Cassazione  - Sezione Lavoro - Sent. n. 10772/1998

(Presidente Gentile  RABONE    - Relatore  Erminio  RAVAGNANI)

 
 

  

Sent. 27/10/98 n.10722

 

   PREVIDENZA SOCIALE

Contributi  -  Esposizione  all'amianto   per   un   periodo superiore  a  dieci  anni  -   Periodi   assicurativi   -

Rivalutazione - Applicabilita' anche ai dirigenti.

   CODICI

   COS     3/00;

   COS   38/00;

 

   LEGGI

   L.        n. 271   04/08/1993

   D.L.    n. 169   05/06/1993

   D.L.    n.  95    05/04/1993

   L.        n. 257   27/03/1992 art. 13 

   L.        n. 155   23/04/1981 art. 17 

   L.        n. 153   30/04/1969 art. 22 

 

   VOCE

   PREVIDENZA SOCIALE

 

   SOMMARIO

   Previdenza sociale, in genere

 

                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                               SEZIONE LAVORO

   Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

   Dott. Gentile            RABONE                                Presidente

   Dott. Paolino            DELL'ANNO                          Consigliere

   Dott. Erminio           RAVAGNANI                         Rel. Consigliere

   Dott. Fabrizio           MIAMI CANEVARI             Consigliere

   Dott. Bruno              BATTIMIELLO                     Consigliere

 

   ha pronunciato la seguente          SENTENZA

 

 sul ricorso proposto da:

INPDAI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER  I  DIRIGENTI  DI  AZIENDE INDUSTRIALI  in  persona  del  legale  rappresentante  pro   tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane 16, presso  lostudio del Prof. Avv. Sergio Grasselli, che lo rappresenta e  difende giusta delega in atti;                                                                    -ricorrente-

                                                           

                                                                                       contro

VIANCO ADRIANO,elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri  11, presso lo studio dell'avv.  Paolo  Pacifici,  che  lo  rappresenta  e difende unitamente all'avv.Savino Pene' giusta delega in atti;                               -controricorrente-

                                                                                                                                                                  

Avverso la sentenza n.148 del  Tribunale  di  Saluzzo  depositata  il 31/5/96 R.G. 146/96.

Udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 22/6/98 dal Consigliere relatore Dott. Ravagnani Erminio;

Udito l'avv. Sergio Grosselli;

Udito il P.M., in persona del Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Frazzini Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

                       

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO                       

 

Con ricorso del 3 febbraio 1995 il signor Adriano Vianco adiva il Pretore di Saluzzo, e, premesso di aver prestato attivita' di dirigente alle dipendenze della Galfer s.p.a. (dalla quale era stato assunto quale impiegato il 2 luglio 1967) dal 2 gennaio 1979 al 31 dicembre 1981, alle dipendenze della Ferodo Italia s.p.a. (fino al 28 febbraio 1990, e alle dipendenze della Maff. s.p.a. dal 5 aprile 1990 al 30 giugno 1994, passando buona parte del tempo, ad eccezione dell'ultimo anno, a contatto con materie prime, tra cui l'amianto, tanto che sempre verso' all'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) il sovrappremio dovuto per lavori nelle manifatture che comportano impiego e applicazione di amianto e di materiali che lo compongono, e che comunque espongono a inalazioni di polveri di amianto, chiedeva la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) ad applicare il coefficiente 1,5 ai fini del conseguimento dellapensione per i periodi lavorativi presso dette societa', fino al 30 giugno 1993, con conseguente erogazione della pensione maturata.

L'Istituto convenuto opponeva, tra l'altro, che il chiesto beneficio non competeva ai dirigenti, ma soltanto agli operai ed agli impiegati.

Il Pretore adito accoglieva la domanda relativamente ai dedotti periodi di lavoro dal 2 luglio 1967 al 30 giugno 1993.

L'Istituto soccombente interponeva gravame, cui resisteva il Vianco.

Il Tribunale di Saluzzo rigettava l'appello, osservando quanto segue.

