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  in vigore dal 19/luglio/2001

 

Condizioni generali di abbonamento

 Articolo 1 -Oggetto

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura del Servizio di telefonia a tutti i Clienti nel rispetto del principio di non discriminazione e fatti salvi gli specifici accordi.

2. Telecom Italia ed il Cliente osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, innanzitutto il D.P.R. 318/97, nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori al Servizio. Telecom Italia comunica al Cliente, con la tempestività e con le modalità idonee, tutte le informazioni rilevanti sul Servizio e sulle condizioni economiche vigenti.

3. Gli organismi di telecomunicazioni diversi da Telecom Italia possono richiedere l'Abbonamento al Servizio solo per proprie esigenze di comunicazione in immobili di cui hanno la diretta ed esclusiva disponibilità, restando espressamente esclusi gli utilizzi ad altro titolo.

 

Articolo 2 -Perfezionamento e Durata dell'Abbonamento

-1. Il contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l'attivazione del Servizio a seguito della richiesta del Cliente. Nei 10 giorni dal perfezionamento, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto.

2. L'Abbonamento è a tempo indeterminato con durata minima di un anno a decorrere dalla data della sua attivazione. In ogni caso il canone di abbonamento al Servizio decorre dal giorno di attivazione del Servizio.

3. Contratti di durata inferiore ad un anno possono essere stipulati in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive ovvero per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo. In queste ipotesi il Cliente sarà tenuto al pagamento di quanto previsto da specifiche condizioni economiche.

 

Articolo 3 -Recesso

1. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'Abbonamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo del Servizio fruito ed il canone relativo all'ultimo mese di utilizzo del Servizio.

2. Qualora il Cliente receda dall'Abbonamento nel corso del primo anno di attivazione, sarà comunque tenuto a pagare il canone di abbonamento per l'intero anno.

 

Articolo 4 -Attivazione del Servizio -Contri­buto impianto

1. Il Servizio è attivato da Telecom Italia entro 10 giorni dalla relativa richiesta del Cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il Cliente, dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap.

2. Qualora, nei casi di eccezionalità tecnica, non sia possibile rispettare i termini concordati, per l'attivazione del Servizio, concordando con il Cliente i tempi e le modalità di attivazione. In tal caso il contributo di attivazione non verrà richiesto prima di 30 giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.

3. Qualora per cause imputabili a Telecom Italia il Servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi non direttamente attribuibili alla stessa Telecom Italia.

4. Il mancato pagamento da parte del Cliente, della fattura in cui è addebitato il contributo impianto, costituisce dopo 25 giorni dalla relativa scadenza, causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto all'art. 1456 del Codice Civile, determinando la cessazione contestuale della fornitura del Servizio. Telecom Italia si riserva altresì di sospendere il Servizio dopo almeno 5 giorni dalla suddetta data di scadenza.

 

Articolo 5 -Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti

1. Nel caso di nuova richiesta di Abbonamento da parte del Cliente moroso, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo Abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute.

Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto di Telecom Italia potrà essere esercitato anche nei confronti delle richieste di nuovi abbonamenti o di traslochi, avanzate da persone giuridiche, imprese, enti o associazioni in cui abbia a qualsiasi titolo una partecipazione, o da persone fisiche conviventi o coabitanti a qualsiasi titolo del Cliente moroso.

2. Nei confronti di coloro che (morosi verso Telecom Italia, protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati con­nessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del Servizio, Telecom Italia può subordinare l'attivazione o la prosecuzione della fornitura del Servizio alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.

 

Articolo 6 -Modifiche delle tecnologie di rete

1. Telecom Italia può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque, laddove ciò comporti modifiche alle modalità di uso del Cliente, a darne notizia al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni solari.

2. Il Cliente può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e semprechè uniformi l'eventuale impianto di sua proprietà collegato alla Rete.

 

Articolo 7 -Segnalazioni guasti -Riparazioni

1. Telecom Italia fornisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.

2. Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.

3. Qualora, per cause imputabili a Telecom Italia, la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali. Fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi non direttamente attribuibili alla stessa Telecom Italia.

4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente al Cliente.

5. Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto funzionamento degli apparati connessi alla Rete, dell'impianto elettrico e del relativo impianto a terra.

