comunale e trasmesso alla Regione. Nel
caso in cui, su istanza del privato, il Comune non provvede, valgono nuovamente
i poteri sostitutivi di cui al precedente punto 2
6. Le
perimetrazioni dei "territori costruiti" di cui al precedente punto 1
vengono riportate anche sui nuovi strumenti urbanistici generali o varianti di
quelli esistenti.
7. In sede di
riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Comune deve tenere conto
degli adeguamenti rinvenenti dall'accoglimento totale o parziale delle
osservazioni.
ART.
5.09 - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO
1. La
disciplina prescrittiva del Piano, dopo l'approvazione dello stesso, esplica i
suoi effetti integrativi e/o sostitutivi sulle norme e previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti: gli adeguamenti, ai sensi dei contenuti delle
presenti norme, possono essere introdotti negli strumenti urbanistici generali
vigenti con specifica variante. Tale "variante" viene assimilata a
quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della L.R. n.56/80; i
suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell'art.2.01 e
sono disciplinati dalla LR 56/1980, art.16.
2.
L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per
adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante
generale al PRG, o di formazione del PRG) deve essere recepito (LR 56/1980,
art.7) entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. In caso
di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55
della L.R. 56/80. Il Comune ha facoltà, con propria declaratoria, ai Sensi
della vigente legislazione di recepire integralmente il Piano nel proprio
strumento urbanistico generale e di dichiararlo quindi adeguato: in tal caso
dovrà provvedere alla trasposizione degli ATE e degli ATD sulle tavole del
proprio strumento urbanistico generale vigente.
3. La
conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico
parere paesaggistico (art.5.03) reso contestualmente all'istruttoria dello
strumento urbanistico.
4. In sede di
adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano, il Consiglio
Comunale deve tenere conto dell'avvenuto accoglimento totale o parziale delle
osservazioni.
5. Gli
strumenti urbanistici esecutivi di strumenti urbanistici generali non adeguati
al Piano costituiscono specifiche varianti di "adeguamento parziale",
giusta disciplina di cui al comma 14 dell'art.21 della LR 56/80.
ART.
5.10 - CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO
1. Variante
con piano regolatore generale.
1.01 In sede
di adozione dei piani regolatori generali o dei piani regolatori di adeguamento
al Piano, i Comuni devono puntualmente esplicitare e motivare le eventuali
modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli Ambiti Territoriali Estesi
(titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di case degli Ambiti
Territoriali Distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del Piano che, nel
rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con
gli indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire
finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistica e compatibile sviluppo socio-economico
della popolazione residente.
1.02 II
dispositivo di approvazione del piano regolatore generale esplicita le
eventuali modifiche apportate al Piano, ed ha gli effetti di approvazione di
"variante, interna al territorio comunale, del Piano".
2. Variante
con altro piano di secondo livello.
2.01 In sede
di pianificazione paesaggistica di secondo livello attraverso gli strumenti di
attuazione del Piano di cui al titolo IV, le eventuali modifiche apportate alle
direttive di tutela (art.3.05) ed alle perimetrazioni ed al valore degli Ambiti
Territoriali Estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di
base degli Ambiti Territoriali Distinti (titolo III, capi I, lI, III, IV) vanno
esplicitate e puntualmente motivate.
2.02
L'approvazione dello strumento di attuazione del Piano esplicita le eventuali
modificazioni ed ha gli efletti di approvazione di "variante al Piano
", per il territorio di competenza.
3. Deroga al
Piano.
3.01 Fermo restando
quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione statale,
è possibile realizzare opere di competenza della Regione, opere di competenza
di Enti pubblici e opere di interesse pubblico (così come definite dagli
artt.2, 3, 4 della L.R. 27/1985) in deroga alle prescrizioni di base (Titolo
III).
3.02 La
deroga, il cui provvedimento determina gli effetti della autorizzazione ai
sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 e dell'art.5.01 del Piano viene sancita
da apposita Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti interessati
secondo la vigente legislazione in materia.
