CORTE COSTITUZIONALE |
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ORDINANZA
N.7 ANNO
2000 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Prof. Giuliano VASSALLI Presidente - Prof. Cesare MIRABELLI Giudice - Prof. Fernando SANTOSUOSSO " - Avv. Massimo VARI " - Dott. Cesare RUPERTO " - Dott. Riccardo CHIEPPA " - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY " - Prof. Valerio ONIDA " - Avv. Fernanda CONTRI " - Prof. Guido NEPPI MODONA " - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI " - Prof. Annibale MARINI " ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dal decreto-legge 5
giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n.
271, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal Pretore di Vicenza,
sul ricorso proposto da Argenton Ernesto ed altri contro le Ferrovie dello
Stato S.p.A. ed altri, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di costituzione di Balbo Paolo ed altri, dell'INAIL e
dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo
Vari; uditi l'avvocato Mauro Mellini per Balbo Paolo ed altri, Antonino Catania
per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe
Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il Pretore di Vicenza, in funzione di giudice
del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 24 settembre 1998, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato
dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, il quale prevede che,
"per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo
superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione
all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5"; che l’incidente di costituzionalità è
stato promosso nell’ambito del giudizio intentato da taluni lavoratori,
dipendenti ed ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine
di ottenere "l’accertamento dell’esposizione all’amianto per tutto il
periodo lavorativo presso le Ferrovie dello Stato, comunque ultradecennale, e
per l’effetto il riconoscimento" del beneficio previdenziale contemplato
dalla norma impugnata; che, ad avviso del giudice a quo,
la disposizione censurata, stante la sua interpretazione letterale che
"porta a concludere per l’applicazione del predetto beneficio previdenziale
esclusivamente ai lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese
private", contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 3 della Costituzione,
"nella parte in cui non prevede l’applicabilità del beneficio
pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato
S.p.A.", giacché, "a fronte di una medesima situazione consistita
nella esposizione ultradecennale all’amianto", viene a determinarsi una
irragionevole "disparità di trattamento tra dipendenti privati e non
privati"; che, inoltre, secondo il rimettente,
"qualora si dovesse ritenere applicabile la norma al caso di specie, è
ipotizzabile un secondo profilo di incostituzionalità", in quanto, alla
stregua dell’interpretazione letterale della disposizione denunciata, appare sufficiente,
ai fini dell’accesso al beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi,
"qualsiasi esposizione all’amianto", a prescindere da ogni
"parametro di potenziale rischio di malattia"; che, pertanto, il denunciato art. 13,
comma 8, "nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o
qualitativo della esposizione all’amianto consente l’applicazione del predetto
beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari",
violerebbe l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole
equiparazione di "situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e
cioè quelle "di possibile rischio da esposizione all’amianto" e
quelle "di probabile o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa
sostanza morbigena, purché ultradecennale; che si sono costituiti taluni ricorrenti
nel giudizio principale (Balbo Paolo ed altri), concludendo, da un lato, per
l’accoglimento della "prima delle questioni di costituzionalità prospettate
con l’ordinanza", e, dall’altro, per l'infondatezza della "seconda di
esse"; che si è costituito, altresì, l’INPS,
chiamato in causa nel giudizio principale, il quale, nel "rimettersi alla
decisione" della Corte in ordine alla prima delle questioni di
costituzionalità sollevate dal giudice a quo, ha invece concluso per la
fondatezza del "secondo profilo di incostituzionalità della norma"
impugnata; che si è costituito, infine, l’INAIL,
anch’esso chiamato in causa nel giudizio a quo, il quale, pur deducendo
la propria estraneità rispetto ai "giudizi promossi dai lavoratori
interessati a conseguire il beneficio previdenziale di cui all’art. 13 della
legge n. 257 del 1992", ha comunque concluso per la "fondatezza del
secondo profilo" di incostituzionalità del censurato art. 13, comma 8; che ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, comunque, di
infondatezza delle sollevate censure. Considerato che il rimettente denuncia l’art. 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271), sotto due distinti profili,
entrambi asseritamente lesivi dell’art. 3 della Costituzione; che, difatti, la norma è impugnata, per un
verso, a motivo dell’esclusione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato dal
beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi dalla stessa contemplato
e, per altro verso, ove ritenuta "applicabile" anche ai predetti
lavoratori, viene denunciata in forza del consentito godimento del medesimo
beneficio in favore di "una serie indeterminata di destinatari"; che, in sostanza, viene invocata, da un
canto, l’estensione del suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di
lavoratori ritenuti esclusi dallo stesso, e, d’altro canto, così ampliata la
platea dei potenziali fruitori, è prospettata l’illegittimità della censurata
disposizione giacché, in assenza di parametri predeterminati, essa troverebbe
applicazione "ad una serie indeterminata di destinatari"; che, dunque, il rimettente, nel
configurare l’incostituzionalità del denunciato art. 13, comma 8, dapprima a
cagione del suo ridotto ambito di operatività e, poi, in virtù della latitudine
della sua portata applicativa, auspica un duplice esito correttivo, l’uno in
palese contraddizione con l’altro; onde la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 373 del 1999 e
n. 458 del 1998; sentenza n. 123 del 1988). PER
QUESTI MOTIVI LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato
dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l’ordinanza in
epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000. F.to:
Giuliano Vassalli, Presidente Massimo Vari, Redattore Giuseppe Di Paola, Cancelliere Depositata in cancelleria il 12 gennaio
2000 Il Direttore della Cancelleria F.to: Di Paola
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