Corte di cassazione, sezione lavoro

 sentenza 15 maggio 2002, n. 7084

 
 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con due distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 2 ed il 29 dicembre 1997, Mario Corradini e Riccardo Cattolica, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Gestioni Industriali S.p.A. con sede in Civitanova Marche e di essere stati esposti all'amianto a causa ed in occasione dello svolgimento delle prestazioni lavorative, chiedevano che il Pretore di Fermo, accertata tale situazione, dichiarasse il loro diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 e, conseguentemente, dichiarasse l'INAIL e l'INPS, convenuti in giudizio, tenuti agli adempimenti di rispettiva competenza, con condanna del secondo alla erogazione del relativo trattamento pensionistico.

Entrambi gli Istituti si costituivano, contestando le domande di cui chiedevano il rigetto.

Con sentenza n. 110/98 il Pretore, riuniti i giudizi, all'esito della espletata prova per testi ed alla acquisizione di documentazione, condannava l'INPS ad applicare ad entrambi i ricorrenti il richiesto beneficio, mentre rigettava la domanda avanzata nei confronti dell'INAIL.

Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 30 luglio 1998, deducendo che per il riconoscimento del beneficio pensionistico invocato non era sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, come ritenuto dal Pretore, ma era necessario altresì accertare l'entità della esposizione subita e, cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile dall'INAIL (nella specie, rischio dell'asbestosi).

I lavoratori si costituivano, riportandosi a quanto esposto nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si costituiva anche l'INAIL, dolendosi della formula, adottata dal Pretore, di rigetto, anche nei propri confronti, della domanda dei ricorrenti, avanzata, in effetti, solo nei confronti dell'INPS.

Con sentenza del 28 maggio-12 agosto 1999, l'adito Tribunale di Fermo confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dei richiesti benefici, la sola esposizione all'amianto per oltre dieci anni. Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità della richiesta dell'INAIL perché non proposta nelle forme dell'appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo.

L'INAIL resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Resistono anche Mario Corradini e Riccardo Cattolica con controricorso.

L'INAIL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, come modificato con d.l. n. 169 del 1993, convertito in l. n. 271 del 1993, e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la disposizione del comma 8, nel senso che per il riconoscimento del beneficio pensionistico invocato sarebbe sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, mentre era necessario, altresì, accertare l'entità dell'esposizione a rischio e, cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile dall'INAIL (nella specie, rischio di asbestosi).

Secondo l'Istituto, infatti, il legislatore avrebbe previsto la concessione del beneficio, rivendicato nella presente controversia, per un numero limitato di lavoratori interessati (circa 2000 per il biennio 1994-95), che effettivamente avevano subito rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, non avendo invece mai ipotizzato la concessione del suddetto beneficio a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione all'amianto.

Ne discende che non sarebbe sufficiente affermare - come affermato dal Tribunale - che "i sigg.ri Corradini e Cattolica hanno prestato attività lavorativa consistente nella riparazione e manutenzione di vagoni ferroviari e quindi di manutenzione nei quali l'amianto era presente (quale materiale isolante)...", per farne scaturire la conseguenza che tutti i dipendenti della stessa ditta avevano corso, per tutto il periodo lavorativo ed in qualunque posto in cui avevano svolto la propria attività, un rischio per la propria salute, essendo necessario invece dimostrare la concentrazione minima di tollerabilità, i vari e singoli posti di lavoro (ubicazione o semplice frequentazione occasione) succedutisi negli anni, nonché il periodo di effettiva esposizione all'amianto. 

Ribadisce anche il ricorrente Istituto che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto per una esposizione tale da dovere essere assicurata dall'INAIL, dovendosi così fare riferimento quantomeno alla concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre per cm. buco su otto ore al giorno, sulla base di criteri di giudizio mutuati dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 277 del 1991.

Il motivo è fondato.

Come è noto, la norma dell'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, a sua volta modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, su cui si fonda il diritto azionato, finalizza il beneficio da essa assicurato ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, a una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL.

