Cassazione  - Sezione Lavoro - Sent. n. 616/2000 - (Presidente M.D. Santojanni - Relatore A. De Matteis )

 
 

 

Sent. n.616/2000:Infortunio sul lavoro

 

AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - NEL CASO DI ERRONEA INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELL'INAIL DELLA CAUSA DELL'INFORTUNIO, LA PRESCRIZIONE TRIENNALE INIZIA A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI L'INFORTUNATO HA CONSAPEVOLEZZA DELLA CAUSA VIOLENTA EFFETTIVA DEL SINISTRO.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15 aprile 1994 D. F., coltivatore diretto, ha esposto al Pretore del Lavoro di Cosenza che:

-  in data 3 maggio 1990 aveva subito un infortunio sul lavoro;

- l'INAIL di Cosenza, riconosciuto l'evento come tale, lo aveva successivamente chiuso, con certificato medico definitivo del 30 luglio 1990, interrompendo la corresponsione della indennità per inabilità temporanea assoluta in corso di erogazione, assumendo che la causa violenta dell'infortunio, individuata dall'Inail in artrite al piede sinistro, era venuta meno;

- poiché tuttavia il dolore al piede continuava ed in misura tale da impedire ogni attività lavorativa, nell'ottobre 1993 fu sottoposto ad intervento chirurgico, nel corso del quale emergeva che la patologia lamentata al piede sinistro era dovuta alla presenza di un corpo estraneo vegetale, ciò premesso, chiedeva al Pretore del Lavoro di Cosenza di condannare l'INAIL - sede di Cosenza al pagamento della somma di L. 51.813.152 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro per il periodo 30.7.1990 - 23.10.1993, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 442 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di causa.

Con sentenza 11/14 luglio 1995 n. 581 il Pretore, in accoglimento della eccezione di prescrizione proposta dall'Inail, respingeva il ricorso compensando le spese.

L'appello del D. veniva accolto dal Tribunale di Cosenza con sentenza 28 febbraio/16 maggio 1997 n. 563.

Il Tribunale, riassunte in fatto le circostanze pacifiche sopra riportate, riteneva, in diritto, che l'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio, va interpretato in coerenza con la regola generale dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ed applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. 206/1988) per la decorrenza della prescrizione nelle malattie professionali, e pertanto, quando l'evento naturalistico, come nel caso di specie, non si è manifestato nella forma tipica di fatto traumatico invalidante e si è rivelato come infortunio solo dopo la formulazione del più meditato responso medico scaturito dall'intervento chirurgico, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 esteso ai coltivatori diretti con L. n. 251/1982; per conseguire la prestazione dell'indennità di inabilità assoluta decorre dal giorno  dell'infortunio (come da quello della manifestazione della  malattia); vale a dire dal momento in cui una pluralità di  circostanze concorrenti (nel caso di specie, persistenza del dolore al piede in misura tale da impedire ogni attività lavorativa e successivo intervento chirurgico) attesti l'esistenza dello stato morboso e la normale  conoscibilità di esso da parte dell'assicurato come incapacità lavorativa con eziologia sicuramente professionale.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Inail, con unico motivo.

L'intimato, tardivamente costituito con controricorso, ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con  il primo motivo il ricorrente censura la  sentenza   impugnata per  violazione e  falsa applicazione degli artt. 102, 104, 111 e 112 t.u. d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,  nonché dell'art. 2935  cod. civ. dei principi che regolano  la prescrizione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360,  n. 3 e 5 c.p.c.).

L'Istituto ricorrente contesta che il principio posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione,  e cioè la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere,  che il ricorrente non censura di per sé, possa essere applicato alla indennità per inabilità temporanea assoluta, perché in tal caso il  termine prescrizionale viene normalmente a coincidere con la data dell'infortunio sul lavoro; citava a  sostegno della propria tesi antica giurisprudenza di questa  Corte (Cass. 18.7.1987 n. 6354; Cass. 25.7.1984 n. 4367).

