Tribunale di Roma 9 febbraio 2001 (giudice unico di primo grado) Est. Buonassisi – Saliola (avv. Angelozzi) c. Inps (avv. D’Agostino).

 
   
 

dal sito: http://www.pegacity.it/justice/impegno 

 

 

Previdenza – Assicurazione per I.V.S. – Contributi figurativi – Lavoratori esposti all’amianto – Maggiorazione ex art. 13, comma 8°, legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni – Impiegati svolgenti attività in edificio con strutture in ferro interamente coibentato con pannelli di asbesto – Reiterate ingiunzioni delle autorità sanitarie pubbliche per la scoibentazione e decontaminazione da parte dell’azienda -  Spettanza della maggiorazione di legge ai fini pensionistici.

  Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

  Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata esposta all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa svolta presso il palazzo dell'IMI (*) in viale dell'Arte 25 per un periodo superiore ai dieci anni e chiedeva pertanto che fosse dichiarato il proprio diritto ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma VIII, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni ( maggiorazione per il coefficiente di 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche dell'intero periodo lavorativo), con vittoria di spese ed onorari di causa. L'istituto Nazionale della Previdenza Sociale si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex articolo 443 codice di procedura civile.  Nel merito il convenuto contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.

 

Veniva disposta l'acquisizione dei verbali delle testimonianze escusse nel connesso procedimento Ricci/INPS.
Autorizzato il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza che si riporta in epigrafe.
 
Devono essere respinte tutte le eccezioni preliminari. Infatti dalla documentazione in atti si evince che è stata regolarmente proposta la domanda amministrativa nei confronti dell'istituto resistente volta a conseguire il beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 257 dei 1992 e che, non avendo dato alcuna risposta nei termini di legge il convenuto, è stato proposto ricorso al Comitato Provinciale il quale ultimo a tutt'oggi non ha emesso alcun provvedimento. 
 
A norma dell'art. 1708 codice civile (norma applicabile anche alla procura ad litem ) la procura avente ad oggetto l'esperimento di una azione giudiziaria ex art. 442 c.p.c. comprende necessariamente tutti gli atti pregiudiziali (come la presentazione del ricorso e della domanda amministrativa). Inoltre è indiscutibile la legittimazione passiva dell' INPS e deve essere respinta l'istanza di integrazione dei contraddittorio nei confronti dell' INAIL le cui competenze sono limitate all'accertamento dei rischio e al rilascio della relativa attestazione. L'intero periodo deve essere soggetto all'assicurazione obbligatoria ma questo non vuol dire che solo l' INAIL possa fornire una simile prova.

 

Peraltro la giurisprudenza (si veda ad esempio Pretura di Firenze 11 luglio 1996 in Rivista Critica Diritto dei Lavoro 1996, pag. 1059) ha già avuto modo di evidenziare che la pretesa di subordinare l'attribuzione dei beneficio alla dichiarazione dell' lNAIL si pone in evidente contrasto con la ratio della legge, per la quale il beneficio è comunque dovuto anche se il datore di lavoro non abbia denunciato la lavorazione pericolosa . In altre parole , come si legge nella circolare INPS n. 219 del primo ottobre 1993 , “la legge 297 del 1992 ha subordinato il riconoscimento alla sola condizione che i lavoratori interessati siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni”. Il beneficio della contribuzione “aggiuntiva” riguarda tutti i lavoratori, compresi i dirigenti (Tribunale di Milano 15.11.1997 in Orientamenti della Giurisprudenza dei Lavoro 1997, pag. 1134).

