Questo é il testo
decreto del Ministro del Lavoro, relativo alle norme di
attuazione dell’art. 47 decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
(benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto).
Tutti
coloro che non hanno richiesto la certificazione
hanno tempo 180 giorni per produrre la domanda all’INAL, a partire dalla
data del 17 dicembre. Anche coloro che hanno
avuto la certificazione INAIL, ma che non sono ancora andati in pensione,
devono rifare la domanda all’INAIL.
Nei prossimi giorni
daremo una valutazione sul decreto, leggendolo sembra che dia
l'impressione di una interpretazione persino una
piu’ ristrettiva
dello stesso art. 47
Gazzetta Ufficiale N. 295 del 17 Dicembre 2004
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 ottobre 2004
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271,
che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato,
ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato
in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la
disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione
presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai
fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione
all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione
all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunità' di delineare un efficace raccordo tra le
citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle
modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti
previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui
spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante
l'esposizione qualificata all'amianto;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono
stati
esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita
dall'INAIL hanno diritto ai benefici
previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e
con le modalità stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che
abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la
disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non
abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui
all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico
e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per
un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata
oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai
fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per
il coefficiente di 1,25.
2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
a)coltivazione, estrazione o trattamento di minerali
amiantiferi;
b)produzione di manufatti contenenti amianto;
c)fornitura a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d)coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e)demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f)movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di
manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti
contenenti amianto;
g)raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività
effettivamente svolta.
Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto,
predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere
presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici
pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della
domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro
postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art.
1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione
dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono
ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e'
subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del
curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2,
rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo
diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo
art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e'
rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il
datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i
documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso
dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di
valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati
nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati
delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura
scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro
con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e
conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto
fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata
dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno
dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a
trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di
presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di
180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata
dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di
appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i
benefici di cui al presente decreto.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianità' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita
con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al
corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino,
rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione
dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità' contributiva
e' data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per
l'esposizione all'amianto. L'opzione e' esercitata al momento della
presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di
appartenenza. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282
Allegato 1 (modulo di domanda
all'INAIL)<<<PRELEVA
Allegato 2 (modello curriculum)<<<PRELEVA
Allegato 3
(richiesta curriculum)<<<PRELEVA |