Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali

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ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

(i benefici previdenziali)

 

Con la legge 257/92 si è posto termine all'impiego dell'amianto nel nostro Paese; al capo IV della legge (misure di sostegno per i lavoratori), art. 13 (trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato) modificato ai comm. 6, 7, 8, con la legge 271/93, si stabilisce l'erogazione, da parte dell'INPS, di benefici previdenziali per tutti i lavoratori ancora in attività o già in pensione a cui venga riconosciuta, dall'INAIL, un'esposizione minima complessiva di dieci anni alle fibre di amianto oppure una malattia professionale, sempre causata dall'amianto.

Nell'articolo 13 della legge 257/92 il legislatore affrontando l'aspetto previdenziale del problema amianto (3000 prodotti industriali e migliaia di aziende produttrici o utilizzatrici) aveva limitato l'intervento ai  lavoratori per i quali era stato pagato, dalle imprese all'INAIL, il premio assicurativo contro le malattie professionali relativo all'asbestosi previsto dal D.P.R. 1124/65. Potevano beneficiarne solo coloro che erano stati impegnati nella estrazione, produzione e trasformazione diretta dell'amianto ed avevano subito una esposizione superiore a dieci anni; questo perché la dismissione di queste aziende, prevista dalla legge 257/92, aveva come conseguenza immediata la soppressione di quei posti di lavoro.

Veniva riconosciuto il rischio indotto dall'esposizione all'amianto solo per l'asbestosi ed il provvedimento era presentato come misura a sostegno dei lavoratori costretti a cambiare mestiere. Non si teneva conto del fatto che la fibra dell'amianto è cancerogena e volatile e di conseguenza anche un periodo limitato di esposizione mette a rischio la salute del lavoratore; mentre la volatilità della fibra allarga il rischio da chi manipola direttamente il prodotto a tutti coloro che per le ragioni più varie si trovano ad operare negli ambienti contaminati. Si trattava dunque di un provvedimento inadeguato, scaturito da una sostanziale ignoranza e sottovalutazione del problema.

 

L'AEA lo ha denunciato immediatamente e con forza adoperandosi attivamente perché, a livello legislativo, vi si ponesse rimedio; le iniziative intraprese sono approdate alla legge 271 del 4 agosto 1993 che ha modificato in particolare il comma 8 dell'art. 13 della legge 257/92:

 

per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL,è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.»

 

All'INPS si è preteso dagli interessati, per riconoscergli questo diritto, le dichiarazioni delle aziende e dell'INAIL relative all'esposizione subita allegate alle domande.

Va aggiunto che il pagamento, all'INAIL, dei contributi supplementari assicurativi per l'esposizione all'amianto è stato quasi sempre evaso dalle aziende e di conseguenza il rilascio delle dichiarazioni esponeva i datori di lavoro al rischio di sanzioni amministrative e guai giudiziari. Per parte sua l'INAIL non avendo mai controllato queste aziende mancava degli strumenti necessari a stabilire chi e in che misura aveva subito l'esposizione all'amianto. Così le dichiarazioni sono state rilasciate solo da coloro che avevano pagato e risultavano in regola con l'INAIL.

Un grande imbroglio!

Perché la legge questo adempimento sicuramente non lo prevede e  CGIL - CISL - UIL e patronati temendo che un'applicazione estesa della legge ponesse a rischio l'equilibrio dei conti economici dell'INPS hanno taciuto il raggiro e abbandonato i lavoratori alle difficoltà burocratiche.

Alla fine del 1994 all'AEA ci si rende conto che l'applicazione della legge risulta largamente disattesa, anche nella parte relativa alle misure a sostegno dei lavoratori e così viene decisa una campagna nazionale d'informazione. In pochi mesi molti lavoratori vengono coinvolti, migliaia sono le richieste di riconoscimento prodotte; in particolare dove l'AEA è presente sul territorio ed opera in collaborazione con la CUB e con il sindacalismo di base.

L'iniziativa viene sostenuta con determinazione.

E' un successo che allarma e spinge le parti sociali (CGIL-CISL-UIL, patronati e INTERSIND) a riesaminare  presso il Ministero del Lavoro con INPS e INAIL i meccanismi per l'accesso ai benefici previdenziali.

