INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE
Circolare n. 51 del 18 settembre 1995
Istituzione delle Consulenze tecniche per l'accertamento dei rischi professionali
presso le Direzioni regionali
A completamento delle direttive emanate sull'argomento
in oggetto con la lettera del 10 maggio 1994 di questa Direzione generale,
Servizio per il sistema organizzativo, si forniscono ulteriori e più articolate
istruzioni sui criteri e le modalità di intervento
delle Consulenze tecniche per l'accertamento dei rischi professionali regionali
nei settori di competenza.
1. MALATTIE PROFESSIONALI
L'istituzione delle Consulenze tecniche
regionali consente di perfezionare l'impegno, già da tempo
perseguito, di garantire una sempre più qualificata e corretta gestione del
sistema di tutela delle malattie professionali.
La presenza sul territorio di specifiche
professionalità, infatti, permette di conferire maggiore omogeneità e rigore
scientifico alle valutazioni qualitative e quantitative del rischio tecnopatico.
Si tratta, come noto, di una funzione
essenziale nel sistema assicurativo in quanto
correlata alla nozione stessa di malattia professionale, il cui presupposto
fondamentale - non è superfluo ribadirlo - è l'esistenza di un fattore
lavorativo, causale o concausale, eziopatogenicamente
valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno (cfr.
circolare n. 29/1991).
Il compito che viene
attribuito alle CON.T.A.R.P. regionali, con riguardo
alle tecnopatie, è quello di assicurare un qualificato supporto specialistico
alle esigenze della diagnosi medico-legale,
integrando le competenze sanitarie e fornendo ai medici tutti gli elementi
tecnici di valutazione del rischio utili per il giudizio conclusivo.
Nell'ambito del sistema tabellare,
ove trova applicazione il principio della presunzione legale d'origine, la
funzione consultiva delle CON.T.A.R.P. interviene
allorquando sussistono certi e concreti elementi tecnici che fanno ritenere
dubbia l'esistenza del rischio tabellato.
A questo riguardo tuttavia è bene ricordare
che, stando all'attuale e prevalente orientamento giurisprudenziale, la
dimostrazione dell'inadeguatezza lesiva del rischio può non essere sufficiente
a superare la presunzione legale d'origine, se non è accompagnata dalla prova
che la malattia è imputabile a fattori extraprofessionali.
Invece,
per quanto riguarda le malattie non tabellate, il
parere delle CON.T.A.R.P. regionali è sempre
obbligatorio, salvo che nei casi di malattie da posture incongrue e movimenti
ripetuti (cfr. circolare n. 35/1992, punto 1.2., pagine da 7 a 10).
Ugualmente il parere tecnico
è obbligatorio quando esistono dubbi sulla natura tabellare
o non tabellare della malattia denunciata, come ad
esempio quando si tratta di valutare l'efficacia delle misure di insonorizzazione nei casi
previsti alla voce 50 della nuova tabella delle malattie professionali in industria
(cfr. circolare
n. 19/1994, pagine 9
e 10).
1.1. Modalità
procedurali
L'inserimento delle CON.T.A.R.P.
regionali nel procedimento istruttorio delle pratiche di malattie professionali
dovrà essere attuato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:
- garantire la massima celerità e snellezza
all'iter delle pratiche, favorendo il diretto colloquio tra Unità operative e
Consulenze tecniche. Restano ferme le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo del Direttore regionale;
- confermare la piena autonomia operativa
delle Sedi nel quadro delle linee di decentramento
dell'attività istituzionale. Ciò significa che saranno sottoposte al parere
delle CON.T.A.R.P. regionali solo le fattispecie per
le quali sussista l'effettiva necessità secondo le precedenti direttive,
evitando in ogni caso di investire le Consulenze di compiti che restano
affidati alle competenze delle Unità di terzo livello (acquisizione
documentazione tecnica, sopralluoghi ispettivi, ecc.);
- salvaguardare il principio che - ferme
restando le decisioni conclusive del Direttore della Sede - il giudizio sulla
qualificazione professionale delle malattie, sia tabellate
che non tabellate, è di carattere medico-legale,
e dunque rientra nella sfera di competenza dell'area
sanitaria, nella quale devono confluire tutti gli elementi di valutazione
acquisiti nelle precedenti fasi amministrativa, ispettiva e tecnica.