Posto il quadro normativo applicabile nella specie, costituito dall'art.13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n.257, cosi' come sostituito con il DL 5 giugno 1993 n.169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271, deve ritenersi che il fattore rischio, dato dall'impiego dell'amianto nell'azienda di appartenenza, sia comune a tutti i lavoratori esposti a tale rischio, senza alcuna differenziazione fra operai impiegati e dirigenti. Invero, i commi 6,7, e 8 del citato art.13 fanno riferimento genericamente al termine "lavoratori", ivi comprendendo, agli effetti del moltiplicatori 1,5, pure i dirigenti, mentre il comma 9 riguarda esplicitamente i dirigenti, ma solo ai fini del prepensionamento, non dell'applicazione del coefficiente di cui ai precedenti commi riferiti genericamente ai "lavoratori".

Avverso questa sentenza l'INPDAI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria.

Il Vianco ha presentato controricorso.

                          MOTIVI DELLA DECISIONE                       

Con il primo motivo l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992 n.257,assume che, alla stregua dell'assetto normativo successivo a quest'ultima, la previsione del comma 9, riservata specificamente ai dirigenti, indicati con l'espressione "dipendenti", escluda nei loro confronti l'applicazione globale dei precedenti commi 2,5,6,7e 8, siccome rivolti soltanto agli operai ed agli impiegati, indicati con l'espressione "lavoratori". D'altra parte, i dirigenti fruiscono gia' di un trattamento privilegiato, in presenza del quale non sarebbe consentita una locupletazione gratuita che essi conseguirebbero con l'aggiunta del benefico in questione.

Il motivo e' infondato. La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'applicabilita' - ai dirigenti assicurati presso l'INPDAI - dell'ottavo comma dell'art.13 in discussione, il cui testo vigente e'  il seguente: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo  soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita

dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".Quando ai dirigenti, il successivo comma 9 stabilisce: "Ai dipendenti delle miniere o cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1 (e cioe' delle imprese che  utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva"),che possono far valere  i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 (e cioe' "almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'art.22,  primo comma, lettere a ) e b ) della legge 30 aprile 1969 n. 153")presso l'INPDAI, e' dovuto dall'Istituto medesimo .... l'assegno  di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981 n. 155".

Ora, deve osservarsi in generale che la legge n. 257 del 1992, che contiene le norme sulle quali si fonda il diritto fatto valere i  giudizio, reca come titolo "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ed in effetti vieta, dall'anno successivo all'entrata in vigore, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto.

   Lo scopo della legge, quale si evince dal complesso delle sue disposizioni, e' quello di "sostenere" i lavoratori destinati a prendere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ed il sostegno che in effetti viene offerto consiste nell'erogazione del trattamento straordinario di cassa  integrazione (primo comma) e nella predisposizione di meccanismi che consentono di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianita' - che prevedibilmente essi non maturerebbero, essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro - attraverso il prepensionamento (secondo e nono comma) o (e la disgiuntiva deve ritenersi decisiva ai fini della soluzione della presente controversia) attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto (in tal senso, oltre l'ottavo, anche il settimo comma dell'art. 13 in esame).

Il testo vigente della legge, e, in particolare, dell'art. 13 ha avuto un iter tormentato, dal momento che una prima modifica dell'originario testo avvenne ad opera del DL n. 95 del 1993 (non convertito) e del DL n. 169 dello stesso anno, poi convertito nella legge n. 271 del medesimo 1993, emanati al fine di chiarirne la portata, precisando che il periodo da rivalutare non e' solo quello eccedente il decennio (ottavo comma), ma tutto quello di esposizione al rischio (settimo comma). Il secondo di detti decreti legge non recava pero' solo i cennati chiarimenti, ma, modificando l'ottavo comma, prevedeva anche che la rivalutazione dei periodi assicurativi - per coloro che erano stati esposti al rischio amianto per oltre 10 anni- valesse solo per "i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse". Ed anche l'originario settimo comma, attribuiva ai dipendenti delle imprese di cui al primo comma, che avessero contratto malattie professionali da amianto, la supervalutazione dei  periodi assicurativi. Con la conseguenza che, in forza del combinato disposto dei due citati commi, i benefici della rivalutazione dei periodi assicurativi spettavano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore della legge, di quelle imprese che, a seguito della disposta abolizione delle lavorazioni  dell'amianto, avrebbero sicuramente perso il posto di lavoro.

