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Svolgimento
del processo e motivi della decisione
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Con ricorso ritualmente depositato la
parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata esposta
all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa svolta presso il
palazzo dell'IMI (*) in viale dell'Arte 25 per un periodo superiore ai dieci
anni e chiedeva pertanto che fosse dichiarato il proprio diritto ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma VIII, della legge
27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni ( maggiorazione per il
coefficiente di 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche dell'intero
periodo lavorativo), con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'istituto Nazionale della Previdenza
Sociale si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità del
ricorso ex articolo 443 codice di procedura civile.
Nel merito il convenuto contestava il fondamento della domanda e
ne chiedeva il rigetto.
- Veniva
disposta l'acquisizione dei verbali delle testimonianze escusse nel
connesso procedimento Ricci/INPS.
- Autorizzato
il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da
dispositivo letto in udienza che si riporta in epigrafe.
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- Devono
essere respinte tutte le eccezioni preliminari. Infatti dalla
documentazione in atti si evince che è stata regolarmente proposta la
domanda amministrativa nei confronti dell'istituto resistente volta a
conseguire il beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 257 dei
1992 e che, non avendo dato alcuna risposta nei termini di legge il
convenuto, è stato proposto ricorso al Comitato Provinciale il quale
ultimo a tutt'oggi non ha emesso alcun provvedimento.
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- A norma dell'art. 1708 codice civile (norma applicabile anche
alla procura ad litem ) la procura avente ad oggetto
l'esperimento di una azione giudiziaria ex art. 442 c.p.c. comprende
necessariamente tutti gli atti pregiudiziali (come la presentazione del
ricorso e della domanda amministrativa). Inoltre è indiscutibile la
legittimazione passiva dell' INPS e deve essere respinta l'istanza di
integrazione dei contraddittorio nei confronti dell' INAIL le cui
competenze sono limitate all'accertamento dei rischio e al rilascio
della relativa attestazione. L'intero periodo deve essere soggetto
all'assicurazione obbligatoria ma questo non vuol dire che
solo l' INAIL possa fornire una simile prova.
- Peraltro
la giurisprudenza (si veda ad esempio Pretura di Firenze 11 luglio 1996
in Rivista Critica Diritto dei Lavoro 1996, pag. 1059) ha già
avuto modo di evidenziare che la pretesa di subordinare l'attribuzione
dei beneficio alla dichiarazione dell' lNAIL si pone in evidente
contrasto con la ratio della legge, per la quale il beneficio è
comunque dovuto anche se il datore di lavoro non abbia denunciato la
lavorazione pericolosa . In altre parole , come si legge nella circolare
INPS n. 219 del primo ottobre 1993 , “la
legge 297 del 1992 ha subordinato
il riconoscimento alla sola condizione che i lavoratori
interessati siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni”. Il
beneficio della contribuzione “aggiuntiva” riguarda tutti i
lavoratori, compresi i dirigenti (Tribunale di Milano 15.11.1997 in Orientamenti
della Giurisprudenza dei Lavoro 1997, pag. 1134).
- Nel
caso di specie è pacifico che la parte ricorrente ha lavorato
nell'edificio di Viale dell'Arte 25 presso l' Istituto Mobiliare
Italiano in un immobile realizzato con strutture portanti in ferro
interamente coibentato con pannelli contenenti asbesto sin dall'aprile
1970, epoca di inaugurazione dei palazzo, per oltre dieci anni, ed è
stata esposta quindi all'inalazione di fibre disperse nella stanza e nei
locali dove prestava la sua attività lavorativa . Le deposizioni dei
testi escussi nel procedimento connesso Ricci/INPS (di cui si è
disposta l'acquisizione nel presente giudizio ) non lasciano dubbi a
tale proposito. Del resto l'ufficio di Igiene Pubblica è dovuto
intervenire nel 1987 ordinando la scoibentazione dell'edificio e la
decontaminazione degli ambienti e la documentazione prodotta prova che
un ente pubblico come la USL, all'esito delle risultanze dei
sopralluoghi effettuati negli anni 1986 , 1987 e 1988 , ha accertato la
presenza dell'amianto e ha elevato una contravvenzione diffidando
l’IMI a procedere alla rimozione.