TITOLO
VI - COMPETENZE E STRUTTURE
ART.
6.01 - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI
1. Sono di
competenza dei Comuni le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge 1497/1939 ed all'art.5.01() del Piano. Le autorizzazioni di
cui sopra concernono gli interventi:
a) ricadenti
nell'ambito di strumenti urbanistici
esecutivi approvati con le procedure
della LR 56/80:
b) ricadenti
nell'ambito delle zone B di
completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art.31
della LS 457/78;
d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art.31 della LS 457/78, con esclusione
di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
e) di ristrutturazione edilizia come definiti
dall'art.31 della LS 457/78 non comportanti la sostituzione totale
dell'organismo edilizio esistente con esclusione degli interventi ricadenti
nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico:
f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti con esclusione delle sopraelevazioni,
purché il volume complessivo sia
relativo al lotto minimo prescritto
dallo strumento urbanistico vigente e non
ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi
ricadenti nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o
dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste
dei laghi, dei fiumi, delle gravine o lame;
g) di
realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con
relative cabine di trasformazione:
h) di
collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino
dello stato dei luoghi;
i) di
urbanizzazioni primarie;
l) destinati a
rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonché
interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti in
conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;
m) a carattere
precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di
un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purché
venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
n) di
collocamento di vetrine, insegne, tabelle;
o) di
sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di
altezza;
p) di
realizzazione di onere pubbliche.
2. In caso di
persistente inerzia dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative di
cui la precedente punto 1, su richiesta dell'istante, l'Assessore Regionale
all'Urbanistica diffida gli Stessi a provvedere entro 30 giorni: decorso
inutilmente tale periodo, a tale adempimento provvede il Dirigente del Settore
Urbanistico Regionale.
ART.
6.02 - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PARERI E ATTESTAZIONI
1. Con
l'approvazione definitiva del putt/p, per tutti gli Strumenti Urbanistici
Esecutivi che sono soggetti alla disciplina delle presenti norme, in assenza
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -PTCP- (art.15 LS 142/90) e
indipendentemente dall'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico
generale al PUTT/p, il preventivo parere
paesaggistico viene rilasciato dalla Regione; in presenza di PTCP
approvato, il parere paesaggistico è rilasciato dalla Provincia nel caso in cui
gli strumenti generali non siano adeguati al PUTT/p ed al PTCP, mentre rimane
di competenza del Comune nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia
adeguato al PUTT/p ed al PTCP.
2. Le funzioni
amministrative connesse all'attestazione
di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.07 sono di competenza della
Giunta Regionale, fermo restando
quanto previsto ai commi 8° e 9° dell'art.82 del DPR 616/77 e sino
all'emanazione della legislazione regionale che disciplinerà le deleghe agli
Enti subregionali.
ART.
6.03 - STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO
1. Con
l'approvazione del Piano è istituito nel Settore Urbanistico Regionale secondo
la LR 7/97, l'Ufficio del Piano con
le seguenti mansioni:
1.1
archiviazione e gestione di tutto il materiale esistente e futuro avente
relazione con il tema del paesaggio e con le trasformazioni a questo connesse;
1.2 approntamento
e diffusione del materiale documentario disponibile su richiesta di Enti e
privati, previa specifica richiesta scritta e corresponsione dei diritti, così
come definiti con apposita deliberazione;
1.3
elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di quello
esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni al Settore
Urbanistico Regionale;
1.4
archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e dei quelli
rinvenienti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio, come supporto
interno per la gestione ed il controllo della strumentazione urbanistica
territoriale, generale ed attuativa nonché dei progetti e degli interventi
speciali di cui al punto 2.1.7 del precedente art. 1.05;
1.5 gestione
di tutto il materiale hardware e software in dotazione presso l'Assessorato e
relativo all'Ufficio del Piano,
1.6 gestione
dei rapporti con gli Enti sovraordinati, di pari livello e
sottordinati.