Sennonche', in sede di conversione, il DL n.169 del 1993 e' stato  modificato perche' non si e' ritenuto giusto far riferimento alla tipologia delle imprese per determinare la concessione del beneficio, e, inoltre, per estendere quest'ultimo anche a coloro che non erano, al momento dell'entrata in vigore della legge, ancora "dipendenti" da  imprese entrate in crisi a seguito del divieto di lavorazione dell'amianto, ma erano comunque stati esposti a questa sostanza nel  passato, sono stati esclusi dai due commi in questione i riferimenti alle imprese e si e' fatto riferimento ai "lavoratori" in generale.

Cio' posto, appare evidente la fragilita' dell'argomentazione svolta dall'Istituto ricorrente in relazione all'espressione "lavoratori" usata nei commi precedenti il nono, come contrapposta all'espressione "dipendenti" usata nel nono comma relativo ai dirigenti, per inferirne l'esclusione di ogni collegamento di quest'ultima disposizione con quella del comma precedente. Sia l'una, sia l'altra espressione, invero, sono indifferentemente comprensive di tutte le categorie (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e dal  diverso uso che risulta rispettivamente fatto dal legislatore non  puo' evincersi univocamente, e appare addirittura arbitrario  inferirne il contrario, che l'espressione "dipendenti" sia rivolta in via esclusiva ai dirigenti.

Non pertinente appare poi l'altra argomentazione tratta dall'Istituto dal trattamento privilegiato di cui godono in genere i dirigenti.

Non potendosi escludere, come non e' escluso nella specie, anche per questi ultimi l'esposizione all'amianto, non sarebbe legittimo ritenere non spettante a tali lavoratori il beneficio di cui all'ottavo comma, in considerazione del dedotto carattere privilegiato del trattamento loro riservato in generale, oltre che per l'equivoca espressione usata dal legislatore per indicarli nel nono comma.

Invero, appare decisivo, come si e' anticipato sopra a proposito  della disgiuntiva "o", che nell'art. 13 in esame sono nettamente  distinti, da un lato, il prepensionamento e, con carattere  alternativo, come peraltro lo stesso Istituto riconosce, l'assegno di cui all'art. 17 legge n. 155 del 1981, previsto espressamente come pensione anticipata per i dirigenti, e, dall'altro, il beneficio i questione che e' attribuito, in generale, nel concorso delle  rispettive condizioni (e, come si e' avvertito, anche per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano  cessato un'attivita' lavorativa o non si trovino nelle condizioni di  ottenere il prepensionamento o l'assegno de quo sia pure col concorso dei benefici previsti ), "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche", evidentemente con le loro peculiarita', e cioe'  privilegiate o no, e comunque non necessariamente costituite dalle due forme di prepensionamento (pensione anticipata e assegno). Non ha quindi alcun rilievo, contrariamente a quanto ulteriormente sostenuto dal ricorrente, neppure la ubicazione della previsione (comma nono) riferita in modo specifico ai dirigenti, successivamente alla previsione del beneficio del coefficiente 1,5, potendosi considerare l'assieme dell'art. 13 come relativo al prepensionamento dei lavoratori di ogni categoria (con la successiva specificazione dell'assegno per i dirigenti), ed altresi' come relativo ai benefici dell'anzianita' rivalutata per le prestazioni previdenziali in genere, in favore dei lavoratori, del pari di ogni categoria, comunque gia' esposti alle polveri di amianto.