 

Articolo 8 -Attività necessarie per il collega­mento alla Rete

1. Il Cliente è tenuto a consentire gratuitamente a Telecom Italia l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla Rete e a tutela del funzionamento di essa.

2. L'Abbonamento non può perfezionarsi se chi lo richiede non consente il predetto accesso e/o attraversamento.

3. Qualora il collegamento alla Rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, Telecom Italia non è responsabile per ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.

4. A tutela del buon funzionamento della Rete e del Servizio, il numero delle linee del Cliente deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso.

 

Articolo 9 -Omologazione

1. Gli apparati del Cliente collegati al Punto Terminale della Rete devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore.

2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione, il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, sarà comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 

Articolo 10 -Uso degli impianti e delle infra­strutture di Telecom Italia

1. E' proibito al Cliente aprire, smontare o mano­mettere gli impianti e/o operare a qualsiasi titolo sulla Rete, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.

2. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi, fatte salve le sanzioni di legge, Telecom Italia potrà procedere, con le modalità di cui al successivo articolo 20, dandone preavviso, alla sospensione del Servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

 

Articolo 11 -Verifiche tecniche

1. Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e agli apparati collegati alla .Rete il Cliente deve consentire l'accesso nei propri locali al personale inviato da Telecom Italia, avendo concordato con gli appositi uffici Telecom Italia la data e l'ora dell'intervento, Il personale sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

2. In caso di rifiuto da parte del Cliente, Telecom Italia, previo avviso scritto, può sospendere a tutela del buon funzionamento della Rete la fornitura del Servizio fintanto che il Cliente non consentirà l'accesso ai propri locali.

 

Articolo 12 -Utilizzo del Servizio da parte di terzi

1. Il Cliente può permettere ad altri di usufruire del Servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto il Cliente medesimo sia tenuto a corrispondere a Telecom Italia, in relazione alle condizioni economiche vigenti.

2. L'Abbonamento non è cedibile da parte de1 cliente, salvo i casi di subentro espressamente autorizzati da Telecom Italia.

3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti sarà considerato inadempimento grave e comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

 

Articolo 13 -Uso improprio del Servizio

1. Il Cliente non può effettuare né può consentire di effettuare dal proprio Punto Terminale comunicazioni o attività che arrechino molestia o che ,violino le leggi vigenti.

2. Il Cliente non può utilizzare il Servizio in modo da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della Rete.

3. Telecom Italia ha la facoltà di sospendere immediatamente la fornitura del Servizio, senza preavviso, qualora il Cliente ne faccia l'uso improprio indicato nei commi precedenti, dandone se del caso idonea comunicazione alle autorità competenti.

  

Articolo 14 -Corrispettivi per il Servizio e modalità di pagamento

1. Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Telecom Italia, per le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali di:

-un  corrispettivo una tantum per l'attivazione del Servizio;

-un corrispettivo mensile di abbonamento;

-un corrispettivo per il traffico e le prestazioni fruite.

2. Il corrispettivo è maggiorato di IVA e di eventuali altri oneri di legge.

3. I contributi, i canoni e gli altri importi per le prestazioni fruite sono calcolati applicando le condizioni economiche vigenti e pubblicizzate da Telecom Italia.

4. Il Cliente è tenuto a pagare la bolletta entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità previste dal presente articolo.

5. I canoni per l'Abbonamento al Servizio sono pagati anticipatamente rispetto all'utilizzo del Servizio; il pagamento per il traffico svolto e le prestazioni fruite avviene in modo posticipato. I consumi di traffico vengono rilevati dagli appositi apparati di centrale sulla base del tempo di fruizione. Per alcuni tipi di servizi, Telecom Italia può rilevarne i consumi sulla base degli scatti indicati dai contatori di centrale.

6. Telecom Italia invia al Cliente la bolletta telefonica, con cadenza di norma bimestrale, orientativamente con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti. Le spese postali di spedizione della bolletta sono addebitate al Cliente.

Telecom Italia può variare la cadenza di fatturazione per esigenze commerciali ovvero nel caso si verifichino livelli di consumo elevati.

7. Telecom Italia, a richiesta del Cliente, fornisce, gratuitamente, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche, con le ultime tre cifre oscurate, effettuate dal Cliente sulla base di un proprio sistema interno di rilevazioni. Telecom Italia rende altresì disponibile alla clientela, alle condizioni economiche vigenti, un servizio automatico di informazione sui consumi di traffico effettuati.