In ordine alla sua interpretazione, questa Corte ha avuto modo di chiarire, attraverso decisioni adottate in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000, n. 5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in oggetto, sollevate in riferimento agli art. 3 e 81 Cost., che la eliminazione, ad opera della legge di conversione n. 271 del 1993, del riferimento - contenuto sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - ai "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" sia significativa dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale adibizione del lavoratore ad attività soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, per la presenza, nel circolo produttivo o, comunque, nell'ambiente di lavoro, di valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; così riconoscendo il diritto alla ultravalutazione del periodo lavorativo - ai fini delle prestazioni pensionistiche - a tutti coloro che, per essere stati a contatto con polveri di amianto in una concentrazione significativa (in quanto superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione prevenzionale), siano stati soggetti, in relazione alle mansioni svolte ed al tempo di esposizione, al rischio (effettivo e non meramente ipotetico) di contrarre le malattie che la sostanza è capace di generare.

Destinatari della disposizione in esame non sono, dunque, i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro di conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, come si è detto, i lavoratori, quale che sia l'attività produttiva dell'Impresa datrice di lavoro, che abbiano subito una esposizione "qualificata" (nei sopra precisati) all'amianto, intendendo la legge assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere (art. 13, comma 6) e ai lavoratori già riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto (art. 13, comma 7) (cfr., in particolare, Cass. 3 aprile 2001, n. 4913).

Né può fondatamente sostenersi - come pur si è sostenuto in dottrina - che una simile lettura finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.P.R. 20 marzo 1956, n. 618, recante norme modificatrici della l. 12 aprile 1943, n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "... comunque espongono alla inalazione di fibre di amianto" e alla cui stregua, dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà produttive nelle quali si verifichi in qualche modo una dispersione di fibre di amianto.

Tali rilievi, infatti, non tengono conto che la l. n. 257/92 stabilisce essa stessa con specifica disposizione (art. 3) - che richiama, e in parte modifica, i valori limite indicati nel d.lgs. n. 277/91 - quale sia la concentrazione massima di fibre di amianto "respirabili" nell'ambiente di lavoro, mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti delle misure di tutela apprestate nelle sue varie disposizioni per il caso di "esposizione all'amianto", la presenza della sostanza in quantità tale da non dar luogo all'obbligo di adottare misure protettive specifiche. Inserita e letta in tale contesto, la norma del comma 8 dell'art. 13, nella parte in cui prevede che la concessa rivalutazione interessi l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL", non può essere intesa altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad assicurazione obbligatoria all'INAIL (in base al combinato disposto degli artt. 1, 3 e 144 del d.P.R. n. 1124 del 1965) ma con valori di esposizione pari (o superiori) a quelli che la l. n. 257/92 considera a rischio, senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.

E' anche da aggiungere che, nelle sue più recenti decisioni (in particolare, nella sentenza 3 aprile 2001, n. 4913, cit.), questa Corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza della esposizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato sia la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una esposizione al rischio delle polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel ricordato d.lgs. n. 277/91 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferire, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento in questione non risulta compiuto dalla impugnata sentenza, avendo ritenuto sufficiente per il riconoscimento del beneficio invocato la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, indipendentemente dall'entità dell'esposizione.

Non può, invece, trovare accoglimento per difetto d'interesse il ricorso incidentale con cui l'INAIL, denunciando violazione del principio della corrispondenza tra dispositivo e motivazione (artt. 132 nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. stesso codice e 429 c.p.c.), nonché motivazione errata e contraddittoria, si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda articolata dall'Istituto nella memoria di costituzione, in grado di appello, senza l'adozione della forma dell'appello incidentale.

 

Invero, così statuendo, il Giudice a quo ha sostanzialmente confermato la statuizione del Pretore, la quale, con l'adottata formula di "rigetto", ha, comunque, escluso ogni responsabilità dell'INAIL nella vicenda oggetto di giudizio, facendo venir meno ogni interesse ad una diversa declaratoria.

Va, pertanto, accolto il solo ricorso principale, con conseguente cassazione della impugnata sentenza, restando affidato al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Ancora, il compito di esaminare nuovamente la controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: "Il disposto del comma 8 dell'art. 13 della l. 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiore a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92)".

Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Ancona.