ART.
6.04 - COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE
1. La Giunta
Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni
amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell'ambito della
Regione.
2. La Regione
esercita il controllo sulla attuazione da parte dei Comuni delle subdeleghe di
cui alla L.R. 8/95 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fatta salva
la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali, ai sensi dell'art.1 della legge 431/1985, la Giunta Regionale
qualora venga a conoscenza che l'autorizzazione comunale possa determinare
gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta
dell'Assessore Regionale all'Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia
dei beni paesaggistici tutelati dal Piano.
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.
7.01 - BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO
1. Nel caso
che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal
Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la
Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene (area di
pertinenza ed area annessa) e lo sottopone a tutela, fissandone la categoria di
Ambito Territoriale Distinto di appartenenza.
2. Il decreto
di cui al comma precedente, in difformità di quanto previsto nel 5° comma del
precedente art.1.03, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti
urbanistici generali ed interessate da strumenti urbanistici di secondo livello
anche se approvati.
ART.
7.02 - AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO
1. La Giunta
Rerionale, su relazione dell'Assessore all'Urbanistica e con periodicità o su
istanza del Consiglio Rerionale, riferisce allo Stesso sugli effetti prodotti
dalla attuazione del Piano e dalle funzioni amministrative delegate, al fine di
provvedere a eventuali loro integrazioni e/o modificazioni.
ART.
7.03 -AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO
1. Le domande
di autorizzazione di cui all'art.7 della legge 1497/1939, per i beni vincolati
dalla stessa e dalla legge 431/1985, presentate prima della entrata in vigore
del Piano, seguono le procedure allora vigenti.
ART.
7.04 -ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI
1. I Comuni
provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i Beni Culturali
copia delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge
431/85.
ART.
7.05 - ABROGAZIONI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI
1. L'entrata
in vigore del Piano fa decadere, (salvo che per i provvedimenti per i quali
hanno espresso effetti), le disposizioni di leggi e regolamenti regionali in
contrasto con le disposizioni di Piano.
In particolare, cessano di avere effetto le norme di cui
alle lettere f), h), i). l) dell'art.51 della L.R. 56/80, e tutte le norme
della LR. 30/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.
ART.
7.06 - PIANI REGOLATORI GIA' TRASMESSI ALLA REGIONE
1. Per i Piani
Regolatori Generali già trasmessi alla Regione per la approvazione alla data di
entrata in vigore del Piano, l'adeguamento va formato entro un anno dalla data
di approvazione del PRG. Sul territorio del PRG trasmesso, in assenza
dell'adeguamento, il Piano ha vigenza con le sole prescrizioni di base di cui
al titolo III.
ART.
7.07- USI CIVICI
1. In sede di
formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia già
deliberato nel merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art.9 della
LR. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione degli Ambiti
Territoriali Estesi.
ART.
7.08 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFIZIONE DEI VINCOLI
1. In sede di
adeguamento del PRG al Piano, può essere proposta, da parte dei Comuni con
istanza motivata, la attivazione delle procedure per la ridefinizione di
vincoli vigenti.
ART.
7.09 - INTERVENTI IN AREE SOGGETTE A REGIME TRANSITORIO DI IMMODIFICABILITA'
1 I
procedimenti relativi agli interventi realizzati in aree soggette a regime
transitorio di immodificabità di cui all'art.51 della LR 56/80 e dell'art. 1
della LR 30/90 per i quali risulta prodotto nei termini di legge 47/85 e 724/94
l'istanza di sanatoria, ove non definiti, sono suscettibili di conclusione.
2 Le suddette
disposizioni possono applicarsi, su istanza della Parte all'Amministrazione
Comunale, anche agli interventi per i quali sono stati definiti negativamente
gli esiti: gli stessi possono essere riesaminati e valutati secondo i contenuti
del presente Piano.
ART.
