Regione Puglia

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio

Note relative agli emendamenti a cura dell'Assessorato all'Urbanistica

In riferimento al testo normativo, adottato dal Consiglio Regionale e modificato con la proposta di emendamenti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni presentate, l'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha predisposto un testo emendato e coordinato delle NTA che contiene le prime risultanze dell'analisi tecnico politica effettuata nel corso dei lavori di esame da parte della V Commissione Consiliare.

Per tali temi. che in ogni caso non esauriscono il quadro di revisione proposto, si evidenziano i seguenti emendamenti riportati nel testo con corpo sottolineato e laddove è stata eliminata qualche parola o frase con la segnalazione "(cancellato)": il testo riportato sulla sinistra è quello licenziato dalla Giunta Regionale (con le modifiche relative alle controdeduzioni in corsivo); il testo riportato sulla desta è quello modificato come sopra espresso, in modo da poter avere in forma diretta il confronto delle proposte.

0 In tutto il corpo normativo cosi come nel titolo è stata eliminata la parola "ambientale" ed, ove del caso, il termine "beni ambientali", rimandando alla sola dicitura di "paesaggio" o "beni paesistici".

1 Nella definizione dei "territori costruiti" di cui al punto 5 dell'art.1.03 sono state apportate alcune modificazioni distinguendo le esclusioni di cui alla LS 431/85 e le ulteriori scelte operato in sede di PUTT.

2 All'art.1.04 sono state aggiunte puntuali specificazioni inerenti le tavole tematiche di accompagnamento poiché la struttura sta predisponendo alcuni aggiornamenti relativi ai vincoli e relativi ai beni (Ambiti Territoriali Distinti) alla luce della nuova documentazione territoriale aggiornata.

3 All'art.1.05 sono stati aggiunti gli SUE con specifica considerazione dei valori paesistici anche in mancanza di adeguamento dello strumento generale in modo da non bloccare l'attuazione dei piani (come l'art.55 della 56/80) e trasferire alla pianificazione sottordinata lo stesso criterio di "mosaico" ipotizzato per l'attuazione del PUTT.

4 Sono state modificate quasi globalmente le condizioni di incentivazione economico finanziaria art.1.06 perché allo stato attuale ritenute in parte superate.

5 In riferimento agli strumenti di attuazione del Piano di cui all'art.2.05, gli stessi sono stati spostati al Titolo IV (il testo è stato colà integralmente riportato per il confronto) e sono state eliminate tutte le previsioni di sottopiani di cui al punto 6 perché non più attuali dopo la introduzione del PTCP a cura delle Provincie.

6 Nell'art.3.01 al comma 2 sono state introdotte alcune specificazioni in merito ai contenuti dei quattro punti relativi a ciascuna categoria di Ambiti Territoriali Distinti in modo da rendere più facilmente univoco quanto nel seguito prescritto.

7 Nell'art.3.02 sono stati modificati i contenuti delle articolazioni dell'insieme (e relative componenti) in quanto non rispondenti alle successive specificazioni.

8 Nell'art.3.03 al punto 1.09, trattandosi di beni naturalistici si è modificato il termine "parchi e ville" con "parchi di ville".

9 All'art.3.05 è stato aggiunto un punto 5 (già presente in altra parte delle norme) che specifica la possibilità di trasferire su zone urbanisticamente conformi le cubature con asservimento ove queste insistano su aree immodificabili.

10 Le problematiche relative a ciascun ATD sono state rese di più immediata comprensione, introducendo puntuali specificazioni e organizzando le "prescrizioni di base" (per l'area di pertinenza e per l'area annessa) in tre categorie: quella degli interventi non ammissibili, quella degli interventi ammissibili a condizione, quelli ammissibili a regime ordinario o secondo le procedure di subdelega.

11 Il Titolo IV riporta gli strumenti di attuazione del Piano, già nel Titolo II, con l'aggiunta dei Piani di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) introdotti in sede di controdeduzioni all'art. 7.08 ed ora riportati all'art. 4.09; sono stati introdotti infine nell'art. 4.10 i Piani, Programmi e Progetti speciali.

12 II Titolo V, che riporta le procedure e gli adempimenti è stato modificato nel titolo e sono state aggiunte le "opere di rilevante trasformazione" già nel Titolo IV. Sono state inoltre introdotte alcune specificazioni nell'art. 6.08 relative ai primi adempimenti per l'attuazione del Piano.

13 Nel Titolo VI sono state apportate specifiche integrazioni relative alla disciplina normativa poiché i(n) alcune leggi regionali in materia cessaono di avere efficacia con l'approvazione del Piano.

14 Nel titolo VII sono state introdotte alcune specificazioni nel testo vigente, è stato eliminato l'articolo relativo ai PIRT ed è stato aggiunto un articolo (7.09) per gli interventi in aree soggette a regime di immodificabilità transitoria ed uno relativo all'efficacia giuridica del Piano (art. 7.10).

N.T.A.

Norme Tecniche di Attuazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.01 - Obiettivi e campo di applicazione del Piano

1.02 - Contenuti del Piano

1.03 - Efficacia delle norme tecniche del Piano

1.04 - Elaborati del Piano

1.05 - Attuazione del Piano

1.06 - Incentivi economico-finanziari

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

2.01 - Definizioni

2.02 - Indirizzi di tutela

2.03 - Limiti di efficacia delle norme di Piano

2.04 - Tutela paesaggistica negli ambiti estesi

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I - GENERALITA'

3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio

3.02 - Il sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico

3.03 - II sistema della copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

3.04 - II sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

3.05 - Direttive di tutela

CAPO II - COMPONENTI DELLA STRUTTURA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICA

3.06 - Le emergenze

3.07 - Coste; aree litoranee ed aree annesse

3.08 - Corpi idrici e beni assimilati

3.09 - Versanti e crinali

CAPO III - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

3.10 - Boschi e macchie

3.11- Beni naturalistici

3.12 - Zone umide

3.13 - Aree protette

3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario

CAPO IV - COMPONENTI STORICO-CULTURALI

3.15 - Zone archeologiche

3.16 - Beni architettonici extraurbani

3.17 - Paesaggio agrario e usi civici

3.18 - Punti panoramici

TITOLO IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

4.01 - Piani Urbanistici Intermedi

4.02 - Aree protette e parchi regionali

4.03 - Parchi naturali

4.04 - Parchi archeologici e storico-culturali

4.05 - Parchi plurivalenti

4.06 - Piani regolatori generali conformi al Piano

4.07 - Piani attuativi di strumenti urbanistici generali conformi o non al Piano

4.08 - PUTT e specifiche connessioni al Piano

4.09 - Piani di interventi di recupero territoriale

4.10 - Piani, programmi e progetti previsti dalla vigente legislazione statale non espressamente contemplati dalla vigente legislazione regionale

TITOLO V - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI

5.01 - Autorizzazione paesaggistica

5.02 - Interventi esentati dalla autorizzazione

5.03 - Parere paesaggistico

5.04 - Opere di rilevante trasformazione

5.05 - Studio di impatto paesaggistico

5.06 - Verifica di compatibilità paesaggistica

5.07 - Attestazione di compatibilità paesaggistica

5.08 - Primi adempimenti per l'attuazione del Piano

5.09 - Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano

5.10 - Criteri per varianti e deroghe al Piano

TITOLO VI - COMPETENZE E STRUTTURE

6.01 - Competenze degli Enti Territoriali: autorizzazioni

6.02 - Competenze degli Enti Territoriali: pareri e attestazioni

6.03 - Struttura di gestione del Piano

6.04 - Controllo delle funzioni delegate

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

7.01 - Beni paesaggistici non considerati dal Piano

7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano

7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano

7.04 - Adempimenti degli Enti delegati

7.05 - Abrogazione disposizioni non compatibili

7.06 - PRG già trasmessi alla Regione

7.07 - Usi civici

7.08 - Attivazione procedure ridefinizione vincoli

7.09 - Interventi in aree soggette a regime transitorio di immodificabilità

7.10 - Efficacia del piano

ALLEGATI:

A1 Elaborati tecnici da allegare alla domanda per la autorizzazione paesaggistica

A2 Piani di interventi di recupero territoriale

A3 Interventi connessi all'attività estrattiva e procedure per l'attestazione di compatibilità al PUTT/p

B Elenco "corpi idrici"

C Elenco "grotte"

D Elenco "biotopi"

B Elenco "zone umide"

F Elenco "parchi naturali attrezzati"

G Elenco "aree protette e vincoli faunistici"

H Elenco "beni archeologici e architettonici"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.01 - OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), in adempimento a quanto disposto dalla legge 08.08.85 n.431 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelare l’identità storica e culturale dello stesso, rendere compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti con il suo uso sociale, promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse disponibili.

2. Il PUTT/p sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, come previsto dall'art.1bis() della legge n.431/85, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di procedura di cui all'art.8 della stessa legge regionale.

3. Il campo di applicazione del PUTT/p è limitato alle categorie dei beni paesistici di cui: all'art.1() della legge n.1497/39, al comma 5° dell'art.82 del DPR.24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/85), all'art.1 quinquies della legge n.431/85, con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/p stesso.

4. Il PUTT/p interessa l'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

5. Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio è denominato Piano o PUTT/p.

ART. 1.02 - CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano si articola, con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.

2. L'articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano sulla individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti ed inoltre su:

2.1 la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

2.1.a sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;

2.1.b sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;

2.1.c sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

2.2 la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai sottosistemi 2.1;

2.3 la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al punto 2.1;

3. Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il rilascio della autorizzazione paesaggistica (art.5.01) e del parere paesaggistico (art.5.03) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.07), così come appresso specificato.

ART. 1.03 - EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO

1 II contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

1.1 "obiettivi" generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;

1.2 "indirizzi" di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

1.3 "direttive" di regolamentazione per le procedure e le modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;

1.4 "prescrizioni" di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

1.5 "criteri" di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.

2. I contenuti normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02, come successivamente precisato. Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti non sostituiscono, ma integrano, quelli di ciascuna legge.

3. Le "prescrizioni" di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI, dette "prescrizioni", in applicazione dei "criteri" del punto 1.5 che precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui all'art.5.07.

4. La conformità al Piano delle previsioni dei progetti, dei piani e delle loro varianti viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani o progetti, come successivamente precisato.

5. Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" ed al titolo III "Ambiti Territoriali Distinti", non trovano applicazione all'interno dei ''territori costruiti" che vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti:

5.1 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";

5.2 aree che risultano incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla data di pubblicazione del DL 312 del 27/06/85:

5.3 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche", "direzionali", "artigianali", "industriali", "miste", "aree a servizi o zone F" se, alla data del 6 giugno 1990, risultano incluse in proposte di strumenti urbanistici esecutivi (SUE se previsti) presentati o a varianti successive, o sono relative a proposte soggette a intervento diretto:

5.4 aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti:

- ne abbiano di fatto i requisiti (ai sensi del punto B dell'art.2 del DM n.1444/1968) e vengano riconosciute come regolarmente edificate totalmente o parzialmente (o con edificato anche se abusivo ma già in possesso di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47/85 e 724/94);

- siano intercluse, nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie, regolarmente edificate alla data di entrata in vigore del Piano, tipizzate come zone A, B, C e D;

6. Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai piani delle Aree di Sviluppo Industriale;

7 Le aree di cui ai precedenti punti 5 e 6 se sottoposte direttamente a tutela ai sensi della LS 1497/39(), o non rientranti nelle disposizioni di cui al secondo comma della LS 431/85, sono comunque soggette agli adempimenti di cui agli artt.5.01 - 5.03 - 5.07;

ART. 1.04 - ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati del Piano sono:

- a. relazione e relativi allegati scritti e grafici;

- b. norme tecniche di attuazione e relativi allegati;

- c. cartografie;

C.1 : carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistica, in più tavole in scala 1:100.000, e 1:25.000;

C.2 : carte tematiche dell'uso del suolo, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;

C.3 : carte tematiche delle componenti paesistiche e dei valori dei beni singoli o complessi di beni, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;

C.4 : carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela paesistica e della pianificazione urbanistica, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000.