Argomenta poi, con motivazione da ritenersi necessariamente subordinata alla precedente, che "se è esatta l'affermazione del Tribunale che il decorso del  termine di prescrizione deve iniziare da un momento temporale certo (o facilmente accertabile) delle alterazioni patologiche, altrettanto vero è però che nella specie quel momento è coevo al verificarsi dell'infortunio, avvenuto nella sua forma tipica di evento traumatico invalidante ed immediatamente anche in ordine alle sue conseguenze. Nessun dubbio può sussistere, per il ricorrente, in ordine alla causa violenta esterna (accidentale introduzione di una spina di palma nel piede) e dunque della  immediata  configurabilità dell'evento infortunio sul lavoro, né in ordine alle conseguenze invalidanti dallo stesso lavoratore.

Il motivo non è fondato.

1. Quanto alla dedotta violazione di legge, l'art. 112  1° comma D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che l'azione per conseguire le prestazioni di cui al titolo stesso si prescrive nel termine di tre anni (così prolungato l'originario termine di un anno di cui all'art. 67 del r.d. 1765/1935) dal giorno dell'infortunio o da quello delle manifestazioni della malattia professionale.

La norma è stata oggetto di una profonda elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia diretta, sull'art. 112 in esame, sia indiretta,  sulla nozione di manifestazione della malattia professionale, di cui all'art. 135  stesso t.u..

Limitando l'analisi al tema della decorrenza della prescrizione, oggetto del ricorso, occorre ricordare l'opera interpretativa di questa Corte, la quale già negli anni '80 aveva affermato che l'operatività del principio che la prescrizione triennale dell'azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative decorre, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal giorno in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro, presuppone che l'evento naturale verificatosi in tale giorno sia immediatamente configurabile come infortunio e, pertanto, in armonia con la disposizione generale dell'art 2935 cod. civ. (secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), va esclusa allorché detto evento, non essendosi manifestato nella forma tipica di fatto traumatico invalidante, possa essere considerato come infortunio solo dopo il periodo di tempo (anche lungo) necessario per il compimento delle indagini diagnostiche e per la formulazione di un meditato responso medico. (Nella specie, si trattava di danni ischemici al miocardio, accertati circa due mesi dopo l'inizio della sintomatologia dolorosa accusata dall'assicurato mentre sollevava  dei conci di tufo in un cantiere edile) (Cass. 9 maggio 1984 n. 2842).

E questo insegnamento è stato successivamente ribadito da Cass. 1 febbraio 1990 n. 654, secondo cui la prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative dovute in caso di infortunio sul lavoro decorre dal giorno dell'evento, sempre che questo si presenti, già al suo verificarsi, in relazione ad una causa violenta esterna, come tale riconducibile alla tutela infortunistica.

Pertanto risulta corretta, alla luce della giurisprudenza di legittimità riportata, 1'affermazione del giudice di merito, sia nella parte in cui richiede la consapevolezza dell'origine professionale del danno, sia in quella in cui giustifica tale affermazione sulla base del principio di cui all'art. 2935 cod.civ.

Peraltro,  l'affermazione che l'art. 112 t.u. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce applicazione del principio generale dell'art. 2935 cod.civ., è costante nella giurisprudenza di questa Corte, anche se nella più limitata portata di impossibilità legale, e con esclusione delle circostanze ostative di mero fatto (Cass. 27 agosto 1990 n. 8797).

Tale limitazione merita tuttavia ulteriore approfondimento, sulla base della giurisprudenza costituzionale e della stessa giurisprudenza di legittimità, per il caso in cui l'ostacolo di fatto sia costituito dalla mancata conoscenza, per cause non addebitabili all'assicurato, dell'origine professionale dell'evento infortunistico o della malattia. Questa Corte, successivamente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. art. 112 in esame di cui alla sentenza n. 116 del 1969 della Corte Costituzionale, è costante nell'affermare che l'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili (Cass. 6 febbraio 1992 n. 1317), con ciò interpretando la norma di cui all'art. 112 in esame, che la fa decorrere esclusivamente dal giorno dell'infortunio, in armonia con il principio di cui all'art. 2935 cod.civ..