Con il secondo motivo, deducendo omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alle previsioni di cui all'art.13, comma 1, legge citata, l'INPDAI lamenta che il Tribunale  non si sia pronunciato sulla questione dedotta in appello, concernente il fatto che le societa' datrici di lavoro non abbiano  nonche' provato, neppure dedotto l'esistenza del requisito oggettivo  per l'acquisizione dei benefici in questione, costituito dalla  predisposizione di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione produttiva.

Il motivo e' infondato.

Decisivo in proposito e' anzitutto il rilievo che, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata, le conclusioni prese  dall'INPDAI in appello concernono esclusivamente l'applicabilita' o no ai dirigenti del beneficio previsto dall'ottavo comma dell'art. 13  legge n. 257 del 1992.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta, in particolare, che la impresa MAFF non abbia mai fornito alcuna prova di aver presentato programmi di ristrutturazione e che tale omissione non sia stata valutata dai giudici dell'appello, nonostante fosse stata dedotta nei motivi di impugnazione. Ma sembra appena il caso di rilevare come non possa farsi questione di onere probatorio relativamente ad un oggetto che non sia parte del rapporto processuale e ad un oggetto che ben  poteva ritenersi non controverso in primo grado, posto che se ne  assume la sua deduzione soltanto nei motivi di appello.

Infine, tale medesimo oggetto non era certamente rilevante, atteso che, come si e' poco sopra osservato, l'attribuzione del beneficio  del coefficiente 1,5 non e' distintamente riferito, nel testo attualmente vigente del settimo ed ottavo comma dell'art. 13 in questione, secondo la tipologia delle imprese.

Con il terzo motivo, deducendo omessa motivazione in relazione all'art.13, comma 10, legge citata, ed eccependone l'illegittimita'  costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'Istituto ricorrente rileva che, mentre per l'INPS la normativa in oggetto  prevede un meccanismo di finanziamento, nessuna previsione in materia  risulta disposta per l'INPDAI, ed assume che pertanto solo il comma 9 riguardi i dirigenti, perche' altrimenti, con palese contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., quest'ultimo Istituto dovrebbe sostenere  gratuitamente l'onere dei benefici previsti nei commi 6,7 e 8, senza alcun ristoro come invece previsto per l'INPS.

Anche questo motivo e' infondato.

Invero, la diversita' dell'onere, contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal decimo comma dell'art. 13 non puo' costituire un elemento interpretativo  idoneo a neutralizzare- mediante l'isolamento del comma 9 rispetto al  comma precedente- quello valorizzato in ordine alla spettanza ai  dirigenti del beneficio di cui all'ottavo comma, rappresentando soltanto l'effetto che il legislatore, sia pure relativamente ai soli lavoratori assicurati presso l'INPS, ha tratto dalla disciplina posta con l'art. 13. D'altra parte, il denunciato contrasto risultante dal confronto tra il trasporto assicurativo con quest'ultimo Istituto e  quello con l'INPDAI appare non rilevante nella presente causa, in considerazione della diversita' dei soggetti coinvolti dalla questione di legittimita' costituzionale, oltre che manifestamente infondata, in considerazione della evidentemente esclusiva appartenenza al potere discrezionale del legislatore la disciplina,  eventualmente diversa, dell'onere derivante dai benefici in questione ai diversi Istituti.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Quanto alle spese giudiziali, si ravvisano sussistenti giusti motivi per compensarle per l'intero tra le parti. PREVIDENZA SOCIALE

 

Contributi  -  Esposizione  all'amianto   per   un   periodo superiore  a  dieci  anni  -   Periodi   assicurativi   -

Rivalutazione - Applicabilita' anche ai dirigenti.

   CODICI

   COS   3/00;

   COS   38/00;

 

   LEGGI

   L.        n. 271   04/08/1993

   D.L.      n. 169   05/06/1993

   D.L.      n. 95    05/04/1993

   L.        n. 257   27/03/1992 art. 13 

   L.        n. 155   23/04/1981 art. 17 

                            NOTE DI RICHIAMO                           

   - Sui benefici pensionistici a favore  dei  lavoratori  dell'amianto,

   Cass. 7 luglio 1998 n. 6605.