INAIL
- DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Circolare n. 57 del 4 agosto 2000
Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13.
"Danno biologico".
Sul supplemento ordinario n.
119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2000 è stato pubblicato il
decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo in
oggetto, di approvazione delle tre tabelle (delle menomazioni, dell'indennizzo
danno biologico, dei coefficienti) previste dal comma 2, lettere a) e b), dello
stesso art. 13.
Per effetto del comma 2
dell'art. 13 la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni sul
lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla
data di pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, e cioè dal 25/07/2000.
1-Introduzione
1.2.-Specificità del sistema indennitario
del danno biologico di origine lavorativa nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria rispetto al sistema risarcitorio di
diritto comune del danno biologico da fatto illecito.
1.3.-Carattere sperimentale della nuova disciplina indennitaria.
1.4.-Effetti migliorativi del nuovo sistema indennitario.
2-Decorrenza
e oggetto della nuova disciplina indennitaria.
3-Meccanismi
applicativi della nuova disciplina indennitaria.
3.1.-Infortunati o tecnopatici senza
postumi o con postumi inferiori al 6%.
3.2.-Infortunati o tecnopatici con
postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.
3.2.1.-Criteri di impostazione della "Tabella indennizzo danno
biologico".
3.2.2.-Criteri di applicazione della "Tabella indennizzo
danno biologico".
3.2.3.-Liquidazione provvisoria dell'indennizzo in capitale del
danno biologico.
3.2.4.-Termini per l'emanazione del provvedimento di
liquidazione dell'indennizzo in capitale. Interessi di mora.
3.2.5.-Termini prescrizionali del diritto alla liquidazione
dell'indennizzo in capitale
3.2.6.-Richiesta di aggravamento da parte dell'assicurato.
3.2.6.1.-Accoglimento della richiesta di adeguamento
dell'indennizzo in capitale per aggravamento.
3.2.6.2.-
Accoglimento della richiesta di costituzione della rendita per aggravamento.
3.2.7.-Ulteriori precisazioni.
3.3.-
Infortunati o tecnopatici con postumi di grado pari o
superiore al 16%
3.3.1.-Quota di rendita per l'indennizzo del danno biologico.
3.3.2.-
Quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della
menomazione.
3.3.2.1.-Caratteristiche della "Tabella dei
coefficienti" e criteri di applicazione.
3.3.3.-Quote integrative ed integrazione rendita.
3.3.4.-Revisione della rendita.
3.4.-Altre disposizioni dell'art. 13.
3.4.1.-Disciplina dei casi di danni plurimi policroni
conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovo regime.
3.4.2.-Valutazione delle preesistenze. Raccordo tra precedente e
nuovo sistema indennitario.
3.4.2.1.-
Valutazione delle menomazioni preesistenti extralavorative.
3.4.2.2.-
Valutazione delle preesistenze lavorative indennizzate in rendita.
3.4.2.3.-
Valutazione delle preesistenze lavorative non indennizzate in rendita.
3.4.3.-Rivalutazione degli indennizzi.
3.5.
Disposizioni del Testo Unico applicabili nel nuovo regime in quanto
compatibili.
4.-Prima fase di
attuazione della nuova disciplina indennitaria.
1-Introduzione.
Prima di procedere alla
illustrazione dei meccanismi applicativi del nuovo regime indennitario
dei danni di origine lavorativa, introdotto dall'art. 13 del Decreto
Legislativo n. 38/2000 ("danno biologico"), si ritiene indispensabile
svolgere alcune considerazioni di carattere generale, che hanno lo scopo di
fornire una visione d'insieme delle profonde innovazioni intervenute, di
inquadrarle giuridicamente e di evidenziarne i principi sottostanti, in modo da
mettere tutte le Unità territoriali nelle condizioni di attuare correttamente
la nuova disciplina e di collaborare attivamente, attraverso le indicazioni
suggerite dalla concreta esperienza operativa, alla migliore soluzione delle
problematiche che sorgeranno.
1.1.-Principi
generali del nuovo sistema indennitario.
Con la Legge delega n. 144/1999
(art. 55, comma 1, punto s) il legislatore, accogliendo i ripetuti inviti della
Corte Costituzionale, ha previsto, "nell'oggetto dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale e nell'ambito del relativo
sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi".
Subito dopo l'emanazione
della legge delega si è aperta una discussione sulle sue possibili modalità di
attuazione (in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; in sede di
"Tavolo di concertazione" con le parti sociali) e si è convenuto che
sarebbe stato difficile rispettare la volontà legislativa limitandosi
semplicemente ad aggiungere all'indennizzo della ridotta o perduta attitudine
al lavoro – disciplinato dal Testo Unico - un ulteriore indennizzo per il danno
biologico di origine lavorativa.
E ciò per varie ragioni, di
cui le principali sono:
- la Corte Costituzionale ha
riconosciuto che l'indennizzo previsto dal Testo Unico è erogato, in
alcuni casi, anche in assenza di danno patrimoniale e, dunque, in presenza di
solo danno biologico. Pertanto, una semplice addizionale per il danno
biologico, lasciando immodificato il Testo Unico,
avrebbe portato ad una duplicazione di indennizzo in certi casi e ad una
negazione di indennizzo in altri;
- il danno biologico è ormai
unanimamente interpretato da giurisprudenza e dottrina
come danno alla persona intesa nella sua globalità, e quindi come menomazione
dell'integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue
attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle
altre;
- il danno biologico ha
caratteristiche specifiche: è sempre sussistente in presenza di una menomazione
dell'integrità psico-fisica, è autonomo e prioritario rispetto al danno
patrimoniale, è unitario ed inscindibile nelle sue componenti, è uguale per
tutti e perciò areddituale.
Per tutte queste ragioni,
non sarebbe stato possibile utilizzare per la disciplina del danno biologico i
criteri stabiliti dal Testo Unico per la riduzione o perdita della attitudine
al lavoro.
L'unica soluzione
praticabile è sembrata, perciò, quella di procedere ad un totale riordino del
sistema indennitario delineato dal Testo Unico,
tenendo conto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi
nell'ultimo ventennio in materia di risarcimento del danno alla persona in sede
civilistica ed uniformandosi ai principi che ispirano
il progetto governativo di riforma di tale risarcimento, attualmente in
discussione in Parlamento (disegno di legge approvato dal Consiglio dei
Ministri il 4 giugno 1999), ferme restando le strutturali differenze tra
risarcimento del danno ed indennizzo dello stesso, di cui si dirà più avanti.