7.10 - EFFICACIA DEL PIANO
1 Le norme del
Piano ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale, diventano efficaci il giorno successivo a quello di pubblicazione
della delibera stessa sul BUR.
2 Allegato A1:
ELABORATI
TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART.5.01)
Gli elaborati
tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda (in bollo,
sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi delle leggi
urbanistiche) devono contenere:
1 Nel caso di
interventi che ricadono in strumenti urbanistici generali conformi al Piano o
in Sottopiano:
1.01) relazione tecnica illustrativa dei
lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali,
tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni,
esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato
dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti
cardinali, e da almeno due fotografie
pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati
in uno stralcio (allegato) della planimetria;
1.02) stralcio dallo strumento urbanistico
della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e
dello stralcio della norme tecniche
relative alla zona;
1.03) planimetria dettagliata (in scala coerente
delle aree interessate dai lavori con indicazioni altimetriche e posizionamento
delle strutture vegetanti esistenti e di previsione): piante, prospetti, almeno
due sezioni (scala 1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi
dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e
coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative
plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un
caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada
pubblica);
1.04)
eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistiche
dei siti e sulla incidenza di queste sulla proposta di intervento.
2. Nel caso di
interventi che ricadono in strumenti urbanistici generali non conformi al Piano:
2.01) corografia dell'area interessata dai
lavori, in scala 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari
scala;
2.02) copia
del foglio catastale con evidenziate
le particelle catastali interessate dai lavori;
2.03 stralcio
della tavola C.1 del Piano
riportante l'Ambito Territoriale Esteso (art.1.04) entro cui ricade l'area
interessata dai lavori; stralcio delle Norme Tecniche del Piano con riporto
degli "indirizzi" (art.2.02), "direttive" (art.3.05) di
tutela relative al sito; individuazione del/i sistema/i territoriale/i
(art.3.01 e sg.) cui appartiene il sito e specificazione del rispetto delle
prescrizioni di base con i lavori previsti;
2.04)
relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico
riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al
suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione
fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno
quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da
almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti
di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
2.05) stralcio
dallo strumento urbanistico costituito della tavola di zonizzazione con
specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio delle norme
tecniche relative alla zona;
2.06)
planimetria dettagliata (in scala coerente delle aree interessate dai lavori
con indicazioni altimetriche e posizionamento delle strutture vegetanti
esistenti e di previsione): piante, prospetti, almeno due sezioni (scala
1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi dei rapporti
pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i
grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche
e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non
modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);
2.07)
eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistica dei
siti e sulla incidenza di queste rispetto alla proposta di intervento.
Allegato A2 :
PIANI DI
INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE
1 Contenuti:
il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) precisa ed esegue con
specifica normativa e con elaborazioni progettuali attraverso la redazione di
Strumento Urbanistico Esecutivo la eventuale sanatoria di attività ed
interventi abusivi non sanabili ai sensi della LR 56/80 e della LR 30/90. Il
PIRT:
1.01)
perimetra l'area complessivamente interessata dagli interventi e/o dalle
attività abusive;
1.02)
specifica tutti gli interventi e/o attività presenti nell'area con indicazione
del relativo stato, consistenza e pertinenze di ciascuna unità; delle aree interstiziali
libere, infrastrutture e servizi;
1.03)
definisce i contenuti programmatici dell'intervento;
1.04)
esplicita gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali
Distinti (ATD) presenti entro il perimetro del Piano, ridefiniti anche in
funzione dello stato di fatto e delle condizioni essenziali di tutela e di
valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali del sito:
1.05)
determina le infrastrutture (UP), i servizi (US) e le aree pubbliche e/o
private da assoggettare a specifico regime;
1.06)
individua plano volumetricamente gli edifici esistenti da confermare (con
concessione in sanatoria) e/o da delocalizzare, nonché eventuali interventi e/o
attività di completamento;
1.07) precisa
le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, le tipologie edilizie, il
verde (per le varie categorie) e l'arredo urbano;
1.08) detta le
Norme Tecniche di Attuazione, le modalità di intervento degli aventi causa e
gli eventuali poteri sostitutivi ai fini attuativi;
1.09)
definisce il quadro economico relativo alle previsioni di intervento con la
ripartizione di tutti gli oneri a carico dei proprietari interessati nel
perimetro dell'area:
1.10) prevede
le modalità di attuazione, i tempi necessari, i soggetti attuatori, gli oneri
finanziari indotti e quanto altro necessario alla programmazione temporale
dell'intervento.