8. Telecom Italia provvederà ad inviare al Cliente tutte le bollette e/o le comunicazioni all'indirizzo indicato dal Cliente. Le suddette bollette e/o comunicazioni si intenderanno come pervenute trascorsi 15 giorni dalla data del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Cliente.

 

Articolo 15 -Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del Servizio

1. Telecom Italia informa con congruo anticipo il Cliente di ogni modifica delle condizioni economiche vigenti, mediante comunicazione scritta e/o idonea campagna informativa. In ogni caso il Cliente potrà ottenere informazioni dettagliate attraverso il Servizio Clienti.

2. Le modificazioni del1e condizioni economiche saranno automaticamente applicate, se vantaggiose per il Cliente, in caso contrario, il Cliente avrà la facoltà di recedere dall'Abbonamento in conformità dell'art. 3.

 

Articolo 16 -Mezzi di garanzia

1. Al momento della richiesta di attivazione dell'Abbonamento, il Cliente può richiedere la domiciliazione delle fatture su un proprio conto corrente, postale o bancario, o su una propria carta di credito, ovvero concordare con Telecom Italia la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia previsti dal Codice Civile.

In mancanza, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di Telecom Italia, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo Abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri contratti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con il Cliente sulla base del tipo di attività svolta.

2. L'anticipo conversazioni è addebitato con la prima bolletta di traffico immediatamente successiva all'attivazione.

Il mancato rilascio dei mezzi di garanzia costituisce condizione risolutiva dell'Abbonamento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. La somma versata a titolo di anticipo conversazioni non costituisce deposito e verrà restituita al Cliente alla cessazione dell'Abbonamento, in conformità dell'art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà, per Telecom Italia, di effettuare la compensazione a fronte di inadempimenti del Cliente.

4, L'anticipo viene restituito a compensazione dell'ultima fattura. Qualora nell'ultima fattura non vi sia sufficiente capienza, la restante somma verrà restituita successivamente, con l'aggiunta degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell'ultima fattura.

5. AI Cliente che abbia versato l'anticipo conversazioni è, in ogni momento, concessa la facoltà di richiedere la domiciliazione delle fatture su un proprio conto corrente, postale o bancario, o su una propria carta di credito, ovvero concordare con Telecom Italia la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia previsti dal Codice Civile; in tal caso, avrà diritto alla restituzione dell'anticipo conversazioni in conformità dell'art.1851 del Codice Civile, tramite accredito nella fattura immediatamente successiva.

 

Articolo 17 -Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta

1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta dovranno essere inoltrati alla sede di Telecom Italia competente per territorio, indicata in bolletta, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Saranno salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dal Cliente.

2. In caso di reclamo, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, entro la data di scadenza della fattura, di tutti gli importi addebitati nella fattura stessa e non oggetto del reclamo.

3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

4. Nel caso in cui il Cliente non paghi entro la scadenza indicata in fattura gli addebiti oggetto di reclamo, Telecom Italia sospende, fino alla comu­nicazione al Cliente dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 concernenti rispettivamente le penali e la sospensione dei servizi per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato, il Cliente è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in fattura.

5. Qualora il reclamo non sia stato accettato e il Cliente non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata da Telecom Italia tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora è calcolato a decorrere dalla data di scadenza della bolletta contestata e sarà addebitato su una successiva bolletta.

6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, Telecom Italia provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso.

 

Articolo 18 -Ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento, il Cliente deve versare a Telecom Italia una penale pari: al 2% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati da I l'al 15' giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dal 16' al 30' giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dopo il 30' giorno solare dalla data di scadenza.

2. La penale per ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei fatture entro le rispettive date di scadenza e paghi una successiva fattura entro il 15' giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 15' giorno, la penale per ritardato pagamento verrà integralmente addebitata.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia, il Cliente intestatario di più contratti autorizza Telecom Italia a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali.

 

Articolo 19 -Sospensione per ritardato paga­mento

1. Fermi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di penali per ritardato pagamento, Telecom Italia, previo preavviso, può sospendere il Cliente dal Servizio se non paga la bolletta entro 45 giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente 15 giorni da un sollecito scritto successivo alla data di scadenza.