Quanto poi alla durata dell'esposizione i testi hanno confermato
che solo nel 1991 nel palazzo furono completati i lavori di bonifica e
che durante l'espletamento di essi permaneva la presenza del minerale
nell'edificio (il periodo lavorativo
“ulteriore”da prendere in considerazione è quindi quello che
va dall'aprile 80 sino alla fine del 1991).Gli stessi hanno anche
riferito di casi di decesso per tumore al colon (tipica infermità
correlata ad una simile esposizione).
- Il
convenuto ha anche eccepito l'inapplicabilità della legge 257 dei 1992
ai lavoratori che all'entrata in vigore della legge non fossero più
dipendenti di imprese dei settore interessato (ad esempio Cassazione n.
6605/1998) , ma una simile eccezione è dei tutto infondata risultando
la parte ricorrente a detta data dipendente dell'IMI.
In tal modo peraltro l' Istituto (Inps., nd.r.) finisce
per riconoscere che il legislatore dei 1992 non ha dato una definizione
precisa di quando un lavoratore possa essere considerato esposto
all'amianto. I limiti di esposizione previsti dal decreto n. 277 del
1991 non sono applicabili al caso di specie e, più in generale, la
legge non richiede la necessità di una certa dose di esposizione. Ciò
è reso evidente dalla scelta discrezionale e insindacabile dei
legislatore di utilizzare il parametro del decennio minimo di
esposizione. Il
legislatore ha espressamente voluto riconoscere la c.d. “contribuzione
figurativa” se il lavoratore è in attività “anche senza avere
contratto malattia professionale”(art. 13, comma 8 ).
- Pertanto
il beneficio per cui è causa è stato esteso dalla legge n. 271 dei
1993 a tutti i lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni
senza altra condizione. Si
tratta di un beneficio che opera sul piano contributivo (l'anzianità
contributiva viene moltiplicata per il coefficiente di 1,5) e al quale
non si applicano i limiti inerenti la diversa materia delle malattie
professionali o della responsabilità dei datore di lavoro a norma
dell'articolo 2087 dei codice civile Gli stessi richiamati parametri dei
decreto n. 277/91 (art. 24) individuano , in attuazione di direttive
comunitarie , una sorta di soglia dei rischio allo scopo di stabilire le
misure preventive e protettive che il datore di lavoro deve attuare .
Non si tratta affatto di un limite assoluto e infatti il successivo art.
27 sancisce l'obbligo di predisporre le misure tecniche e organizzativi
necessarie per quelle attività nelle quali vi sia l'esposizione
all'amianto , indipendentemente dal superamento di una simile o di
altra soglia. Del resto l'amianto è un inquinante ubiquitario che
si presenta in concentrazioni variabili a seconda dei luoghi ed è noto
che non è possibile scientificamente dimostrare con certezza
l'incidenza negativa per l'organismo umano di una tale o di una tal
altra concentrazione di fibre (così ad es. Pret. di Pistoia 31/12/1998
in Riv. Crit.
Dir. Lav. 1999 , pagina 729) .
- Nel
caso in esame l'esposizione è stata continuativa per oltre 10 anni, ma
niente esclude, in linea generale, che il decennio possa risultare dalla
sommatoria di diversi periodi di esposizione.
Si spiega in tal modo anche il fatto che il beneficio sia stato
esteso dalla legge 271193 ai lavoratori solo potenzialmente esposti al
rischio e non.solo ai dipendenti di imprese che utilizzano o estraggono
amianto come previsto dall'originario testo dell'art. 13, 7° comma,
della legge 257/92.
- Il
ricorso merita quindi integrale accoglimento e le spese come liquidate
in dispositivo seguono la soccombenza.
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