Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 

 

Disegno di legge n. S2512 e successive varianti

(finanziaria 2004)

In data 13 novembre 2003  l'assemblea del Senato aveva approvato il sopra citato disegno di legge, nel quale era stato inserito l'emendamento 45.0.1000  il quale migliorava, seppure di poco, le condizioni degli esposti all'amianto  taglieggiati dal famigerato art 47 del decreto legge 269, trasformato in legge n. 326 e già pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 181 de 25 novembre 2003.

II disegno di legge S 2512 è stato trasmesso alla Camera il 17 novembre scorso, assumendo il numero di C4489.

 

In data 17 dicembre, alla camera, il governo, con un maxi emendamento formato da 4 articoli, ponendo la questione di fiducia, ha riscritto completamento il testo; eliminando l'emendamento 45.0.1000, riproponendolo, nella sostanza simile a quello cancellato, come comma 132 dell'art. 3.

 

Il testo sopra citato é stato definitivamente approvato al Senato il 22 dicembre scorso, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 196, come legge 24 dicembre 2003, n. 350

Tale legge, al comma 133, sempre dell'art. 3, presenta una novità interessante: dal 2004 ai lavoratori  dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti alle sostanze chimiche di cloro. ammine e nitro vengono riconosciute maggiorazioni previdenziali simili a quelle degli esposti all'amianto.

«Emend. 45.0.1000

 1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 maggio 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l’anno 2004, 93 milioni di euro per l’anno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

 

art. 3  legge 350 del 24 dicembre 2003

comma 132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


comma 133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004

 

Con il comma 132 il governo, rispetto alla gabbia dell'art, 47,  ha allargato leggermente le maglie, riconoscendo le maggiorazioni previdenziali, qualora  venga riconosciuta l'esposizione decennale certificata dall'INAIL o da sentenza, anche a quei lavoratori che al 2 ottobre 2003 non rientravano nelle condizioni per andare i pensione oppure gli stessi, entro la data citata, avevano già richiesto la certificazione all'INAIL o iniziato un ricorso in tribunale.

Indubbiamente é stata risanata un'ingiustizia. Resta l'ingiustizia più grande ed odiosa verso tutti quei lavoratori esposti all'amianto, i quali richiedendo le maggiorazioni previdenziali dopo il 2 ottobre, persistendo l'art. 47, non li otterranno mai più.

N.B.

l'INPS, in data 18 dicembre 2003, ha emanato la circolare n. 195 Questa circolare, però,  si basa sulla regolamentazione dei benefici previdenziali agli esposti all'amianto riferita solo in base all'art. 47 della legge 326 del 24 novembre 2003, ma ignora le disposizioni del comma 132 dell'art. 3 legge 350 del 24 dicembre 2003; pertanto la circolare stessa deve essere riaggiornata.

 

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