Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Circolare numero 54 del 19-3-2004.htm

  
Legge 24 dicembre 2003, n. 350. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), articolo 3, commi 132 e 133.   

 

Direzione Centrale

delle Prestazioni
 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Marzo 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  54

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge 24 dicembre 2003, n. 350. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), articolo 3, commi 132 e 133.

 

SOMMARIO:

Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al rischio chimico  da  cloro, nitro e ammine  dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

 

Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, supplemento ordinario n° 196, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Il testo legislativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, reca, all’articolo 3, “Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”.

Il citato articolo 3 contiene, in particolare,  disposizioni riguardanti i benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

In materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, si rammenta che la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, all’articolo 47 dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di rivalutazione stabilito dall'articolo 13, comma  8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5  a  1,25 e si applica ai soli fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico e non anche ai fini del conseguimento del relativo diritto.

Le  novità introdotte dalla disposizione in esame sono state illustrate con circolare n.195 del 18 dicembre 2003.

Sempre in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto il comma 132 del citato articolo 3 dispone che per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 si trovavano nelle condizioni individuate dal comma stesso, ai fini dell’applicazione del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data del 2 ottobre 2003. 

Il comma 133 prevede che per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, sono estesi, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 e successive modificazioni.

Nel far riserva di istruzioni riguardo ai criteri applicativi del predetto comma 133, si forniscono indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui al comma 132 ai quali si applica la disciplina vigente anteriormente alla data del 2 ottobre 2003, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale per attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto.

1-      Soggetti ai quali si applica la disciplina previgente al 2 ottobre 2003.

Il comma 132, dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone, tra l’altro, che “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate all’INAIL.”

Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, dà luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, in favore dei seguenti soggetti:

·        lavoratori ai quali è stato rilasciato dall’INAIL, entro il 2 ottobre 2003, un certificato attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;

 

·        lavoratori che abbiano ottenuto, alla data del 2 ottobre 2003, il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto;

 

·        lavoratori che entro la stessa data del 2 ottobre 2003 hanno presentato all’INAIL domanda per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;

 

·        lavoratori in favore dei quali il diritto al beneficio previdenziale in questione è riconosciuto con sentenze pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato in data non successiva al 2 ottobre 2003. Le Sedi competenti accerteranno quest’ultima circostanza con l’ausilio degli Uffici legali. 

Ne consegue che i soggetti sopra indicati possono perfezionare, anche in base al beneficio di cui trattasi, i requisiti pensionistici, successivamente alla data del 2 ottobre 2003.

2-      Riserva di istruzioni contenuta nella circolare n. 195 del 18 dicembre 2003.

Con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003, al punto 1, si è fatta riserva di fornire istruzioni per le pensioni da liquidare con il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in favore dei lavoratori di cui alla lettera c), che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Con riferimento alla riserva in argomento è ragionevole presumere che, detti lavoratori, per aver definito, alla data del 2 ottobre 2003, la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensione, erano già, alla medesima data, in possesso della certificazione INAIL attestante l’esposizione ultradecennale all’amianto o ne avevano fatto richiesta o avevano avviato una causa per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Le competenti Sedi avranno cura di sottoporre all’esame della Direzione Centrale Prestazioni i casi riguardanti i lavoratori della predetta lettera c) non riconducibili alle fattispecie sopra esposte.

3-      Oneri

Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 132 sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dallo stesso comma 132 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

 

                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco