NOTA

alla Sentenza Cass. n. 4913/2001

 

 L'orientamento della Cassazione (n. 4913 del 3.4.2001) che addossa al lavoratore (quasi) impossibili oneri probatori  per fruire dei benefici  pensionistici per l’amianto (ovvero  "la dimostrazione di come riuscire, nonostante le morti,  a realizzare il vecchio  ed oscuro obiettivo di marginalizzare il novero dei beneficiari"

 

(1)               Il d. lgs. 15 agosto 1991 , n. 277 (“Attuazione delle direttive Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”, in S.O. G.U. 27 agosto 1991, n. 200) stabilisce  all’art. 24 (“Valutazione del rischio”) che, nel caso di esposizione alle polveri d’amianto che superino il limite di 0,1 fibre per cm3 nelle otto ore,  il datore di lavoro è tenuto ad effettuare azioni di controllo periodico dell’esposizione, informativa ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti con cadenza annuale, perimetrazione dei luoghi esposti ed applicazione dell’apposita segnaletica di sicurezza, dotazione di idonei mezzi di protezione individuali (maschere respiratorie, guanti, tute), dotazione di mezzi igienici adeguati, provvisti di docce, compartimenti separati per indumenti da lavoro e per abiti civili.
L’art. 31 (“Superamento dei valori limite di esposizione”) del d. lgs. n. 277/91 stabilisce che - nel caso in cui l’amianto sia costituito da crisotilo (silicato di  ferro e magnesio, con lucentezza vitrea, color verde giallastro, n. d. r.) -  il valore limite è di 0,6 fibre per cm3 nelle 8 ore e se costituito da altre forme, è di 0,2 fibre per cm3 nelle 8 ore. Superati tali valori soglia  il datore di lavoro deve effettuare  nuovi controlli dell’esposizione dopo aver adottato i provvedimenti necessari a riportare la concentrazione d’amianto nell’aria al di sotto di tali limiti massimi, deve dare immediata informazione ai lavoratori  ovvero ai loro rappresentanti del superamento dei limiti soglia, deve adottare immediatamente provvedimenti per normalizzare la situazione, ripetere subito dopo le misurazioni ambientali, deve dotare i lavoratori di mezzi di protezione individuali (solo per il tempo strettamente necessario) e se dopo 90 giorni nuove misurazioni confermano il superamento dei limiti,  deve cessare l’attività.
A norma dell’art. 30 del precitato d. lgs., le misurazioni ambientali e le relative analisi per la determinazione di amianto nell’aria possono essere effettuate solo da laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità.
Per una critica serrata e convincente alle argomentazioni  dell'Inail e Inps (ora recepite da Cass. n. 4913/2001, sopra riportata) vedi Trib. Ravenna  13 aprile 2000, in questo sito all'articolo n. 60.

Mario Meucci