2. Qualora il Cliente abbia pagato entro le rispettive scadenze le ultime sei fatture e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom Italia può sospenderlo dal Servizio in uscita solo dopo un avviso scritto da inviarsi trascorsi 45 giorni dalla scadenza della fattura insoluta. Persistendo il ritardo, i servizi saranno sospesi trascorsi 15 giorni dall'invio dell'avviso.

3. Nel caso in cui il Cliente paghi con un ritardo di oltre 30 giorni almeno due delle ultime sei fatture, Telecom Italia ha facoltà di sospendergli immediatamente il Servizio in uscita, comunque previa comunicazione scritta. Al Cliente che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, Telecom Italia può procedere alla sospensione del Servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in fattura, comunque previa comunicazione scritta.

Al Cliente che, trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi le tre successive fatture nei termini di scadenza si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo. Se successivamente tale Cliente effettua i pagamenti delle ulteriori tre fatture,nei termini di scadenza Telecom Italia applicherà la disciplina prevista al precedente comma 2 del presente articolo.

4. La sospensione del Servizio, nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i servizi fatturati congiuntamente in bolletta.

5. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere a Telecom Italia quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo accertamento, da parte di Telecom Italia. In ogni caso il cliente avrà la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza così come stabilito all'articolo 31.

 

Articolo 20 -Risoluzione contrattuale

Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per ogni causa, Telecom Italia può risolvere di diritto l'Abbonamento, dando al Cliente un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

 

Articolo 21 -Procedure concorsuali

L'Abbonamento si intende risolutivamente condizionato ai sensi degli art. 1353 e 1360 secondo comma del Codice Civile in caso di assoggettamento del Cliente ad una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n' 267, al D.lg. 3 gennaio 1979 n' 26 ed analoghe disposizioni di legge.

In tali casi, Telecom Italia comunicherà al Cliente di avvalersi della facoltà di risolvere l'Abbonamento dandogliene preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Articolo 22 -Cambio numero

1. Telecom Italia può modificare, per ragioni tecniche, il numero telefonico assegnato al Cliente, dando allo stesso almeno 90 giorni solari di preavviso, avvertendolo per iscritto.

2. In questo caso Telecom Italia si impegna a fornire un servizio di informazione senza costi per il Cliente, circa la modifica del numero, per un periodo di 45 giorni solari a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 23.

3. Se Telecom Italia effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al successivo articolo 26.

4. A richiesta del Cliente è prolungato, a pagamento, il servizio di informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

5. Il Cliente può richiedere a Telecom Italia che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6. Il Cliente può richiedere a Telecom Italia di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Il servizio di cui al comma precedente è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione.

8. Telecom Italia nell'assegnare i numeri ai Clienti utilizzerà un criterio che tenga conto di quelli liberi da maggior tempo.

 

Articolo 23 -Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

1. Il Cliente viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni dallo stesso fornite all'atto della richiesta del Servizio.

2. Il Cliente può richiedere a titolo gratuito di non essere incluso nell'elenco abbonati, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne rilevi il sesso.

3. Il Cliente ha altresì diritto, previa richiesta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario.

4. Telecom Italia aggiorna l'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza con cadenza annuale e lo mette a disposizione del Cliente, facendolo recapitare nel luogo dove è ubicato l'impianto telefonico, con l'addebito delle spese di recapito.

5. In ogni caso, anche in relazione a quanto previsto al successivo articolo 33, le condizioni di cui al presente articolo verranno tempestivamente adeguate alle norme che di volta in volta disciplineranno la protezione dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni.

 

Articolo 24 -Subentro

1: Il cambiamento della persona fisica o giuridica,impresa o associazione, a cui l'Abbonamento è intestato rende necessario il pagamento dell'indennità di subentro. l'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

2. l'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa.

Così come previsto dal precedente articolo 5 comma 1 per le nuove attivazioni, non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso, ivi inclusi i conviventi ed i coabitanti persone fisiche, imprese od associazioni, a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.

3. le richieste di subentro presentate da un Operatore alternativo sono condizionate al rispetto delle condizioni sotto indicate che l'Operatore alternativo dichiarerà a Telecom Italia:

-dichiarazione di autorizzazione al subentro in originale del Cliente, attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore alternativo; la disponibilità, a titolo di locazione o di proprietà, del locale in cui la linea risulta attestata;

-la proprietà dell'apparecchiatura attestata sulla linea su cui opererà il subentro;

-l'utilizzo della linea oggetto del subentro esclusivamente per proprie esigenze strumentali e/o del proprio personale.