A tale scopo è stata
elaborata una proposta articolata nei seguenti punti:
- previsione di un
indennizzo di base, che ristora il danno biologico in quanto sempre sussistente
in presenza di una menomazione dell'integrità psicofisica, determinato in
maniera areddituale in quanto lo stesso evento lesivo
produce un eguale pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;
- al superamento di una
predeterminata soglia di gravità della menomazione, previsione di un'ulteriore
quota di indennizzo, in aggiunta a quello di base, che ristora le conseguenze
che l'evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Questa quota di
indennizzo è determinata tenendo conto della retribuzione dell'infortunato e
dell'incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito
attraverso il lavoro;
- determinazione e
quantificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione attraverso
parametri fissati per legge, non essendo possibile, nell'ambito del sistema indennitario, la prova caso per caso.
Nelle sue linee essenziali
la suddetta proposta è stata recepita dal legislatore che, con l'articolo 13
del Decreto legislativo di cui si tratta, dopo aver definito – ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità
psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona",
ha stabilito che la menomazione (e cioè l'invalidità permanente) conseguente a
quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che
sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del Testo Unico.
Tale nuova prestazione
indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni
di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in
un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'indennizzo
del danno biologico è areddituale, e cioè è
determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene
erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6%
ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a
partire da quest'ultima soglia, la gravità della
menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che
garantisca il sostegno nel tempo.
Inoltre, a partire dal 16%,
tale nuova prestazione, attraverso l'erogazione di una ulteriore quota
di rendita in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico,
ristora anche le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della
menomazione. Quest'ultima quota è commisurata al
grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita
dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge),
percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla
categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
In sintesi, l'art. 13
abolisce la rendita per inabilità permanente e, al suo posto, prevede:
- nessun indennizzo per
gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
- indennizzo in capitale del
solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed
inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per
gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno
biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle
menomazioni.
Gli strumenti attraverso i
quali si attua il nuovo sistema di indennizzo sono le tre Tabelle previste
dall'art. 13, comma 2, punti a) e b) ed approvate con il citato decreto
ministeriale in corso di pubblicazione, e cioè:
a- la "Tabella delle
menomazioni" che contempla, con elettiva attenzione a quelli di origine
lavorativa, tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie,
comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Questa tabella sostituisce
le tabelle sia dell'industria che dell'agricoltura allegate al Testo Unico che
contemplavano, come noto, solo menomazioni incidenti sulla attitudine
lavorativa. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando la
nuova "Tabella delle menomazioni" costituisce la base di calcolo sia
per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita, che per la
determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali;
b- la "Tabella
indennizzo danno biologico", che contiene le misure del ristoro economico
del danno biologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo, pur essendo determinato
sempre con gli stessi criteri (di cui si dirà appresso), viene erogato – si
ripete - in capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed
inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%;
c- la "Tabella dei
coefficienti", attraverso i quali (con criteri di cui si dirà appresso) si
calcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per il
calcolo dell'ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali
derivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire – ripetesi
- dal 16%.
1.2.- Specificità del
sistema indennitario del danno biologico di origine
lavorativa nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria rispetto al sistema risarcitorio di diritto comune del danno biologico da fatto
illecito.
Pur essendo comune l'oggetto
(e cioè il danno biologico) e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema
indennitario delineato dall'art. 13 ed il sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenze
derivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa
strutturazione del meccanismo di ristoro del danno.
L'indennizzo INAIL, infatti,
assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati
alle esigenze di vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38
della Costituzione, mentre il sistema civilistico è
finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato.
L'art. 13, nell'introdurre
il danno biologico nella copertura assicurativa gestita dall'INAIL dei danni
derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i
principi di fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed i
meccanismi solidaristici che lo ispirano.
D'altro canto, nel sistema civilistico il risarcimento del danno avviene, salvo
ipotesi eccezionali, per mezzo dell'erogazione di un risarcimento in capitale
onnicomprensivo, che chiude definitivamente il rapporto. Nel sistema di
indennizzo sociale, invece, le condizioni di salute del danneggiato sono
oggetto di valutazione nel tempo e comportano adeguamento ed integrazione della
prestazione corrisposta; la stessa prestazione è, comunque, periodicamente
rivalutata. Infine, la prestazione economica è integrata da altre prestazioni
di natura diversa (protesi, cure mediche, assistenza sociale, ecc.).
1.3.-Carattere
sperimentale della nuova disciplina indennitaria.
La nuova disciplina indennitaria
del danno biologico di origine lavorativa ha carattere sperimentale
"in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e
dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento" (art. 13, comma 1).
La natura sperimentale della
nuova disciplina indennitaria deriva dalla portata
radicalmente innovativa dell'art. 13 che, oltre a rivoluzionare il precedente
sistema INAIL, rappresenta anche la prima regolamentazione legislativa di una
materia che, da almeno un ventennio, impegna dottrina e giurisprudenza in sede civilistica e che non ha ancora raggiunto stabilità ed
uniformità valutative.
Lo stesso legislatore,
mostrandosi pienamente consapevole della complessità e della delicatezza della
problematica, ha previsto un periodo annuale di monitoraggio e verifica,
finalizzato all'eventuale emanazione di disposizioni "correttive e
integrative" (cfr. L.
n. 144/1999, art. 55, comma 2). Sull'importanza della prima fase di attuazione
della norma, e delle connesse operazioni di verifica e di monitoraggio, e
sull'impegno al riguardo richiesto a tutte le strutture dell'Istituto
interessate, si tornerà nel paragrafo finale della presente circolare.
1.4.-Effetti
migliorativi del nuovo sistema indennitario.
Considerata nel suo
complesso, l'attuazione della nuova disciplina indennitaria
comporta l'erogazione di maggiori prestazioni economiche per circa 370
miliardi, secondo l'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione con le parti
sociali e recepita dal legislatore.
Ciò è conseguenza di un
ampliamento dei casi di invalidità permanente indennizzabili, che si stima passeranno
da 37.000 a 54.000 all'anno, e di un generalizzato miglioramento del livello
delle prestazioni, segnatamente per i casi di maggiore gravità, fino talvolta
ad oltre il doppio del livello attuale.
La nuova normativa prevede,
infatti, l'abbassamento del grado minimo indennizzabile dall'11% al 6%,
l'estensione della tutela a tipologie di danni prima non contemplate ed una
maggiore personalizzazione dell'indennizzo.
Sotto altro versante, va
sottolineato che il nuovo sistema amplia le garanzie per il datore di lavoro in
quanto, essendo fornita una copertura assicurativa del danno biologico di
origine lavorativa, viene conseguentemente esteso l'esonero del datore di
lavoro dalla responsabilità civile.
2-Decorrenza e oggetto
della nuova disciplina indennitaria.
Per effetto del comma 2
dell'art. 13, la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni
sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle
tre tabelle di cui sopra, e cioè dalla data della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Ciò significa che per gli
infortuni occorsi o le malattie denunciate prima di quella data – siano
stati essi indennizzati o meno in rendita - continuano ad applicarsi
integralmente le disposizioni del Testo Unico, in un regime di coesistenza
delle due discipline che perdurerà fino ad esaurimento dei casi ricadenti
nel precedente sistema. Sulla coesistenza dei due regimi e sul loro raccordo si
tornerà più avanti (punto 3.4.2.).