Il 21/11/1995 un accordo viene raggiunto e così la situazione si modifica:

- quando l'azienda ha pagato, all'INAIL, i contributi supplementari per le malattie professionali previsti dal DPR n° 1124/65 contro l'asbestosi, il lavoratore potrà ottenere senza difficoltà la doppia certificazione dal datore di lavoro e dall'INAIL così formulata:

 

"Si dichiara che l'Azienda .............. Stabilimento ............. di       ............... svolge/ha svolto attività lavorative per le quali ha corrisposto il premio supplementare contro l'asbestosi dal............ al.............".

 

e l'INPS non farà problemi a riconoscere gli anni di esposizione e a liquidare o ricalcolare la pensione. Ma questa "condizione privilegiata" coinvolge una frazione limitata al 5-10% dei lavoratori esposti.

- se le aziende hanno evaso i contributi supplementari per le malattie professionali relativi all'asbestosi, e si tratta della maggior parte dei casi, il lavoratore dovrà invece fare richiesta "motivata" al datore di lavoro che, valutata l'opportunità e la convenienza rilascerà al richiedente un "curriculum" (stato di servizio) con mansioni svolte e "mappa di rischio".

Il documento verrà quindi allegato alla domanda di riconoscimento che lo stesso dovrà presentare all'INAIL, a cui è affidato il compito di accertare il rischio per l'esposizione all'amianto. L'INAIL delega al Con.T.A.R.P. (Consulenza Tecnica Rischi Professionali - Regionale) la verifica della situazione ambientale nell'azienda dove il lavoratore ha subito l'esposizione, per stabilire in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi questa è avvenuta. La relazione del Con.T.A.R.P. ed il "curriculum" fornito dall'azienda serviranno all'INAIL per valutare il caso e rilasciare al lavoratore interessato la certificazione da presentare successivamente all'INPS per ottenere la liquidazione o il ricalcolo della pensione così formulata:

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda............ Stabilimento di............. il dipendente, Sig. ................., è stato esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i periodi sotto indicati:

 

Periodo dal.................................. al......................................

 

Mansioni/attività                     Reparti/ambienti di lavoro

........................................          ............................................

........................................          ............................................

........................................          ............................................

 

Periodo dal.................................. al......................................

 

Mansioni/attività                     Reparti/ambienti di lavoro

........................................          ............................................

........................................          ............................................

........................................          ............................................

 

se la risposta è negativa:

 

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda............ Stabilimento di............., il dipendente, Sig. .................,  non è stato esposto all'amianto ".

                                                   

Con il nuovo sistema di accesso ai benefici previdenziali previsti dalla legge 271/93 il lavoratore che ha subito l'esposizione avrà minori probabilità di vedere riconosciuti i propri diritti

 mentre alle aziende che hanno evaso i contributi viene garantita, dall'INAIL, un'amnistia apponendo su tutte le certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto l'annotazione " La presente dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali ............. e non produce gli effetti di cui agli art. 1988 (promessa di pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del codice civile."  

Per il lavoratore invece, nuovi ostacoli al riconoscimento che si vanno ad aggiungere ai precedenti:

 

CURRICULUM

la difficoltà ad ottenere la dichiarazione di esposizione dall'azienda non viene superata dall'amnistia sui contributi evasi che l'INAIL garantisce al datore di lavoro perché questi corre sempre il rischio di essere chiamato a rispondere in giudizio quando emergessero responsabilità per l'esposizione subita dalle maestranze nello stabilimento ed in particolare in presenza di malattie e/o decessi causati dall'amianto; è perciò sua convenienza limitare drasticamente sia il numero di "curriculum" rilasciati che i periodi di esposizione dichiarati.

 

INAIL

se i dipendenti di quelle società o imprese che hanno evaso i contributi supplementari per l'amianto risultassero affetti da malattia professionale o peggio ancora fossero deceduti per cause ricollegabili all'esposizione all'amianto, l'INAIL come istituto assicuratore avrebbe comunque l'obbligo di liquidare rendite, pensioni e danni. Anche per l'INAIL l'interesse resta quello di rilasciare il minor numero di certificazioni possibile.

 

 CON.T.A.R.P.

 gli viene affidato il controllo della documentazione presentata dal lavoratore e delle informazioni contenute nel "curriculum" rilasciato dall'azienda, in particolare quando i dati non coincidono. Il CON.T.A.R.P. è un organismo "esterno" all'INAIL, tecnico per definizione e quindi dovrebbe risultare di garanzia anche per il lavoratore ma le valutazioni sul rischio subito sono formulate sulla base di una scheda tecnica i cui parametri vengono forniti proprio dall'INAIL.