 

Articolo 25 -Trasloco

1. Il Cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne comunicazione a Telecom Italia che provvederà all'effettuazione di detto trasloco entro i tempi concordati con il Cliente all'atto della relativa richiesta e comunque entro 10 giorni dalla richiesta o secondo i tempi concordati con il Cliente.

2. .Il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto per il trasloco ed, altresì, eventuali diversi prezzi e corrispettivi determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.

3. Se il Cliente dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, Telecom Italia sospenderà, a decorrere dalla data indicata dal Cliente, il Servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

4. In caso di morosità del Cliente, Telecom Italia non effettuerà il trasloco fino a quando il Cliente stesso non avrà provveduto a sanare la relativa posizione di morosità pendente, come previsto ai precedenti articolo 5.1 e 24.2 delle presenti Condizioni Generali.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 del presente articolo, nel caso Telecom Italia effettui in ritardo il trasloco rispetto ai tempi concordati, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al successivo articolo 26.

 

Articolo 26 -Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella forni­tura del Servizio

1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazio­ne di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1,7.2,22.1,22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite.

2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia.

 

Articolo 27 -Errori di sospensione del Servizio

Qualora il Cliente venga sospeso dalla fornitura del Servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal Cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita.

 

Articolo 28 -Omissioni nell'elenco telefonico

1. In caso di errore nell'inserimento nell'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza, del numero telefonico o del nominativo del Cliente indicati nella richiesta, Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal Cliente e ove sia tecnicamente possibile, metterà gratuitamente a disposizione per due mesi un servizio vocale di segnalazione del numero corretto.

2. In caso di omissione nell'inserimento del Cliente nell'elenco telefonico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal Cliente.

3. Telecom Italia non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal Cliente a Telecom Italia.

 

Articolo 29 -Modalità di pagamento delle indennità

Telecom Italia detrarrà le indennità dovute al Cliente a partire dalla prima bolletta utile operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo eventuali conguagli.

 

Articolo 30 -Consumi anomali

Nel caso si verifichino consumi anomali ovvero si evidenzino comportamenti che determinino un rischio di danno economico per Telecom Italia, Telecom si riserva di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente nei limiti di fattibilità tecnica ed informando, ove possibile il Cliente, l'accesso alle numerazioni/direttrici interessate dal traffico anomalo.

Tutti i servizi interessati dalla sospensione verranno ripristinati nella loro interezza non appena il Cliente avrà pagato il traffico sviluppato su detti servizi ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste da Telecom Italia stessa.

 

Articolo 31 -Chiamate di emergenza e comu­nicazioni dirette al Cliente

la sospensione del Servizio, per qualsiasi motivo disposta da Telecom Italia sulla base delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza 112, 113, 115, 118 e di ricevere chiamate, in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibili.

 

Articolo 32 -Informazioni fornite a Telecom Italia

1. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni e/o i dati necessari per la fornitura del Servizio ed eventualmente quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del Servizio stesso.

2. le suddette informazioni, della cui veridicità è responsabile il Cliente, debbono essere rese a Telecom Italia che le mantiene riservate e compiete.

3. A questo proposito il Cliente si impegna a comunicare al più presto, anche telefonicamente, qualunque cambiamento relativo a tali informazioni.

 

Articolo 33 -Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

 

Articolo 34 -Qualità del Servizio

Telecom Italia, in conformità agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e tenendo conto delle norme internazionali, trasmette periodicamente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità del Servizio reso ed ogni altro indicatore utile eventualmente stabilito dalla normativa specifica emanata dalla predetta Autorità.

 

Articolo 35 -Procedura di Conciliazione

Telecom Italia ed il Cliente, per la soluzione delle controversie relative alla presunta violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 77/01, possono adire l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, utilizzando le procedure di conciliazione stabilite dalla medesima Autorità.

 

Articolo 36 -Norme finali

Il presente documento, inviato al Cliente, assolve anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del servizio ai sensi del D.lg. 185/99.

le presenti Condizioni Generali sono soggette tutte le modifiche e/o integrazioni imposte con appositi atti e/o provvedimenti di carattere normativo e regolatorio.