2) Elaborati:
il PIRT è costituito dai seguenti elaborati:
2.01)
documento programmatico preliminare e relativi allegati dove viene esplicitata
la fase istruttoria per la redazione del Piano: perimetrazione dell'ambito di
intervento, definizione degli obiettivi, dimensionamento della proposta,
ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a
recupero, definizione e quantificazione dell'abusivismo, definizione e
quantificazione delle aree residuali, criteri per la determinazione della
sanabilità degli interventi, carico insediativo esistente e prevedibile e
connesse infrastrutture e servizi, ripartizione degli oneri in funzione di un
quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.
2.02)
relazione generale illustrativa contenente i seguenti elementi:
motivazione
della scelta di perimetrazione in un quadro di convenienza economica e sociale,
rapportata alla continuità dell'edificato e/o delle attività ed alla rilevante
modificazione dell'assetto del territorio:
valutazione
del carico insediativo presente (abusivo e non); caratteristiche degli abusi;
quantità di aree non interessate da processi abusivi e loro destinazione;
dotazione di infrastrutture e servizi; presema di beni paesaggistici (ATD);
condizioni paesaggistiche di base (ATE) derivanti dal PUTT e indotte dalla
proposta di riassetto territoriale;
documentazione
fotografica e quanto altro di documentario per dare chiara esplicitazione
all'intervento proposto.
2.03)
perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica in
scala (almeno) 1:2000 con riporto degli ATE e degli ATD, degli interventi
abusivi (numerati), delle aree libere, delle infrastrutture e dei servizi
esistenti (pubblici e privati);
2.04)
perimetrazione dell'area d'intervento su cartografia catastale aggiornata alla
data di elaborazione del Piano in scala (almeno) 1:2000 con individuazione
degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati), delle aree libere
(numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture e servizi (numerate); della
consistema in superficie, volume e carico insediativo teorico di tutto e della
identificazione della proprietà:
2.05)
ridefinizione degli ATE (ed eventualmente degli ATD in caso di errori od
omissioni del PUTT) in funzione dello stato di fatto, della proposta di
intervento e dei valori paesistici presenti.
2.06) assetto
planovolumetrico generale con individuazione delle destinazioni (urbanistiche
ed edilizie ammissibili) dei vari interventi: infrastrutturali e di servizio
(esistenti e di progetto); residenziali, produttivi e terziari preesistenti
(non oggetto di sanatoria); residenziali, produttivi e terziari esistenti
(abusivi sanabili), residenziali, produttivi e terziari abusivi esistenti (non
sanabili); residenziali, produttivi e terziari di completamento (aree
interstiziali); nonché destinati alla valorizzazione delle risorse naturali
presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo
carico insediativo;
2.07)
definizione delle Unità Minime di Intervento (UMI), delle aree da assoggettare
ad esproprio (o eventualmente da cedere), delle aree e dei beni da sottoporre a
vincolo di immodificabilità o di trasformabilità condizionata ai soli valori
paesistici, dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata esistente o
di progetto (numerate nell'elaborato 2.06);
2.08) schema
generale delle urbanizzazioni primarie -UP- (viabilità con annesso verde di
cortina e parcheggi primari, rete di pubblica illuminazione, rete fognaria
bianca e nera, impianti consortili di depurazione delle acque o opere di
allaccio alla fogna ove esistente, rete idrica, reti tecnologiche); schema
generale delle urbanizzazioni secondarie -US- (spazi eventuali per l'istruzione,
per le attività collettive, per i parcheggi e per il verde); progetto generale
del verde privato, pubblico e di cortina; progetto generale delle eventuali
altre opere di mitigazione e compensazione; progetto generale di tutela e
valorizzazione dei beni paesistici; progetto generale dell'arredo urbano;