La nuova disciplina innova
esclusivamente in materia di invalidità permanente ("menomazioni
conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica", cfr.
comma 2, lettera a).
Nulla è modificato in
materia di inabilità temporanea assoluta, che pertanto continuerà ad essere
erogata nelle misure e con le modalità vigenti, non avendo il legislatore
previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo che, quindi, deve – come
le micropermanenti inferiori al 6% - considerarsi in
franchigia.
Nulla è modificato neppure
per quanto concerne le prestazioni economiche erogate ai superstiti in
conseguenza della morte dell'assicurato per cause lavorative.
Il legislatore, infatti, ha tenuto conto dei
principi affermati in materia dalla giurisprudenza sia costituzionale (Corte
Costituzionale, sentenza n. 372/1994) sia di legittimità (Cassazione, sentenza
n. 6404/1998), in base
ai quali il danno biologico è la conseguenza della violazione del diritto alla
salute e, quindi, postula necessariamente la permanenza in vita del soggetto
leso, mentre in caso di morte è violato il diritto alla vita, che è bene
giuridico completamente diverso dal diritto alla salute.
Resta confermata,
pertanto, in caso di morte dell'assicurato per cause lavorative, l'erogazione
della rendita a superstiti nella sua attuale disciplina, rendita che conserva la natura di
indennizzo del pregiudizio patrimoniale sofferto dai superstiti, come
conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo che ha colpito il lavoratore,
in ragione del loro rapporto di dipendenza economica con il defunto, come
ribadito dalla Corte Costituzionale (citata sentenza n. 372/94).
3-Meccanismi applicativi
della nuova disciplina indennitaria.
Si premette che la nuova
disciplina indennitaria è costituita dall'insieme
delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.
38/2000 e delle norme del Testo Unico ivi espressamente richiamate, nonché
dalle altre norme del Testo Unico (e delle successive integrazioni o modifiche)
che restano applicabili in quanto compatibili con la nuova disciplina, per
effetto del generale richiamo effettuato dal comma 11 dello stesso articolo 13.
Per comodità espositiva, la
nuova disciplina indennitaria verrà illustrata
raggruppando le disposizioni per classi di postumi (inferiori al 6%; dal 6 a
15%; dal 16 a 100%). Un paragrafo a parte è dedicato ad alcune norme comuni
alle tre classi di invalidità ed un altro alle principali disposizioni del
Testo Unico che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la
nuova disciplina.
Circa la "Tabella delle
menomazioni" ed i relativi criteri applicativi, verranno emanate direttive
separate.
3.1.-Infortunati
o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori
al 6%.
Non hanno diritto ad
indennizzo, il quale – come si è più volte ripetuto - inizia ad essere
corrisposto dal grado di menomazione pari o superiore al 6% (comma 2, lettera
a).
Ai sensi del comma 4, in
caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale, questi assicurati, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o
quindici dalla data di denuncia della malattia professionale, hanno diritto a
richiedere:
- l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la
menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il grado del 6% senza
arrivare ad un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
- la liquidazione della rendita per danno biologico e danno
patrimoniale, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado
indennizzabile in rendita.
Se si tratta di malattie
neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie,
la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione
della rendita e, quindi, non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze
quinquennali dalla precedente richiesta.
Il procedimento
amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'indennizzo in
capitale o in rendita può essere promosso solo a richiesta
dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto La
richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle
rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a tale riguardo, che questa
disposizione, sia nella ratio che nella formulazione letterale, è
identica alla norma contenuta nel penultimo comma dell'art. 83 T.U.,
alla cui applicazione il legislatore intende, quindi, fare riferimento.
In caso di accoglimento
della domanda, si seguono le regole stabilite ai successivi punti 3.2. per la
liquidazione dell'indennizzo in capitale e 3.3. per la liquidazione della
rendita.
3.2.- Infortunati o tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al 6% ed
inferiore al 16%.
Hanno diritto soltanto
all'indennizzo in capitale del danno biologico.
Pertanto, una volta
accertato in sede medico-legale che a seguito
dell'infortunio o della malattia professionale sono residuati postumi di grado
pari o superiore al 6% ed inferiori al 16%, all'assicurato va liquidato
l'indennizzo in capitale nella misura indicata nella apposita "Tabella
indennizzo danno biologico".
Prima di illustrare come si
applica questa tabella, è opportuno fornire qualche chiarimento sulla sua
impostazione.
3.2.1.-Criteri
di impostazione della "Tabella indennizzo danno biologico".
I principi sui quali è
impostata la tabella sono tre:
1. l'indennizzo è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell'assicurato,
in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla persona per
tutti gli esseri umani;
2. l'indennizzo è crescente
al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia
in termini assoluti che relativi. Infatti, al crescere della percentuale di
invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto
va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso;
3. l'indennizzo è variabile
in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età) e del sesso (tiene conto
della maggiore longevità femminile). Infatti, l'indennizzo in capitale deve
essere proporzionato alla durata della residua vita nel corso della quale deve
ristorare il pregiudizio della menomazione.
Si tratta dei principi del
cosiddetto "sistema a punto variabile" che è quello seguito da quasi
tutti i Tribunali per il risarcimento civilistico del
danno biologico da fatto illecito.
Il valore finanziario del
punto base unitario ("punto INAIL"), riferito al grado ed alla classe
di età iniziali, è stabilito pari a 1,6 milioni di lire e cresce – come detto -
in misura progressiva all'aumentare del grado.
Per quanto attiene all'età,
gli importi dell'indennizzo sono modulati in undici classi quinquennali sulla
base dell'andamento delle speranze di vita riscontrate per la collettività
degli infortunati INAIL.
Inoltre, per tenere conto
della specificità della componente femminile, notoriamente favorita in termini
di sopravvivenza rispetto ai maschi, la tabella prevede indennizzi differenziati
per i due sessi (superiori per le femmine).
3.2.2.-Criteri
di applicazione della "Tabella indennizzo danno biologico".
La "Tabella indennizzo
danno biologico" per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed
inferiori al 16% si applica come una tabella a "doppia entrata";
quindi, una volta accertato il grado dei postumi, l'importo dell'indennizzo è
determinato dall'incrocio tra la riga del grado stesso e la colonna della
classe di età, distintamente per maschi e femmine.
Per quanto riguarda l'età da
prendere in riferimento, il comma 2, lettera a, dispone che si deve considerare
l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, e cioè alla data di
cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Nei casi in cui non esiste
un periodo di inabilità temporanea assoluta, come in diverse fattispecie di
malattie professionali, deve essere presa a riferimento l'età dell'assicurato
al momento della ricezione della denuncia.