La carta C.1 delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistica (la serie 13, rappresentante gli "ATE" ambiti territoriali estesi, nella scala 1:25.000) e le carte C.3 (le serie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, rappresentanti gli "ATD" ambiti territoriali distinti, nella scala 1:25.000) costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano e, pertanto, esse soltanto - in uno alle norme stesse ed agli allegati elenchi - assumono efficacia (prescrittiva) di riferimento. Le carte C.2 e C.4 (le serie 00, 12, 14) e quelle nelle scale inferiori delle carte C.1 e C.3, costituiscono i riferimenti documentari ed illustrativi - in uno alla relazione - utili per la interpretazione dei contenuti delle carte C.1 e C.3 nella loro versione in scala 1:25.000.

2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in scala 1:50.000 e 1:100.000. In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione. Qualora fossero prodotte varianti di aggiornamento e/o integrazione, gli elaborati più recenti hanno prevalenza su quelli più vecchi.

3. Eventuali nuove elaborazioni delle tavole del Piano inerenti gli Ambiti Territoriali (Distinti) saranno approvate con delibera di Giunta Regionale e varranno a tutti gli effetti come sostitutive di quelle allegate al PUTT/p approvato.

ART. 1.05 - ATTUAZIONE DEL PIANO

1. La attuazione del Piano si concretizza ad opera degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.

2. Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con:

2.1 la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:

2.1.1 piani urbanistici intermedi;

2.1.2 parchi regionali e relativi piani;

2.1.3 strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano:

2.1.4 strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei

valori paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;

2.1.5 piani urbanistici territoriali tematici e specifiche connessioni con il Piano;

2.1.6 piani di interventi di recupero territoriale,

2.1.7 piani programmi e progetti previsti dalla vigente legislazione statale e non espressamente contemplati dalla vigente legislazione regionale;

2.2 le verifiche di compatibilità paesaggistica (art.4.03), il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art.5.01), i pareri paesaggistici (art.5.03), le attestazioni di compatibilità paesaggistica (art.5.04), secondo il Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.

3. I proprietari dei siti, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, attuano il Piano attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni dello stesso.

ART. 1.06 - INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Il perseguimento degli obiettivi di tutela paesistica viene incentivato (con finanziamento o cofinanziamento) dalla Regione mediante la attivazione di apposito capitolo di spesa costituito dalle risorse rinvenienti dalle sanzioni amministrative (ex lege 1497/39 art.15), da fondi regionali, statali e comunitari, per gli interventi aventi tali finalità e relativi ai seguenti casi:

1.1 progettazione di interventi di iniziativa pubblica o di interesse pubblico (a valenza infrastrutturale, quand'anche proposta da privati) ricadenti nell'area di pertinenza dei beni cosi come classificati al successivo Titolo III;

1.2 valorizzazione paesaggistica in Ambiti Territoriali Estesi di tipo "A",''B","C";

1.3 redazione di strumenti di pianificazione e programmazione, che interessino aree ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo "A","B","C" di cui all'articolo 2.01;

1.4 trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo diretto o indiretto) dai privati, dai Comuni, dalla Provincia o altri Enti strumentali dello Stato, che documenta situazioni territoriali significative rispetto alle sue valenze paesistiche (studi, cartografie, testi, VIA, fotografie, ecc.);

1.5 finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale tecnico per l'Ufficio del Piano, per le strutture regionali, provinciali e comunali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.

2 Per "valorizzazione paesaggistica" di cui al precedente punto 1.2 si intende ogni intervento finalizzato a:

2.1 l'acquisizione al pubblico patrimonio delle aree di pertinenza dei beni, così come definiti al successivo Titolo III;

2.2 i progetti di recupero dei beni strutturanti (ATD) promossi da Enti pubblici o da Privati tesi a migliorare l'assetto fisico del bene stesso ed a garantirne una fruibilità pubblica:

2.3 i lavori di realizzazione e/o manutenzione connessi ai progetti di cui al punto precedente:

2.4 le attività di gestione, di controllo e di monitoraggio dei beni di cui al successivo Titolo III;

2.5 le attività di ricerca e di promozione culturale (studi e pubblicazioni) relativi ai beni strutturanti ed in generale al territorio di cui al Titolo III.

3 La ripartizione dei fondi disponibili per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto 1, viene approvata con delibera di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica previa presentazione delle relative istanze da prodursi entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

ART. 2.01 - DEFINIZIONI

1. Il Piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:

1.1 valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti();

1.2 valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti();

1.3 valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti();

1.4 valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività();

1.5 valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico().

2. Le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano. Per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

2.1 non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;

2.2 non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico di cui all'art.5.03;

2.3 non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04.

ART. 2.02 - INDIRIZZI DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

1.1 negli ambiti di valore eccezionale "A" : conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;

1.2 negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;

1.3 negli ambiti di valore distinguibile "C" : salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;

1.4 negli ambiti di valore relativo "D"; valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

1.5 negli ambiti di valore normale "E" : valorizzazione delle peculiarità del sito.

ART. 2.03 - LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO

1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli Ambiti di cui all'art.2.01, l'efficacia delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.

2. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).

ART. 2.04 - TUTELA PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI

1. La tutela paesaggistica negli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) è perseguita con la pianificazione paesaggistica sottordinata così come definita all'art.1.05.

2. Le individuazioni degli Ambiti Territoriali Estesi del Piano e le prescrizioni di base del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione (art.5.07), sono recepite dai piani sottordinati.

3. Fino alla entrata in vigore dei piani sottordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative, valgono le norme del Piano.

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I - GENERALITA'

ART. 3.01 - GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

1. In riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02, gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:

1.1 assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;

1.2 copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;

1.3 stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

2. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli Ambiti Territoriali Distinti specificano:

2.1 la "definizione", che individua l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;

2.2 la "individuazione", che definisce le caratteristiche per la definizione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);

2.3 i "regimi di tutela", che definiscono i criteri generali di indirizzo: rimandano ai piani sottordinati la perimetrazione; specificano in loro assenza le grandezze per individuare le aree soggette alla disciplina transitoria;

2.4 le "prescrizioni di base", che precisano per le "aree di pertinenza" (4.1) e per le "aree annesse" (4.2) gli interventi: comunque non ammissibili (a), quelli ammissibili (b) con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03, 5.07 e quelli la cui attuazione è demandata, secondo la vigente legislazione regionale in materia, alla diretta gestione dell'Ente Locale (c).

ART. 3.02 - IL SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

1. Il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi:

1.1 geologico e geomorfologico;

1.2 dei rilievi;

1.3 idrogeologico e delle acque o idrologico.

2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti Ambiti Territoriali Distinti di riferimento:

2.1 ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;

2.2 ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;

2.3 ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;

2.4 ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;

2.5 singolarità geologiche;

3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti Ambiti Territoriali Distinti di riferimento:

3.1 ambiti costituenti emergenze orografiche;

3.2 ambiti soggetti a variazione orografica significativa;

3.3 ambiti omogenei del sistema dunale costiero.

4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema idrogeologico e idrologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti Ambiti Territoriali Distinti di riferimento:

4.1 ambiti di alimentazione delle falde acquifere;

4.2 ambiti di accumulo delle acque superficiali (marane):

4.3 zone umide e paludi:

4.4 sistema delle lame e delle gravine:

4.5 saline;

4.6 ambiti di massima espansione dei bacini idrici;

4.7 ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;

4.8 sorgenti, risorgive;

4.9 laghi e lagune (naturali ed artificiali);

4.10 bacini idrici (dovuti a sbarramento);

4.11 corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);

4.12 canali (corpo idrico e banchine);

4.13 litorali marini.

ART.3.03 - IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZ10NALE COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

1. Il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei seguenti insiemi e relative componenti:

1.1 aree arborate con assetto colturale consolidato;

1.2 elementi e insiemi vegetazionali diffusi;

1.3 aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;

1.4 aree interessate da attività estrattive dismesse;

1.5 aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;

1.6 aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo; b. foresta e/o bosco perenne;

1.7 aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti, habitat palustre;

1.8 associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;

1.9 parchi di ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;

1.10 aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il sistema si articola nei seguenti Ambiti Territoriali Distinti:

2.1 ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;

2.2 ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;

2.3 ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione:

1 - con processi in atto;

2 - con processi potenziali;

2.4 ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale:

1 -di livello eccezionale;

2 - di livello rilevante;

2.5 ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

ART.3.04 - IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

1. Il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola nei seguenti insiemi e relative componenti:

1.1 itinerari di significato storico;

1.2 luoghi della memoria storica e della leggenda;

1.3 tratturi e percorsi della transumanza;

1.4 ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;

1.5 elementi e insiemi archeologici isolati:

a - di elevata consistenza;

b - di media consistenza;

c - di bassa consistenza;

1.6 aree archeologiche:

a - di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza;

b - di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza;

c - di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;

1.7 centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;

1.8 complessi di edifici e manufatti di interesse storico:

a - castelli, torri e fortificazioni;

b - complessi civili e religiosi;

c - edifici religiosi e edicole;

d - masserie ed edifici rurali;

e - ville extraurbane;

f - ipogei della civiltà rupestre;

1.9 ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionali consolidate;

1.10 edifici e manufatti di archeologia industriale;

1.11 tracciati corrispondenti alle strade consolari;

1.12 tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;

1.13 strade e luoghi panoramici;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa si articola nei seguenti Ambiti Territoriali Distinti:

2.1 ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;

2.2 ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;

2.3 ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

ART. 3.05 - DIRETTIVE DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

2. Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistici del territorio regionale, prescrivendo:

2.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale ("A" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;

2.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante ("B" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero paesaggistico;

2.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità;

2.4 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3.

3 Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti strutturanti del paesaggio di riconosciuto valore scientifico e/o di importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica, sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio di strutture vegetanti autoctone. Va inoltre prescritto che:

3.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art.3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

3.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante ("B" art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti, va evitato: l'apertura di nuove cave; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto ambientale e/o di impatto paesaggistico con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

3.3 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:

4.1 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e, va perseguita la riqualificazione del contesto fermo restando il compito della pianificazione sottordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.;

4.2 negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui all'art.3.04, va evitata la trasformazione fisica non compatibile con le finalità di salvaguardia, fermo restando il compito della pianificazione sottordinata di individuare i contenuti cui devono rispondere le valenze prestazionali degli interventi in termini di valorizzazione e di utilizzo.