2.09) studi
compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata
dell'esistente (eventualmente oggetto di adeguamento o completamento), delle
nuove costruzioni e dei nuovi interventi in genere;
2.10) elenchi
catastali di tutte le proprietà interessate dal Piano con la definizione della
quota millesimale di partecipazione;
2.11) elenchi
e copie delle pratiche di condono edilizio presentate con specifico riferimento
alla numerazione riportata all'elaborato di cui al punto 2.04 del presente
allegato;
2.12) norme
tecniche di attuazione (NTA) per tutti gli interventi pubblici e privati
previsti, per le destinazioni d'uso prevedibili, per la realizzazione delle
infrastrutture e dei servizi per la esecuzione delle opere di mitigazione e
compensazione, per il rilascio delle concessioni in sanatoria, per il controllo
sulle opere, sulla corresponsione degli oneri, sugli espropri, sulle eventuali
delocalizzazioni e sugli atti amministrativi necessari (convenzioni o atti
unilaterali d'obbligo a sottoscriversi ecc.);
2.13) quadro
economico e finanziario sulla onerosità del piano, per tutto quanto previsto,
con puntuale specificazione della ripartizione degli oneri in funzione dei
millesimi esplicitati all'elaborato 2.07;
2.14) studio
di impatto paesaggistico di cui all'art.5.O5 nelle NTA del PUTT/p.
3 Formazione
ed approvazione:
3.01) il Piano
di Interventi di Recupero Territoriale (PlRT), può essere di iniziativa pubblica
o privata: in tale secondo caso anche uno solo degli aventi causa può
predisporre gli atti e trasmetterli al Comune, che, ove ne ravvisi la
convenienza sotto il profilo del pubblico interesse, provvede ad avviare l'iter
amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui ai successivi
punti anche in deroga ai contenuti di cui al secondo comma dell'art.55 della LR
56/80;
3.02) il
proponente determina preventivamente la perimetrazione dell'area di intervento
e per la stessa costituisce il Documento Programmatico Preliminare secondo i
contenuti di cui al precedente punto 2.01; detti elaborati vengono approvati
con delibera del Consiglio Comunale;
3.03) la
delibera di approvazione della perimetrazione e del Documento Programmatico
Preliminare viene trasmessa per conoscenza all'Assessorato Regionale
all'Urbanistica;
3.04) il
Comune, previo parere del Dirigente dell'UTC e sentita la Commissione
Urbanistica Comunale (o in assenza quella Edilizia), trasmette il PIRT
all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per l'accertamento preventivo di non
contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse
paesaggistico (parere paesaggistico di cui all'art.5.03);
3.05) il
Settore Urbanistico Regionale, una volta istruito il PIRT, lo trasmette al CUR,
che nel merito esprime motivato parere vincolante;
3.06) qualora
i pareri preventivi del SUR e del CUR siano risultati favorevoli, gli atti
vengono ritrasmessi al Comune ed il PIRT e adottato con delibera del Consiglio
Comunale;
3.07) entro
quindici giorni dalla sua adozione, il PIRT viene depositato presso la
segreteria del Comune per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque
può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i
quotidiani a maggiore diffusione locate e manifesti affìssi nei luoghi pubblici
e sull'albo pretorio del Comune;
3.08) fino a
venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere
presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel
PIRT ed osservazioni da parte di chiunque;
3.09) qualora
il PIRT interessi aree vincolate idrogeologicamente o zone sismiche, il Comune
invia il PIRT entro quindici giorni dalla sua adozione agli Enti ed Uffici
competenti per il rilascio del parere di competenza:
3.10) Scaduti
i termini per la presentazione delle opposizioni e delle osservazioni, il
Comune trasmette al progettista gli atti ricevuti: lo stesso provvede a
redigere la motivata proposta di controdeduzione e la trasmette all'Ufficio
Tecnico che a sua volta ne redige l'istruttoria definitiva insieme al parere
del Dirigente.
