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PETCOKE

 

Ma in cosa consiste il pet-coke?

Secondo la definizione industriale è il prodotto che si ottiene dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti e oleosi fino ad ottenere un residuo di consistenza diversa, spugnosa o compatta (petroleum coke o pet coke). Nel processo di coking si realizza un craking termico spinto che dà origine, attraverso reazioni di piroscissione, a frazioni liquide e a coke, costituito per il 90-95% da carbonio. Il coke è costituito da idrocarburi aromatici policiclici ad alto peso molecolare e presenta un elevato tenore di carbonio e basso contenuto di ceneri.

In sostanza il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose.

 

La posizione del  WWF ITALIA

(tratto dalla rivista "Diritto all'Ambiente")

DOMANDA
Il decreto sul pet-coke diventato legge dopo il voto della Camera, quali conseguenze comporta sulla normativa ambientale?

RISPOSTA
Noi riteniamo che questo provvedimento è basato su presupposti inventati e che è in contrasto con la normativa europea sul riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione delle raffinerie e sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. L’elusione della normativa sui rifiuti consente su tutto il territorio nazionale l’utilizzo di uno scarto di lavorazione ad alto tenore di zolfo, di idrocarburi policiclici aromatici e di metalli pesanti (nichel e vanadio), in qualsiasi bruciatore, anche nei cementifici, senza che vengano adottate le migliori tecnologie disponibili, quali la gassificazione (che produce emissioni 10 volte inferiori all’impianto di Gela), come auspicato nel documento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) della Commissione Europea, citato impropriamente dal Decreto Legge, e senza che vengano rispettate le prescrizioni e i valori limiti per le emissioni, previste dal DM n. 503/1997.

Il WWF ha sul tema diramato un comunicato, convinto che esistesse una strada alternativa a quella di un provvedimento emergenziale basato su forzature pretestuose e intollerabili. L’associazione ricorda tutte le bugie sulla vicenda Gela: 1) non è vero che la magistratura abbia sequestrato gli impianti del petrolchimico ma solo le aree dove è stoccato il pet-coke; 2) non è vero che il petrolchimico fosse a norma il Giudice per le Indagini preliminari, dopo una campagna durante tutto il 2001, ha verificato una situazione complessiva di illegalità diffusa nel petrolchimico di Gela per violazione delle prescrizioni autorizzative e della normativa sui rifiuti; 3) l’azione della magistratura, quindi, non ha mai impedito, il regolare funzionamento della centrale termoelettrica (peraltro parzialmente riconvertita a metano); 4) le tecnologie di abbattimento polveri e delle emissioni inquinanti della centrale termoelettrica del petrolchimico di Gela non sono certamente le migliori possibili e non esiste alcuna attestazione europea a tale proposito; 5) il pet-coke tratto dal “greggio Gela” è un sottoprodotto delle lavorazioni petrolifere ad elevato contenuto di zolfo (con concentrazioni attorno sino al 7-8%) e molto inquinante (emissioni di anidride solforosa); 6) non esiste uno sbocco obbligato di mercato per la riutilizazione dei sottoprodotti del petrolchimico, la frazione più pesante e più dannosa per la salute e per l’ambiente del “greggio Gela” sarebbe meglio impiegata nella produzione di un bitume di straordinaria qualità; 7) Gela (nel 1990, ai sensi della L. n. 349/1986, e nel 1995, ai sensi della L. n. 175/1988) è dichiarata area a rischio, il ché presuppone che esistano da tempo gli strumenti pianificatori e programmatori per avviare operazioni di bonifica e di risanamento ambientale e di adeguamento/riconversione degli impianti; 8) era ed è quindi possibile gestire la situazione con provvedimenti alternativi al DL n. 22/2002.

Il WWF Italia in una lettera inviata lo scorso 20 marzo ai senatori della XIII Commissione chiedeva un provvedimento urgente alternativo al DL n. 22/2002 che garantisse finanziamenti e l’istituzione ci un comitato di crisi per procedere all’adeguamento dell’impianto di Gela alle migliori tecnologie disponibili (ad esempio la gassificazione) al fine di far rientrare le emissioni nei limiti stabili per legge. Il 27 marzo ricordava con una lettera del presidente nazionale dell’Associazione, Fulco Pratesi, al Ministro dell’Ambiente e del Territorio Matteoli che segnalava le gravi imprecisioni contenute delle premesse del Decreto Legge 22/2002 che cita impropriamente il documento della Commissione europea sulle migliore tecniche disponibili (BREF) che mai considera il pet-coke un normale combustibile. Il 3 aprile è stata poi la volta della richiesta formale di avvio della procedura di infrazione, sempre firmata da Pratesi, in cui, tra l’altro, si sottolinea come il pet-coke, in quanto residuo di lavorazione, rientra nel Catalogo europeo dei rifiuti, e come questo non comporti il divieto ad un suo riutilizzo economico ma solo l’applicazione di severe norme sulle emissioni.

 

DOMANDA
Coke da petrolio : rifiuto o non rifiuto? 

RISPOSTA
(a cura della dott.ssa Cinzia Petrini): Per dare una risposta al quesito è necessario approfondire, innanzitutto, la nozione di rifiuto. Il punto è fondamentale perché tutto il decreto Ronchi si basa sulla premessa logica e giuridica che la materia che si va a disciplinare rappresenti “un rifiuto” in senso giuridico.