5. Per tutte le categorie di Ambiti Territoriali Distinti, in riferimento alle "aree di pertinenza" ed alle "aree annesse", le volumetrie rivenienti dall'applicazione degli indici dettati da strumenti urbanistici vigenti possono comunque essere utilizzate (con trasferimento delle cubature a conseguente asservimento) in aree a destinazione conforme, con esclusione di quelle ritenute a qualsiasi titolo come immodificabili secondo le specificazioni di cui ai successivi articoli del Titolo III;

CAPO II - COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE

ART. 3.06 - LE EMERGENZE

1. DEFINIZIONI

II Piano riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, e tutte le forme geomorfologiche di rilevante valore scientifico; come idrogeologiche tutte le emergenze di rilevante singolarità.

2. INDIVIDUAZIONI

Le emergenze censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del Piano. A controllo, precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la eventuale individuazione di ulteriori emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso.

3. REGIMI DI TUTELA

I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali definiscono gli Ambiti Territoriali Distinti di competenza delle emergenze individuate ("aree di pertinenza") e ne definiscono l'area annessa; individuano altresì la disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella annessa, secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.

L'area annessa viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza ed il suo intorno in termini di identificazione, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso: in assenza dei piani di cui sopra, l'area annessa si intende costituita da una fascia costante di mt. 150 dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro della pertinenza del bene stesso.

4. PRESCRIZIONI DI BASE

In assenza dei piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui al punto 1, se non altrimenti tutelate dal Piano, per ogni intervento comportante la modificazione del sito, in sede di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, valgono le seguenti prescrizioni.

4.1 Per "l'area di pertinenza": immodificabilità assoluta fatti salvi gli interventi finalizzati al recupero ed al mantenimento delle caratteristiche del bene stesso;

4.2 Per "l'area annessa" preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03, 5.07.

ART. 3.07 - COSTE: AREE LITORANEE e AREE ANNESSE

1 DEFINIZIONI

Le coste, a livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e, in rapporto ai caratteri paesaggistici del sito, presentano profili trasversali ed assetti differenziati.

In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il Piano distingue come forme litorali principali:

1.1 coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno, in presenza di argille) con limitate fasce litoranee;

1.2 coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti graduati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;

1.3 coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarità; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;

1.4 coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.

2 INDIVIDUAZIONI

Il Piano, con riferimento alla "linea di riva" (o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e mare), definisce "l'area litoranea" che è costituita da :

"zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra per caratteristiche omogenee contigua alla linea di riva).

La "zona litoranea" è individuata da:

2.1 per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;

2.2 per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia, il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose; se rocciose, le eventuali aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.

La costa comprende ulteriormente la "area annessa" definita da tutti quei fattori strutturanti e di matrice percettiva che costituiscono complemento paesaggistico dell'area litoranea e precisamente in funzione di:

a) natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico; vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle forme d'uso e di fruizione visiva tra il litorale e l'entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;

b) elementi significativi dell'assetto paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle coste (aree litoranee ed aree annesse), nella applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 -individua due distinti regimi di tutela pertinenti a:

3.1 "area litoranea" così come definita nel precedente punto 2 (comprensiva della "zona adlitoranea" e della "zona litoranea". Le perimetrazioni delle "aree litoranee", sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di metri 100 dal limite della battigia.

3.2 "area annessa" cosi come definita nel precedente punto 2. Le perimetrazioni delle "aree annesse", sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali (comprese le aree demaniali); in loro assenza, queste si ritengono formate da una fascia costante della profondità di metri 200 dal limite interno della zona litoranea verso l'entroterra.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nella "area litoranea" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.1 a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuovi insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari), turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.1c:

a.2 nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;

a.3 nuove attività estrattive in generale e/o ampliamenti di quelle esistenti:

a.4 l'assetto del sistema dunale costiero e della eventuale vegetazione ivi esistente;

a.5 realizzazione di nuove infrastrutture viarie private, fatte salve le opere di manutenzione di quelle esistenti e regolarmente autorizzate;

a.6 l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee (bosco o macchia) anche se isolate e non costituenti un sistema di cui all'art.3.10.

4.1 b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 recupero di discariche esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del sito:

b.2 ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati;

b.3 strutture connesse alla balneazione (manutenzione straordinaria e nuova realizzazione) anche in assenza di strumenti specifici di pianificazione o legislazione regionale in materia:

b.4 attrezzature relative all'attività connessa al mare, in assenza di strumenti di pianificazione che ne prevedano la regolamentazione;

b.5 sistemazioni idrauliche relative alla battigia, ai corsi d'acqua o alle emergenze geomorfologiche in assenza di strumenti specifici di pianificazione riferiti all'intera unità fisiografica:

b.6 nuove strutture ed infrastrutture portuali o ampliamento di quelle esistenti previo studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilità (art.5.06) ed attestazione di cui all'art.5.07; (per infrastrutture portuali si intendono quelle finalizzate all'attività produttiva connessa al porto quali officine, rimessaggi, cantieri navali e servizi annessi, negozi, bar. ristoranti e strutture assimilabili. attrezzature ricettive alberghiere, servizi in genere come US ed in generale come UP)

b.7 impianti connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):

b.8 manutenzione di strade e spazi di sosta nonché creazione di nuovi tracciati (pubblici) nel rispetto della vegetazione ad alto e medio filato ed arbustiva comunque presente:

b.9 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di cui all'art.7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di compatibilità paesaggistica:

b.10 aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta che non prevedano la completa impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato destinabili all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf): chioschi e costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la manutenzione (movibili e precari): movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto:

b.11 infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie o aeree in attuazione di strumenti generali o attuativi non adeguati al Piano:

4.1 c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti regolarmente autorizzati:

c.2 nuove strutture connesse alla balneazione ove esistano strumenti specifici di pianificazione regolarmente approvati e conformi alla legislazione regionale in materia (piano di utilizzo delle coste):

c.3 demolizione di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di fuori dell'area di pertinenza nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente:

c.4 tutti gli interventi previsti nei precedenti punti b), nel caso in cui lo strumento urbanistico generale e/o quelli attuativi, in cui ricade l'area interessata, risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP.

4.2 Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.2 a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuove discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana (terminali tecnologici di dimensione comunale o sovra comunale):

a.2 nuove attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:

a.3 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea);

4.2b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01. 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione ambientale del sito;

b.2 recupero di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sit;

b.3 ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui all'allegato A.3 delle presenti norme;

b.4 nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi gli ampliamenti di quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli strumenti urbanistici:

b.5 impianti connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):

b.6 strade carrabili e spari di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):

b.7 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio:

b.8 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);

b.9 nuove strutture ed infrastrutture annesse (si veda il precedente punto 4.1.b.6) a quelle portuali previo studio di impatto paesaggistico (art. 5.05);

b.10 la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o dell'attività agricola con strutture edilizie secondo le disposizioni della strumentazione urbanistica vigente.

4.2 c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 progetti e interventi privati nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03:

c.2 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto e di quelle arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente legislazione in materia;

c.3 realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:

c.4 manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti:

c.5 interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso di manufatti regolarmente autorizzati, salvo le determinazioni di cui alla strumentazione urbanistica comunale;

c.6 percorsi e zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la eliminazione di strutture vegetanti arboree e arbustive):

c.7 realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate) destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;

c.8 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):

c.9 i rimboschimenti a scopo produttivo, paesaggistico, idrogeologico rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

ART. 3.08 - CORPI IDRICI E BENI ASSIMILATI

1 DEFINIZIONI

I corpi idrici ed i beni assimilati, a livello di generalità, sono definibili da tracciati lungo solchi di impluvio o sponde o scarpate che presentano una conformazione trasversale relativamente stabile. In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corpi idrici in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali); il Piano definisce altresì i beni assimilati le gravine e le lame().

Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione sopra riportata di corpo idrico, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.6 dell'art.2.02().

2 INDIVIDUAZIONI

I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell'intero corpo, comprensivo dell'alveo, del letto di espansione, delle sponde e/o argini relativi, dei cigli.

A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano, con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la perimetrazione dell'area di pertinenza come appresso specificato.

3 REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano le espressioni normative inerenti le "coste ed aree litoranee".

3.2 Ai fini della tutela dei corsi d'acqua (comprese le lame e le gravine) e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori edificati", cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 () - individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a. "area di pertinenza" comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato;

b. "area annessa" a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, in modo non necessariamente simmetrico in rapporto alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del corso d'acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a metri 150.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02() e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.1a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuovi insediamenti residenziali, produttivi primari, secondari e terziari, turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.lc;

a.2 nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;

a.3 nuove attività estrattive (cave) e/o ampliamenti di quelle esistenti con esclusione di quanto previsto al successivo punto 4.1b;

a.4 realizzazione di nuove infrastrutture viarie (attraversamenti) private;

a.5 l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee (bosco o macchia) anche se isolate e non costituenti un sistema di cui all'art.3.10.

4.1 b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che. avendo particolare considerazione dell'aggetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa salvo quanto previsto al successivo punto 4.1 c:

b.2 recupero di discariche esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del sito:

b.3 ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati:

b.4 nuove strutture ed infrastrutture portuali (porti canale) o ampliamento di quelle esistenti previo studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilità (art.5.06) ed attestazione di cui all'art.5.07;

b.5 impianti connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti);

b.6 strade e spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto ed arbustiva comunque presente:

b.7 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di cui all'art. 7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di compatibilità paesaggistica;

b.8 aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di soata che non prevedano la completa impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato destinabili all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf): chioschi e costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la manutenzione (movibili e precari); movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

b.9 infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie o aeree in attuazione di strumenti generali o attuativi non adeguati al Piano;

b.10 estrazione di materiali litoidi (ghiaie, sabbie, ecc.) dai letti fluviali previo studio di impatto ambientale.

4.1 c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti regolarmente autorizzati:

c.2 nuove strutture connesse con il corso d'acqua o bene assimilato ove esistano strumenti specifici di pianificazione regolarmente approvati:

c.8 demolizione di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di fuori dell'area di pertinenza nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;

c.4 tutti gli interventi previsti nei precedenti punti b). nel caso in cui lo strumento urbanistico generale e/o quelli attuativi. in cui ricade l'area interessata, risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP. c.5 manutenzione di infrastrutture viarie (attraversamenti e percorsi) private, regolarmente autorizzate.

4.2 Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.2a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuove discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana (terminali tecnologici di dimensione comunale o sovracomunale):

a.2 nuove attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:

a.3 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea):

4.2b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione ambientale del sito;

b.2 recupero di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sito:

b.3 ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui all'allegato A.3 delle presenti norme;

b.4 nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi gli ampliamenti di quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli strumenti urbanistici;

b.5 impianti connessi alla itticoltura (nuovi interventi e/o ampliamenti):

b.6 strade carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli);

b.7 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio:

b.8 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):

b.9 nuove strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali esistenti previo studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilita (art.5.06) ed attestazione di cui all'art. 5.07:

b.10 la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o dell'attività fluviale o dell'attività agricola con strutture edilizie conformemente alla strumentazione urbanistica vigente.

4.2c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt. 5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che. avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 progetti e interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03:

c.2 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto filato e di quelle arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente legislazione in materia:

c.3 realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:

c.4 manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti:

c.6 interventi di ristrutturazione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso di manufatti regolarmente autorizzati. conformemente alla strumentazione urbanistica:

c.6 percorsi e zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la eliminazione di strutture vegetanti arboree e arbustive):

c.7 realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate) destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf:

c.8 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):

c.9 i rimboschimenti a scopo produttivo, paesaggistico, idrogeologico rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi.