3.11) il
Consiglio Comunale delibera nel merito delle osservazioni e della proposta di
controdeduzioni ed, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
delibera, rimette all'Assessorato Regionale all'Urbanistica tutti gli atti
tecnici prodotti;
3.12) il PIRT
adottato, dopo l'istruttoria definitiva del SUR ed eventuale successivo parere
del CUR, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato
eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR ed alle indicazioni del
PIRT, viene trasmesso alla Giunta Regionale che delibera l'approvazione o il
rinvio del PIRT:
3.13) la
delibera di approvazione del PIRT è pubblicata per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ed i depositata nella Segreteria del Comune ed è
notificata, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano e degli
edifici che non sono risultati sanabili;
3.14) il PIRT
ha validità sino alla data di entrata in vigore di un nuovo PIRT o di una variante
al PRG che abbia per dette aree gli stessi contenuti: la sua approvazione
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste.
Decorsi dieci anni dall'approvazione, il Piano rimane efficace anche per la
parte non attuata, mentre ai fini espropriativi, decadono gli effetti della
pubblica utilità delle opere previste.
Allegato A8 :
INTERVENTI
CONNESSI ALL'ATTIVITÀ' ESTRATTIVA E PROCEDURE PER L'ATTESTAZIONE DI
COMPATIBILITA' AL PUTT/p
1. In
riferimento ai contenuti di cui all'art.2.02 (indirizzi di tutela) e
dell'art.3.05 (direttive di tutela) l'attività di coltivazione di nuove cave e
di ampliamento di quelle esistenti, ferme restando la disciplina di cui alla LR
37/85 e le competenze del Ministero dell'Ambiente (circolare 9365/VIA del
18/12/92 inerente i poteri di annullamento delle delibere di autorizzazione e
la potestà autorizzativa surrogatoria e l'elenco degli elaborati da trasmettere
al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio delle competenze previste nel
combinato disposto di cui all'art.1 della LS 431/85 ed all'art.2 lett.d della
LS 349/86), deve coniugarsi con le finalità della tutela del paesaggio e con la
disciplina connessa all'attuazione del PUTT/p.
2. Alla
domanda per ottenere l'autorizzazione, di cui all'art.12 della LR 37/85, dovrà
allegarsi il progetto con la specificazione dei seguenti elementi: stato
giuridico dell'area secondo i contenuti di cui ai successivi punti (2.01 e
2.02), presenza di beni paesistici costitutivi, di cui ai successivi punti
(2.03 e 2.04), condizioni ambientali di cui ai successivi punti (2.05, 2.06,
2.07, 2.08 e 2.09); nello specifico:
2.01) le
destinazioni derivanti dallo strumento urbanistico vigente, relativi
adempimenti e adeguamenti al PUTT (territori costruiti, ATE, adeguamento, ecc.)