Vengono poi in rilievo la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 112 1° comma in esame nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione da momento anteriore al raggiungimento del minimo indennizzabile, così collegando la decorrenza della prescrizione con il verificarsi del danno risarcibile (sent. 8 luglio 1969 n. 116); quella con cui la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 135 2° comma D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno della denuncia (sent. 11/24 febbraio 1988, n. 206); quella con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 112 1° comma in esame nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la rendita per malattia professionale decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato, anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non post mortem, mediante esame autoptico (sent. 19 dicembre 1990 n. 544), con il che il dies a quo di decorrenza della prescrizione viene fatto coincidere con il momento dell'accertamento. Infine, con la sentenza 24 gennaio 1991, n. 31, la Corte ha chiarito la portata delle precedenti pronunce, precisando che per manifestazione deve intendersi ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine al lavoro e a consentirgli quindi di poter fare valere utilmente il proprio diritto, con evidente assonanza alla formula dell'art. 2935 cod.civ., ritenuta comprensiva degli ostacoli di mero fatto attinenti alla conoscibilità dell'evento come infortunio sul lavoro.

Questa Corte di   legittimità, a sua volta, in piena sintonia con la Corte Costituzionale, ha affermato che la manifestazione della malattia va collocata nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza della esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, e da questo momento inizia a decorrere la prescrizione, a norma dell'art. 112 t.u. (Cass. 15 gennaio 1990 n. 124).

I principi di cui alla riportata elaborazione giurisprudenziale, formatasi in tema di malattie professionali, vanno applicati anche agli infortuni sul lavoro.

Già la Corte Costituzionale, con la sent. 21/23 maggio1986 n. 129, aveva espressamente legittimato il processo interpretativo di estensione dei suoi enunciati in tema di malattie professionali agli infortuni sul lavoro, affermando: "Poiché a seguito della decisione della Corte costituzionale, resa nella contigua materia delle malattie professionali, si è venuto consolidando l'orientamento esegetico per il quale, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di  infortunio previsto dall'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  - prende a decorrere dalla data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio, non é più invocabile l'interpretazione basata sul  presupposto che detto termine decorre invece  dal giorno dell'infortunio, anche nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo a quello dell'infortunio stesso.

E questa Corte, come cennato, ha già affermato il principio che la decorrenza della prescrizione richiede che l'evento si presenti, già al suo verificarsi, in relazione ad una causa violenta esterna, come tale riconducibile alla tutela infortunistica (Cass. 84/2842 e 654/1990 cit.).

Si può conclusivamente affermare il principio di diritto secondo cui la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 112 1° comma D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di erronea individuazione da parte dell'Istituto assicuratore della causa dello stesso, inizia a decorrere dal momento in cui l'infortunato ha consapevolezza della causa violenta effettiva dell'infortunio.

Il relativo primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

2. Neppure sussiste il dedotto vizio di motivazione, perché il Tribunale, con motivazione corretta e sufficiente, ha evidenziato come il dolore al piede sinistro del D.  (riconosciuto dallo stesso Istituto assicuratore come dipendente da infortunio sul lavoro, ed attribuito, erroneamente, ad artrite) solo a seguito di intervento chirurgico, che estraeva un corpo estraneo vegetale, ha potuto essere ricondotto alla sua causa effettiva (il D. è lavoratore agricolo); causa violenta di cui non si aveva prima consapevolezza, diagnosi confermata dalla cessazione dei dolori con l'estrazione del corpo estraneo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese, stante la tardività del controricorso ed il mancato svolgimento di attività defensionale all'udienza.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta  il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.