ART. 3.09 - VERSANTI E CRINALI

1 DEFINIZIONI

II Piano definisce: "versante", le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con significato morfologico; "crinale o dorsale" la linea di spartiacque di bacini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta inferiore al 10%.

2 INDIVIDUAZIONI

I cigli di scarpata ed i crinali (e, conseguentemente, i versanti ed i pianori) sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, detta rappresentazione ne indica schematicamente le sole linee significative. A controllo ed integrazione di dette linee, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano ritenute significative ai fini paesaggistici.

3 REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela dei versanti significativi e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "terrritori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - non individua il regime di salvaguardia; la tutela viene eventualmente specificata, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per le aree in essi perimetrate.

3.2 Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali significativi e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "temtori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - non individua il regime di salvaguardia: la tutela viene eventualmente specificata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per le aree in essi perimetrate.

3.3 Ai fini della tutela dei pianori significativi e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori edificati", cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - non individua il regime di salvaguardia: la tutela viene eventualmente specificata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali per le aree in essi perimetrate.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Per i beni significativi (i versanti, i cigli di scarpata e/o crinali ed i pianori) individuati in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05 nonché le prescrizioni specificate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

CAPO III - COMPONENTI BOTANICO – VEGETAZIONALI

ART. 3.10 - BOSCHI E MACCHIE

1 DEFINIZIONI

1.1 II Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco": la parte di territorio su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale; la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto); la selva (bosco esteso con folto sottobosco). La struttura del "bosco", in qualunque stato di sviluppo, è tale se l'area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non è inferiore al 20% dell'intera superficie richiusa dal perimetro esterno del bene;

1.2 II Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato, gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

1.3 II Piano, altresì, considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 1 ettaro ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.

1.4 II Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.

1.5 II Piano non considera come bosco e macchia:

1.5.1 appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini;

1.5.2 le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorché sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.

1.5.3 i giardini ed i parchi di ville private anche se con la presenza di strutture vegetanti (arboree o di macchia) di origine naturale. Tali definizioni valgono all'interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.

2 INDIVIDUAZIONI

I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali. A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori edificati", cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

"area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia cosi come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano;

"area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento, sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.1a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuovi insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari), turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.1c;

a.2 nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;

a.3 nuove attività estrattive (cave) e/o ampliamenti di quelle esistenti con esclusione di quanto previsto al successivo punto 4.1b:

a.4 realizzazione di nuove infrastrutture viarie (attraversamenti) private:

a.5 l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee (bosco o macchia) anche se isolate; salvo quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b e 4.1c.

4.1b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa che interferiscono con i beni in oggetto;

b.2 recupero di discariche esistenti (autorizzate o non purché finalizzate, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione ambientale del sito privilegiando le previsioni di messa a dimora di strutture vegetanti;

b.3 ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati;

b.4 strade e spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto ed arbustiva comunque presente;

b.5 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in piani di recupero di cui all'art.7.08 (PIRT) laddove, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio, sussistano le condizioni di compatibilità paesaggistica;

b.6 aree a verde attrezzato con percorsi (pedonali) e spazi di sosta che non prevedano la completa impermeabilizzazione dei suoli: zone alberate e radure a prato destinabili all'attività del tempo libero e lo sport (es. campi da golf); chioschi e costruzioni nonché depositi di materiali ed attrezzi per la manutenzione (movibili e precari); movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto:

b.7 infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie o aeree nel rispetto della vegetazione esistente:

4.1c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti regolarmente autorizzati:

c.2 demolizione di edifici esistenti e di infrastrutture con il trasferimento al di fuori dell'area di pertinenza, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;

c.3 tutti gli interventi previsti nei precedenti punti b), coerenti con le previsioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico generale e/o quelli attuativi, nel caso in cui gli stessi risultino adeguati al PUTT/p e/o al PTCP.

c.4 manutenzione di infrastrutture viarie (attraversamenti e percorsi) private, regolarmente autorizzate.

4.2 Nella "area annessa" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.2a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuove discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana (terminali tecnologici di dimensione comunale o sovracomunale):

a.2 nuove attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti secondo le modalità di cui al punto 4.2 b;

a.3 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea):

4.2b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 ampliamento e/o recupero di discariche autorizzate esistenti purché finalizzato con apposito progetto di recupero paesaggistico alla riqualificazione ambientale del sito;

b.2 recupero di discariche non autorizzate purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla riqualificazione ambientale del sito:

b.3 ampliamento delle attività estrattive in generale regolarmente autorizzate previa redazione di un piano di recupero paesaggistico giusti contenuti di cui all'allegato A.3 delle presenti norme;

b.4 nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi eli ampliamenti di quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli strumenti urbanistici:

b.5 strade carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):

b.6 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08. nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio:

b.7 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.):

b.8 nuove strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali considerate opere di rilevante trasformazione:

b.9 la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio dell'attività primaria, secondaria e terziaria con strutture edilizie conformemente alla strumentazione urbanistica vigente.

4.2c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che. avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 progetti e interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con il parere paesaggistico di cui al successivo art.5.03;

c.2 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto e di quelle arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente legislazione in materia:

c.3 realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:

c.4 manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti:

c.5 interventi di ristrutturazione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso di manufatti regolarmente autorizzati. conformemente alla strumentazione urbanistica:

c.6 percorsi e zone di sosta (che non prevedono la impermeabilizzazione dei suoli e la eliminazione di strutture vegetanti arboree e arbustive);

c.7 realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate) destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;

c.8 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);

c.9 i rimboschimenti a scopo produttivi, paesaggistico, idrogeologico

ART. 3.11 - BENI NATURALISTICI

1 DEFINIZIONI

II Piano considera come "beni naturalistici", nell'ambito delle componenti botanico - vegetazionali - faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i "biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali".

2 INDIVIDUAZIONI

Le zone di riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali, censiti, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente o le linee perimetrali del sito o la sua sola presenza.

A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", cosi come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero perimetro dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività, del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell'area di pertinenza, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.10.

4.2 Nell'area annessa, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.

ART. 3.12 - ZONE UMIDE

1. DEFINIZIONI

II Piano definisce "zone umide" i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.

2. INDIVIDUAZIONI

Le zone umide censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografìche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.

A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle zone umide di riconosciuto rilevante valore naturalistico presenti nello stesso territorio.

3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", cosi come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :

- 1. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona umida ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da inquinamento, vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico e geomorfologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla specificità dei luoghi;

- 2. elementi significativi dell'assetto paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto;

essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 200 metri.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nell'area di pertinenza, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art3.08, lettere a1, a2, a3, a4, b2, c1, c2, c3, c5: per le sistemazioni idrauliche ogni intervento deve esssere accompagnato ad apposito studio di impatto paesaggistico di cui al successivo art.5.05, verifica di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.06 e successiva attestazione di cui all'art.5.07.

Nell'area annessa, si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'art.3.08, lettere a1, a2, a3, b1, b2, b5, b6, b7, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9.

ART. 3.13 - AREE PROTETTE

1 DEFINIZIONI

II Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla LR n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.

2 INDIVIDUAZIONI

Le aree protette censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee perimetrali dell'area.

A controllo e integrazione di detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiatti e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti" cosi come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

- 3. la discarica di rifiuti.

ART. 3.14. BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO

1 DEFINIZIONI

II Piano riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

a - piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

b - alberature stradali e poderali;

c - pareti e muretti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2 INDIVIDUAZIONI

II Piano, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; detto censimento è rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti" cosi come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 -individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamento impegnata dal bene più un'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nella "area di pertinenza" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.

CAPO IV - COMPONENTI STORICO-CULTURALI

ART. 3.15 - ZONE ARCHEOLOGICHE

1 DEFINIZIONI

II Piano definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi della legge n.431/1985.

2 INDIVIDUAZIONI

Le zone archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente la perimetrazione della zona oppure la sua semplice localizzazione. Il controllo, e la eventuale modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni, è prescritta in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone archeologiche vincolate si applicano le prescrizioni di cui al decreto di vincolo stesso; per le zone segnalate in applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", cosi come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 -individua un unico regime di salvaguardia relativo all'intera zona archeologica.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

Nelle zone archeologiche, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

4 a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a;

a.1 nuovi insediamenti residenziali, produttivi (primari, secondari e terziari), turistici e servizi (standard e servizi a valenza urbana e territoriale) salvo quanto specificato nel seguito ai punti 4.1b;

a.2 nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti (autorizzate o non) e nuovi impianti di depurazione di qualsiasi dimensione e tipo;

a.3 nuove attività estrattive (cave) e/o ampliamenti di quelle esistenti con esclusione di quanto previsto al successivo punto 4.1 b:

a.4 arature profonde (superiori a cm. 50) e movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree.

4 b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt. 5.01, 5.03 e 5.07, precedute da apposita indagine archeologica sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica e previo nulla osta a cura della stessa che, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa che interferiscono con i beni in oggetto:

b.2 recupero di discariche e/o cave esistenti (autorizzate o non) purché finalizzato, con apposito progetto di recupero paesaggistico, alla sola riqualificazione del sito:

b.3 ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti e legittimamente autorizzati:

b.4 strade e spazi di sosta (nuovi tracciati pubblici) salvaguardando la fruibilità del bene:

b.5 mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero):

b.6 costruzione di nuovi manufatti connessi all'attività archeologica fin conformità alle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti:

b.7 infrastrutture a rete di superficie o aeree;

ART. 3.16 - BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

1 DEFINIZIONI

II Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi della legge n. 1089/1939 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico, architettonico e paesaggistico, esterne ai "temtori costruiti" cosi come individuati dal Piano.

2 INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici extraurbani sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del bene.

Il controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua i due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. "area di pertinenza" costituita dall'area di sedime del manufatto comprensiva di eventuali giardini, viali, piazzali, aie . cortili, chiostri e quanto altro eventualmente presente e funzionalmente costitutivo del bene stesso: essa viene schedata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume l'indicazione del Piano riportata sulla cartografia e negli elenchi:

b. "area annessa" costituita dall'area contermine al perimetro dell'area di pertinenza che viene dimensionata in funzione delle valenze del bene e della sua fruizione percettiva: essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia di larghezza costante di 50 metri.

4 PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nella "area di pertinenza", fatte salve le competenze di cui alla LS. 1089/39, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.1a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 la demolizione totale o parziale del bene:

a.2 nuove attività estrattive e/o ampliamenti di quelle esistenti:

a.3 realizzazione di nuove infrastrutture:

a.4 l'eliminazione di strutture vegetanti spontanee anche se isolate e non costituenti un sistema di cui all'art.3.10 e di quelle che poste a dimora rappresentano elemento di caratterizzazione del contesto.

4.1b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 ristrutturazione edilizia di manufatti esistenti nel mantenimento delle caratteristiche morfoloriche e storico-culturali delle preesistenze:

b.2 aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta, zone alberate e radure a prato;

b.3 completamenti ed ampliamenti nel rispetto dei caratteri storico culturali delle preesistenze e delle prescrizioni urbanistico-edilizie della strumentazione generale e/o attuativa.

4.1c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che. avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo di manufatti regolarmente autorizzati:

c.2 tutti gli interventi previsti nei precedenti punti b), nel caso in cui siano compresi in strumenti attuativi che ne disciplinano la trasformazione e che siano conformi al Piano con relativo parere paesaggistico di cui all'art. 5.01.