3.2.3.-Liquidazione
provvisoria dell'indennizzo in capitale del danno biologico.
Il comma 8 dell'art. 13
disciplina le situazioni in cui, al termine del periodo di inabilità temporanea
assoluta, non sia ancora possibile il definitivo accertamento medico legale del
grado di menomazione dell'integrità psico-fisica.
In queste situazioni, è
necessario da un lato garantire la tempestiva erogazione del ristoro economico
del danno biologico, se dovuto, ma dall'altro è anche necessario evitare
indennizzi in capitale superiori all'effettivo grado della menomazione
definitivamente accertata, trattandosi di importi non più recuperabili.
A tali scopi il comma 8
introduce la possibilità di una liquidazione dell'indennizzo in capitale
in misura provvisoria che, di fatto, significa possibilità di effettuare due
visite di accertamento dei postumi:
- la prima, al termine del periodo di inabilità temporanea
assoluta, che può concludersi con una valutazione provvisoria dei postumi e che
può dare luogo alla liquidazione del corrispondente indennizzo in capitale,
anch'esso provvisorio;
- la seconda, da effettuarsi con scadenza decisa dal medico ma
comunque non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento
del certificato medico definitivo, che si conclude con la valutazione
definitiva dei postumi e che dà luogo alla liquidazione, anch'essa definitiva,
del corrispondente indennizzo in capitale, oppure dell'importo dovuto come
differenza rispetto all'indennizzo eventualmente già liquidato in via
provvisoria.
Resta fermo che, per
espresso dettato legislativo, "l'indennizzo definitivo non può essere
inferiore a quello provvisoriamente liquidato" e che, pertanto, l'importo
dell'indennizzo provvisorio dovrà essere determinato tenendo conto di questo
vincolo.
Sull'argomento sono
necessarie le seguenti precisazioni operative.
I presupposti della
liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria sono due: il
fatto che, al primo accertamento, la menomazione sia valutabile in misura pari
o superiore al 6% ed inferiore al 16% ed il fatto che sia presumibile che,
anche in sede di accertamento definitivo, la menomazione stessa continui ad
essere valutabile entro i predetti limiti.
Ne consegue che:
1. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura
inferiore al 6%, non si dà luogo a valutazione provvisoria e si deve, invece,
procedere alla valutazione definitiva e alla chiusura del caso senza postumi
indennizzabili;
2. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura
pari o superiore al 6% ma sia presumibile che all'esito dell'accertamento
definitivo siano valutabili in misura inferiore al 6%, si deve procedere a
valutazione provvisoria dei postumi con riserva di secondo e definitivo
accertamento, senza però provvedere a liquidazione provvisoria
dell'indennizzo;
3. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura
pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ma sia presumibile che all'esito
dell'accertamento definitivo siano valutabili in misura pari o superiore al
16%, si deve procedere a valutazione provvisoria dei postumi con riserva di
secondo e definitivo accertamento, senza però provvedere a liquidazione
provvisoria dell'indennizzo;
4. se al primo accertamento i postumi sono valutabili in misura
pari o superiore al 16%, si potrà costituire la relativa rendita (vedi punto
3.3.) cadenzando opportunamente la successiva revisione attiva.
In ogni caso, la data di
effettuazione della seconda e definitiva visita di accertamento postumi, sia
che si eroghi l'indennizzo provvisorio, sia che non lo si eroghi, deve
essere comunicata all'assicurato.
Il provvedimento di
liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria, proprio per la
sua natura e per come è configurato dal comma 8, non può essere oggetto di
opposizione che, quindi, può essere presentata solo contro il provvedimento
definitivo.
Infine, per quanto
superfluo, si fa presente che l'età da prendere a riferimento per
l'applicazione della "Tabella indennizzo danno biologico" in sede di
liquidazione definitiva è quella assunta per la liquidazione provvisoria.
3.2.4.- Termini per
l'emanazione del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Interessi di mora.
Si ritiene applicabile, in
via analogica, anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di
mora, il termine temporale vigente per la costituzione delle rendite (120
giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo o della
denuncia, o del primo certificato medico, della malattia professionale che non
abbia comportato astensione dal lavoro; cfr.
circolare n. 26/1992).
Nei casi in cui si segue la
procedura della liquidazione provvisoria, il suddetto termine deve ritenersi
sospeso per il periodo intercorrente tra la data dell'accertamento provvisorio
e quella dell'accertamento definitivo.
Il comma 8, peraltro, non
indica espressamente il termine entro il quale si deve procedere alla
liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura provvisoria, né sono
applicabili i termini generalmente previsti per la conclusione del procedimento
amministrativo, posto che la liquidazione provvisoria costituisce una fase
dell'intero procedimento che si conclude solo con l'accertamento e la
liquidazione definitivi.
In assenza di specifici
riferimenti normativi, si ritiene opportuno attenersi per la liquidazione
dell'indennizzo provvisorio al termine di 30 giorni decorrente dalla data del
relativo accertamento postumi.
Infine, si osserva che il
comma 8 prevede l'obbligo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del
certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea
assoluta, di comunicare all'assicurato la previsione circa l'esistenza di
postumi di carattere permanente indennizzabili in capitale in misura
provvisoria.
Si tratta di un termine
per uno specifico adempimento che, comunque, sta all'interno del termine di 120
giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e non incide sulla
sua complessiva durata.
3.2.5.-Termini
prescrizionali del diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Circa i termini
prescrizionali si ritiene, allo stato, che possano trovare applicazione le
disposizioni vigenti in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni;
in particolare trova applicazione il principio generale che il periodo
prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui l'assicurato è nelle
condizioni di esercitare il proprio diritto, e cioè dalla data in cui i postumi
permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile in capitale e, nel
caso di tecnopatia, l'assicurato ne è consapevole secondo criteri di normale
conoscibilità.
3.2.6.-Richiesta
di aggravamento da parte dell'assicurato.
Ai sensi del comma 4, in
caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già
indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o
superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci
anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della
malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la
menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in
rendita (pari o superiore al 16%);
- la costituzione della rendita, se la menomazione si è
aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Se si tratta di malattie
neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie,
la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione
della rendita e, quindi, non ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in
capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.
Il procedimento
amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento
dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere
promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su
iniziativa dell'Istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento. Si osserva, a
tale riguardo, che questa disposizione, sia nella ratio che nella formulazione letterale, è identica alla norma
contenuta nel penultimo comma dell'art. 83 T.U.,
alla cui applicazione il legislatore intende, quindi, fare riferimento. Ciò
significa che non si può equiparare in via analogica la data di
liquidazione dell'indennizzo in capitale alla "data di costituzione della
rendita", per cui il dies a quo da
prendere in riferimento per i termini revisionali indicati dagli articoli 83, 137 e 146 T.U. è sempre la
data dell'infortunio o la data di ricezione della denuncia (o del primo
certificato medico) della malattia professionale.