Per le malattie non tabellate si conferma che, fin quando non sarà attuata la
seconda e definitiva fase di decentramento, i casi per i quali, a istruttoria esaurita, si ritiene sussistano i presupposti
per il riconoscimento dell'origine professionale devono continuare ad essere
sottoposti all'esame della Direzione generale secondo le vigenti disposizioni (cfr. circolare n. 35/1992, punto 2, pagine 14, 15 e 16).
1.2. Malattie professionali in regime internazionale
Valgono le disposizioni sopra riportate per
la trattazione dei casi nazionali, tabellati e non.
Per quanto riguarda l'individuazione dei
periodi di esposizione a rischio al fine della
ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche fra Istituzioni
competenti dei diversi Stati, legati all'Italia da convenzioni internazionali
di sicurezza sociale, si dispone che la relativa valutazione venga effettuata
dalle CON.T.A.R.P. regionali e non più da quella
centrale.
2. INFORTUNI
Nei casi di infortuni
rilevanti (gravi e mortali) va richiesta la valutazione tecnica delle CON.T.A.R.P. regionali sulla dinamica dell'evento, con
particolare riguardo al rispetto delle norme di prevenzione, per la verifica di
eventuali responsabilità ai fini dell'esercizio delle azioni di rivalsa.
3. LINEA PREMI
La dislocazione periferica degli specialisti
della CON.T.A.R.P. consente, anche nel settore
contributivo, di ottimizzare il lavoro delle Unità operative, assicurando
l'omogeneità dei criteri di gestione e, nel contempo, garantendo un rigoroso
contributo di studio e di conoscenza del rischio che è indispensabile per il
corretto governo di una materia in costante evoluzione.
Alle Consulenze regionali, infatti, è
assegnato non soltanto il compito di emanare pareri su casi complessi o dubbi
di classificazione tariffaria e di oscillazione dei
tassi, ma anche e soprattutto quello di fornire indicazioni generali, sul
territorio di competenza, finalizzate alla efficace ed uniforme soluzione delle
problematiche scaturenti dalle innovazioni tecnologiche ed organizzative del
mondo produttivo, nonché dalla recente produzione normativa in tema di
sicurezza dei luoghi di lavoro.
In particolare, sempre nell'ambito delle
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del
Direttore regionale, le attività specialistiche delle CON.T.A.R.P.
si esplicano nei seguenti settori.
3.1. Inquadramento tariffario delle attività
produttive
Il parere delle Consulenze regionali va
richiesto nei casi in cui sussistono dubbi in sede di classificazione, o di riclassificazione sia d'ufficio che su istanza
del datore di lavoro.
Nei casi di ricorso al Consiglio di amministrazione contro l'inquadramento tariffario, il
parere tecnico è obbligatorio e va acquisito a corredo della pratica da inviare
alla Direzione generale.
Le richieste di parere devono essere sempre
accompagnate dalla necessaria documentazione (denuncia di esercizio
ed eventuali aggiornamenti, completa di tutti gli allegati presentati dalla
ditta; relazione ispettiva descrittiva del ciclo lavorativo; opposizione della
ditta).
3.2. Oscillazione del tasso medio di tariffa
Tutta la materia riguardante l'oscillazione, in diminuzione o in aumento, del
tasso medio di tariffa in relazione alla osservanza delle norme di igiene e
prevenzione, è attualmente oggetto di riesame alla luce delle rilevanti
innovazioni apportate, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, dalla recente
produzione normativa e in primo luogo dal D.
Leg.vo n. 626/1994.
Sull'argomento saranno
fornite apposite istruzioni, non appena si sarà
consolidato - sul piano normativo e strutturale - il complesso dispositivo del
suddetto D. Leg.vo n. 626/1994, la cui concreta operatività, peraltro, non decorrerà prima
della fine del corrente anno.
Nel frattempo la materia resta disciplinata
dalle direttive impartite con la circolare n. 2/1989
.
3.3. Sovrappremio
silicosi e asbestosi