  

Contratto di noleggio e manutenzione per terminali telefonici e altri apparati

 

Art. 1 -Definizioni:

Agli effetti delle presenti Condizioni Generali e della Richiesta di adesione al servizio di noleggio e manutenzione si intende per:

-"Telecom": Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari,2 -20123 Milano, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Torino al n. 286/33;

-"Cliente": la persona giuridica o la persona fisica che ha sottoscritto la Richiesta;

-"Noleggio": il rapporto in base al quale Telecom affida al Cliente uno o più ter­minali telefonici di cui conserva la proprietà;

-"Manutenzione": il servizio di riparazione dei guasti e di ripristino delle funzionalità dei terminali telefonici che Telecom affida al Cliente;

-"Richiesta": la richiesta di adesione al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali telefonici individuati nella Richiesta stessa;

-"Contratto": il contratto avente ad oggetto il noleggio e la manutenzione di uno o più terminali telefonici, di proprietà Telecom, costituito dalla Richiesta, dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio e Manutenzione e dall'accettazione espressa o tacita di Telecom;

-"Terminali telefonici e altri apparati": i dispositivi destinati ad essere collegati, a cura del Cliente e/o di ditta autorizzata, ad un punto terminale della rete telefonica.

Art. 2 -Oggetto:

Con le presenti Condizioni Generali si definiscono le condizioni ed i termini in base ai quali Telecom affiderà in noleggio e fornirà al Cliente il servizio di manutenzione sui terminali telefonici individuati nella Richiesta secondo le modalità e i termini di seguito specificati.

Art. 3 -Durata:

Recesso Il Contratto avrà la durata di anni tre che decorrerà dalla data di consegna (o dalla data di attivazione del servizio, nel caso di contestuale fornitura di impianto).

Il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno, e così per le successive scadenze, nel caso in cui una delle Parti non abbia provveduto a comunicare la propria disdetta mediante comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento d'identità) inviata, qualora l'iniziativa sia del Cliente, alla sede territoriale Telecom di competenza almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dando un preavviso di almeno 90 giorni, mediante comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento di'identità) inviata alla sede territoriale Telecom di competenza indicata nella Richiesta.

I Clienti che abbiano richiesto di aderire al servizio attraverso il canale telefonico 187, il sito Internet www.187.it e i negozi affiliati "Punto 187" potranno esercitare il diritto di cui sopra anche telefonando al Servizio Clienti 187. In caso di recesso entro il primo periodo di vigenza contrattuale il Cliente riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti da quest'ultima, una somma pari al 20% dell'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale del tasso Lira interbancaria, o tasso equivalente del mese precedente. I Clienti che abbiano richiesto di aderire al servizio attraverso il canale telefonico 187 o il sito Internet www.187.it potranno inoltre esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 5 del D.lg. 185/99, dandone comunicazione telefonica al Servizio Clienti 187 entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto. In caso di recesso il Cliente si impegna a restituire il terminale telefonico alla sede indicata da Telecom di competenza, direttamente o a mezzo pacco postale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.

Art. 4 -Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni:

 Il Cliente riconosce a Telecom per le prestazioni oggetto del Contratto, il corrispettivo indicato nella Richiesta + IVA. Il corrispettivo sarà determinato dal canone di noleggio comprensivo del servizio di manutenzione a domicilio, secondo il listino in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto disponibile presso i Negozi "Punto 187" oppure al sito Internet www.187.it; il Cliente potrà conoscere il listino anche telefonando al "Servizio Clienti 187.

Ove consentito dalla legge, a decorrere dal 1. gennaio di ciascun anno Telecom potrà adeguare i canoni pattuiti, senza necessità di alcun preavviso, in misura non superiore del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell' .Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" verificatasi nel periodo ottobre­settembre nell'arco di dodici mesi che precedono l'anno interessato all'adeguamento.

Eventuali variazioni dei canoni che prevedessero una decorrenza diversa e/o un aumento superiore a quello indicato nel precedente capoverso del presente articolo, dovranno essere richieste da Telecom con un preavviso scritto di almeno 60 giorni. In detta ipotesi il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto senza per questo dovere nulla a Telecom, dandone comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento d'identità) entro 40 giorni dal ricevimento del preavviso di variazione. In tal caso il Cliente si impegna a restituire il terminale telefonico alla sede indicata da Telecom, direttamente o a mezzo pacco postale entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.