 

Nel caso di specie è pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nell'edificio di Viale dell'Arte 25 presso l' Istituto Mobiliare Italiano in un immobile realizzato con strutture portanti in ferro interamente coibentato con pannelli contenenti asbesto sin dall'aprile 1970, epoca di inaugurazione dei palazzo, per oltre dieci anni, ed è stata esposta quindi all'inalazione di fibre disperse nella stanza e nei locali dove prestava la sua attività lavorativa . Le deposizioni dei testi escussi nel procedimento connesso Ricci/INPS (di cui si è disposta l'acquisizione nel presente giudizio ) non lasciano dubbi a tale proposito. Del resto l'ufficio di Igiene Pubblica è dovuto intervenire nel 1987 ordinando la scoibentazione dell'edificio e la decontaminazione degli ambienti e la documentazione prodotta prova che un ente pubblico come la USL, all'esito delle risultanze dei sopralluoghi effettuati negli anni 1986 , 1987 e 1988 , ha accertato la presenza dell'amianto e ha elevato una contravvenzione diffidando l’IMI a procedere alla rimozione.  Quanto poi alla durata dell'esposizione i testi hanno confermato che solo nel 1991 nel palazzo furono completati i lavori di bonifica e che durante l'espletamento di essi permaneva la presenza del minerale nell'edificio (il periodo lavorativo  “ulteriore”da prendere in considerazione è quindi quello che va dall'aprile 80 sino alla fine del 1991).Gli stessi hanno anche riferito di casi di decesso per tumore al colon (tipica infermità correlata ad una simile esposizione).

 

Il convenuto ha anche eccepito l'inapplicabilità della legge 257 dei 1992 ai lavoratori che all'entrata in vigore della legge non fossero più dipendenti di imprese dei settore interessato (ad esempio Cassazione n. 6605/1998) , ma una simile eccezione è dei tutto infondata risultando la parte ricorrente a detta data dipendente dell'IMI.  In tal modo peraltro l' Istituto (Inps., nd.r.) finisce per riconoscere che il legislatore dei 1992 non ha dato una definizione precisa di quando un lavoratore possa essere considerato esposto all'amianto. I limiti di esposizione previsti dal decreto n. 277 del 1991 non sono applicabili al caso di specie e, più in generale, la legge non richiede la necessità di una certa dose di esposizione. Ciò è reso evidente dalla scelta discrezionale e insindacabile dei legislatore di utilizzare il parametro del decennio minimo di esposizione.  Il legislatore ha espressamente voluto riconoscere la c.d. “contribuzione figurativa” se il lavoratore è in attività “anche senza avere contratto malattia professionale”(art. 13, comma 8 ).
Pertanto il beneficio per cui è causa è stato esteso dalla legge n. 271 dei 1993 a tutti i lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni senza altra condizione.  Si tratta di un beneficio che opera sul piano contributivo (l'anzianità contributiva viene moltiplicata per il coefficiente di 1,5) e al quale non si applicano i limiti inerenti la diversa materia delle malattie professionali o della responsabilità dei datore di lavoro a norma dell'articolo 2087 dei codice civile Gli stessi richiamati parametri dei decreto n. 277/91 (art. 24) individuano , in attuazione di direttive comunitarie , una sorta di soglia dei rischio allo scopo di stabilire le misure preventive e protettive che il datore di lavoro deve attuare . Non si tratta affatto di un limite assoluto e infatti il successivo art. 27 sancisce l'obbligo di predisporre le misure tecniche e organizzativi necessarie per quelle attività nelle quali vi sia l'esposizione all'amianto , indipendentemente dal superamento di una simile o di altra soglia. Del resto l'amianto è un inquinante ubiquitario che si presenta in concentrazioni variabili a seconda dei luoghi ed è noto che non è possibile scientificamente dimostrare con certezza l'incidenza negativa per l'organismo umano di una tale o di una tal altra concentrazione di fibre (così ad es. Pret. di Pistoia 31/12/1998 in Riv.  Crit.  Dir. Lav. 1999 , pagina 729) .
Nel caso in esame l'esposizione è stata continuativa per oltre 10 anni, ma niente esclude, in linea generale, che il decennio possa risultare dalla sommatoria di diversi periodi di esposizione.  Si spiega in tal modo anche il fatto che il beneficio sia stato esteso dalla legge 271193 ai lavoratori solo potenzialmente esposti al rischio e non.solo ai dipendenti di imprese che utilizzano o estraggono amianto come previsto dall'originario testo dell'art. 13, 7° comma, della legge 257/92.

 

Il ricorso merita quindi integrale accoglimento e le spese come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
 

 

 (*) Palazzo della Sede Centrale dell'IMI SpA - Viale dell'Arte 21-25 - Roma