Circolare n. 143 del 23 giugno 1993

 
 

 

930625
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 143
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI  COORDINATORI GENERALI  E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
Decreto  legge  5 giugno  1993,  n.  169.  Disposizioni
urgenti  per  i lavoratori  del  settore  dell'amianto.
Criteri  applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 23 giugno 1993

Circolare n. 143

                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI  COORDINATORI GENERALI  E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                               E, PER CONOSCENZA,
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           E PROVINCIALI


Allegati 2


OGGETTO:  Decreto  legge  5 giugno  1993,  n.  169.  Disposizioni
          urgenti  per  i lavoratori  del  settore  dell'amianto.
          Criteri  applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e  8,
          della legge 27 marzo 1992, n. 257.
La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del  5
giugno  1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  i  lavoratori  del  settore
dell'amianto".
Il  provvedimento, emanato in  sostituzione del decreto  legge  5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge,  e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo  1  del decreto legge n. 169 sostituisce  il  comma  8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il  testo
di seguito riportato:
"1.  Il  comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo  1992,  n.
257, e' sostituito dal seguente:
 "8.  Per  i lavoratori dipendenti dalle imprese  che  estraggono
amianto  o  utilizzano amianto come materia prima,  anche  se  in
corso  di  dismissione o sottoposte a  procedure  fallimentari  o
fallite  o dismesse, che siano stati esposti all'amianto  per  un
periodo  superiore  a  dieci anni,  l'intero  periodo  lavorativo
soggetto   all'assicurazione  obbligatoria  contro  le   malattie
professionali  derivanti  dall'esposizione  all'amianto,  gestita
dall'INAIL,   e'   moltiplicato,   ai   fini   delle   prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
 2.  Al  maggiore onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,
valutato  in  lire  35  miliardi per l'anno 1994  e  in  lire  37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale  utilizzo
delle  proiezioni,  per gli  anni  medesimi,  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  del lavoro e  della  previdenza  sociale
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al  capitolo
6856  dello  stato  di previsione del Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il   nuovo  testo  della  disposizione  fornisce  una   ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo  13
della  legge  n.  257/1992  per quanto  attiene  alla  sfera  dei
destinatari  del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti,  la
previsione  che  sia  il CIPE ad individuare  le  imprese  aventi
titolo  ad usufruire della norma, ne dispone  l'applicabilita'  ai
lavoratori  dipendenti  da imprese che  estraggano  o  utilizzino
amianto  come materia prima.
Sulla  scorta di tali indicazioni, a scioglimento  della  riserva
formulata  con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n.  28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo  1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un  meccanismo
di  rivalutazione  dei  periodi  di  contribuzione   obbligatoria
mediante  il quale, ai fini del conseguimento  delle  prestazioni
pensionistiche,   l'anzianita'   contributiva   posseduta    dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di  1,5,
fermo  restando  il  limite  massimo dei  40  anni  di  anzianita'
contributiva.
Da  tale  premessa  deriva che  la  rivalutazione  va  rapportata
unicamente  ai  periodi  di  attivita'  lavorativa   espressamente
indicati  dalle singole disposizioni, con esclusione dei  periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si  precisa che tale coefficiente di maggiorazione,  che  esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle  pensioni,
e'  utilizzabile  anche per il raggiungimento  del  requisito  dei
trenta  anni di anzianita' assicurativa e  contributiva  richiesto
dal  comma  2  dell'articolo 13 ai fini  del  riconoscimento  del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 -  ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il  comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del  21
luglio  1992  chiarendo, peraltro, che i  lavoratori  interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche'  alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda  di
pensione  non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai  sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire  della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano   dipendenti  da  imprese  che  utilizzano  o  estraggono
  amianto,  anche  se  in corso di dismissione  o   sottoposte  a
  procedure fallimentari o fallite;
- abbiano   contratto   malattie  professionali  a  causa   della
  esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla  dizione  del  comma  1  dell'articolo  13,   espressamente
richiamato  dal  comma 7, che riguarda  "i  lavoratori  occupati"
nelle  imprese ivi indicate, si desume che rientrano  nell'ambito
di  applicazione  della norma tutti i  dipendenti,  ancorche'  non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per  effetto  del combinato disposto del citato comma  7  con  il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese  riguardate
dalla  disposizione  in  esame si  identifichino  in  quelle  che
estraggono  o  utilizzano  l'amianto come materia  prima.  A  tal
proposito,  e' utile fare riferimento, in via generale, ai  codici
statistico  -  contributivi distintivi delle  aziende  (a  titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in  amianto-cemento
e  la  produzione di articoli in amianto  sono,  rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come  espressamente  previsto dalla legge  la  sussistenza  della
ulteriore   condizione  richiesta  dal  comma  7,  vale  a   dire
l'insorgenza     della     malattia     professionale     causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La   stessa   norma  prevede,  inoltre,  che  sono   soggette   a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio   in   questione,  gli  interessati,   all'atto   della
presentazione  della domanda di pensione, devono produrre,  oltre
alla  anzidetta certificazione attestante la  patologia  connessa
alla  attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con  esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per  effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo  13  della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione  del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano  dipendenti   dalle  imprese  che  estraggono  amianto  o
  utilizzano  amianto  come materia prima, anche se in  corso  di
  dismissione  o sottoposte a procedure fallimentari o fallite  o
  dismesse;
- siano  stati  esposti all'amianto per un  periodo  superiore  a
  dieci anni.
Ai  fini  della individuazione delle  imprese  interessate  dalla
disposizione  in  esame  valgono  le  considerazioni  di  cui  al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese  dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante  il
pagamento  del premio assicurativo connesso al rischio  derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il  coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica  all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria  contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione  all'amianto
qualora  il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente  a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini  del
riconoscimento   del   diritto  al  beneficio  in   argomento   i
richiedenti  le  prestazioni pensionistiche devono  corredare  la
domanda  di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento  di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo  assicurativo
connesso  all'esposizione  all'amianto,  rilasciata   dall'INAIL,
nonche'  di  una  dichiarazione  dell'impresa  datrice  di  lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali   problemi   interpretativi   ed   operativi    saranno
rappresentati  a questa Direzione Generale -  Direzione  Centrale
per  le  Pensioni.
3  -  DEROGA AL  BLOCCO  DELLA  LIQUIDAZIONE  DELLE   PENSIONI DI
      ANZIANITA'   PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA  2,  LETTERA
      G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le  indicazioni  che precedono sono altresi' utili ai  fini  della
operativita'  della  deroga  prevista dall'articolo  1,  comma  2,
lettera  g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992,  n.  438
che,  secondo le precisazioni fornite al punto 6 della  circolare
n.  293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a  tutti  i
pensionamenti  per  anzianita'  dei  lavoratori  dipendenti  dalle
imprese  rientranti  nell'ambito di applicazione della  legge  n.
257/1992.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                               F.to  D.ssa MANZARA
N.B.:  Per  motivi  tecnici  si omette la trasmissione degli
allegati