Art. 5 -Decorrenza del corrispettivo:

Il corrispettivo di cui a11. comma dell'art. 4, decorre dalla data di consegna del terminale telefonico o dalla data di attivazione del servizio, nel caso di contestuale fornitura di impianto.

Art. 6 -Modalità e termini di pagamento:

Tutti i contributi e/o i canoni per le prestazioni oggetto del Contratto, saranno fatturati anticipata mente e su base periodica a partire dalla data di inizio del servizio, mediante addebito sulla fattura emessa da Telecom, che verrà inviata all'indirizzo indicato nella Richiesta. Il Cliente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti entro i tempi indicati nella fattura. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro i termini indicati nella fattura, Telecom, fatti salvi in ogni caso la risoluzione del Contratto ed il risarcimento dei danni, avrà la facoltà di pretendere dal Cliente il corrispettivo dovuto maggiorato di un importo a titolo di penale determinato sulla base del prime rate ABI, o tasso equivalente, maggiorato di uno spread di 2 punti percentuali e rapportato agli effettivi giorni di ritardo calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di pagamento odi risoluzione del Contratto.

Art. 7 -Divieto di manomissione dei terminali telefonici:

Il Cliente si impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i terminali telefonici o parte di essi per eseguire inter­venti di qualsiasi natura. Telecom, in tal caso, effettuerà tutti i necessari interventi di ripristino a totale spesa del Cliente. Il Cliente si impegna, altresì a non rimuovere o comunque modificare i contrassegni apposti sui terminali telefonici.

Art. 8 -Risoluzione del Contratto:

Telecom si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art 1456 c.c. , nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:

-in caso di mancato pagamento dei contributi e/o canoni dovuti a titolo di corrispettivo fissato per le prestazioni oggetto del Contratto (art 6);

-in caso di violazione del divieto di manomissione dei terminali telefonici (art 7);

-in caso di violazione delle norme a tutela della proprietà Telecom (art. 12);

-in caso di uso improprio (art. 14, comma 2);

-in caso di cessione del contratto non autorizzata da Telecom (art. 15).

In caso di risoluzione il Cliente è tenuto:

a) alla restituzione dei terminali telefonici detenuti in noleggio secondo le modalità previste all'art. 11;

b) a corrispondere a Telecom le quote di canone maturate fino alla data dell'avvenuta risoluzione, nonchè, a titolo di risarcimento, una somma pari al 50% dell'ammontare complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della risoluzione in base alla media percentuale del tasso Lira interbancaria, o tasso equivalente del mese precedente rispetto a quello in cui avviene la risoluzione, fatto salvo il diritto di Telecom all'eventuale risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione durante il periodo di rinnovo tacito, Telecom applicherà una penale pari all'ammontare del canone corrispondente all'importo di un bimestre, fatto salvo il diritto di Telecom all'eventuale risarcimento del maggior danno.

Art. 9 -Accesso ai locali:

Il Cliente si impegna a lasciare libero accesso ai locali ove sono installati i terminali telefonici ai tecnici inviati da Telecom o da ditta da essa incaricata al fine di effettuare gli interventi di manutenzione.

Art. 10 -Conservazione e custodia dei terminali telefonici:

Il Cliente assume l'onere di conservare e custodire, con fa dovuta diligenza, i terminali telefonici detenuti in noleggio, per tutta la validità del Contratto e comunque fino ai momento della riconsegna degli stessi. Il Cliente si impegna pertanto a risarcire e tenere indenne Telecom per l'eventuale perdita, in tutto o in parte e per qualsiasi causa imputabile al Cliente, dei terminali telefonici e per gli eventuali danni arrecati agli stessi. Il Cliente non risponde della perdita del terminale telefonico dovuta a furto, comprovato da denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria, o a smarrimento, nel caso quest’ultimo sia causato da eventi eccezionali (ad es. terremoto, maremoto ecc...).

Art. 11 -Restituzione dei terminali telefonici:

Entro e non oltre 30 giorni dalla disdetta sarà cura del Cliente restituire i terminali telefonici alla sede indicata da Telecom direttamente o a mezzo pacco postale.