3.2.6.1.- Accoglimento
della richiesta di adeguamento dell'indennizzo in capitale per aggravamento.
In primo luogo,
l'accoglimento della domanda comporta l'adeguamento del capitale in precedenza
corrisposto.
A tale fine, sulla base del
principio indicato al comma 7, relativo ai casi di soppressione della rendita
(vedi appresso) ma che può considerarsi di carattere generale, il
capitale da adeguare non è quello in precedenza effettivamente erogato, bensì
quello ricalcolato prendendo in riferimento
l'età dell'assicurato al momento della richiesta di adeguamento.
Sotto il profilo operativo
si procede nel modo seguente.
Si determina innanzitutto il
capitale corrispondente al grado della menomazione accertato in esito alla
domanda di aggravamento, prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al
momento della richiesta e la "Tabella indennizzo danno biologico"
vigente al momento medesimo.
Dall'importo così
determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione
precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a
riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la "Tabella
indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo. Peraltro, ove
detto capitale, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo
danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello
a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente
corrisposto.
L'importo risultante dalla
sottrazione costituisce l'adeguamento di capitale da corrispondere.
In secondo luogo,
l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di accogliere nuove
richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale, in quanto la norma
stabilisce che "la revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento
della menomazione ………può avvenire una sola volta".
A quest'ultimo
proposito vanno fatte le seguenti precisazioni:
- il divieto di riconoscere ulteriori adeguamenti
dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di
continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuove revisioni per aggravamento
del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la
costituzione della rendita;
- non vanno considerate revisioni di indennizzo, in quanto si
riferiscono sempre al provvedimento originario, le differenze di importo
erogate per aumento del grado a seguito di opposizione amministrativa, di
sentenza, o infine di accertamento definitivo dei postumi allorchè
sia stata seguita la procedura di liquidazione provvisoria di cui al precedente
punto 3.2.3.
3.2.6.2.- Accoglimento
della richiesta di costituzione della rendita per aggravamento.
In caso di accoglimento
della domanda, si costituisce la rendita con le modalità illustrate nel
successivo punto 3.3.
Va qui soltanto anticipato
che la norma prevede che "l'importo della rendita è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto".
L'importo da decurtare,
peraltro, sulla base dei principio generale già illustrato, non è quello
effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato
prendendo in riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta
nonché la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al medesimo
momento (ed, ovviamente, il grado di menomazione in relazione al quale fu
concesso l'indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto
di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel
frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente
corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto
Il recupero di tale importo
andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari
ad un quinto del rateo medesimo.
3.2.7.-Ulteriori
precisazioni.
A conclusione del presente
paragrafo, si ritiene necessario esaminare alcuni particolari aspetti, finora
non considerati, della disciplina dell'indennizzo in capitale delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.
A. Ai sensi del comma 9, se l'assicurato al quale è stato
riconosciuto l'indennizzo in capitale del danno biologico decede prima che
tale indennizzo sia stato corrisposto, è dovuto un indennizzo proporzionale
al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. Si tratta
dell'applicazione del principio di carattere generale secondo il quale
l'indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata della residua
vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio della menomazione,
principio che – come si è già visto- sta alla base della differenziazione
dell'indennizzo in relazione all'età. E' perciò conseguenziale
che, in caso di morte prima della erogazione della prestazione, si debba
corrispondere un indennizzo rapportato alla effettiva durata della
sopravvivenza del danneggiato, e non quello indicato nella "Tabella
indennizzo danno biologico", costruito utilizzando parametri statistici.
Si osserva, peraltro, che la
norma riguarda solo le fattispecie in cui la morte sopravviene prima
della corresponsione dell'indennizzo, con la conseguenza che se l'importo
liquidato in capitale è stato corrisposto e regolarmente riscosso e, quindi,
è entrato nel patrimonio del danneggiato con la conseguente trasmissibilità
agli eredi, questa disposizione non si applica.
Laddove, invece, l'importo
prima della morte non sia stato ancora corrisposto oppure, se già liquidato,
non sia stato ancora riscosso, si deve procedere a reincassare
la somma se già liquidata, ricalcolare l'indennizzo
del danno biologico maturato dal defunto durante il periodo di sopravvivenza ed
erogare il nuovo importo agli eredi.
Le operazioni di ricalcolo saranno effettuate dalla Direzione Generale-
Consulenza Statistico Attuariale su segnalazione della Unità Territoriale che
dovrà fornire i seguenti elementi: Sede, nome, cognome e data di nascita
dell'assicurato, n° caso, tipo (infortunio o m.p.) e data
evento, data di maturazione del diritto all'indennizzo, grado di menomazione
riconosciuto, indennizzo corrispondente da "Tabella", data della
morte.
B. L'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno
biologico non ha nessuna incidenza sulla misura della indennità giornaliera
dovuta all'infortunato nel caso in cui egli successivamente all'evento
indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessità
di cure o di accertamenti clinici, stante il carattere patrimoniale di quest'ultima prestazione (che ha, come noto, natura di
indennizzo della perdita di guadagno).
C. L'indennizzo in capitale di cui si è trattato non ha nessun
rapporto con la liquidazione in capitale delle rendite comprese tra l'11 ed il
15% del grado di inabilità al lavoro che l'art. 75 T.U. prevede al
termine del periodo revisionale. Nel nuovo sistema tale liquidazione,
ovviamente, non trova più applicazione e resta in vigore solo per casi
ricadenti nel precedente regime. Continuano a restare in vigore, invece, anche
nel nuovo regime, le liquidazioni in capitale per i casi agricoli ricadenti
nelle disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 e seguenti T.U., nei termini e con le modalità ivi previste.
3.3.- Infortunati o tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al 16%
Hanno diritto primariamente
all'indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo
per le conseguenze patrimoniali della menomazione. Entrambi gli indennizzi sono
corrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è composta
di due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenze
delle modalità di calcolo.
Pertanto, una volta
accertato in sede medico-legale che a seguito
dell'infortunio o della malattia professionale sono residuati postumi di grado
pari o superiore al 16%, all'assicurato va costituita la rendita vitalizia
determinata come segue, fermi restando i termini vigenti sia per la sua
decorrenza sia per la sua liquidazione.
3.3.1.-Quota
di rendita per l'indennizzo del danno biologico.
E' quella indicata nella
parte della "Tabella indennizzo danno biologico" riferita a gradi di
menomazione pari o superiori al 16%.
Va precisato che gli
indennizzi del danno biologico relativi ai gradi di invalidità di cui si tratta
sono stati determinati con gli stessi criteri utilizzati per i gradi inferiori,
e quindi sono anch'essi di natura areddituale (uguali
per tutti a parità di grado) e crescenti con il crescere della gravità della
menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che
relativi.
