CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 7 giugno 1994, n. 6675

Pres. Glinni - Est. Dell'Anno

 

 
  TITOLO

Amianto - Misure di prevenzione di cui all'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 277/1991 - Applicabilitą a prescindere dal superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 277 cit.

- Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto - Inizio prima della scadenza del termine di 90 giorni accordato all'organo di vigilanza per l'esame del piano di lavoro - Configurabilitą del reato di cui all'art. 34, comma 2

- Appalto di lavori che comportano esposizione ad amianto - Obbligo di prevenzione - Sussistenza anche in capo al committente che abbia la disponibilitą del luogo di lavoro

Fattispecie: appalto di lavori di demolizione e rimozione di lastre di eternit, svolti su superfici sopraelevate non protette da parapetto e non sufficientemente resistenti

Riferimento normativo: artt. 27, 34 e 59, lett. b), D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277