 

 SINDACATI UNITARI E LORO PATRONATI

 invece di dare sostegno ai diritti dei lavoratori esposti la loro attenzione si è sempre rivolta ai problemi di bilancio dell'INPS ed il loro comportamento è stato conseguente; sono passati dall'utilizzo improprio della legge allo scopo di agevolare le ristrutturazioni aziendali come alla FERVET di Castelfranco Veneto, all'insabbiamento delle pratiche di riconoscimento per approdare all'infame accordo del 21/11/95 che :

- non offre al lavoratore alcuna certezza sui tempi necessari ottenere il riconoscimento;

- introduce un sistema di valutazione del rischio e di conteggio dei periodi di esposizione arbitrario e fiscale, gestito proprio da chi ha interesse ad evitare i riconoscimenti;

-         i parametri utilizzati dal CON.T.A.R.P. per formulare il giudizio  risultano scientificamente risibili o peggio arbitrari quando non ci sono elementi oggettivi di valutazione perché le lavorazioni risultano ormai dismesse e per il passato mancano gli accertamenti sanitari negli ambienti di lavoro inquinati dall'amianto;

-         costringe coloro che si vedranno rifiutare il riconoscimento, a presentare " motivata e documentata" opposizione al "verdetto", un'ulteriore perdita di tempo in attesa di una "sentenza definitiva" che li costringerà poi a far ricorso all'autorità giudiziaria per affermare i propri diritti.

 

INDICAZIONI PER ATTIVARE LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ANNI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

(proposta operativa)

 

Prima di fare domanda di riconoscimento, verificare, presso l'INAIL di competenza per territorio, se la Società presso cui il lavoratore è/era dipendente ha pagato i contributi assicurativi supplementari per la malattia professionale (asbestosi).

Se la Società ha pagato i contributi all'INAIL per tutto il periodo di esposizione:

 richiedere alla Società la dichiarazione di esposizione e del pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi; quindi inviare all'INAIL la richiesta di certificazione allegando quella rilasciata dall'azienda. Modello da utilizzare in entrambi i casi ..............................

 

Se la Società non ha corrisposto all'INAIL il premio supplementare contro l'asbestosi:

 un comportamento attivo da parte del lavoratore e/o pensionato che niente dia per scontato eviterà perdite di tempo e delusioni cocenti. Ci troviamo di fronte ad un conflitto di interessi forte e nell'ambito delle iniziative utili per vedere riconosciuti i propri diritti è necessario prefigurare anche un ricorso alla magistratura. Il comportamento suggerito è perciò il seguente:

 

- inviare all'INAIL ed alla Società le richieste di certificazione e attendere 10—2O giorni per la risposta;

 

- se le risposte sono state negative oppure sono mancate,  inoltrare domanda di pensione condizionata, oppure di riconoscimento o di ricalcolo della pensione;

 

attendere 10—20 giorni la risposta e nel frattempo acquisire tutta la documentazione possibile (anche testimonianze) atta a dimostrare l'esposizione all'amianto presso la Società in cui si è o si è stati dipendenti;

 

Inviare all’INPS ricorso in opposizione (tale ricordo può essere collettivo, per dipendenti o ex dipendenti dello stesso impianto produttivo.

 

N: B. Tutte le richieste devono essere invitate Raccomandate con ricevuta di ritorno e farsi copia di tutto quanto si è prodotto, compreso le ricevute postali.

è di estrema importanza verificare se esistono casi di lavoratori malati o deceduti a causa dell'amianto, così da avviare esposti/denuncia alla magistratura. Gruppi di lavoratori appartenenti allo stesso impianto o più impianti possono organizzare iniziative per sollecitare incontri con INAIL, INPS e datori di lavoro.

 

se la risposta è negativa oppure non c'è, ricorrere, tramite legale, alla magistratura contro l'INPS e datore di lavoro per danni.   

 

L’Associazione  darà tutte le informazioni e l’assistenza (compresa quella legale) necessaria a tutti i lavoratori esposti all’amianto che intenderanno procedere contro l’INPS od altri Istituti pensionistici.