L'orientamento
della Cassazione (n. 4913 del 3.4.2001) che addossa al lavoratore
(quasi) impossibili oneri probatori per
fruire dei benefici pensionistici
per l’amianto (ovvero "la dimostrazione di come
riuscire, nonostante le morti, a realizzare il vecchio ed
oscuro obiettivo di marginalizzare il novero dei beneficiari"
- (1)
Il d. lgs. 15 agosto 1991 , n. 277 (“Attuazione delle
direttive Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro”, in S.O. G.U. 27 agosto 1991, n. 200) stabilisce
all’art. 24 (“Valutazione del rischio”) che, nel
caso di esposizione alle polveri d’amianto che superino il limite di
0,1 fibre per cm3 nelle otto ore, il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare azioni di controllo periodico
dell’esposizione, informativa ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti con cadenza annuale, perimetrazione dei luoghi esposti ed
applicazione dell’apposita segnaletica di sicurezza, dotazione di
idonei mezzi di protezione individuali (maschere respiratorie, guanti,
tute), dotazione di mezzi igienici adeguati, provvisti di docce,
compartimenti separati per indumenti da lavoro e per abiti civili.
- L’art.
31 (“Superamento dei valori limite di esposizione”) del d.
lgs. n. 277/91 stabilisce che - nel caso in cui l’amianto sia
costituito da crisotilo (silicato di
ferro e magnesio, con lucentezza vitrea, color verde giallastro,
n. d. r.) - il valore
limite è di 0,6 fibre per cm3 nelle 8 ore e se costituito da altre
forme, è di 0,2 fibre per cm3 nelle 8 ore. Superati tali valori soglia
il datore di lavoro deve effettuare
nuovi controlli dell’esposizione dopo aver adottato i
provvedimenti necessari a riportare la concentrazione d’amianto
nell’aria al di sotto di tali limiti massimi, deve dare immediata
informazione ai lavoratori ovvero
ai loro rappresentanti del superamento dei limiti soglia, deve adottare
immediatamente provvedimenti per normalizzare la situazione, ripetere
subito dopo le misurazioni ambientali, deve dotare i lavoratori di mezzi
di protezione individuali (solo per il tempo strettamente necessario) e
se dopo 90 giorni nuove misurazioni confermano il superamento dei
limiti, deve cessare
l’attività.
- A
norma dell’art. 30 del precitato d. lgs., le misurazioni ambientali e
le relative analisi per la determinazione di amianto nell’aria possono
essere effettuate solo da laboratori autorizzati dal Ministero della
Sanità.
- Per
una critica serrata e convincente alle argomentazioni dell'Inail e
Inps (ora recepite da Cass. n. 4913/2001, sopra riportata) vedi Trib.
Ravenna 13 aprile 2000, in questo sito all'articolo n. 60.