Tribunale di Roma, sezione lavoro 3 agosto 2002

(giudice unico di 1° grado) Est. Cocchia – Marilungo (avv. Angelozzi) c. INPS (contumace)

 
 
 
Benefici previdenziali da esposizione ad amianto ex lege n. 257/92 – Dimostrazione da parte del lavoratore del superamento di determinati valori di concentrazione di fibre – Insussistenza – Inesistenza di previsione legislativa di valori di soglia – Attribuzione conseguente al magistrato della facoltà di formarsi altrimenti il convincimento  (per testi, in ragione della durata dei lavori di bonifica, ecc.) sulla esposizione qualificata.
 
 
Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 20/4/'00 il ricorrente in epigrafe -dipendente dell'IMI presso la sede di Via dell'Arte a Rorna- conveniva in giudizio l 'INPS chiedendo accertarsi il diritto all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 L. 257/'92,con il favore delle spese da distrarsi.
Producevano documentazione attestante il vano esperimento dell'iter amministrativo. L'INPS non si costituiva in giudizio.
Espletata la prova testimoniale,la causa,previo deposito di note difensive, veniva decisa alla stregua dei seguenti:
Motivi

 

L'art. 13 comna 8 della L.257/'92 come modificato dalla L.271/'93 recita:«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,gestita dall'INAIL, è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 ».
Nel caso in esame si tratta del riconoscimento di un beneficio contributivo ai fini del trattamento pensionistico, onde la legittimazione passiva spetta unicamente all’INPS, non essendo necessario chiamare in causa altri soggetti.
In particolare, per quanto concerne le circolari interne che prevedono il rilascio di una dichiarazione INAIL che attesti - previe verifiche tecniche - le mansioni, i reparti e i periodi di esposizione all'amianto, deve puntualizzarsi che in nessuna parte dell'impianto normativo il legislatore ha condizionato l'azione giudiziaria al preventivo assolvimento di tale procedura amministrativa e d'altra parte le certificazioni dell'INAIL ovvero la mancanza di esse non potrebbero vincolare l'accertamento giudiziario: in conclusione spetta al giudicante accertare la sussistenza dei presupposti per il beneficio contributivo in contraddittorio con le sole parti del rapporto assicurativo e cioè il lavoratore e l'INPS.
Per quanto concerne il requisito dell'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL contro il rischio amianto, il giudicante è dell'opinione che dall'eventuale mancato assolvimento da parte dei datore di lavoro di tale obbligo assicurativo non può conseguire l'effetto pregiudizievole per il lavoratore di privarlo del beneficio previdenziale.
Soccorre a tal proposito il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c. anche in assenza di versamento contributivo, considerando inoltre che nella fattispecie, la prestazione (rectius supervalutazione del periodo contributivo) non è in stretta correlazione con il contributo specifico - che la legge ha imposto per altro genere di prestazioni, onde non v'è alcuna ragione giuridica per negare il beneficio a fronte di un inadempimento che grava sul datore di lavoro.
Quanto agli ulteriori requisiti pretesi dal legislatore, è necessario riscontrare che il lavoratore sia rimasto "esposto all'amianto". Tale aspetto comporta indubbiamente delicati problemi interpretativi.
Va subito osservato che l'art. 13 sembra predisporre una gradazione di tutele o benefici in relazione al grado di esposizione all'amianto: in particolare è da notare che i lavoratori che siano stati a diretto contatto con l'amianto (i lavoratori delle cave e miniere di amianto) ovvero coloro in cui l'intensità dell'esposizione è comprovata dall'aver contratto malattia professionale specifica (commi 6 e 7), godono dello stesso beneficio della supervalutazione dell' 1,5 senza limiti temporali.  Il  comma 8 attribuisce lo stesso beneficio a coloro che sono stati esposti all'amianto oltre il decennio.
La differenziazione posta dalla legge ha il significato di distinguere tra la gravità del rischio e di volere attribuire un beneficio anche a coloro che non sono stati intensamente esposti all'amianto.
Il punto nodale è quello di stabilire dei criteri razionali ed accettabili per distinguere tra esposizione "significativa" e quella minima, che il legislatore ha inteso non meritevole di considerazione, partendo dal rilievo non di poco conto che lo stesso legislatore ha volutamente omesso di fissare rigidi parametri di valutazione. L'omissione, ad avviso del giudicante, ha inteso lasciare all'interprete dì apprezzare prudentemente e caso per caso la soglia di esposizione da tutelare, in ragione del fatto che si tratta di valutare situazioni non più attuali ma risalenti nel tempo (vista la progressiva dismissione dell'amianto) con l'ovvia conseguenza dell'impossibilità dì procedere ex post a verifiche tecniche. In altri termini il legislatore si è reso conto che volere ancorare il beneficio all'accertamento di una precisa concentrazione di amianto dell'ambiente lavorativo, in modo costante e per almeno dieci anni, andando a riscontrare luoghi ormai modificati o inesistenti, sarebbe equivalso a rendere inapplicabile la disposizione medesima. Per tale motivo il giudicante - pur essendo consapevole della contraria opinione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass 4913/’01), ritiene preferibile non  fare riferimento ai parametri fissati dal DLS 277/'91 (1 o 0,2 fibra per CM3) – che  sono obbiettivamente impossibili da verificare per tutto un arco di almeno un decennio - quanto piuttosto ad altri elementi presuntivi che conducono a considerare non trascurabile la concentrazione di amianto nell'ambiente del singolo lavoratore.

 

Sono stati sentiti due testimoni che hanno riferito sulla permanenza del ricorrente nell'edificio di Via dell'Arte dal '70 al '91.

 

E' stata acquisita ampia documentazione comprovante che l'edificio IMI di Via dell'Arte fu oggetto di diffida e contravvenzione nel luglio '87, da parte della  ASL  RM 12, per la normativa e tutela degli ambienti di lavoro per la presenza di amianto nei locali; che furono imposti lavori straordinari di bonifica dell'edificio (v. provvedimento del 18/7/'87).

 

Dalla deposizione testimoniale risulta che i lavori si protrassero per tre anni.
Pare al giudicante che vi siano elementi probatori certi per desumere che la concentrazione di amianto fosse costantemente di entità significativa, al punto da sollecitare nell' 87 l'intervento - sia sanzionatorio che di imposizione della bonifica - dell'autorità amministrativa allora preposta a verificare la  salubrità degli ambienti lavorativi.
 
Per quanto concerne la durata dell'esposizione, va considerato utile il periodo dal '70 al '91.

 

La domanda va pertanto accolta accordando il beneficio di cui all'art. 13 comma 8 L. 257/'92 per il periodo predetto.
Le spese di causa vanno compensate per la metà, tenuto dei contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.

 

Roma 15/7/'02 (depositata in cancelleria il 3/8/’02)