4.2 Nella "area annessa", fatte salve le competenze di cui alla LS. 1089/39, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.08; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base.

4.2a) Non sono autorizzabili piani, progetti e interventi comportanti la modificazione ed utilizzazione dell'assetto relativamente a:

a.1 nuove discariche e nuovi impianti di depurazione che abbiano valenza urbana (terminali tecnologici di dimensione comunale o sovra comunale):

a.2 nuove attività estrattive (con esclusione degli ampliamenti di quelle esistenti secondo le modalità di cui al punto 4.2 b:

a.3 eliminazione delle strutture vegetanti a medio ed alto fusto (di natura spontanea) e di quelle arbustive (macchia mediterranea):

4.2b) Sono autorizzabili progetti, piani e interventi, con il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui rispettivamente agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

b.1 recupero di discariche e/o di cave purché finalizzato, con apposito progetto, alla riqualificazione paesaggistica del sito:

b.2 nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi compresi eli ampliamenti di quelli esistenti, regolarmente autorizzati e secondo la disciplina degli strumenti urbanistici:

b.3 strade carrabili e spazi di sosta (che prevedano la impermeabilizzazione dei suoli):

b.4 sanatoria di edifici abusivi che non possono essere ricompresi in Piani di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) di cui all'art.7.08, nel rispetto della vigente legislazione statale in materia di condono edilizio;

b.5 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo che prevedano la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);

b.6 nuove strutture ed infrastrutture annesse a quelle portuali esistenti previo studio di impatto paesaggistico (art.5.05), verifica di compatibilita (art.5.06) ed attestazione di cui all'art.5.07;

4.2c) Sono autorizzabili piani, progetti e interventi, senza il preventivo rilascio dei provvedimenti di cui agli artt.5.01, 5.03 e 5.07, ma secondo le competenze dell'Ente Locale, che, avendo particolare considerazione dell'assetto paesistico dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni:

c.1 progetti e interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con il parere paesaggistico di cui al successivo art. 5.03;

c.2 eliminazione delle strutture vegetanti a medio/alto fusto e quelle arbustive derivanti dall'attività produttiva primaria (nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 a.3) fatti salvi i disposti di cui alla vigente legislazione in materia;

c.3 realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto delle caratteristiche e dei beni strutturanti del territorio:

c.4 manutenzione ordinaria e straordinaria consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti:

c.5 interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso di manufatti regolarmente autorizzati, salvo le determinazioni di cui alla strumentazione urbanistica comunale:

c.6 realizzazione di zone alberate e radure a prato (o in parte cespugliate) destinate ad attività per il tempo libero e lo sport compresi i campi da golf;

c.7 interventi di ordinaria utilizzazione agricola del suolo senza la modificazione di assetto geo-morfologico del suolo (scasso, macinatura di terreni "petrosi", eliminazione delle componenti storicizzate del paesaggio, ecc.);

c.8 i rimboschimenti a scopo produttivo, di riqualificazione paesaggistica, sistemazione idrogeologica rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi.

ART. 3.17 - PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI

1 DEFINIZIONI

II Piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/ o di versante, centri sul mare).

2 INDIVIDUAZIONI

II Piano, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le "presenze" delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali; ha definito i criteri per la individuazione del "paesaggio agrario": il controllo, il completamento e la verifica di detto censimento, nonché l'applicazione dei citati criteri sono rinviati ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3 REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle confermate dai Comuni ai sensi del 1° comma dell'art.9 della L.R. n.7/28.01.98, il Piano individua due regimi:

- il primo, per le "terre private gravate", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02;

- il secondo, per le "terre di demanio civico", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

3.2 Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede), il Piano rimanda ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali le determinazioni nel merito con riferimento agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

ART. 3.18 - PUNTI PANORAMICI

1 DEFINIZIONI

II Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.

2 INDIVIDUAZIONI

II Piano non ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e strade panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali potrà essere effettuata la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione dei "punti panoramici" presenti nello stesso.

3 REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli Indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

TITOLO IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 4.01 - PIANI URBANISTICI INTERMEDI

1 Con appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, possono essere perimetrate le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (Piani Urbanistici Intermedi), aventi i contenuti e l'efficacia del piano paesistico di cui all'art.5 della legge 1497/1939 ed all'art.23 del RD 1357/1940.

2 Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla formazione del Sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base.

3 I contenuti, gli elaborati, la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono disciplinati dalla vigente legislazione regionale in materia, secondo le competenze di cui all'art.6.01.

Con specifico riferimento ai contenuti paesistici, il Sottopiano deve:

3.1 nella relazione, illustrare le coerenze e/o modificazioni, rispetto alla documentazione del Piano, delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in relazione alle situazioni di fatto;

3.2 nelle tavole di analisi, in scala idonea, individuare i caratteri costitutivi delle strutture paesistiche, secondo le articolazioni del Piano;

3.3 nelle tavole operative, in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi, dettagliare:

3.3.1 la delimitazione territoriale del Sottopiano con la specificazione dei confini dei territori dei Comuni interessati;

3.3.2 le trasformazioni compatibili;

3.3.3 i vincoli territoriali;

3.3.4 i sistemi infrastrutturali.

3.4 nelle norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del Piano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali; dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale; specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.

4 Nel caso di formazione di un Sottopiano relativo ad un territorio già sottoposto a pianificazione paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo strumento vigente vanno esplicitate e motivate; fra gli elaborati da predisporre dovranno essere redatti anche quelli che riportano sui Sottopiani preesistenti la perimetrazione delle aree sottoposte alla nuova disciplina.

ART. 4.02 - AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI

1 Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e ambientale, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione di Ramsar), n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), e quelle che sono state e saranno individuate come aree naturali protette giusti i contenuti della LR n. 19/97 "norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia".

2 Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati o segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei "territori costruiti".

3 II Piano recepisce la istituzione coordinata di "aree naturali protette", secondo quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/97, e di "aree archeologiche e storico-culturali protette" come interventi finalizzati alla contestuale conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione. Tali interventi si attuano con:

3.1 lo specifico regime di tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione delle aree;

3.2 la istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi Naturali, secondo quanto disposto dalla LR n. 19/97, e di Parchi Archeologici e Storico-culturali intesi come PUI.

4 Le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui sono presenti una o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrale da appositi provvedimenti regionali, cosi come disciplinato dalla LR. n. 19/97.

5 Le aree entro cui sono presenti uno o più beni archeologici e/o architettonici vincolati o segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrale da appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica di. concerto con l'Assessore Regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati; le aree perimetrate costituiscono le "aree archeologiche e storico-culturali protette".

ART. 4.03 - PARCHI NATURALI

1 Sono istituiti e disciplinati dalla LR n. 19/97.

ART. 4.04 - PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI

1 Per ciascuna area perimetrata (art.4.02), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate, quando costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto, viene istituito - nel quadro dell'ordinamento statale e regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Cultura, di concerto con l'Assessore Regionale all'Urbanistica e con legge regionale istitutiva - il Parco Archeologico e Storico Culturale, con specifico regime di tutela finalizzato, in particolare, a:

1.1 salvaguardare l'integrità fisica e la fruizione del/dei beni;

1.2 definire le eventuali modificazioni fìsiche e di uso compatibili con la salvaguardia;

1.3 incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinino sviluppo economico-sociale della comunità residente.

2 La legge regionale istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con gli Enti Locali, e le norme transitorie - inerenti le trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonché quelle morfologiche, vegetazionali, colturali e del regime faunistico - valide fino all'entrata in vigore della strumentazione del Parco.

3 Ogni Parco Archeologico e Storico Culturale viene disciplinato da un "regolamento del parco" e da un "piano del parco". Il regolamento contiene la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco; il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici presenti nel territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il valore del Sottopiano, di cui all'art.4.01, potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello stesso.

ART. 4.05 - PARCHI PLURIVALENTI

1 Le "aree plurivalenti" si concretizzano ove nelle stesse sussistano congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui all'art.4.03 e beni culturali di cui al punto 1 dell'art.4.04.

2 Tali aree sono perimetrate da appostiti provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica di concerto con gli Assessori Regionali all'Ambiente ed alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati.

3 Esse sono sottoposte al regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione. Con tale provvedimento è altresì stabilito - in relazione ai problemi connessi con il perseguimento della tutela, valorizzazione e gestione dei beni inclusi - a quale delle due tipologie di Parco Regionale (artt. 4.03 e 4.04) esse debbano essere attribuite.

ART. 4.06 - PIANI REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO

1 I piani regolatori generali comunali devono essere formati nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi Sottopiani.

2 I contenuti paesaggistici del PRG, al di fuori dei territori costruiti vanno esplicitati e documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:

2.1 analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01) e la individuazione e perimetrazione degli Ambiti Territoriali Distinti (titolo III);

2.2 specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrate;

2.3 specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del PRG, e possono avere, all'interno del PRG, una loro autonoma formalizzazione.

3 La conformità del PRG al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

ART. 4.07 - PIANI ATTUATIVI DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI CONFORMI O NON AL PIANO

1 Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi di Strumenti Urbanistici Generali conformi al Piano e riguardanti aree comprese negli Ambiti Territoriali Distinti sottoposti a tutela diretta dal Piano non possono essere adottati prima del rilascio del parere paesaggistico (art. 5.03).

2 Nel caso in cui lo Strumento Urbanistico Generale non risulti adeguato al Piano, gli Strumenti Urbanistici Esecutivi riguardanti aree comprese negli Ambiti Territoriali Distinti sottoposti a tutela diretta dal Piano, possono essere comunque approvati, dovranno essere redatti con specifica considerazione del paesaggio ed essere corredati da apposito studio di impatto paesaggistico di cui all'art.5.05 e non potranno essere adottati prima del rilascio dell'attestazione di compatibilita paesaggistica di cui all'art.5.07

3 Lo strumento urbanistico generale, può individuare aree di rilevanza paesaggistica (marginali del costruito, determinanti nel profilo all'orizzonte, determinanti nella qualificazione paesaggistica del versante, ecc.) o di recupero paesaggistico (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree extraurbane, per migliorare la qualità dell'ambiente e dei modi della sua fruizione, ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico/paesistica.

La conformità al Piano di tali Strumenti Urbanistici Esecutivi è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03 (nei casi di cui al punto 1 del presente articolo) e di cui all'art.5.07 (nei casi di cui al punto 2 del presente articolo).

ART. 4.08 - PUTT E SPECIFICHE CONNESSIONI AL PIANO

1 I Piani Urbanistici Territoriali Tematici di settore (esemplificativamente, "Piano delle attività estrattive", "Piano delle attività produttive'', "Piano delle coste", "Piano dei porti e approdi turistici", "Piano delle discariche", ecc.) possono, per specifici tematismi e/o per specifici siti, assumere contenuti ed efficacia dei Sottopiani di cui all'art.4.01.

2 In tutti i casi le modifiche alle prescrizioni di base di cui al presente Piano relative all'uso del suolo ed alla salvaguardia dei beni, per quanto attinente agli ATD, vanno puntualmente documentate e motivate nella considerazione della non rinnovabilità del bene stesso; tale documentazione risulta fondamentale ai fini della valutazione delle capacità prestazionali dello strumento in oggetto.