e eventuali indicazioni derivanti da altri piani territoriali o piani parco;
2.02) il
sistema dei vincoli di cui alla LS 1497/39, alla LS 1089/39, al RDL 3267/23,
alla LS 394/91, LR 10/84 (vincoli faunistici);
2.03) la
localizzazione di beni geomorfologici, naturalistici e storico culturali (ATD)
di cui al PUTT/p con la puntuale specificazione, in adeguata scala, delle aree
di pertinenza e le aree annesse secondo le prescrizioni di cui alle NTA;
2.04) la
specificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (tipo D, C, B e A) così come
definiti nelle tavole del PUTT/p o nel PRG adeguato o in altra strumentazione
di secondo livello di cui all'art.2.05 delle NTA;
2.05) la
relazione sulle caratteristiche geologiche, geo-morfologiche, idrogeologiche
dell'area di intervento con le relative carte tematiche per illustrare la
situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura
dei litotipi riconosciuti, i lineamenti geomorfologicici della zona nonché gli
eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, i caratteri
geostrutturali delle formazioni tipo (stratificazione e discontinuità), lo
schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea; lo studio geologico
mirato ad individuare la presenza e le caratteristiche del flusso idrico
sotterraneo, l'esistenza di pozzi o sorgenti, la presenza di falde idriche e
loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della
superficie piezometrica nel corso dell'anno), la definizione dei rapporti fiume
falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee) - nel caso di cave
ubicate in prossimità di corsi d'acqua -; gli utilizzi, anche potenziali, delle
acque sotterranee;
2.06) la
relazione geotecnica e geomeccanica comprendente le sezioni indicanti la
successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in
seguito alla indagine geognostica effettuata e la patenza delle diverse unità
stratigrafiche; la caratterizzazione fisico/meccanica delle formazioni
interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione
delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito
in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa
tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - DPR 9 aprile 1959 n.
128);
2.07) la
relazione illustrante l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica; la
vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con
relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la
composizione floristica dei consorzi presenti; la valutazione degli effetti che
l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente:
2.08) il
progetto di coltivazione comprendente la corografia della zona, ove risulti l'ubicazione
della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle
destinazioni d'uso del territorio limitrofo; planimetria ove siano localizzati
tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (quali aree di
deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso e rampe,
ecc.); elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito
(desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione,
a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase dei
lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali
nell'area di cava: computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre
e di quelli di risulla (per questi ultimi distinguendo tra quelli che verranno
riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica): valutazione della
rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata o servizio
dell'attività proposta; progetto di eventuali interventi connessi all'attività
estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione,
depositi per lo stoccaggio di materiali);
2.09) il
progetto di ripristino contenente gli elaborati grafici (planimetrie e sezioni)
inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali
diverse fasi dell'intervento di recupero: il progetto delle opere necessario al
recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al
termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti
sul paesaggio e sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali
interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumore, ecc.);
la relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli
interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei
relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;
2.10) le
condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una
documentazione cartografica e fotografica che riporti gli effetti dell'intervento
rispetto ai più significativi punti di visuale. I vari tematismi richiesti
verranno illustrati su basi cartografiche di insieme prodotte, generalmente,
nelle scale 1:5.000/1:25.000, su basi cartografiche di dettaglio, generalmente
nelle scale 1:500/1:2.000.
3 Fermo
restando quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia di
attività estrattiva, per quanto connesso con il paesaggio, la tutela e l'uso
del territorio e di conseguenza con l'attuazione del PUTT/p. il rilascio della
autorizzazione per nuova attività o per l'ampliamento di attività esistente è
subordinato alla seguente procedura:
3.01) ove
l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il
proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di
cui all'art.5.01 delle NTA;
3.02) ove il
PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo
livello di cui all'art. 2.O5 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata
dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il
proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica
della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE;
3.03) ove il
PRG non risulti adeguato al PUTT (o non vi sia uno strumento di secondo livello
di cui all'art. 2.O5 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata
dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un ATE di tipo D, il proponente
acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della
proposta;
3.04) ove il
PRG risulti adeguato al PUTT (o vi sia uno strumento di secondo livello di cui
all'art. 2.05 delle NTA) ferma restando la disciplina normativa espressa dagli
strumenti adeguati, il Sindaco sentita la CEC provvede all'autorizzazione
paesaggistica sulla proposta;
3.05) nel solo
caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE
di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di
pertinenza", nella sola area annessa" possono essere verificate le
condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui
il PRG non risulti adeguato tate autorizzazione viene demandata alla Giunta
Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di
secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della
proposta:
3.06) in tutti
i casi non contemplati nei precedenti punti 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05,
l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente esito negativo.