Art. 12 -Tutela della proprietà Telecom:

Il Cliente si impegna a mantenere i terminali telefonici liberi da ogni onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di Telecom sugli stessi resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi ove ciò avvenga a risarcire Telecom di ogni danno che a questa ne derivi, sollevandola e tenendola indenne da ogni pretesa, azione o richiesta eventualmente promossa contro di essa. Il Cliente comunque dovrà prontamente informare Telecom a mezzo lettera o fax (con allegata fotocopia del documento d'identità) alla sede territoriale Telecom di competenza, delle azioni e procedure suddette.

Art. 13 -Servizio di manutenzione:

Il servizio di manutenzione, che potrà essere effettuato da Telecom anche avvalendosi di ditta incaricata, consiste nel ripristino delle funzionalità dei ter­minali telefonici guasti, per mezzo di sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che a giudizio di Telecom risultino difettosi o guasti. Per informazioni circa la manutenzione dei terminali e degli apparati telefonici il Cliente potrà rivolgersi al "Servizio Clienti 187” o ai Negozi "Punto 187”.

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati solo se risultano regolarmente pagati i canoni pregressi. Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma di Telecom per giustificati motivi; in tal caso l'intervento di manutenzione è a totale carico della stessa Telecom.

 

Art. 14 -Prestazioni escluse dal servizio di manutenzione:

Il servizio di manutenzione non comprende la fornitura di materiali accessori e di consumo, quali a titolo esemplificativo non limitativo, carta, inchiostri, nastro, la sostituzione di batterie o pile e la manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione non forniti con i terminali telefonici. Sono altresì escluse ,e vengono quindi poste a carico del Cliente secondo i listini di assistenza tecnica attualmente in vigore ,le riparazioni dei terminali telefonici rese necessarie dall'uso non corretto, da incuria, da uso non conforme alle istruzioni fornite, da manomissione, da cause accidentali o da negligenza del Cliente con particolare riferimento, in quest’ultimo caso, alle parti esterne del terminale.

Per i soli interventi relativi alle prestazioni elencate nel comma precedente, Telecom addebiterà al Cliente, oltre ai normali importi dovuti, gli ulteriori importi dovuti a titolo di corrispettivo per la mano d'opera e per le parti di ricambio.

Art. 15 -Cessione del contratto:

Qualsiasi modifica al Contratto ed ai relativi allegati dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle Parti. E' fatto espresso divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, anche gratuitamente, senza il preventivo consenso scritto dall'altra parte, tranne i casi in cui detta cessione sia effettuata dal Cliente a favore di successori o di società controllata o controllante.

Art. 16 -Integrazioni e modifiche contrattuali:

Ferma restando per il Cliente, la facoltà di recesso di cui al precedente art. 3, Telecom potrà apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecnico-prestazionali al servizio nonché al presente Contratto ed ai suoi allegati. Le sole modifiche che comportino effetti riduttivi e/o peggiorativi per il Cliente, saranno comunicate per iscritto da Telecom al Cliente stesso con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 60 gg. a quella della comunicazione di Telecom.

Qualora il Cliente non ritenga di accettare le modifiche comunicate, avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità indicate nel precedente art. 3, dandone comunicazione almeno 40 gg. prima della data di efficacia delle modifiche. Il Cliente che ha comunicato la volontà di recedere è obbligato al pagamento dei corrispettivi maturati fino alla data di efficacia delle modifiche di cui sopra e alla restituzione del terminale telefonico secondo quanto Indicato nel precedente art. 11.

Art. 17 -Software applicativo:

In alcuni terminali telefonici presi in considerazione dal Contratto potranno essere installati alcuni programmi applicativi ed il software necessari al funzionamento dei terminali stessi. In questi casi Telecom garantisce di avere o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare tali programmi applicativi ed il software e di concederne l'uso al Cliente nell'ambito del Contratto Il Cliente si impegna ad utilizzare i programmi applicativi ed il software, unicamente ed esclusivamente nell'ambito del Contratto, a non consentirne l'accesso e l'uso a terzi estranei all'esecuzione del Contratto nonché a non effettuarne alcuna operazione di copiatura, decompilazione o modifica di tali programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d'autore degli stessi

Art. 18 -Clausola fiscale:

Le Parti dichiarano che le operazioni relative al Contratto sono soggette ad IVA a carico del Cliente. Ogni onere fiscale comunque correlato al presente Contratto è a carico del Cliente medesimo.

Art. 19 -Foro competente:

Per ogni controversia relativa al presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza del Cliente.