INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE
Circolare n. 51 del 18 settembre 1995
Istituzione delle Consulenze tecniche per l'ac
certamento dei rischi professionali presso le Direzioni regionali

 

A completamento delle direttive emanate sull'argomento in oggetto con la lettera del 10 maggio 1994 di questa Direzione generale, Servizio per il sistema organizzativo, si forniscono ulteriori e più articolate istruzioni sui criteri e le modalità di intervento delle Consulenze tecniche per l'accertamento dei rischi professionali regionali nei settori di competenza.

1. MALATTIE PROFESSIONALI

L'istituzione delle Consulenze tecniche regionali consente di perfezionare l'impegno, già da tempo perseguito, di garantire una sempre più qualificata e corretta gestione del sistema di tutela delle malattie professionali.

La presenza sul territorio di specifiche professionalità, infatti, permette di conferire maggiore omogeneità e rigore scientifico alle valutazioni qualitative e quantitative del rischio tecnopatico.

Si tratta, come noto, di una funzione essenziale nel sistema assicurativo in quanto correlata alla nozione stessa di malattia professionale, il cui presupposto fondamentale - non è superfluo ribadirlo - è l'esistenza di un fattore lavorativo, causale o concausale, eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno (cfr. circolare n. 29/1991).

Il compito che viene attribuito alle CON.T.A.R.P. regionali, con riguardo alle tecnopatie, è quello di assicurare un qualificato supporto specialistico alle esigenze della diagnosi medico-legale, integrando le competenze sanitarie e fornendo ai medici tutti gli elementi tecnici di valutazione del rischio utili per il giudizio conclusivo.

Nell'ambito del sistema tabellare, ove trova applicazione il principio della presunzione legale d'origine, la funzione consultiva delle CON.T.A.R.P. interviene allorquando sussistono certi e concreti elementi tecnici che fanno ritenere dubbia l'esistenza del rischio tabellato.

A questo riguardo tuttavia è bene ricordare che, stando all'attuale e prevalente orientamento giurisprudenziale, la dimostrazione dell'inadeguatezza lesiva del rischio può non essere sufficiente a superare la presunzione legale d'origine, se non è accompagnata dalla prova che la malattia è imputabile a fattori extraprofessionali.

Invece, per quanto riguarda le malattie non tabellate, il parere delle CON.T.A.R.P. regionali è sempre obbligatorio, salvo che nei casi di malattie da posture incongrue e movimenti ripetuti (cfr. circolare n. 35/1992, punto 1.2., pagine da 7 a 10).

Ugualmente il parere tecnico è obbligatorio quando esistono dubbi sulla natura tabellare o non tabellare della malattia denunciata, come ad esempio quando si tratta di valutare l'efficacia delle misure di insonorizzazione nei casi previsti alla voce 50 della nuova tabella delle malattie professionali in industria (cfr. circolare n. 19/1994, pagine 9 e 10).

1.1. Modalità procedurali

L'inserimento delle CON.T.A.R.P. regionali nel procedimento istruttorio delle pratiche di malattie professionali dovrà essere attuato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- garantire la massima celerità e snellezza all'iter delle pratiche, favorendo il diretto colloquio tra Unità operative e Consulenze tecniche. Restano ferme le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del Direttore regionale;

- confermare la piena autonomia operativa delle Sedi nel quadro delle linee di decentramento dell'attività istituzionale. Ciò significa che saranno sottoposte al parere delle CON.T.A.R.P. regionali solo le fattispecie per le quali sussista l'effettiva necessità secondo le precedenti direttive, evitando in ogni caso di investire le Consulenze di compiti che restano affidati alle competenze delle Unità di terzo livello (acquisizione documentazione tecnica, sopralluoghi ispettivi, ecc.);

- salvaguardare il principio che - ferme restando le decisioni conclusive del Direttore della Sede - il giudizio sulla qualificazione professionale delle malattie, sia tabellate che non tabellate, è di carattere medico-legale, e dunque rientra nella sfera di competenza dell'area sanitaria, nella quale devono confluire tutti gli elementi di valutazione acquisiti nelle precedenti fasi amministrativa, ispettiva e tecnica.

Per le malattie non tabellate si conferma che, fin quando non sarà attuata la seconda e definitiva fase di decentramento, i casi per i quali, a istruttoria esaurita, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'origine professionale devono continuare ad essere sottoposti all'esame della Direzione generale secondo le vigenti disposizioni (cfr. circolare n. 35/1992, punto 2, pagine 14, 15 e 16).

1.2. Malattie professionali in regime internazionale

Valgono le disposizioni sopra riportate per la trattazione dei casi nazionali, tabellati e non.

Per quanto riguarda l'individuazione dei periodi di esposizione a rischio al fine della ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche fra Istituzioni competenti dei diversi Stati, legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, si dispone che la relativa valutazione venga effettuata dalle CON.T.A.R.P. regionali e non più da quella centrale.

2. INFORTUNI

Nei casi di infortuni rilevanti (gravi e mortali) va richiesta la valutazione tecnica delle CON.T.A.R.P. regionali sulla dinamica dell'evento, con particolare riguardo al rispetto delle norme di prevenzione, per la verifica di eventuali responsabilità ai fini dell'esercizio delle azioni di rivalsa.

3. LINEA PREMI

La dislocazione periferica degli specialisti della CON.T.A.R.P. consente, anche nel settore contributivo, di ottimizzare il lavoro delle Unità operative, assicurando l'omogeneità dei criteri di gestione e, nel contempo, garantendo un rigoroso contributo di studio e di conoscenza del rischio che è indispensabile per il corretto governo di una materia in costante evoluzione.