Non deve trarre in inganno
il fatto che in questo caso la tabella non è articolata per fasce di età e per
sesso e riporta un solo valore di rendita annua in corrispondenza di ciascun
grado di menomazione. Ciò non significa che si perdano le relative specificità;
queste infatti, incidendo sulla durata della rendita vitalizia, determinano
automaticamente la diversificazione dell'importo complessivo dell'indennizzo.
E' evidente, infatti, che –a
parità di grado di menomazione e quindi di importo di rateo di rendita- un
soggetto ad es. di 20 anni percepirà la prestazione prevedibilmente per un
periodo di tempo più lungo rispetto ad un soggetto ad es. di 50 anni, con un
conseguente maggiore importo dell'indennizzo complessivamente corrisposto.
3.3.2.- Quota di rendita
per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Una volta determinata la
quota di rendita annuale per danno biologico, ad essa va aggiunta una seconda
quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, che viene calcolata –
salvo che per un importante correttivo di cui si dirà appresso -
esattamente come si faceva nel precedente regime ai sensi dell'art. 74 T.U.,
e cioè rapportando il grado della menomazione accertata e valutata sulla base
della nuova "Tabella delle menomazioni" – che, come già detto,
sostituisce a tutti gli effetti le precedenti Tabelle allegate al testo unico -
alla retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120
sulla base delle aliquote di cui all'allegato n. 7.
L'importante correttivo
introdotto dall'art. 13 è costituito dal fatto che la retribuzione, ferma
restando la sua preliminare riconduzione, ove occorra, al minimale o massimale
di legge, non viene considerata per intero (salvo che in precisi e determinati
casi), ma viene assunta in una misura percentualmente ridotta in funzione della
gravità della menomazione, e della sua incidenza sulla capacità del lavoratore
di produrre reddito attraverso il lavoro.
Questa operazione viene
effettuata utilizzando l'apposita "Tabella dei coefficienti", per
l'applicazione della quale sono necessari alcuni chiarimenti.
3.3.2.1.-Caratteristiche della "Tabella dei
coefficienti" e criteri di applicazione.
La "Tabella dei
coefficienti" è finalizzata a determinare uno dei fattori che incidono
sulla quantificazione dell'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della
menomazione (gli altri fattori sono la retribuzione, il grado di menomazione
accertato sulla base della nuova "Tabella delle menomazioni" e le
corrispondenti aliquote ricavate dall'allegato n. 7 al testo unico).
Come detto
nell'introduzione, in un sistema indennitario e di
tutela sociale la determinazione e la quantificazione delle conseguenze
patrimoniali della menomazione avviene attraverso parametri fissati per legge,
non essendo possibile la prova caso per caso, né essendo il sistema finalizzato
a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato.
Pertanto, la "Tabella
dei coefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri che
prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalità
di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni
socio-economiche del mercato del lavoro.
In questa chiave vanno
interpretati ed applicati i concetti di "attività svolta",
"categoria di appartenenza" e "ricollocabilità".
Quanto all'attività svolta,
va preso in considerazione il tipo di attività nelle sue generali connotazioni,
indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell'organizzazione
del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava.
La nozione di categoria
di appartenenza è definita espressamente dal legislatore e, comunque,
contenendo il riferimento al "complesso delle attività adeguate…..",
è necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attività
stesse.
Per quanto attiene alla ricollocabilità, va osservato che il
riferimento alla "possibilità che le residue capacità psicofisiche siano
utilizzabili….." prescinde dall'effettivo ricollocamento e, quindi, la ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivo alle
potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli
interventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggetto può
ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegno
effettivamente fruibili.
La Tabella contiene una
predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di
menomazione; ciò sulla base della presunzione che, con il crescere della
gravità della menomazione, aumenti l'incidenza della menomazione stessa sulla
capacità dell'infortunato di produrre reddito.
Tale presunzione, al fine di
personalizzare l'indennizzo, può essere superata, con adeguata motivazione medico-legale, mediante l'attribuzione, in particolari
casi, di un coefficiente previsto per una fascia di gradi superiore.
Per l'applicazione di un
coefficiente superiore a quello predeterminato per legge in via presuntiva,
occorre attenersi ai principi ed ai concetti di "attività svolta",
"categoria di appartenenza" e "ricollocabilità"
così come sopraillustrati.
A conclusione del presente
paragrafo, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:
- è consentito attribuire coefficienti indicati in una fascia
di gradi superiore ma non inferiore;
- è possibile attribuire, sempre motivatamente, un coefficiente
indicato in una qualunque delle fasce superiori e, quindi, non necessariamente
in quella immediatamente superiore;
- in sede di revisione, è possibile attribuire un più alto
coefficiente per la prima volta, se non è stato già attribuito in precedenza;
se invece lo è stato, è necessario che sia espressamente confermato (o
revocato);
- per retribuzioni inferiori al minimale o superiori al
massimale di legge, il coefficiente va applicato rispettivamente al minimale ed
al massimale.
3.3.3.-Quote
integrative ed integrazione rendita.
Il comma 10 prevede che le
quote integrative della rendita di cui all'art. 77 T.U. vadano
applicate esclusivamente alla parte di rendita erogata per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali della menomazione.
Ciò trova spiegazione nel
fatto che le quote integrative, avendo finalità di ristoro di un pregiudizio
economico, non possono essere applicate alla quota di rendita che indennizza il
danno biologico, la quale –come più volte ripetuto- prescinde dalla capacità di
produzione di reddito del danneggiato.
Per lo stesso motivo
l'integrazione rendita di cui all'art. 89 T.U.,
finalizzata –come l'indennità di inabilità temporanea- ad indennizzare la
perdita di guadagno, va applicata alla quota di rendita che indennizza le
conseguenze patrimoniali della menomazione, senza tenere conto perciò della
quota per danno biologico.
3.3.4.-Revisione
della rendita.
E' disciplinata dal comma 7
con il rinvio agli articoli 83, 137 e 146 T.U.,
la cui applicazione non richiede commenti.
L'unico aspetto innovativo
riguarda la situazione in cui la rendita venga soppressa per recupero
dell'integrità psicofisica nei limiti del 16% e il grado di menomazione
accertato sia pari o superiore al 6%. In questo caso la norma prevede che
all'assicurato venga liquidato l'indennizzo in capitale corrispondente al grado
di menomazione accertato, utilizzando la "Tabella indennizzo danno
biologico" vigente al momento della soppressione della rendita e facendo
riferimento all'età dell'assicurato in quel momento.
Per "momento di
soppressione della rendita" si deve intendere la data in cui la rendita
stessa viene cessata.
Ovviamente la corresponsione
dell'indennizzo in capitale non dà luogo a recupero dei ratei erogati prima
della soppressione della rendita.