3 La conformità di tali strumenti di settore deve comunque essere attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03

ART. 4.09 - PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT)

1 In presenza o in assenza di strumento urbanistico generale adeguato al Piano (art.5.09), il Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del sito, può formare, anche su proposta di privati, i "piani di interventi di recupero territoriale" (PIRT) al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle LL.RR. 56/80 e 30/90. Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali delle leggi 47/85, 724/94 e successive integrazioni.

Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

1 II PIRT, disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli artt.19, 20 della L.R. 56/80) oltre che la eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistica.

Esso costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della L.R. 6/79 e successive modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80, ha i contenuti, gli elaborati e le procedure descritti nell'allegato "A2" alle presenti Norme.

2 Gli oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definiti specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell'art.2O della L.R. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato.

3 II PIRT diventa parte del PRG adeguato.

ART. 4.10 - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE

1 Gli interventi derivanti da strumenti di pianificazione e programmazione promossi da disposizioni statali, quali esemplificativamente:

1.1 programmi integrati (PI), programmi di riqualificazione urbana (PRiU), programmi di recupero urbano (PRU), contratti di quartiere (CQ);

1.2 programmi di recupero urbano e sviluppo sostenibile (PRUSS);

1.3 patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma:

1.4 piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP);

qualora interessino aree che ricadono negli Ambiti Territoriali Distinti, sono considerati strumenti di attuazione del Piano e sono tenuti al rispetto degli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02, alle direttive di tutela) di cui all'art.3.05, ed in generale ai contenuti di cui ai Capi II, III e IV del Titolo III delle presenti norme.

2 In assenza di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, gli strumenti di cui al punto 1.1. 1.2 e 1.3 sono soggetti al preventivo parere paesaggistico di cui all'art.5.03 da rilasciarsi in sede di Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti territorialmente interessati. In presenza di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, qualora detti strumenti non comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il parere di cui sopra non è richiesto; qualora detti strumenti comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il parere è obbligatorio.

3 In assenza di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, gli strumenti urbanistici ed i progetti di cui al punto 1.3 devono prevedere lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art.5.05 e sono soggetti alla verifica di compatibilita paesaggistica di cui all'art.5.06 e successiva attestazione di cui all'art.5.07. In presenza di adeguamento al Piano dello strumento urbanistico generale, qualora detti strumenti non comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il parere di cui sopra non è richiesto; qualora detti strumenti comportino variante per le specifiche aree incluse negli ATE, il preliminare parere è obbligatorio.

4 I piani territoriali di coordinamento delle Province (PTCP) di cui al punto 1.4 in sede di adozione a cura del Consiglio Provinciale devono aver acquisito il preventivo parere paesaggistico di cui all'art.5.03 da rilanciarsi con apposita Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti interessati.

5 TITOLO V - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI

ART. 5.01 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1 I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denunzia inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.

2 Per gli stessi territori e immobili, lavori che alterino l'aspetto esteriore non possono essere oggetto di denunzia inizio attività o autorizzazione o concessione edilizia, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica.

3 L'autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per lavori realizzati dal Comune o da altri Enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori(). Sono fatte salve tutte le tipologie di intervento specificamente previste nelle prescrizioni di base di cui a ciascuna categoria di ATD ai punti 4.1.c e 4.2.c del Titolo III.

4 Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell'allegato A delle presenti norme.

5 L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui all'art.1 della legge n.431/85 per l'autorizzazione ex legge 1497/1939 di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia. Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall'istruttoria operata su:

5.1 conformità del progetto agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;

5.2 rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (previste dal Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori o le opere (titolo III);

5.3 legittimità delle procedure;

5.4 idoneità paesaggistica e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.

6 L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono deve essere, per la parte non eseguita (attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale), oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica.

7 La richiesta di autorizzazione paesaggistica, relativa a interventi privati viene inoltrata dal proponente al Comune nel cui territorio ricade l'intervento

ART. 5.02 - INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:

1.01 per i beni, inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985() e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art.1.03; l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente vincolati con le procedure della legge 1497/1939();

1.02 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

1.03 per gli interventi silvocolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonché quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonché tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e quelli connessi di regimentazione superficiale dell'acqua;

1.04 per la arbicoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;

1.05 per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;

1.06 per il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

1.07 per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali emanati a seguito di calamità;

1.08 per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della legge 1497/1939();

1.09 per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della legge 1497/1939();

1.10 per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;

1.11 per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera stessa) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;

1.12 per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi della legge 1497/1939();

1.13 per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Comune rilascia la autorizzazione - concessione edilizia per gli interventi esentati di cui al punto 1, previa asseverazione del progettista delle opere, che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.

ART. 5.03 - PARERE PAESAGGISTICO

1. I Piani Urbanistici Intermedi non predisposti dalla Regione (art.4.01), i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province, i Piani Regolatori Generali (art.4.06), gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (art.4.07), i piani di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, nonché i Piani di Interventi di Recupero Territoriale (art.4.09), quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui agli artt.4.02, 4.03, 4.04, 4.05) non possono essere adottati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.

2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Il merito del parere deriva dall'istruttoria operata su:

2.1 conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

2.2 rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (previste dal Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

2.3 legittimità delle procedure;

2.4 idoneità paesaggistica e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

3. Il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.

4. Sono esentati dal parere paesaggistico i piani e le varianti di piani che:

4.1 derivino, senza modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;

4.2 siano stati adottati alla data di entrata in vigore del Piano, con esclusione di quelli ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della LS 1497/39.

ART. 5.04 - OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti da interventi rientranti nella programmazione a livello comunitario, statale, regionale, provinciale e comunale, che, prevedendo modificazioni rispetto all'assetto paesistico esistente, necessitano di una procedura di verifica del progetto e delle sue capacità prestazionali.

2. Il Piano considera altresì quali opere di rilevante trasformazione tutti gli interventi che ricadono nelle "aree di pertinenza" e nelle "aree annesse" dei beni di cui al titolo III, nonché gli SUE di cui all'art.4.07 punto 2.

3 Per tali opere, qualora non già sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 e loro successive modificazioni e integrazioni) alla data di entrata in vigore del Piano, il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) dovrà essere integrato con lo "Studio di Impatto Paesaggistico", sia sottoposto alla procedura della "verifica di compatibilità paesaggistica" (art.5.06) e munito della "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.07).

ART. 5.05 - STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO

1. Il Piano definisce "Studio di Impatto Paesaggistico" la elaborazione progettuale finalizzata all'accertamento dell'entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio (titolo III), dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito.

2. In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art.3.05) e delle Prescrizioni di Base (titolo III), deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento con il supporto di documentazioni scritto/grafiche e fotografiche (o ulteriori elementi documentari), che specifichino:

- la descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;

- la descrizione delle opere progettate;

- la descrizione delle opere di mitigazione previste;

- la descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;

- la descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni.

3. Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.

ART. 5.06 - VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Il Piano definisce "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" la procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità individuate dallo Studio di Impatto Paesaggistico siano accettabili in toto, in parte, con prescrizioni, o per nulla, con conseguente rilascio o non rilascio della "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" ed in riferimento:

- alle forme strutturanti del paesaggio (titolo III);

- alle caratteristiche percettive dei siti risultanti;

- ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie previste;

- alla qualità complessiva dell'esito finale.

ART. 5.07 - ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione statale), che determinino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art.5.04), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" ai sensi del presente Piano.

2. La "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

3. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art.5.05.

4. La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello Studio di Impatto Paesaggistico (art.5.05) eseguita con la "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" (art.5.06) e della verifica della legittimità delle procedure.

5. La Attestazione di Compatibilità Paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

6. La Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ha gli effetti, della autorizzazione ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939, se necessaria. In tale caso detti effetti devono essere esplicitati e seguono le procedure dell'art.1 della legge 431/1985.

7. Sono esentati dalla Attestazione di Compatibilità Paesaggistica gli interventi di rilevante trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano.

ART. 5.08 - PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Entrato in vigore il Piano (art.7.10), entro dodici mesi, il Comune provvede a riportare:

1.1 sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le perimetrazioni degli ATE di tipo A di cui al Titolo II e le perimetrazioni degli ATD di cui al Titolo III;

1.2 sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le aree dei "territori costrutti" di cui al punto 5 dell'art.1.03.

2. In caso di inadempienza entro il termine sopra previsto, previa diffida a provvedere, decorsi quindici giorni, persistendo l'inadempienza, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti.

3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli "Ambiti Territoriali Distinti" o in zone vincolate ex lege 1497/39, il Comune non rilascia l'autorizzazione o la concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica (art.5.01), salvo che per gli interventi esentati (art.5.02). Analogamente non possono essere approvati Strumenti Urbanistici Esecutivi senza il preventivo rilascio del Parere Paesaggistico di cui al successivo art.5.03, nonché Opere di Rilevante Trasformazione senza la Attestazione di Compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.07.

4. Le perimetrazioni relative ai "territori costruiti" di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 6 dell'art.1.03, che non costituiscono variante alla strumentazione urbanistica ma esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, sono approvate con delibera di Consiglio Comunale: le stesse, accompagnate dalla scheda di controllo, appositamente predisposta dalla Regione, vengono inviate all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

5. L'eventuale adeguamento della perimetrazione dei "Territori Costruiti", per evidente errore o dimenticanza di parti da includere, viene riportato negli atti tecnici, deliberato del Consiglio Comunale e trasmesso alla Regione. Nel caso in cui, su istanza del privato, il Comune non provvede, valgono nuovamente i poteri sostitutivi di cui al precedente punto 2

6. Le perimetrazioni dei "territori costruiti" di cui al precedente punto 1 vengono riportate anche sui nuovi strumenti urbanistici generali o varianti di quelli esistenti.

7. In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Comune deve tenere conto degli adeguamenti rinvenenti dall'accoglimento totale o parziale delle osservazioni.

ART. 5.09 - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO

1. La disciplina prescrittiva del Piano, dopo l'approvazione dello stesso, esplica i suoi effetti integrativi e/o sostitutivi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: gli adeguamenti, ai sensi dei contenuti delle presenti norme, possono essere introdotti negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante. Tale "variante" viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della L.R. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell'art.2.01 e sono disciplinati dalla LR 56/1980, art.16.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o di formazione del PRG) deve essere recepito (LR 56/1980, art.7) entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. In caso di inadempienza, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della L.R. 56/80. Il Comune ha facoltà, con propria declaratoria, ai Sensi della vigente legislazione di recepire integralmente il Piano nel proprio strumento urbanistico generale e di dichiararlo quindi adeguato: in tal caso dovrà provvedere alla trasposizione degli ATE e degli ATD sulle tavole del proprio strumento urbanistico generale vigente.

3. La conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art.5.03) reso contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.

4. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano, il Consiglio Comunale deve tenere conto dell'avvenuto accoglimento totale o parziale delle osservazioni.

5. Gli strumenti urbanistici esecutivi di strumenti urbanistici generali non adeguati al Piano costituiscono specifiche varianti di "adeguamento parziale", giusta disciplina di cui al comma 14 dell'art.21 della LR 56/80.

ART. 5.10 - CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO

1. Variante con piano regolatore generale.

1.01 In sede di adozione dei piani regolatori generali o dei piani regolatori di adeguamento al Piano, i Comuni devono puntualmente esplicitare e motivare le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli Ambiti Territoriali Estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di case degli Ambiti Territoriali Distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistica e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente.