Alle Consulenze regionali, infatti, è assegnato non soltanto il compito di emanare pareri su casi complessi o dubbi di classificazione tariffaria e di oscillazione dei tassi, ma anche e soprattutto quello di fornire indicazioni generali, sul territorio di competenza, finalizzate alla efficace ed uniforme soluzione delle problematiche scaturenti dalle innovazioni tecnologiche ed organizzative del mondo produttivo, nonché dalla recente produzione normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, sempre nell'ambito delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del Direttore regionale, le attività specialistiche delle CON.T.A.R.P. si esplicano nei seguenti settori.

3.1. Inquadramento tariffario delle attività produttive

Il parere delle Consulenze regionali va richiesto nei casi in cui sussistono dubbi in sede di classificazione, o di riclassificazione sia d'ufficio che su istanza del datore di lavoro.

Nei casi di ricorso al Consiglio di amministrazione contro l'inquadramento tariffario, il parere tecnico è obbligatorio e va acquisito a corredo della pratica da inviare alla Direzione generale.

Le richieste di parere devono essere sempre accompagnate dalla necessaria documentazione (denuncia di esercizio ed eventuali aggiornamenti, completa di tutti gli allegati presentati dalla ditta; relazione ispettiva descrittiva del ciclo lavorativo; opposizione della ditta).

3.2. Oscillazione del tasso medio di tariffa

Tutta la materia riguardante l'oscillazione, in diminuzione o in aumento, del tasso medio di tariffa in relazione alla osservanza delle norme di igiene e prevenzione, è attualmente oggetto di riesame alla luce delle rilevanti innovazioni apportate, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, dalla recente produzione normativa e in primo luogo dal D. Leg.vo n. 626/1994.

Sull'argomento saranno fornite apposite istruzioni, non appena si sarà consolidato - sul piano normativo e strutturale - il complesso dispositivo del suddetto D. Leg.vo n. 626/1994, la cui concreta operatività, peraltro, non decorrerà prima della fine del corrente anno.

Nel frattempo la materia resta disciplinata dalle direttive impartite con la circolare n. 2/1989

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I casi dubbi o complessi, soprattutto con riferimento alla osservanza delle norme di protezione contro i rischi di esposizione a piombo, amianto e rumore, di cui al D.Leg.vo n. 277/1991, saranno sottoposti al parere delle Consulenze regionali, allegando tutta la documentazione necessaria.

Nei casi di ricorso al Consiglio di amministrazione contro l'applicazione dei meccanismi di oscillazione del tasso, il parere tecnico è obbligatorio, e va acquisito a corredo della pratica da inviare alla Direzione generale.

3.3. Sovrappremio silicosi e asbestosi

L'istituzione delle nuove strutture tecniche permette oggi di portare a compimento il decentramento a livello regionale delle competenze in tema di assicurazione contro il rischio di silicosi e/o asbestosi, parzialmente avviato con la circolare n. 36/1992.

Si dispone pertanto che, ferme restando le istruzioni che disciplinano la materia (circolari nn. 21/1987 e 70/1988), tutte le problematiche tecniche attinenti all'accertamento e alla valutazione del rischio ai fini dell'applicazione delle modifiche o dell'annullamento del sovrappremio, nonché alla verifica e alla valutazione dei due elementi (entità intrinseca del rischio e attuazione delle specifiche misure di igiene e prevenzione) ai fini dell'oscillazione del tasso medio, siano sottoposte al parere delle Consulenze regionali e non più della CON.T.A.R.P. centrale.

Fanno eccezione esclusivamente le richieste di rimborso conseguenti a provvedimenti di annullamento del sovrappremio e relative a periodi precedenti all'annullamento stesso.

Tali richieste, corredate della preliminare relazione tecnica regionale, dovranno essere sottoposte anche il parere della CON.T.A.R.P. centrale, fermo restando che le operazioni di effettivo rimborso continuano ad essere sospese fino allo scioglimento della riserva contenuta nella lettera del 10 febbraio 1995 di questa Direzione generale, Servizio normativo gestioni assicurative (allegato n. 1).

Nei casi di ricorso al Consiglio di amministrazione contro la misura del tasso di premio supplementare, il parere delle CON.T.A.R.P. regionali è obbligatorio e va acquisito a corredo della pratica da trasmettere alla Direzione generale.

4. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Di fronte alla sempre maggiore incidenza che fattori tecnici (acquisizioni della scienza medica, dell'epidemiologia, della igienistica ambientale, della scienza della sicurezza, ecc.) vanno assumendo nella evoluzione della normativa istituzionale, anche la gestione del contenzioso giudiziario non può prescindere, pena la sua inefficacia, da un approccio quanto più possibile integrato e sinergico, da realizzare attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le competenze professionali interessate.

In questa prospettiva, un ruolo di notevole rilievo viene assegnato alle CON.T.A.R.P. regionali, in grado di fornire l'indispensabile sostegno specialistico nelle vertenze che presentano problematiche attinenti alla valutazione del rischio professionale.

L'apporto delle Consulenze tecniche alle diversi fasi del procedimento giudiziario si concretizza nei seguenti adempimenti:

- predisposizione degli elementi tecnici per le note a difesa e proposte per i quesiti da porre al Consulente tecnico d'ufficio;

- partecipazione alle operazioni peritali in funzione di Consulente tecnico di parte e collaborazione alla stesura delle eventuali note controperitali;

- contributo alla valutazione dell'opportunità di proporre ricorso contro le sentenze sfavorevoli e predisposizione degli elementi tecnici per le eventuali note per l'appello.

Entro sei mesi dalla data della presente circolare i Direttori regionali riferiranno a questa Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, sull'avvenuto inserimento delle CON.T.A.R.P. nei settori di competenza e segnaleranno eventuali problematiche.