Qualora l'assicurato, in
conseguenza di successivi aggravamenti nei termini di legge (dieci anni dalla
data dell'infortunio o quindici se si tratta di malattia professionale), maturi
nuovamente il diritto alla rendita, si applicano le direttive di cui al
precedente punto 3.2.6.2..
3.4.-Altre
disposizioni dell'art. 13.
Si passa ora ad illustrare le altre
innovazioni contenute nell'art. 13 fin qui non esaminate.
3.4.1.- Disciplina dei casi di danni
plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti
rientranti nel nuovo regime.
E' dettata dal comma 5, il quale stabilisce
innanzitutto che "nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più
eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca
un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei
postumi".
Si tratta di una disposizione che, se da un
lato conferma la criteriologia già in uso per la
valutazione dei danni plurimi policroni (e lo stesso
dicasi per i danni plurimi monocroni), dall'altro
introduce una importante innovazione, e cioè l'abolizione della distinzione,
finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessa gestione ed
eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse.
Per effetto di questa norma, quindi, si
procede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo anche se gli eventi
lesivi plurimi sono occorsi nell'esercizio di lavorazioni rientranti in
gestioni diverse (industria, agricoltura, medici radiologi).
Il comma prosegue stabilendo che, dopo la
valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di
un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato".
Si tratta, per quest'ultimo
aspetto, degli stessi principi che disciplinano l'erogazione delle prestazioni
in caso di danni singoli (o plurimi monocroni) e,
quindi, valgono i meccanismi applicativi già illustrati nei paragrafi
precedenti, che qui si richiamano attraverso qualche esempio.
1. Se dopo il primo evento sono residuati
postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado
complessivo delle menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessario
utilizzando la procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazione
dell'indennizzo in capitale del danno biologico, applicando la "Tabella
indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica
del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo
di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e
prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento.
2. Se dopo il primo evento sono residuati
postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado
complessivo delle menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondo
le regole illustrate al paragrafo 3.3.
3. Se dopo il primo evento sono residuati
postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento
il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla
liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella
indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica
del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo
di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e
prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo
indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente
erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età
dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la
"Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed,
ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso
il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto
di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel
frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente
corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.
4. Se dopo il primo evento sono residuati
postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento
il grado complessivo della menomazione è pari al 30%, si provvede alla
costituzione della rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3.,
decurtando l'importo dell'indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato
al momento di decorrenza della rendita e la "Tabella indennizzo danno
biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di
menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo
in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della
"Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute,
risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si
detrarrà l'importo effettivamente corrisposto. Il recupero di tale importo
andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari
ad un quinto del rateo medesimo.
5. Se il nuovo evento occorre ad assicurato
già titolare di rendita, si seguono i criteri oggi vigenti in materia di
"rendita unica" (art. 80, primo comma, T.U.) oppure di
"nuova rendita" (art. 80, secondo comma), integrati
dalle regole illustrate al paragrafo 3.3.. Se sulla precedente rendita era in
corso il recupero di indennizzo in capitale precedentemente erogato, tale
recupero proseguirà mediante trattenute mensili di un quinto sulla nuova misura
del rateo.
In tutti i casi di unificazione dei postumi
derivanti da eventi plurimi, si riaprono i termini della revisione per
aggravamento del grado di menomazione, che avranno decorrenza dalla data di
costituzione della rendita o, se questa non sussiste, dalla data dell'ultimo
evento.
I nuovi termini saranno regolati secondo il regime
valido per l'ultimo evento, garantendo nel contempo il periodo pieno di revisionabilità di ciascuno dei singoli danni componenti il
danno unico, applicando le direttive vigenti in materia di revisione
"della rendita unica" (cfr. Guida alle
revisioni delle rendite, allegata alla circolare n. 71/1996, punto 2.5., pag.
9).
3.4.2.-Valutazione
delle preesistenze. Raccordo tra precedente e nuovo sistema indennitario.
Si è visto come il comma 5 disciplini i
casi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi
lesivi tutti ricadenti nel nuovo
regime.
Il comma 6, invece, oltre a regolamentare
–peraltro senza innovazioni rispetto alla attuale normativa- la valutazione
delle menomazioni preesistenti extralavorative, detta anche la disciplina dei
casi di danni plurimi policroni derivanti da eventi
lavorativi occorsi l'uno (o gli uni) prima e l'altro (o gli altri) dopo
la data di entrata in vigore del nuovo regime, stabilendo in questo modo le
regole per raccordare precedente e nuovo sistema indennitario.
Prima di esaminare nel dettaglio le
disposizioni del comma 6, va sottolineata la scelta legislativa di impedire
che postumi conseguenti ad eventi lesivi ricadenti nel precedente regime siano
unificati con postumi derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo regime.
Si tratta di una scelta coerente con
l'impostazione complessiva dell'art. 13, che lascia inalterata la disciplina
dettata dal Testo Unico per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui al comma 3 e introduce il nuovo regime indennitario solo per eventi successivi, dando così vita ad
un sistema di coesistenza delle due discipline e, ove esistano i
presupposti, di coesistenza di più indennizzi, che perdurerà fino ad
esaurimento dei casi verificatisi in vigenza del Testo Unico non modificato.
3.4.2.1.- Valutazione delle menomazioni
preesistenti extralavorative.
Come nel precedente regime, le menomazioni
preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro assumono rilevanza solo se concorrenti
ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in
considerazione utilizzando la formula Gabrielli
di cui all'art. 79 T.U.
Si intende che, a questo fine, le menomazioni
preesistenti extralavorative devono essere valutate con la nuova "Tabella
delle menomazioni".
Non si considerano le menomazioni
preesistenti semplicemente coesistenti.
3.4.2.2.- Valutazione delle preesistenze
lavorative indennizzate in rendita.
Il comma 6 stabilisce che, "quando per
le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o
denunciate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 3 (e cioè ricadenti nel precedente regime) l'assicurato percepisca
una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il
grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia
professionale (e cioè ricadenti nel nuovo regime) viene valutato senza
tenere conto delle preesistenze."
In questi casi, pertanto, la valutazione del
nuovo danno viene effettuata come se la preesistente integrità psico-fisica
fosse completa.
Ciò è collegato al fatto che l'assicurato, oltre
all'indennizzo in capitale o in rendita spettante ai sensi della nuova
disciplina di cui all'art. 13, continuerà a percepire la rendita
corrisposta ai sensi della precedente disciplina di cui al Testo Unico, rendita
alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridici previsti dallo stesso
Testo Unico non modificato (revisione, rivalutazione, quote integrative, ecc.),
o, comunque, avrà già percepito l'importo liquidato in capitale ai sensi dell'art. 75 T.U..
3.4.2.3.- Valutazione delle preesistenze
lavorative non indennizzate in rendita.
