Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 
 

 

Racc. R.R.

 

Anticipata Via E-MAIL

 

        Alla Cortese Att. Signor Ministro del Welfare

                                                                                              On. Roberto Maroni

                                                                                              Via Flavia, 6

                                                                                              ROMA

 

p.c.     Direzione Centrale INAIL

                                                                                              Piazzale G. Pastore, 6

           00144 ROMA

Oggetto: INAIL - ferrovieri

 

Egregio dr. Maroni in occasione della Sua visita a Vicenza, avvenuta nel settembre dell’anno scorso ho avuto l’opportunità  di illustrarLe la situazione drammatica in cui versano i 15 ferrovieri ex dipendenti dell’Officina FS di Grande Riparazioni di Vicenza, i quali da quasi 18 mesi si trovano ancora senza pensione e senza lavoro.

Il motivo per cui Le scrivo non riguarda la situazione di questi lavoratori, che, per fortuna, grazie alla recentissima sentenza n. 127/2002  della Corte Costituzionale dovrebbe ora risolversi positivamente in tempi rapidi, salvo ulteriori atteggiamenti persecutori dell’INPS nei loro confronti, che porterebbe sicuramente ad allungamento  dei tempi ma non a modificarne l’esito.

Il motivo per cui Le scrivo riguarda, invece, il comportamento dell’INAIL nei riguardi di tutti i ferrovieri esposti all’amianto, ai quali nega, da anni, alla pari delle FS, immotivatamente ed ostinatamente, la dichiarazione di accertato rischio di esposizione all’amianto, come  previsto dalla Direzione Generale  dell’INPS con  circolare n. 304 del 1995; tale documento è ritenuto dall’INPS fondamentale per accedere ai benefici previdenziali previsti dal comma 8, art. 13 legge 257/92, modificata dalla legge n. 271/93.

Se fosse stata applicata la sopra citata circolare n 304, probabilmente non ci sarebbero stati neanche ricorsi alla magistratura, trovando soluzione in via amministrativa, dato che i ferrovieri, “in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992” , da quella data sono dipendenti di “un organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)” come ha fatto rilevare la Corte Costituzionale  nella sentenza n. 179 del 1996 e ribadita nella sentenza odierna n. 127 del 22 aprile 2002.

Per una migliore esposizione si riassume brevemente la questione:

a-      dal I° gennaio 1996 l’INAIL sostituisce le FS quale  Ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa;

b-     successivamente alla data sopra citata i ferrovieri che hanno lavorato in esposizione di rischio amianto, nel rispetto la sopra citata circolare INPS n. 304, richiedono alle FS ed all’INAIL, rispettivamente il curriculum e la dichiarazione di esposizione all’amianto;

c-      Le Ferrovie dello Stato Spa non ha mai dato riscontro a tale richieste, allo stesso modo si è comportato l’INAIL, salvo qualche rara eccezione, in cui si dichiarava “non competente” a rilasciare dichiarazioni di esposizioni all’amianto per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995;

d-     I ferrovieri sono stati costretti, quindi, a rivolgersi alla magistratura;

e-      Con lettera datata 6 ottobre 1999 l’INAIL chiede istruzioni al Ministero del Lavoro sul comportamento da tenere nei confronti dei ferrovieri che richiedono la dichiarazione di esposizione all’amianto sostenendo che “poiché l’INAIl gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di questi lavoratori a decorrere dal 1 gennaio 1996, sulla base della vigente procedura la suddette domande – fermo restando che per periodi antecedenti l’INAIL non ha alcuna competenza- dovrebbero essere presi in considerazione per eventuale esposizione relativa a periodi successivi a quella data.”, più avanti “ ….. sembrano ostare due circostanze: la persistenza di un problema interpretativo circa i limiti temporali di applicazione della norma……..-la inapplicabilità della legge n. 257/1992 ai ferrovieri dichiarata dalle FF.SS. su conforme parere del Ministero del Tesoro……….”. La lettera conclude: “Ciò stante, nell’attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero sulla problematica rappresentata, si fa presente che questo Istituto terrà sospeso le domande dei ferrovieri senza attivare la vigente procedura istruttoria, salvo diverso avviso di codesto Ministero.

Poiché il Ministero del Lavoro non ha mai risposto, l’INAIL ha continuato a persistere nel suo comportamento iniquo e vessatorio nei confronti dei ferrovieri recando gravi pregiudizi ai loro diritti.

Egregio Signor Ministro soltanto un intervento autorevole e risolutore da parte Sua può sbloccare una situazione discriminatoria  che dura da troppo tempo e sanare l’ingiustizia arrecata ai ferrovieri esposti all’amianto. Un Suo interessamento sarebbe auspicabile anche per evitare  potenziali ricorsi contro l’INAIL, data la natura pubblica dell’Istituto Assicurativo, da parte dei ferrovieri esposti all’amianto intenzionati a tutelare i propri diritti, anche alla luce delle recente sentenza della Consulta.

 

Padova 28.04.02

                                                                                                          Sentiti saluti

                                                                                                     Carmelo Mandosio

                                                                                                     Responsabile AEA

 

Si allegano:

Lettera dell’INAIL al Ministero del Lavoro class. Uff. I, N. 2.5.2. del 05.10.1999;

Lettera del Ministero del Tesoro inviata all’Ente Ferrovie dello Stato S.p.a., prot. N. 193374, Roma 23.01.94

      Per Comunicazioni: C. Mandosio, via Dalmazia, 4 - Padova tel. 049 8640942

  E   -mail: cmandos@tin.it