Lo stesso decreto definisce rifiuto: «qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A (aggiornato sulla base del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, stabilito dalla Comunità Europea con la decisione 2000/532 CE, come emendata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi» (art. 6, comma 1, lett. a del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22).

Il primo elemento essenziale della nozione di rifiuto è, pertanto, l’appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato «A», il quale riporta un elenco dei rifiuti non esaustivo, ma con un valore puramente indicativo. Tuttavia, anche se un materiale o una sostanza figura negli elenchi dei rifiuti (Allegati «A» e «D» ) non è un rifiuto perciò solo, ma occorre, alternativamente, che il produttore o il detentore:

a) si disfi, sia cioè in atto un’operazione di recupero o di smaltimento di una sostanza o di un oggetto;

b) abbia deciso di disfarsi, abbia cioè posto in essere atti che esprimono la volontà di sottoporre una sostanza o un oggetto ad operazioni di recupero o di smaltimento;

c) abbia l’obbligo di disfarsi, esista cioè, un atto normativo o un provvedimento della Pubblica Autorità che impone di sottoporre una sostanza o un oggetto ad operazioni di recupero o di smaltimento; tale obbligo, può, inoltre, derivare direttamente dalla natura stessa del bene considerato qualora lo stesso non abbia oggettivamente nessuna altra destinazione alternativa allo smaltimento o al recupero.

Recentemente, tuttavia, il Decreto Legge 7 marzo 2002 n. 22 all’art. 1 ha apportato alcune modifiche al Decreto Ronchi aggiungendo, in particolare, la lettera f-quater all’art. 8 dello stesso. La suddetta modifica ha comportato l’esclusione dal campo dei rifiuti del coke da petrolio, purché venga utilizzato come combustibile per uso industriale, ossia venga recuperato per fini energetici.

Tale nuovo decreto all’art. 2 comma 2 ha, inoltre, liberalizzato l’uso del coke da petrolio direttamente impiegato nel processo di raffinazione da cui viene prodotto.

La “straordinaria necessità ed urgenza” che ha indotto il Governo all’emanazione del provvedimento legislativo riguardava il sequestro preventivo della raffineria di Gela disposto dal Tribunale a causa della violazione delle normative vigenti a tutela dell’ambiente e della salute.

Il coke da petrolio, quale residuo di produzione della raffineria di Gela, dopo trattamento e stoccaggio, veniva inviato alla centrale termica per la produzione di energia, successivamente venduta all’Enel e ad altre società.

La magistratura di Gela aveva qualificato il coke come un rifiuto e quindi assoggettabile alla normativa sui rifiuti, di conseguenza la centrale termica collegata alla raffineria doveva rispettare i vincoli previsti per il funzionamento e le emissioni degli inceneritori e non la normativa disposta per le centrali elettriche alimentate con combustibili tradizionali.

E’ noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente superiori a quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria e contiene sostanze tossiche quali idrocarburi aromatici, idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti, quindi la sua qualificazione come combustibile, comporterà gravi conseguenze per l’ambiente e la salute; inoltre, l’assenza dei sistemi di combustione previsti, dei controlli prescritti e l’assenza di limiti per alcuni inquinanti faranno venir meno le garanzie obbligatorie degli impianti di incenerimento.

Proprio per garantire un elevato livello di protezione e di controllo ambientale, il decreto Ronchi all’art. 31, comma 3 lett. b) stabilisce che, per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico dei rifiuti, debbano mantenere le emissioni nei limiti stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Il coke da petrolio presenta, senza dubbio, tutti i requisiti sopra richiamati e previsti dagli allegati della normativa europea e del decreto Ronchi per essere qualificato come rifiuto, in quanto costituisce sottoprodotto della lavorazione contemplato nel catalogo europeo dei rifiuti di cui il detentore si disfa attraverso un’operazione di recupero energetico prevista nell’allegato B.

Tale provvedimento consente su tutto il territorio nazionale l’utilizzo di uno scarto di lavorazione ad alto tenore di zolfo, di idrocarburi policiclici aromatici e di metalli pesanti (nichel e vanadio), in qualsiasi bruciatore, anche nei cementifici, senza che vengano adottate le migliori tecnologie disponibili, quali la gassificazione (che produce emissioni 10 volte inferiori all’impianto di Gela), come auspicato nel documento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) della Commissione Europea, citato impropriamente dal Decreto Legge, e senza che vengano rispettate le prescrizioni e i valori limiti per le emissioni, previste dal DM n. 503/1997.

Riportiamo di seguito il testo del Decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (Gazzetta ufficiale 8 marzo 2002 n. 57)Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.”

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;

Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di coking, definisce come "prodotto di raffineria e combustibile" il coke da petrolio (così detto "pet-coke");

Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela - unico impianto di questo tipo esistente in Italia - assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di "pet-coke";

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al coke da petrolio e di stabilirne le modalità di utilizzazione, in considerzione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale produttivo".

Articolo 2

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. L'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990.

In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Articolo 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.”

 

 

Ci permettiamo, alla luce di quanto sopra riportato di chiedere:

Sono state osservate tutte le disposizioni sull'utilizzo di sostanze pericolose come previsto dal DM  28 aprile 1997 e dal D.Lvo n.22 del 5-2-1997 e dalle normative CEE?

Fino al D.M. del 7 marzo esisteva una autorizzazione all'uso del Pet-coke?

Venivano e vengono osservate e verificate tutte le misure di sicurezza ambientale e sanitarie per le emissioni dei gas di scarico dai camini della Cementifera a seguito dell'uso del Pet-coke?