Ai fini della valutazione del grado di
menomazione conseguente ad evento ricadente nel nuovo regime, le conseguenze
permanenti di infortuni o di malattie professionali verificatisi o denunciate
prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (e
cioè ricadenti nel precedente regime) non indennizzate in rendita (e
cioè con grado di inabilità inferiore all'11%) assumono rilevanza solo se concorrenti
ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in
considerazione utilizzando la formula Gabrielli
di cui all'art. 79 T.U.
Si intende che, a questo fine, tali
preesistenze devono essere valutate con la nuova "Tabella delle
menomazioni".
Non si considerano le preesistenze
semplicemente coesistenti.
Inoltre poiché, sulla base del principio
generale sopraindicato, all'evento occorso in vigenza del precedente regime
continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni del Testo Unico,
l'assicurato può chiedere, per quell'evento, la
liquidazione della rendita in caso di aggravamento, ai sensi del penultimo
comma dell'art. 83 T.U.
3.4.3.-Rivalutazione
degli indennizzi.
Il comma 3 stabilisce che la "Tabella
indennizzo danno biologico" viene adeguata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione
dell'INAIL.
Ciò introduce una importante novità per
quanto attiene alla rivalutazione delle rendite, in quanto mentre la quota di
rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione,
essendo agganciata alla dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delle
regole vigenti (peraltro anch'esse modificate a decorrere dal prossimo 1°
luglio per effetto dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo di cui si
tratta), la rivalutazione della quota di rendita che indennizza il danno
biologico seguirà un diverso e non necessariamente concomitante percorso,
collegato appunto all'adeguamento ministeriale della relativa
"Tabella".
Il meccanismo di adeguamento della
"Tabella indennizzo danno biologico" non produrrà, invece, effetti
sui casi liquidati in capitale trattandosi di rapporti che, sotto il profilo
economico (ma non sotto quello sanitario; vedi appresso), si esauriscono con la
erogazione della prestazione una tantum. Resta inteso, peraltro, come si
è in precedenza chiarito, che nelle ipotesi di revisione dell'indennizzo in
capitale per aggravamento, o di corresponsione di nuovo indennizzo in capitale
a seguito di nuovo evento che determina una maggiorazione del grado complessivo
della menomazione, qualora nel frattempo fosse intervenuto un adeguamento della
Tabella, il relativo importo deve essere calcolato utilizzando la Tabella in
vigore al momento della maturazione del nuovo diritto.
3.5. Disposizioni del Testo Unico
applicabili nel nuovo regime in quanto compatibili.
L'art. 13, al comma 11, dispone che "per
quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del
testo unico, in quanto compatibile"
Con questa norma il legislatore ha voluto
stabilire un raccordo di carattere generale tra le innovazioni introdotte con
la tutela del danno biologico ed il sistema giuridico dell'assicurazione
infortuni così come finora delineato dal Testo Unico e dall'insieme di
interventi legislativi e giurisprudenziali che nel tempo lo hanno integrato o
modificato, sistema che lo stesso legislatore espressamente richiama ("… nell'ambito
del sistema di indennizzo e sostegno sociale …..").
Si tratta di un raccordo certamente non
organico e verosimilmente provvisorio, in quanto la radicalità delle
innovazioni introdotte sia dall'art. 13, sia dal Decreto legislativo nella sua
interezza, richiedono necessariamente un completamento del disegno riformatore
ed impongono un intervento di sistematico riordino della disciplina legislativa
dell'assicurazione contro i rischi del lavoro che, da un lato, la renda
pienamente coerente con gli obiettivi di "sostegno sociale" e di
tutela integrale del lavoratore che lo stesso Decreto legislativo, in coerenza
con i principi affermati nella Legge delega, assegna al sistema INAIL e,
dall'altro, la armonizzi con le tendenze evolutive del sistema di sicurezza
sociale nel suo complesso.
In questa prospettiva, il rinvio alla
normativa vigente in quanto applicabile va letto innanzitutto come conferma e
rafforzamento di tutti quei contenuti di tutela INAIL che già oggi affiancano
la funzione strettamente indennitaria, e che mirano
–in collaborazione con gli altri Organismi competenti- ad evitare il danno
(attività finalizzate alla prevenzione) o a limitarne le conseguenze (attività
curative, protesiche, riabilitative), all'interno di
una concezione della tutela che si fa carico per intero dei bisogni del
lavoratore e che trova, proprio nell'introduzione del danno biologico come
lesione dell'integrità psico-fisica della persona del lavoratore, nuovi impulsi
e nuove possibilità di sviluppo.
Ciò significa, tra l'altro, che, se l'indennizzo
in capitale può esaurire il rapporto economico con gli infortunati o i tecnopatici con danni non indennizzabili in rendita,
prosegue invece, e va ulteriormente valorizzata, la funzione dell'INAIL di presa
in carico degli stessi soggetti infortunati o tecnopatici,
attraverso l'erogazione di tutte le vigenti prestazioni non economiche.
In secondo luogo, il rinvio alla normativa
del testo unico in quanto compatibile consente, nell'attesa di una completa ed
organica riscrittura dello stesso testo unico e del
suo coordinamento con le discipline dei settori limitrofi della sicurezza
sociale, di mantenere in vigore, ai fini dell'applicazione di alcun istituti
giuridici, le nozioni di attitudine al lavoro e di inabilità permanente
assoluta e parziale, così come definite dagli articoli 74, 78 e 214 del Testo Unico e così come
valutate dalle Tabelle allegati n. 1 e 2 allo stesso Testo Unico.
Gli istituti giuridici ai quali si applicano,
anche nel nuovo regime, le suddette disposizioni del Testo Unico, sono principalmente
i seguenti:
- assegno per assistenza personale
continuativa, per l'erogazione del quale gli articoli 76 e 218 T.U. prevedono, ferme restando le
altre condizioni, l'invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni
elencate nella tabella allegato n. 3;
- speciale assegno continuativo mensile ai superstiti,
per l'erogazione del quale la legge n. 248/1976, come modificata dalla legge n.
251/1982, ferme restando le altri condizioni, prevede che il lavoratore
deceduto per cause non lavorative fosse titolare in vita di rendita per
inabilità permanente di grado non inferiore al 65%;
- assegno di incollocabilità,
per la concessione del quale, ferme restando le altre condizioni, è stabilita
dalla legge n. 248/1976 una riduzione della capacità lavorativa non inferiore
al 34%;
- riconoscimento di "Grande invalido del
lavoro" (e dei relativi benefici), per il quale l'art. 178 T.U. prevede un'inabilità
permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti;
- rendita di passaggio, per la concessione
della quale, ferme restando le altre condizioni, l'art. 150 T.U
. prevede
una inabilità permanente di qualunque grado purchè non
superiore all'80%;
4.-Prima fase
di attuazione della nuova disciplina indennitaria.