1.02 II dispositivo di approvazione del piano regolatore generale esplicita le eventuali modifiche apportate al Piano, ed ha gli effetti di approvazione di "variante, interna al territorio comunale, del Piano".

2. Variante con altro piano di secondo livello.

2.01 In sede di pianificazione paesaggistica di secondo livello attraverso gli strumenti di attuazione del Piano di cui al titolo IV, le eventuali modifiche apportate alle direttive di tutela (art.3.05) ed alle perimetrazioni ed al valore degli Ambiti Territoriali Estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (titolo III, capi I, lI, III, IV) vanno esplicitate e puntualmente motivate.

2.02 L'approvazione dello strumento di attuazione del Piano esplicita le eventuali modificazioni ed ha gli efletti di approvazione di "variante al Piano ", per il territorio di competenza.

3. Deroga al Piano.

3.01 Fermo restando quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere di competenza della Regione, opere di competenza di Enti pubblici e opere di interesse pubblico (così come definite dagli artt.2, 3, 4 della L.R. 27/1985) in deroga alle prescrizioni di base (Titolo III).

3.02 La deroga, il cui provvedimento determina gli effetti della autorizzazione ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 e dell'art.5.01 del Piano viene sancita da apposita Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti interessati secondo la vigente legislazione in materia.

TITOLO VI - COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 6.01 - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI

1. Sono di competenza dei Comuni le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge 1497/1939 ed all'art.5.01() del Piano. Le autorizzazioni di cui sopra concernono gli interventi:

a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi approvati con le procedure della LR 56/80:

b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;

c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art.31 della LS 457/78;

d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art.31 della LS 457/78, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;

e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art.31 della LS 457/78 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico:

f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti con esclusione delle sopraelevazioni, purché il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine o lame;

g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione:

h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;

i) di urbanizzazioni primarie;

l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonché interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;

m) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purché venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;

n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;

o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza;

p) di realizzazione di onere pubbliche.

2. In caso di persistente inerzia dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui la precedente punto 1, su richiesta dell'istante, l'Assessore Regionale all'Urbanistica diffida gli Stessi a provvedere entro 30 giorni: decorso inutilmente tale periodo, a tale adempimento provvede il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale.

ART. 6.02 - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PARERI E ATTESTAZIONI

1. Con l'approvazione definitiva del putt/p, per tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che sono soggetti alla disciplina delle presenti norme, in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -PTCP- (art.15 LS 142/90) e indipendentemente dall'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico generale al PUTT/p, il preventivo parere paesaggistico viene rilasciato dalla Regione; in presenza di PTCP approvato, il parere paesaggistico è rilasciato dalla Provincia nel caso in cui gli strumenti generali non siano adeguati al PUTT/p ed al PTCP, mentre rimane di competenza del Comune nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia adeguato al PUTT/p ed al PTCP.

2. Le funzioni amministrative connesse all'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.07 sono di competenza della Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 8° e 9° dell'art.82 del DPR 616/77 e sino all'emanazione della legislazione regionale che disciplinerà le deleghe agli Enti subregionali.

ART. 6.03 - STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO

1. Con l'approvazione del Piano è istituito nel Settore Urbanistico Regionale secondo la LR 7/97, l'Ufficio del Piano con le seguenti mansioni:

1.1 archiviazione e gestione di tutto il materiale esistente e futuro avente relazione con il tema del paesaggio e con le trasformazioni a questo connesse;

1.2 approntamento e diffusione del materiale documentario disponibile su richiesta di Enti e privati, previa specifica richiesta scritta e corresponsione dei diritti, così come definiti con apposita deliberazione;

1.3 elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di quello esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni al Settore Urbanistico Regionale;

1.4 archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e dei quelli rinvenienti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio, come supporto interno per la gestione ed il controllo della strumentazione urbanistica territoriale, generale ed attuativa nonché dei progetti e degli interventi speciali di cui al punto 2.1.7 del precedente art. 1.05;

1.5 gestione di tutto il materiale hardware e software in dotazione presso l'Assessorato e relativo all'Ufficio del Piano,

1.6 gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati, di pari livello e

sottordinati.

ART. 6.04 - COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE

1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell'ambito della Regione.

2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione da parte dei Comuni delle subdeleghe di cui alla L.R. 8/95 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art.1 della legge 431/1985, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che l'autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistici tutelati dal Piano.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 7.01 - BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO

1. Nel caso che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene (area di pertinenza ed area annessa) e lo sottopone a tutela, fissandone la categoria di Ambito Territoriale Distinto di appartenenza.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in difformità di quanto previsto nel 5° comma del precedente art.1.03, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici generali ed interessate da strumenti urbanistici di secondo livello anche se approvati.

ART. 7.02 - AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO

1. La Giunta Rerionale, su relazione dell'Assessore all'Urbanistica e con periodicità o su istanza del Consiglio Rerionale, riferisce allo Stesso sugli effetti prodotti dalla attuazione del Piano e dalle funzioni amministrative delegate, al fine di provvedere a eventuali loro integrazioni e/o modificazioni.

ART. 7.03 -AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO

1. Le domande di autorizzazione di cui all'art.7 della legge 1497/1939, per i beni vincolati dalla stessa e dalla legge 431/1985, presentate prima della entrata in vigore del Piano, seguono le procedure allora vigenti.

ART. 7.04 -ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI

1. I Comuni provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i Beni Culturali copia delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 431/85.

ART. 7.05 - ABROGAZIONI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI

1. L'entrata in vigore del Piano fa decadere, (salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti), le disposizioni di leggi e regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di Piano.

In particolare, cessano di avere effetto le norme di cui alle lettere f), h), i). l) dell'art.51 della L.R. 56/80, e tutte le norme della LR. 30/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.06 - PIANI REGOLATORI GIA' TRASMESSI ALLA REGIONE

1. Per i Piani Regolatori Generali già trasmessi alla Regione per la approvazione alla data di entrata in vigore del Piano, l'adeguamento va formato entro un anno dalla data di approvazione del PRG. Sul territorio del PRG trasmesso, in assenza dell'adeguamento, il Piano ha vigenza con le sole prescrizioni di base di cui al titolo III.

ART. 7.07- USI CIVICI

1. In sede di formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia già deliberato nel merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art.9 della LR. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesi.

ART. 7.08 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFIZIONE DEI VINCOLI

1. In sede di adeguamento del PRG al Piano, può essere proposta, da parte dei Comuni con istanza motivata, la attivazione delle procedure per la ridefinizione di vincoli vigenti.

ART. 7.09 - INTERVENTI IN AREE SOGGETTE A REGIME TRANSITORIO DI IMMODIFICABILITA'

1 I procedimenti relativi agli interventi realizzati in aree soggette a regime transitorio di immodificabità di cui all'art.51 della LR 56/80 e dell'art. 1 della LR 30/90 per i quali risulta prodotto nei termini di legge 47/85 e 724/94 l'istanza di sanatoria, ove non definiti, sono suscettibili di conclusione.

2 Le suddette disposizioni possono applicarsi, su istanza della Parte all'Amministrazione Comunale, anche agli interventi per i quali sono stati definiti negativamente gli esiti: gli stessi possono essere riesaminati e valutati secondo i contenuti del presente Piano.

ART. 7.10 - EFFICACIA DEL PIANO

1 Le norme del Piano ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, diventano efficaci il giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera stessa sul BUR.

2 Allegato A1:

ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART.5.01)

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda (in bollo, sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi delle leggi urbanistiche) devono contenere:

1 Nel caso di interventi che ricadono in strumenti urbanistici generali conformi al Piano o in Sottopiano:

1.01) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

1.02) stralcio dallo strumento urbanistico della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio della norme tecniche relative alla zona;

1.03) planimetria dettagliata (in scala coerente delle aree interessate dai lavori con indicazioni altimetriche e posizionamento delle strutture vegetanti esistenti e di previsione): piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);

1.04) eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistiche dei siti e sulla incidenza di queste sulla proposta di intervento.

2. Nel caso di interventi che ricadono in strumenti urbanistici generali non conformi al Piano:

2.01) corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari scala;

2.02) copia del foglio catastale con evidenziate le particelle catastali interessate dai lavori;

2.03 stralcio della tavola C.1 del Piano riportante l'Ambito Territoriale Esteso (art.1.04) entro cui ricade l'area interessata dai lavori; stralcio delle Norme Tecniche del Piano con riporto degli "indirizzi" (art.2.02), "direttive" (art.3.05) di tutela relative al sito; individuazione del/i sistema/i territoriale/i (art.3.01 e sg.) cui appartiene il sito e specificazione del rispetto delle prescrizioni di base con i lavori previsti;

2.04) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

2.05) stralcio dallo strumento urbanistico costituito della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio delle norme tecniche relative alla zona;

2.06) planimetria dettagliata (in scala coerente delle aree interessate dai lavori con indicazioni altimetriche e posizionamento delle strutture vegetanti esistenti e di previsione): piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);

2.07) eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistica dei siti e sulla incidenza di queste rispetto alla proposta di intervento.

Allegato A2 :

PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE

1 Contenuti: il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) precisa ed esegue con specifica normativa e con elaborazioni progettuali attraverso la redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo la eventuale sanatoria di attività ed interventi abusivi non sanabili ai sensi della LR 56/80 e della LR 30/90. Il PIRT:

1.01) perimetra l'area complessivamente interessata dagli interventi e/o dalle attività abusive;

1.02) specifica tutti gli interventi e/o attività presenti nell'area con indicazione del relativo stato, consistenza e pertinenze di ciascuna unità; delle aree interstiziali libere, infrastrutture e servizi;

1.03) definisce i contenuti programmatici dell'intervento;

1.04) esplicita gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) presenti entro il perimetro del Piano, ridefiniti anche in funzione dello stato di fatto e delle condizioni essenziali di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali del sito:

1.05) determina le infrastrutture (UP), i servizi (US) e le aree pubbliche e/o private da assoggettare a specifico regime;

1.06) individua plano volumetricamente gli edifici esistenti da confermare (con concessione in sanatoria) e/o da delocalizzare, nonché eventuali interventi e/o attività di completamento;

1.07) precisa le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, le tipologie edilizie, il verde (per le varie categorie) e l'arredo urbano;

1.08) detta le Norme Tecniche di Attuazione, le modalità di intervento degli aventi causa e gli eventuali poteri sostitutivi ai fini attuativi;

1.09) definisce il quadro economico relativo alle previsioni di intervento con la ripartizione di tutti gli oneri a carico dei proprietari interessati nel perimetro dell'area:

1.10) prevede le modalità di attuazione, i tempi necessari, i soggetti attuatori, gli oneri finanziari indotti e quanto altro necessario alla programmazione temporale dell'intervento.

2) Elaborati: il PIRT è costituito dai seguenti elaborati:

2.01) documento programmatico preliminare e relativi allegati dove viene esplicitata la fase istruttoria per la redazione del Piano: perimetrazione dell'ambito di intervento, definizione degli obiettivi, dimensionamento della proposta, ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a recupero, definizione e quantificazione dell'abusivismo, definizione e quantificazione delle aree residuali, criteri per la determinazione della sanabilità degli interventi, carico insediativo esistente e prevedibile e connesse infrastrutture e servizi, ripartizione degli oneri in funzione di un quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.

2.02) relazione generale illustrativa contenente i seguenti elementi:

motivazione della scelta di perimetrazione in un quadro di convenienza economica e sociale, rapportata alla continuità dell'edificato e/o delle attività ed alla rilevante modificazione dell'assetto del territorio:

valutazione del carico insediativo presente (abusivo e non); caratteristiche degli abusi; quantità di aree non interessate da processi abusivi e loro destinazione; dotazione di infrastrutture e servizi; presema di beni paesaggistici (ATD); condizioni paesaggistiche di base (ATE) derivanti dal PUTT e indotte dalla proposta di riassetto territoriale;

documentazione fotografica e quanto altro di documentario per dare chiara esplicitazione all'intervento proposto.

2.03) perimetrazione dell'area di intervento su cartografia aerofotogrammetrica in scala (almeno) 1:2000 con riporto degli ATE e degli ATD, degli interventi abusivi (numerati), delle aree libere, delle infrastrutture e dei servizi esistenti (pubblici e privati);

2.04) perimetrazione dell'area d'intervento su cartografia catastale aggiornata alla data di elaborazione del Piano in scala (almeno) 1:2000 con individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati), delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture e servizi (numerate); della consistema in superficie, volume e carico insediativo teorico di tutto e della identificazione della proprietà:

2.05) ridefinizione degli ATE (ed eventualmente degli ATD in caso di errori od omissioni del PUTT) in funzione dello stato di fatto, della proposta di intervento e dei valori paesistici presenti.

2.06) assetto planovolumetrico generale con individuazione delle destinazioni (urbanistiche ed edilizie ammissibili) dei vari interventi: infrastrutturali e di servizio (esistenti e di progetto); residenziali, produttivi e terziari preesistenti (non oggetto di sanatoria); residenziali, produttivi e terziari esistenti (abusivi sanabili), residenziali, produttivi e terziari abusivi esistenti (non sanabili); residenziali, produttivi e terziari di completamento (aree interstiziali); nonché destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo;

2.07) definizione delle Unità Minime di Intervento (UMI), delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere), delle aree e dei beni da sottoporre a vincolo di immodificabilità o di trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici, dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata esistente o di progetto (numerate nell'elaborato 2.06);

2.08) schema generale delle urbanizzazioni primarie -UP- (viabilità con annesso verde di cortina e parcheggi primari, rete di pubblica illuminazione, rete fognaria bianca e nera, impianti consortili di depurazione delle acque o opere di allaccio alla fogna ove esistente, rete idrica, reti tecnologiche); schema generale delle urbanizzazioni secondarie -US- (spazi eventuali per l'istruzione, per le attività collettive, per i parcheggi e per il verde); progetto generale del verde privato, pubblico e di cortina; progetto generale delle eventuali altre opere di mitigazione e compensazione; progetto generale di tutela e valorizzazione dei beni paesistici; progetto generale dell'arredo urbano;

2.09) studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata dell'esistente (eventualmente oggetto di adeguamento o completamento), delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in genere;

2.10) elenchi catastali di tutte le proprietà interessate dal Piano con la definizione della quota millesimale di partecipazione;

2.11) elenchi e copie delle pratiche di condono edilizio presentate con specifico riferimento alla numerazione riportata all'elaborato di cui al punto 2.04 del presente allegato;

2.12) norme tecniche di attuazione (NTA) per tutti gli interventi pubblici e privati previsti, per le destinazioni d'uso prevedibili, per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi per la esecuzione delle opere di mitigazione e compensazione, per il rilascio delle concessioni in sanatoria, per il controllo sulle opere, sulla corresponsione degli oneri, sugli espropri, sulle eventuali delocalizzazioni e sugli atti amministrativi necessari (convenzioni o atti unilaterali d'obbligo a sottoscriversi ecc.);

2.13) quadro economico e finanziario sulla onerosità del piano, per tutto quanto previsto, con puntuale specificazione della ripartizione degli oneri in funzione dei millesimi esplicitati all'elaborato 2.07;

2.14) studio di impatto paesaggistico di cui all'art.5.O5 nelle NTA del PUTT/p.

3 Formazione ed approvazione:

3.01) il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PlRT), può essere di iniziativa pubblica o privata: in tale secondo caso anche uno solo degli aventi causa può predisporre gli atti e trasmetterli al Comune, che, ove ne ravvisi la convenienza sotto il profilo del pubblico interesse, provvede ad avviare l'iter amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui ai successivi punti anche in deroga ai contenuti di cui al secondo comma dell'art.55 della LR 56/80;

3.02) il proponente determina preventivamente la perimetrazione dell'area di intervento e per la stessa costituisce il Documento Programmatico Preliminare secondo i contenuti di cui al precedente punto 2.01; detti elaborati vengono approvati con delibera del Consiglio Comunale;

3.03) la delibera di approvazione della perimetrazione e del Documento Programmatico Preliminare viene trasmessa per conoscenza all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

3.04) il Comune, previo parere del Dirigente dell'UTC e sentita la Commissione Urbanistica Comunale (o in assenza quella Edilizia), trasmette il PIRT all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per l'accertamento preventivo di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse paesaggistico (parere paesaggistico di cui all'art.5.03);

3.05) il Settore Urbanistico Regionale, una volta istruito il PIRT, lo trasmette al CUR, che nel merito esprime motivato parere vincolante;

3.06) qualora i pareri preventivi del SUR e del CUR siano risultati favorevoli, gli atti vengono ritrasmessi al Comune ed il PIRT e adottato con delibera del Consiglio Comunale;

3.07) entro quindici giorni dalla sua adozione, il PIRT viene depositato presso la segreteria del Comune per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locate e manifesti affìssi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune;

3.08) fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel PIRT ed osservazioni da parte di chiunque;

3.09) qualora il PIRT interessi aree vincolate idrogeologicamente o zone sismiche, il Comune invia il PIRT entro quindici giorni dalla sua adozione agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del parere di competenza:

3.10) Scaduti i termini per la presentazione delle opposizioni e delle osservazioni, il Comune trasmette al progettista gli atti ricevuti: lo stesso provvede a redigere la motivata proposta di controdeduzione e la trasmette all'Ufficio Tecnico che a sua volta ne redige l'istruttoria definitiva insieme al parere del Dirigente.

3.11) il Consiglio Comunale delibera nel merito delle osservazioni e della proposta di controdeduzioni ed, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera, rimette all'Assessorato Regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici prodotti;

3.12) il PIRT adottato, dopo l'istruttoria definitiva del SUR ed eventuale successivo parere del CUR, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR ed alle indicazioni del PIRT, viene trasmesso alla Giunta Regionale che delibera l'approvazione o il rinvio del PIRT:

3.13) la delibera di approvazione del PIRT è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed i depositata nella Segreteria del Comune ed è notificata, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano e degli edifici che non sono risultati sanabili;

3.14) il PIRT ha validità sino alla data di entrata in vigore di un nuovo PIRT o di una variante al PRG che abbia per dette aree gli stessi contenuti: la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. Decorsi dieci anni dall'approvazione, il Piano rimane efficace anche per la parte non attuata, mentre ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Allegato A8 :

INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ' ESTRATTIVA E PROCEDURE PER L'ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' AL PUTT/p

1. In riferimento ai contenuti di cui all'art.2.02 (indirizzi di tutela) e dell'art.3.05 (direttive di tutela) l'attività di coltivazione di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, ferme restando la disciplina di cui alla LR 37/85 e le competenze del Ministero dell'Ambiente (circolare 9365/VIA del 18/12/92 inerente i poteri di annullamento delle delibere di autorizzazione e la potestà autorizzativa surrogatoria e l'elenco degli elaborati da trasmettere al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio delle competenze previste nel combinato disposto di cui all'art.1 della LS 431/85 ed all'art.2 lett.d della LS 349/86), deve coniugarsi con le finalità della tutela del paesaggio e con la disciplina connessa all'attuazione del PUTT/p.

2. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione, di cui all'art.12 della LR 37/85, dovrà allegarsi il progetto con la specificazione dei seguenti elementi: stato giuridico dell'area secondo i contenuti di cui ai successivi punti (2.01 e 2.02), presenza di beni paesistici costitutivi, di cui ai successivi punti (2.03 e 2.04), condizioni ambientali di cui ai successivi punti (2.05, 2.06, 2.07, 2.08 e 2.09); nello specifico:

2.01) le destinazioni derivanti dallo strumento urbanistico vigente, relativi adempimenti e adeguamenti al PUTT (territori costruiti, ATE, adeguamento, ecc.) e eventuali indicazioni derivanti da altri piani territoriali o piani parco;

2.02) il sistema dei vincoli di cui alla LS 1497/39, alla LS 1089/39, al RDL 3267/23, alla LS 394/91, LR 10/84 (vincoli faunistici);

2.03) la localizzazione di beni geomorfologici, naturalistici e storico culturali (ATD) di cui al PUTT/p con la puntuale specificazione, in adeguata scala, delle aree di pertinenza e le aree annesse secondo le prescrizioni di cui alle NTA;

2.04) la specificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (tipo D, C, B e A) così come definiti nelle tavole del PUTT/p o nel PRG adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art.2.05 delle NTA;

2.05) la relazione sulle caratteristiche geologiche, geo-morfologiche, idrogeologiche dell'area di intervento con le relative carte tematiche per illustrare la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti, i lineamenti geomorfologicici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, i caratteri geostrutturali delle formazioni tipo (stratificazione e discontinuità), lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea; lo studio geologico mirato ad individuare la presenza e le caratteristiche del flusso idrico sotterraneo, l'esistenza di pozzi o sorgenti, la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno), la definizione dei rapporti fiume falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee) - nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua -; gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee;

2.06) la relazione geotecnica e geomeccanica comprendente le sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la patenza delle diverse unità stratigrafiche; la caratterizzazione fisico/meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - DPR 9 aprile 1959 n. 128);

2.07) la relazione illustrante l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica; la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti; la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente:

2.08) il progetto di coltivazione comprendente la corografia della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo; planimetria ove siano localizzati tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (quali aree di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso e rampe, ecc.); elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito (desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase dei lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava: computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulla (per questi ultimi distinguendo tra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica): valutazione della rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata o servizio dell'attività proposta; progetto di eventuali interventi connessi all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio di materiali);

2.09) il progetto di ripristino contenente gli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero: il progetto delle opere necessario al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumore, ecc.); la relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;

2.10) le condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica che riporti gli effetti dell'intervento rispetto ai più significativi punti di visuale. I vari tematismi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche di insieme prodotte, generalmente, nelle scale 1:5.000/1:25.000, su basi cartografiche di dettaglio, generalmente nelle scale 1:500/1:2.000.

3 Fermo restando quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia di attività estrattiva, per quanto connesso con il paesaggio, la tutela e l'uso del territorio e di conseguenza con l'attuazione del PUTT/p. il rilascio della autorizzazione per nuova attività o per l'ampliamento di attività esistente è subordinato alla seguente procedura:

3.01) ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle NTA;

3.02) ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.O5 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE;

3.03) ove il PRG non risulti adeguato al PUTT (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.O5 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un ATE di tipo D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.04) ove il PRG risulti adeguato al PUTT (o vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) ferma restando la disciplina normativa espressa dagli strumenti adeguati, il Sindaco sentita la CEC provvede all'autorizzazione paesaggistica sulla proposta;

3.05) nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza", nella sola area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato tate autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta:

3.06) in tutti i casi non contemplati nei precedenti punti 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05, l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente esito negativo.

 

 

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